MultiPower Reale Quota Free
MultiPower Reale Quota Free
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO CON PRESTAZIONI COLLEGATE IN PARTE A GESTIONE SEPARATA E IN PARTE A FONDI INTERNI UNIT LINKED (TARIFFA A35A)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
• Modulo di Proposta
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Multipower Reale Quota Free
mod. 8338VIT_COND_01/2021
INTRODUZIONE
Multipower Reale Quota Free è un prodotto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo che soddisfa il bisogno di gestione del risparmio.
A fronte del pagamento di un premio unico, è prevista la liquidazione di una prestazione predefinita in caso di decesso
dell’Assicurato avvenuto nel corso della durata contrattuale ai Beneficiari designati in polizza. È altresì possibile per il Contraente
richiedere la liquidazione della prestazione maturata anche precedentemente alla premorienza dell’Assicurato (c.d. riscatto).
Il contratto prevede che le prestazioni dovute dalla Società siano collegate in parte alla Gestione Interna Separata “Reale Uno” e in parte al valore delle quote della Componente Unit Linked che dipende dalla oscillazione dei prezzi delle attività finanziarie in cui le linee stesse investono.
Il Contraente, all’atto della sottoscrizione, sceglie di ripartire il premio unico iniziale in una percentuale variabile tra il minimo del 10% e il massimo del 75% nella Gestione separata “Reale Uno” e la parte restante, in base alle percentuali di allocazione stabilite nel modulo di proposta, nei seguenti Fondi Interni Unit Linked, con il minimo del 10% per ogni fondo prescelto:
▪ Reale Linea Controllata
▪ Reale Linea Bilanciata Attiva
▪ Reale Linea Impresa Italia
▪ Reale Linea Mercato Globale
INDICE
GLOSSARIO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. PRESTAZIONI 1
2. LIMITI DI COPERTURA 1
3. OPZIONI CONTRATTUALI 1
4. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO 3
5. QUANDO E COME DEVO PAGARE 5
6. DURATA DEL CONTRATTO 6
7. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO 7
8. RISCATTO 7
9. COSTI 8
10. POTENZIALE RENDIMENTO/RIVALUTAZIONE 9
11. REGIME FISCALE 22
12. RECLAMI 24
13. CONFLITTI DI INTERESSE 25
14. COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO 25
15. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO 26
16. CESSIONE PEGNO E VINCOLO 26
17. FORO COMPETENTE 26
MODULO DI PROPOSTA
GLOSSARIO
I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
ANNO ASSICURATIVO
Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuale.
APPENDICE
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento. ASSICURATO
Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.
CAPITALE ASSICURATO
Capitale che il Beneficiario ha il diritto di ricevere al verificarsi di un evento assicurato dal contratto. Esso è determinato in base alle garanzie assicurative previste dal contratto, al controvalore delle quote presenti nei fondi interni unit linked e/o al valore del capitale rivalutato nella gestione separata.
CAPITALE DI RIFERIMENTO
Il capitale di riferimento di un fondo è pari alla somma degli importi investiti nel fondo (capitale derivante dal versamento dei premi e switch volontari in ingresso), diminuita degli importi disinvestiti dal fondo (riscatti parziali e switch volontari in uscita); viene considerato pari a zero nel caso in cui, a seguito delle movimentazioni effettuate, dovesse risultare negativo.
Il capitale di riferimento è pari a zero quando un fondo risulta privo di capitale o di quote.
CAPITALE INIZIALE O CAPITALE INVESTITO
Premio versato al netto dei caricamenti (come sotto definiti), ove previsti.
CAPITALE RIVALUTATO O MATURATO
Somma degli importi determinati, per ogni premio versato, dal capitale iniziale rivalutato come previsto nelle Condizioni di assicurazione.
CARICAMENTI
Costi prelevati dal premio destinati a coprire le spese commerciali e amministrative della società.
COMMISSIONE DI GESTIONE
Percentuale del rendimento lordo di un fondo interno unit linked, trattenuta dalla società e destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.
COMMISSIONE DI RIVALUTAZIONE
Percentuale del rendimento realizzato del fondo trattenuta dalla società destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Evento che sancisce l'avvenuto accordo tra le parti. Generalmente coincide con la sottoscrizione del contratto da entrambe le parti.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONFLITTI DI INTERESSE
Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello del Contraente.
CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso, l’invalidità o la sopravvivenza a una certa data. Nell’ambito dei contratti di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali caso vita, caso morte, miste, vita intera, capitale differito, rendita immediata o differita.
COPERTURA
Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.
CRS – COMMON REPORTING STANDARD
Standard globale per lo scambio automatico di informazioni riferite ai conti finanziari rilevanti, elaborato dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con lo scopo di individuare e scoraggiare l’evasione fiscale internazionale da parte di residenti stranieri che, direttamente o indirettamente, investono all’estero attraverso istituzioni finanziarie straniere.
DATA DI DECORRENZA
Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.
DIP AGGIUNTIVO IBIP
Documento precontrattuale, redatto secondo le disposizioni IVASS, contenente informazioni aggiuntive ed eccedenti rispetto al KID, in relazione alla complessità del prodotto.
ESTRATTO CONTO ANNUALE
Riepilogo annuale aggiornato alla data di riferimento dei dati relativi alla situazione del contratto, quali il valore delle prestazioni, i premi versati e quelli in arretrato, il valore di riscatto e gli eventuali riscatti parziali eseguiti.
Per i contratti collegati a gestioni separate, il riepilogo comprende il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con altre forme di partecipazione agli utili, il riepilogo comprende gli utili attribuiti al contratto. Per i contratti unit linked il riepilogo comprende il numero e il valore delle quote assegnate, eventuali informazioni su costi per copertura di puro rischio e prestazioni garantite, i dati storici dei fondi aggiornati. Per i contratti index linked il riepilogo comprende i valori degli indici di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantito, i dati storici relativi all’obbligazione strutturata.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
normativa statunitense finalizzata a contrastare l’evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all’estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo per l’applicazione di tale normativa in data 10 gennaio 2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 1° luglio 2014, le istituzioni finanziarie (Banche, Compagnie di Assicurazioni sulla vita, ecc.) saranno tenute ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi cittadinanza o residenza negli Stati Uniti.
FORO COMPETENTE
Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.
GESTIONE SEPARATA
Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono, al netto dei costi, i premi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.
GIORNO LAVORATIVO
Giorno di attività lavorativa per Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Torino – Via Corte d’Appello 11.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all’ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
KID
Documento precontrattuale che la società deve consegnare al potenziale Contraente, e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.
LETTERA DI CONFERMA INVESTIMENTO
Lettera con cui la società comunica al Contraente l’ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).
LINEA DI INVESTIMENTO
Fondo che la società mette a disposizione del Contraente per investire il premio o parte di esso.
LIQUIDAZIONE
Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento relativo alla prestazione stessa.
MEDIAZIONE
Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
OPZIONE
Clausola del contratto assicurativo secondo cui il Contraente può apportare modifiche alla prestazione, ad esempio può chiedere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista o sia differita nel tempo. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto assicurativo.
PREMIO (PREMIO COMPLESSIVO O PREMIO LORDO)
Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto assicurativo.
PREMIO NETTO
Importo corrisposto dal Contraente al netto del caricamento per spese di emissione.
PREMIO O VERSAMENTO AGGIUNTIVO
Importo che il Contraente ha facoltà di versare a integrazione dei premi previsti originariamente al momento della conclusione del contratto.
PREMIO PURO O INVESTITO
Importo che rappresenta il corrispettivo per le prestazioni assicurate al netto di tutti i costi applicati dalla società.
PREMIO UNICO
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti assicurativi si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
PROPOSTA (MODULO)
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente ed eventualmente dall'Assicurato che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Set informativo.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto del Contraente di sciogliersi dal vincolo contrattuale e farne conseguentemente cessare gli effetti, mediante dichiarazione unilaterale comunicata all’Impresa di Assicurazione.
REINVESTIMENTO
Operazione che prevede il versamento di capitali provenienti da altri contratti assicurativi scaduti.
RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE SEPARATA
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.
RENDIMENTO
Risultato finanziario a una data di riferimento dell’investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito nella gestione separata alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell’investimento, per il valore del capitale nominale al momento dell’investimento.
REVOCA DELLA PROPOSTA
Diritto del Contraente di ritirare, prima della conclusione del contratto, la Proposta previamente sottoscritta.
RICORRENZA ANNUALE (O ANNIVERSARIA)
Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.
RISCATTO
Diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.
RISCATTO PARZIALE
Diritto del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto calcolato alla data della richiesta.
RISCHIO DEMOGRAFICO
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana dell’Assicurato che si ricollega l’impegno della società ad erogare la prestazione assicurata.
RISERVA MATEMATICA
Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
RIVALUTAZIONE
Variazione delle prestazioni assicurate attraverso l'attribuzione di una parte del rendimento delle attività finanziarie in cui è investita la riserva matematica relativa al contratto, secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni di assicurazione.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SET INFORMATIVO
Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurato, composto da:
- KID;
- DIP Aggiuntivo IBIP;
- Condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata (per le polizze con partecipazione agli utili);
- Glossario;
- Modulo di Proposta.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
SWITCH
Operazione con la quale il Contraente richiede che il controvalore delle quote possedute in un fondo interno unit linked sia trasferito in un altro fondo interno unit linked ovvero in una o più gestioni interne separate, oppure che il capitale maturato in una gestione separata sia trasferito in un’altra gestione separata o in uno o più fondi interni unit linked.
SOCIETÀ O IMPRESA O COMPAGNIA (DI ASSICURAZIONE)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.
SOCIETÀ DI REVISIONE
Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
TASSO TECNICO
Rendimento finanziario annuo, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni iniziali.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. PRESTAZIONI
Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata è pari al periodo compreso tra la data di decorrenza del contratto e il decesso dell’Assicurato. E’ possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.
1.1. CASO MORTE
In caso di decesso dell'Assicurato, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente del capitale assicurato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.
Il capitale assicurato in caso di decesso è dato dalla somma dei seguenti importi:
▪ capitale maturato in gestione separata;
▪ controvalore delle quote presenti nei fondi interni unit linked maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell’età raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso (garanzia beneficiari), come di seguito indicato:
- | 15,00% | se età inferiore o uguale a 39 anni; |
- | 2,50% | se età compresa tra 40 e 59 anni; |
- | 0,75% | se età compresa tra 60 e 79 anni; |
- | 0,45% | se età uguale o superiore a 80 anni. |
L'importo liquidabile relativo alla Garanzia Beneficiari non può comunque superare 100.000,00 euro.
Il capitale da liquidare in seguito al decesso dell’Assicurato è calcolato al 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione di sinistro.
2. LIMITI DI COPERTURA
L’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto non può essere inferiore a 18 anni o superiore a 80 anni.
3. OPZIONI CONTRATTUALI
Il Contraente, all’atto della sottoscrizione, sceglie di ripartire il premio unico iniziale nella Gestione separata “Reale Uno” con un minimo del 10,00% e un massimo del 75,00% e la parte restante, in base alle percentuali di allocazione stabilite nel modulo di proposta, nei seguenti Fondi Interni Unit Linked, con il minimo del 10,00% per ogni fondo prescelto:
▪ Reale Linea Controllata
▪ Reale Linea Bilanciata Attiva
▪ Reale Linea Impresa Italia
▪ Reale Linea Mercato Globale
Esclusivamente all’atto della sottoscrizione del contratto, il Contraente può optare per l’attivazione della funzione di switch automatico sui fondi interni unit linked, come di seguito descritto.
Inoltre, nel corso della durata contrattuale, con le modalità di seguito indicate è possibile effettuare degli switch volontari.
3.1. SWITCH AUTOMATICO
Alla decorrenza del contratto è possibile scegliere la funzione di switch automatico. Tale funzione trasferisce una parte del controvalore delle quote dai fondi unit linked alla gestione separata nel caso in cui il controvalore delle quote stesse superi una soglia predefinita. I dettagli dell’operazione sono descritti qui di seguito.
Fondi unit linked coinvolti
Nel caso in cui il contraente scelga di attivare l’opzione, essa opera su tutti i fondi interni unit linked sui quali è presente parte del capitale.
Capitale di riferimento di un fondo
Il capitale di riferimento di ogni fondo interno unit linked è pari alla somma di tutti i capitali investiti in quel fondo (compresi gli switch in ingresso) al netto degli importi usciti per riscatto e switch in uscita.
Tempistiche
La valutazione dell’importo da trasferire e l’esecuzione del trasferimento avvengono in momenti differenti:
• per ogni fondo interno unit linked si compara trimestralmente il controvalore delle quote possedute con il capitale di riferimento di quel fondo.
Più precisamente, il capitale di riferimento e i valori di quota con i quali viene fatta questa comparazione sono quelli disponibili l’ultimo giorno di calendario dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
• l’effettiva operazione di switch automatico sarà eseguita in base ai valori di quota del 6° giorno lavorativo successivo alla data di comparazione.
Funzionamento
Se il controvalore delle quote di un qualsiasi fondo interno unit linked è aumentato almeno della percentuale definita dal Contraente rispetto al capitale di riferimento di quel fondo, viene effettuato uno switch automatico verso la gestione separata, in caso contrario lo switch automatico non viene effettuato.
La percentuale scelta dal Contraente per l’attivazione del meccanismo può variare da un minimo del 3,00% a un massimo del 10,00%.
A seguito di uno switch automatico il controvalore delle quote possedute che viene trasferito nella gestione separata è pari alla differenza tra il controvalore complessivo del fondo interno unit linked e il capitale di riferimento del fondo stesso maggiorato della percentuale scelta dal Contraente.
Ulteriori informazioni
Tutti gli switch automatici sono privi di costi e, anche se sono stati effettuati degli switch automatici, il primo switch volontario dell’anno è gratuito.
Lo switch automatico non è sottoposto agli stessi vincoli previsti per gli switch volontari. I movimenti effettuati in corso d’anno saranno riepilogati nell’estratto conto annuale.
Il Contraente ha la facoltà di attivare, disattivare o variare la percentuale della suddetta opzione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta alla società. La variazione avrà effetto entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
3.2. SWITCH VOLONTARI
Il Contraente che intende modificare l’indirizzo del proprio investimento, può chiedere che il controvalore delle quote possedute in un fondo interno unit linked sia trasferito in un altro fondo interno unit linked ovvero nella gestione separata, oppure che il capitale maturato nella gestione separata sia trasferito in uno o più fondi interni unit linked.
L’operazione di switch volontario è soggetta alle seguenti condizioni:
▪ deve essere trascorso almeno un mese dalla decorrenza del contratto;
▪ è possibile trasferire il controvalore delle quote nella gestione separata purché a seguito del trasferimento il capitale nella gestione separata non sia al superiore al 75% del capitale maturato totale;
▪ è possibile trasferire il capitale dalla gestione separata ai fondi interni unit linked purché a seguito del trasferimento l’importo investito nella gestione separata non sia al di sotto del 10% del capitale maturato totale;
▪ nel caso in cui non venga trasferito tutto il controvalore di un fondo interno unit linked è possibile trasferire parte di esso purché a seguito del trasferimento il controvalore delle quote di tale fondo non sia inferiore al 10% del capitale maturato totale.
I controlli sopra indicati vengono effettuati considerando gli ultimi valori di quota disponibili al momento della richiesta di switch. L’operazione di switch sarà eseguita in base ai valori di quota del 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di switch.
A seguito di un’operazione di switch volontario verrà prodotta un’appendice contrattuale riportante il numero delle quote nei fondi prima e dopo lo switch disponibile in Agenzia.
Inoltre, tutti i movimenti effettuati in corso d’anno saranno riepilogati nell’estratto conto annuale.
Nel caso in cui Reale Mutua decida di costituire nuovi fondi sui quali poter effettuare versamenti successivi, verrà consegnata preventivamente al Contraente la relativa informativa tratta dal Set informativo, unitamente al Regolamento dei fondi.
Per i costi relativi all'operazione di switch, si rinvia a quanto detto al successivo articolo 9.
4. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
4.1. CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il Contraente deve:
• compilare e firmare il Modulo di Proposta fornendo in particolare i propri dati anagrafici, designando i Beneficiari ed eventuale Referente Terzo, indicando l’ammontare del premio che vuole versare tenendo conto dei limiti minimi e massimi indicati al successivo articolo 5.2;
• versare il premio con le modalità indicate al successivo articolo 5.2.
Il contratto è concluso nel momento in cui il Contrente ha conoscenza dell’avvenuta accettazione della proposta da parte della Società.
La data di decorrenza del contratto coincide con il 1° giorno lavorativo della settimana successiva alla sottoscrizione della proposta.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24:00 del giorno di decorrenza previsto sul contratto stesso.
La data di perfezionamento del contratto coincide con la data di versamento del premio.
Il contratto può essere stipulato soltanto da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell’Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la polizza non può essere emessa.
4.2. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA
Comunicazioni di revoca e recesso
Le comunicazioni di revoca della Proposta, di recesso dal contratto, devono essere inviate dal Contraente alla Direzione Vita e Welfare di Reale Mutua a mezzo raccomandata.
Comunicazioni in corso di contratto
Per l’inoltro delle richieste, di variazione della designazione dei Beneficiari, di comunicazione di decesso dell’Assicurato, il Contraente o i Beneficiari (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'Assicurato quando coincide con il Contraente) possono rivolgersi all’agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata alla Direzione Vita e Welfare di Reale Mutua e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua.
Comunicazioni di variazione della residenza
Nel caso in cui il Contraente, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a darne comunicazione a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni da quello di effetto del trasferimento. Si ricorda che il trasferimento della propria residenza potrebbe comportare ulteriori oneri per il Contraente, se previsti dalla normativa e dai regolamenti interni dello Stato estero di nuova residenza. Qualora, in caso di trasferimento della propria residenza, il Contraente ometta di darne comunicazione alla Società, questa potrà richiedere allo stesso il pagamento di tutti gli importi che è stata obbligata a versare alle Autorità dello Stato estero in conseguenza di tale evento.
Il Contraente si obbliga, altresì, a comunicare per iscritto alla Società il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.”
4.3. COSA FARE IN CASO DI EVENTO
Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto di seguito elencati, affinché Reale Mutua possa procedere al pagamento, dovranno essere consegnati i documenti necessari a:
• verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
• individuare con esattezza gli aventi diritto.
Vengono di seguito elencati i documenti richiesti per ogni ipotesi di liquidazione.
Riscatto
• richiesta sottoscritta dal Contraente;
• Modulo di autocertificazione FATCA-CRS compilato e sottoscritto.
Decesso
• certificato anagrafico di morte dell’Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;
• verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell’Assicurato;
• atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal quale risulti:
- se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
- chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento della comunicazione del decesso, in caso di Beneficiari designati
in modo generico;
• dati anagrafici dei Beneficiari (copia della carta di identità e del codice fiscale);
• nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.
Ricordiamo che, per ogni liquidazione è necessario disporre, relativamente ai Beneficiari del pagamento, di:
• documento d’identità valido;
• codice fiscale;
• indirizzo completo;
• nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.
Nel caso di contratti gravati da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio. Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.
Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l’avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui “Rapporti dormienti” n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.
4.4. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
4.5. DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO
Il Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocarli o modificarli rivolgendosi all’agenzia competente o tramite raccomandata a Reale Mutua o per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata
• dagli eredi, dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento assicurato, avvalere del beneficio;
a Reale Mutua, di volersi
• dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Reale Mutua, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato).
In questi casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Se i Beneficiari sono designati in forma nominativa il Contraente può pronunciarsi sull’invio delle comunicazioni agli stessi.
Inoltre, il Contraente ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui Reale Mutua potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
5. QUANDO E COME DEVO PAGARE
5.1. MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEI PREMI
Il premio versato dal Contraente, al netto dei relativi costi indicati all’articolo 9, sarà in parte investito in gestione separata e in parte impiegato per l’acquisto di quote di uno o più fondi interni unit linked.
La parte di premio trattenuta a fronte dei costi del contratto (comprensivi dei costi per far fronte ai rischi demografici) non
concorre alla formazione del capitale investito.
Il Contraente, all’atto della sottoscrizione, sceglie di ripartire il premio unico iniziale in una percentuale variabile un minimo del 10,00% e un massimo del 75,00% nella Gestione separata “Reale Uno” e la parte restante, in base alle percentuali di allocazione stabilite nel modulo di proposta, nei seguenti Fondi Interni Unit Linked, con il minimo del 10,00% per ogni fondo prescelto:
▪ Reale Linea Controllata
▪ Reale Linea Bilanciata Attiva
▪ Reale Linea Impresa Italia
▪ Reale Linea Mercato Globale
Nel corso della durata contrattuale nessun movimento (volontario o automatico) di capitale può portare ad avere nella gestione separata Reale Uno un importo inferiore al 10% o superiore al 75% del capitale inizialmente investito dal Contraente.
5.2. LIMITI DI PREMIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il premio è determinato in base al capitale iniziale. Il contratto prevede il pagamento di un premio unico alla sottoscrizione della
Proposta o del Contratto.
L'importo minimo di premio sul presente contratto è 5.000,00 euro, quello massimo è pari di 300.000,00 euro.
Nel caso in cui siano stati eseguiti dei riscatti parziali è possibile effettuare versamenti aggiuntivi purché:
• a seguito del versamento, il cumulo del capitale derivante dai versamenti aggiuntivi sia inferiore o uguale al capitale complessivamente riscattato nella durata contrattuale;
• a seguito del versamento aggiuntivo, il capitale investito in gestione separata non sia inferiore al 10% e superiore al 75,00%
del capitale maturato totale;
In ciascun anno solare il Contraente non può sottoscrivere contratti con il prodotto Multipower Reale Quota Free il cui cumulo di premi sia complessivamente superiore a 300.000,00 euro.
Inoltre, al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della gestione separata REALE UNO, ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare nell’arco temporale di un anno un cumulo di premi superiore a 14.000.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione separata REALE UNO, fermo restando gli importi minimi e massimi di premio previsti per ciascun prodotto collegato al medesimo fondo. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.
Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità, con bonifico bancario o postale, con bancomat o carta di credito.
Per importi superiori a 200.000,00 euro, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale con valuta fissa sul c/c intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni presso Banca Reale S.p.A., codice IBAN XX00X0000000000000000000000, indicando come causale: CODICE AGENZIA – MULTIPOWER REALE QUOTA FREE – COGNOME CONTRAENTE.
6. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto è a vita intera, pertanto la durata è pari al periodo compreso tra la data di decorrenza del contratto e il decesso dell’Assicurato.
7. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO
il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata
Prima della conclusione del contratto,
a Reale Mutua e, in
tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l’intero ammontare del premio eventualmente versato.
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute.
8. RISCATTO
Il contratto, su richiesta del Contraente, può essere riscattato totalmente o parzialmente trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza.
Il valore di riscatto si ottiene riducendo il capitale maturato del costo di riscatto di seguito descritto.
Nel caso in cui l'importo del riscatto parziale richiesto sia inferiore o uguale alla quota free, il costo di riscatto è pari alla cifra fissa di 10,00 euro.
Altrimenti, in caso di riscatto totale o qualora l’importo richiesto con il riscatto parziale sia superiore alla quota free, al costo fisso di 10,00 euro si aggiunge il costo ottenuto moltiplicando la parte di capitale che eccede la quota free per la percentuale riportata nella seguente tabella:
Periodo trascorso dalla decorrenza del contratto | % costo di riscatto |
1 anni | 1,00% |
2 anni | 0,50% |
3 anni o più | Nessuna penalità |
L’importo di quota free viene definito alla decorrenza del contratto pari al 30,00% del capitale iniziale relativo al primo premio. Nel corso della durata contrattuale la quota free residua è pari a alla quota free iniziale ridotta del capitale prelevato tramite riscatti parziali e incrementata del capitale derivante dai versamenti aggiuntivi. Pertanto, per riscatti successivi al primo, potrebbe essere disponibile un importo di quota free inferiore a quello iniziale.
È possibile effettuare riscatti parziali per importi non inferiori a 500,00 euro. Non sono ammessi riscatti parziali che lascino il contratto in vigore con un valore di riscatto inferiore a 1.000,00 euro.
L’operazione di riscatto parziale può essere effettuata sia sulla gestione separata che sui fondi interni unit linked con la proporzione indicata dal Contraente purché a seguito del riscatto parziale il capitale nella gestione separata Reale Uno non sia inferiore al 10% e superiore al 75% del capitale maturato totale.
I controlli sopra indicati vengono effettuati considerando gli ultimi valori di quota disponibili al momento della richiesta di riscatto.
L’importo liquidato in seguito a richiesta di riscatto parziale rappresenta una parte del valore di riscatto totale ed è uguale a quello richiesto dal Contraente al netto di eventuali oneri fiscali, tenendo conto dei vincoli sotto descritti.
Il capitale da liquidare in caso di riscatto è calcolato al 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto e la rivalutazione del capitale investito nella gestione separata tiene conto dei giorni trascorsi dall’ultima ricorrenza anniversaria al 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto.
Inoltre, al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della gestione separata REALE UNO, ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può effettuare nell’arco temporale di un anno riscatti parziali o totali per un importo complessivo superiore a 15.000.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione separata REALE UNO. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.
Con il riscatto totale si determina l’immediato scioglimento del contratto.
9. COSTI
Di seguito vengono elencati i costi prelevati dal premio versato, dai rendimenti della gestione interna separata a cui è legato il contratto, dagli importi liquidati in caso di riscatto.
Costi sul premio e sui versamenti aggiuntivi
Caricamento per spese di emissione del contratto | 40,00 euro |
Caricamento per spese di emissione dei versamenti aggiuntivi | 30,00 euro |
Caricamento proporzionale sul premio unico iniziale | 1,50% |
Caricamento proporzionale sui versamenti aggiuntivi | Non previsto |
Costo della garanzia beneficiari | 0,40% della parte di premio netto investito nei fondi interni unit linked. Tale costo è compreso nel caricamento proporzionale al premio ed è destinato per la copertura assicurativa del rischio di decesso dell’Assicurato. |
Il premio netto si ottiene sottraendo il caricamento per spese di emissione dal premio versato.
Il capitale iniziale è pari alla differenza tra il premio netto e il caricamento proporzionale al premio.
Avvertenza: l’Intermediario ha la facoltà di praticare sconti, riducendo il caricamento proporzionale al premio unico iniziale.
Costi prelevati dal rendimento delle gestioni separate
Al momento della rivalutazione annuale, dai rendimenti certificati delle gestioni separate la Società trattiene le seguenti
commissioni di rivalutazione:
Gestione separata | Commissione di rivalutazione annua |
Reale Uno | 1,00% |
Costi gravanti sui fondi interni unit linked
Fondi interni Unit Linked | Commissione di gestione trimestrale | Commissione di gestione annuale |
Reale Linea Controllata | 0,2500% | 1,0000% |
Reale Linea Bilanciata Attiva | 0,3750% | 1,5000% |
Reale Linea Impresa Italia | 0,4250% | 1,7000% |
Reale Linea Mercato Globale | 0,4375% | 1,7500% |
Costo per la remunerazione della SGR (relativa all’acquisto di OICR)
Fondi interni Unit Linked | Commissione di gestione annua per le diverse linee di OICR |
Reale Linea Controllata | massimo 2,60% |
Reale Linea Bilanciata Attiva | massimo 2,60% |
Reale Linea Impresa Italia | massimo 2,50% |
Reale Linea Mercato Globale | massimo 2,50% |
Sono previsti anche i seguenti costi, gravanti totalmente o in parte sul prodotto:
▪ oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
▪ spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l’attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo.
Costi per riscatto
Nel caso in cui l'importo del riscatto parziale richiesto sia inferiore o uguale alla quota free, il costo di riscatto è pari alla cifra fissa di 10,00 euro.
Altrimenti, in caso di riscatto totale o qualora l’importo richiesto con il riscatto parziale sia superiore alla quota free, al costo fisso di 10,00 euro si aggiunge il costo ottenuto moltiplicando la parte di capitale che eccede la quota free per la percentuale riportata nella seguente tabella:
Anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto | % costo di riscatto |
1 | 1,00% |
2 | 0,50% |
3 e oltre | Nessuna penalità |
Costi per operazioni di switch
Il primo switch volontario di ogni anno è gratuito, mentre per quelli successivi il costo è di 15,00 euro. Le operazioni di switch automatico sono prive di costi.
10. POTENZIALE RENDIMENTO/RIVALUTAZIONE
10.1. RIVALUTAZIONE GESTIONI SEPARATE
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale maturato alla ricorrenza anniversaria precedente, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali o switch e secondo la ripartizione dell’investimento, viene rivalutato in base al rendimento della gestione separata Reale Unodiminuito della commissione di rivalutazione annua dell’1,00%.
Il tasso di rendimento della gestione separata Reale Uno è determinato annualmente su un periodo di osservazione di dodici mesi che va dal 1°novembre al 31 ottobre dell’anno successivo. Tale tasso è utilizzato per il calcolo della rivalutazione annuale delle polizze con ricorrenza anniversaria nell’anno solare seguente al termine del periodo di osservazione.
Ad esempio: il tasso di rendimento del fondo per calcolare la rivalutazione annuale di una polizza con ricorrenza nel 2019 è determinato sul periodo di osservazione che va dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018.
Consultare la sezione Quotazioni Vita riportata sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxx per conoscere il valore del tasso di rendimento determinato per anno di ricorrenza anniversaria.
La rivalutazione del capitale viene effettuata in regime di capitalizzazione composta.
Per la parte di investimento in gestione separata, in caso di decesso dell’Assicurato il contratto garantisce il capitale iniziale riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali o switch.
Per la parte di investimento in gestione separata, in caso di riscatto totale o parziale nel corso dell’anno successivo ad ogni ricorrenza decennale, il contratto garantisce il capitale iniziale riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali o switch.
Il capitale maturato viene riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.
L’importo così determinato viene utilizzato per il calcolo del capitale caso morte e del valore di riscatto.
Casi particolari di rivalutazione
• prima rivalutazione del versamento iniziale effettuato con ritardo: il rendimento attribuito alla successiva ricorrenza
anniversaria del contratto sarà calcolato tenendo conto del numero di giorni trascorsi dall’effettiva data di versamento;
• prima rivalutazione di un importo entrato in gestione separata a seguito di uno switch: il rendimento attribuito alla successiva ricorrenza anniversaria del contratto sarà calcolato tenendo conto del numero di giorni trascorsi dalla data di ingresso;
• in caso di decesso o riscatto: la rivalutazione del capitale investito nella gestione separata tiene conto dei giorni trascorsi dall’ultima ricorrenza anniversaria al sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione di sinistro o della richiesta di riscatto.
10.2 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI UNIT LINKED
Il valore unitario di ogni singola quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il Fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo (data di valorizzazione) di ogni settimana. Il valore viene determinato entro il secondo giorno lavorativo successivo alla suddetta data di valorizzazione della quota, rimanendo costante fino a una nuova valorizzazione.
Il valore unitario delle quote di ogni fondo, al netto dei costi indicati al precedente articolo 9, viene valorizzato settimanalmente sul sito internet della Società all’indirizzo “xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxx”.
Tutte le operazioni che prevedono la conversione delle quote dei fondi interni unit linked in capitale saranno eseguite il 6° giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società del relativo modulo di richiesta.
REGOLAMENTO DEL FONDO “REALE UNO”
I) Costituzione e denominazione del Fondo
A fronte degli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni con i contratti a prestazioni rivalutabili, viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività di Società Reale Mutua di Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome “REALE UNO” (di seguito “Fondo”).
La valuta di denominazione del Fondo è l’euro.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti la cui
rivalutazione è legata al rendimento del Fondo.
La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dal Regolamento n° 38 del 3 giugno 2011 emesso dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
II) Verifica contabile del Fondo
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo previsto dalla normativa vigente, la quale, in particolare, attesta la corretta consistenza e la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione all’inizio e al termine del periodo, la corretta determinazione del rendimento del Fondo, quale descritto al seguente punto IV) e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni sulla base delle riserve matematiche.
III) Obiettivi e politiche di investimento
La finalità della gestione risponde alle esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio. Società Reale Mutua di Assicurazioni privilegia gli investimenti volti a favorire la crescita e la conservazione nel tempo del capitale investito, nonché l'adeguata diversificazione degli attivi e dei relativi emittenti nell'ottica di contenimento dei rischi.
Le risorse del Fondo sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve matematiche previste dalla normativa vigente. Si privilegiano gli investimenti i cui emittenti sono Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, con merito di credito coerente con le finalità della gestione
La composizione degli investimenti è orientata verso obbligazioni e altri titoli a reddito fisso in misura superiore al 50% del portafoglio complessivo, suddivisi tra obbligazioni governative, sovranazionali e societarie (c.d. corporate).
Inoltre, per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati da:
• titoli di capitale nel limite del 20% del portafoglio complessivo;
• altre attività patrimoniali nel limite del 30% del portafoglio complessivo. Tali attivi sono rappresentati prevalentemente da quote di OICR (“organismi di investimento collettivo del risparmio”) e liquidità o altri strumenti del mercato monetario. Società Reale Mutua di Assicurazioni può investire in strumenti finanziari derivati o in OICR che ne fanno uso, nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo previste dalla normativa vigente, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterare il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire a una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività
finanziarie per ridurne la rischiosità.
Gli investimenti possono anche essere effettuati in attività finanziarie non denominate in euro e potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.
Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in:
• strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente consentisse l’utilizzo;
• parti di OICR o altri strumenti finanziari emessi dalle controparti di cui all’articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25 (operazioni infragruppo) nel limite del 10% del portafoglio complessivo, assicurando comunque la tutela del Contraente da possibili situazioni di conflitto d’interesse.
IV) Determinazione del rendimento
Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di
rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo.
Il tasso medio di rendimento del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso.
Il “risultato finanziario” del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese unicamente consentite:
a) spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
b) spese sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.
Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Società
Reale Mutua di Assicurazioni in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Per “giacenza media” del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo.
La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.
V) Modifiche al regolamento
Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva di apportare al regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell’adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal ultimo caso, di quelle meno favorevoli per il Contraente.
VI) Fusione o incorporazione con altri Fondi
Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva in futuro la possibilità di effettuare la fusione o incorporazione del Fondo con un’altra gestione separata solo qualora detta operazione persegua l’interesse degli aderenti coinvolti e non comporti oneri o spese per gli stessi.
Le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione o incorporazione dovranno essere similari e le politiche di investimento omogenee. Società Reale Mutua di Assicurazioni provvederà ad inviare a ciascun Contraente, nei termini previsti dalla normativa vigente, una comunicazione relativa all’operazione in oggetto che illustrerà le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, e la data di effetto della stessa, oltre che la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all’operazione.
REALE LINEA CONTROLLATA
I) Aspetti generali
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività di Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito “Società”), che viene contraddistinta con il nome “REALE LINEA CONTROLLATA” (di seguito “fondo”). Si tratta di un fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso.
Il fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il fondo non è inferiore al numero di quote componenti la riserva matematica costituita per i corrispondenti contratti.
La possibilità di fusione con altri fondi interni assicurativi è illustrata nell’articolo “Fusione con altri fondi interni”.
II) Obiettivi
Il fondo persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel breve-medio periodo, con investimenti orientati sia nel comparto obbligazionario sia nel comparto azionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio-basso.
Siccome il benchmark non costituisce un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, la Società indica, in suo luogo, ai fini dell’individuazione del profilo di rischio del fondo, la misura della volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile che risulta essere compresa tra l’1% e l’8%, in considerazione del profilo di rischio del fondo.
III) Caratteristiche
Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire in:
• strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi,
• fondi di investimento mobiliare,
• strumenti monetari,
• altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell’Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.
Il patrimonio del fondo è costituito sia da attività finanziarie di natura obbligazionaria sia di natura azionaria.
La Società può investire in strumenti finanziari derivati o in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che fanno uso di strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurne la rischiosità. La Società si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo; in tal caso sul fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso della parte di OICR “collegati” acquistati. Inoltre, la Società non addebita alla parte del fondo rappresentata da OICR “collegati” le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall’impresa per il servizio prestato per l’asset allocation degli OICR “collegati” e per l’amministrazione dei contratti.
Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.
Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in euro, sia in altre valute; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.
Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell’area euro possono essere soggette a rischio di cambio. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel fondo.
La valuta di riferimento è l’euro.
La Società utilizza un modello di gestione di tipo attivo, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation, volto alla massimizzazione del rendimento. L’asset allocation tra investimenti di tipo obbligazionario e azionario verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato.
La Società si riserva, in particolari situazioni di mercato e nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.
La Società si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l’utilizzo.
Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l’attività di gestione.
IV) Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota
Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:
• la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
• gli interessi attivi e passivi;
• i dividendi;
• le spese a carico del fondo;
• ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.
Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:
• le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile;
• i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
• i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all’emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
• il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
• le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile;
• in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell’evento che ha originato la sospensione.
I crediti d’imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d’investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota.
Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.
Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.
V) Spese
Le spese a carico del fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:
• commissione di gestione trimestrale pari massimo allo 0,25% dovuta alla Società, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del fondo;
• oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
• spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l’attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo.
Non sono previste a carico del fondo per garanzie di prestazione minima e commissioni di overperformance.
Il fondo ha inoltre la possibilità di investire in fondi d’investimento mobiliare che applicano delle spese che riducono il patrimonio del fondo d’investimento mobiliare stesso, fra le quali:
• spese di pubblicazione del valore della quota;
• spese legali e giudiziali;
• oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di attività finanziarie;
• commissioni di gestione, che, alla data di redazione del presente Regolamento, possono variare da un minimo di 0,0025% ad un massimo di 0,625% su base trimestrale; qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società si riserva la possibilità di aumentare il costo massimo previsto, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di riscatto senza penalità;
• eventuali tasse e imposte;
• eventuali commissioni di overperformance.
VI) Modifiche regolamentari
La Società si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall’adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al Contraente stesso.
VII) Rendiconto della gestione
Il rendiconto del fondo è annualmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24/2/1998, al fine di esprimere un giudizio sulla attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono.
Il periodo relativo all’esame coincide con l’anno solare.
In particolare, sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.
VIII) Fusione con altri fondi interni
In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la Società si riserva la facoltà di chiudere il fondo.
Il patrimonio maturato dal Contraente al momento della liquidazione del fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche similari, senza oneri e spese aggiuntive per il Contraente.
Della fusione del fondo verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.
REGOLAMENTO DEL FONDO “REALE LINEA BILANCIATA ATTIVA”
I) Aspetti generali
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività della Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito “Società”), che viene contraddistinta con il nome “REALE LINEA BILANCIATA ATTIVA” (di seguito “fondo”).
Si tratta di un fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso.
Il fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il fondo non è inferiore al numero di quote componenti la riserva matematica costituita per i corrispondenti contratti.
La possibilità di fusione con altri fondi interni è illustrata nell’articolo “Fusione con altri fondi interni”.
II) Obiettivi
Il fondo persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, con investimenti orientati sia nel comparto obbligazionario sia nel comparto azionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio-basso.
Il parametro di riferimento (Benchmark) è composto dai seguenti indici:
• Eonia 5%
• Barclays Euro Aggregate 55%
• Xxxxxx Xxxxxxx World in Euro 40%
Descrizione degli indici che compongono il Benchmark:
Eonia: indice rappresentativo del mercato monetario nell‘area Euro.
Barclays Euro Aggregate: indice rappresentativo del mercato delle obbligazioni investment grade denominate in Euro; Xxxxxx Xxxxxxx World in Euro: indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali.
III) Caratteristiche
Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire in:
• strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi;
• fondi di investimento mobiliare;
• strumenti monetari;
• in altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell’Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.
Il patrimonio del fondo è costituito sia da attività finanziarie di natura obbligazionaria sia di natura azionaria. La componente azionaria risulta essere compresa tra il 30% e il 50% del patrimonio del fondo.
La Società può investire in strumenti finanziari derivati o in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che fanno uso di strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurne la rischiosità. La Società si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo; in tal caso sul fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso della parti di OICR “collegati” acquistati. Inoltre, la Società non addebita alla parte del fondo rappresentata da OICR “collegati” le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall’impresa per il servizio prestato per l’asset allocation degli OICR “collegati” e per l’amministrazione dei contratti. Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.
Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in euro, sia in altre valute; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.
Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell’area euro possono essere soggette a rischio di cambio. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel fondo.
La valuta di riferimento è l’euro.
La Società utilizza un modello di gestione di tipo attivo, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation, volto alla massimizzazione del rendimento con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo. L’asset allocation tra investimenti di tipo obbligazionario e azionario verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato.
La Società si riserva, in particolari situazioni di mercato e nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.
La Società si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l’utilizzo.
Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l’attività di gestione.
IV) Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota
Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:
• la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
• gli interessi attivi e passivi;
• i dividendi;
• le spese a carico del fondo;
• ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata
Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:
• le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile;
• i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
• i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all’emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
• il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
• le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile;
• in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell’evento che ha originato la sospensione.
I crediti d’imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d’investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota.
Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.
Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.
V) Spese
Le spese a carico del fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:
• commissione di gestione trimestrale pari al 0,375% dovuta alla Società, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del fondo;
• oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
• spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l’attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo.
Non sono previste a carico del fondo commissioni per garanzie di prestazione minima e commissioni di overperformance.
Il fondo ha inoltre la possibilità di investire in fondi d’investimento mobiliare che applicano delle spese che riducono il patrimonio del fondo d’investimento mobiliare stesso, fra le quali:
• spese di pubblicazione del valore della quota;
• spese legali e giudiziali;
• oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di attività finanziarie;
• commissioni di gestione, che, alla data di redazione del presente Regolamento, possono variare da un minimo di 0,1% ad un massimo di 0,65% su base trimestrale; qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società si riserva la possibilità di aumentare il costo massimo previsto, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di riscatto senza penalità;
• eventuali tasse e imposte;
• eventuali commissioni di overperformance.
VI) Modifiche regolamentari
La Società si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall’adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al Contraente stesso.
VII) Rendiconto della gestione
Il rendiconto del fondo è annualmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24/2/1998, al fine di esprimere un giudizio sulla attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono. Il periodo relativo all’esame coincide con l’anno solare. In particolare sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.
VIII) Fusione con altri fondi interni
In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la Società si riserva la facoltà di chiudere il fondo.
Il patrimonio maturato dal Contraente al momento della liquidazione del fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche similari, senza oneri e spese aggiuntive per il Contraente.
Della fusione del fondo verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.
REGOLAMENTO DEL FONDO “REALE IMPRESA ITALIA”
I) Aspetti generali
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività di Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito “Società”), che viene contraddistinta con il nome “ REALE IMPRESA ITALIA” (di seguito “Fondo”).
Si tratta di un Fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso.
Il Fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il Fondo non è inferiore al numero di quote componenti la
riserva matematica costituita per i corrispondenti contratti.
La possibilità di fusione con altri fondi interni è illustrata nell’articolo “Fusione con altri fondi interni”.
II) Obiettivi
Il fondo persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, con investimenti orientati in prevalenza nel comparto azionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio-alto.
Il parametro di riferimento (Benchmark) è composto dai seguenti indici:
• Eonia 5%
• Barclays Euro Aggregate 10%
• FTSE MIB 85%
Descrizione degli indici che compongono il Benchmark:
Eonia: indice rappresentativo del mercato monetario nell‘area Euro.
Barclays Euro Aggregate: indice rappresentativo del mercato delle obbligazioni investment grade denominate in Euro;
FTSE MIB: indice che misura la performance delle azioni delle 40 società italiane ed estere quotate maggiormente capitalizzate sui mercati gestiti da Borsa Italiana. Ciascun titolo viene analizzato per dimensione e liquidità e l'indice fornisce complessivamente una corretta rappresentazione per settori. L'Indice è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato dopo aver corretto i componenti in base al flottante.
III) Caratteristiche
Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire in:
• strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi;
• fondi di investimento mobiliari;
• strumenti monetari;
• crediti d’imposta maturati verso l’erario;
• in altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell’Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.
Il patrimonio del fondo è costituito da attività finanziarie prevalentemente di natura azionaria.
Il fondo può investire dal 50% al 100% del suo patrimonio in azioni di società italiane, anche per il tramite di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).
La Società può investire in strumenti finanziari derivati o OICR che fanno uso di strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurne la rischiosità.
La Società si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo; in tal caso sul fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso della parti di OICR “collegati” acquistati. Inoltre, la Società non addebita alla parte
del fondo rappresentata da OICR “collegati” le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall’impresa per il servizio prestato per l’asset allocation degli OICR “collegati” e per l’amministrazione dei contratti. Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.
Gli investimenti vengono effettuati in attività finanziarie denominate nella valuta di conto vigente in Italia per almeno il 50% del patrimonio del fondo; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.
Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell’area euro possono essere soggette a rischio di cambio. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel fondo.
La valuta di riferimento è l’euro.
La Società utilizza un modello di gestione di tipo attivo, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation, volto alla massimizzazione del rendimento con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo. L’asset allocation tra investimenti di tipo obbligazionario e azionario verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato.
La Società si riserva, in particolari situazioni di mercato e nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.
La Società si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l’utilizzo.
Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l’attività di gestione.
IV) Valutazione del patrimonio del Fondo interno e calcolo del valore della quota
Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:
• la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
• gli interessi attivi e passivi;
• i dividendi;
• le spese a carico del Fondo;
• ogni altra attività e passività di pertinenza del Fondo non precedentemente indicata.
Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:
• le quote di OICR sono valutate al valore o alla quotazione, ove disponibile, del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile;
• i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
• i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all’emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
• l’ammontare dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, è valorizzato al valore nominale;
• le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile;
• in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il Fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell’evento che ha originato la sospensione.
I crediti d’imposta del Fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d’investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al Fondo.
Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il Fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo di ogni settimana della Società. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.
Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del Fondo alla fine di ogni trimestre solare.
V) Spese
Le spese a carico del Fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:
• commissione di gestione trimestrale pari a 0,425% dovuta alla Società, calcolata settimanalmente sul patrimonio del Fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo;
• oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
• spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l’attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo.
Non sono previste a carico del Fondo commissioni di overperformance.
Il Fondo ha inoltre la possibilità di investire in fondi d’investimento mobiliare che applicano delle spese che riducono il patrimonio del Fondo d’investimento mobiliare stesso, fra le quali le commissioni di gestione, che, alla data di redazione del presente Regolamento, possono variare sino 0,0025% ad un massimo di 0,625% su base trimestrale. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società si riserva la possibilità di aumentare il costo massimo previsto, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di riscatto senza penalità.
VI) Modifiche regolamentari
La Società si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall’adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente stesso.
VII) Rendiconto della gestione
Il rendiconto del Fondo è annualmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta nel Registro dei revisori legali del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di esprimere un giudizio sulla attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono. Il periodo relativo all’esame coincide con l’anno solare. In particolare sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.
VIII) Fusione con altri fondi interni
In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti o in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un’efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la Società si riserva la facoltà di chiudere il Fondo.
Il patrimonio maturato dal Contraente al momento della liquidazione del Fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche similari, senza oneri e spese aggiuntive per il Contraente.
Della fusione del Fondo verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.
REGOLAMENTO DEL FONDO “REALE LINEA MERCATO GLOBALE”
I) Aspetti generali
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività di Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito “Società”), che viene contraddistinta con il nome “REALE LINEA MERCATO GLOBALE” (di seguito “fondo”).
Si tratta di un fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso.
Il fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il fondo non è inferiore al numero di quote componenti la riserva matematica costituita per i corrispondenti contratti.
La possibilità di fusione con altri fondi interni assicurativi è illustrata nell’articolo “Fusione con altri fondi interni”.
II) Obiettivi
Il fondo persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, con investimenti orientati prevalentemente nel comparto azionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio molto alto.
Il parametro di riferimento (Benchmark) è composto dai seguenti indici:
• Xxxxxx Xxxxxxx World in Euro 70%
• Xxxxxx Xxxxxxx Emerging Market in Euro 15%
• Eonia 15%
Descrizione degli indici che compongono il Benchmark:
Xxxxxx Xxxxxxx World in Euro: indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali;
Xxxxxx Xxxxxxx Emerging Market in Euro: indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari dei paesi emergenti. Eonia: indice rappresentativo del mercato monetario nell‘area Euro.
III) Caratteristiche
Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire in:
• strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi;
• fondi di investimento mobiliare;
• strumenti monetari;
• altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell’Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.
Il patrimonio del fondo è costituito sia da attività finanziarie di natura azionaria sia di natura obbligazionaria. La componente azionaria risulta non inferiore al 70% del patrimonio del fondo.
La Società può investire in strumenti finanziari derivati o in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che fanno uso di strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurne la rischiosità. La Società si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo; in tal caso sul fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso della parti di OICR “collegati” acquistati. Inoltre, la Società non addebita alla parte del fondo rappresentata da OICR “collegati” le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall’impresa per il servizio prestato per l’asset allocation degli OICR “collegati” e per l’amministrazione dei contratti. Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.
Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in euro, sia in altre valute; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.
Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell’area euro possono essere soggette a rischio di cambio. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel fondo.
La valuta di riferimento è l’euro.
La Società utilizza un modello di gestione di tipo attivo, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation, volto alla massimizzazione del rendimento. L’asset allocation tra investimenti di tipo azionario e obbligazionario verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo.
La Società si riserva, in particolari situazioni di mercato e nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.
La Società si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l’utilizzo.
Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l’attività di gestione.
IV) Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota
Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:
• la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
• gli interessi attivi e passivi;
• i dividendi;
• le spese a carico del fondo;
• ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata. Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:
• le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile;
• i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
• i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all’emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
• il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
• le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile;
• in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell’evento che ha originato la sospensione.
I crediti d’imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d’investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota.
Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.
Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.
V) Spese
Le spese a carico del fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:
• commissione di gestione trimestrale pari massimo allo 0,4375% dovuta alla Società, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del fondo;
• oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
• spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l’attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo.
Non sono previste a carico del fondo per garanzie di prestazione minima e commissioni di overperformance.
Il fondo ha inoltre la possibilità di investire in fondi d’investimento mobiliare che applicano delle spese che riducono il patrimonio del fondo d’investimento mobiliare stesso, fra le quali:
• spese di pubblicazione del valore della quota;
• spese legali e giudiziali;
• oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di attività finanziarie;
• commissioni di gestione, che, alla data di redazione del presente Regolamento, possono variare da un minimo di 0,0025% ad un massimo di 0,625% su base trimestrale; qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società si riserva la possibilità di aumentare il costo massimo previsto, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di riscatto senza penalità;
• eventuali tasse e imposte;
• eventuali commissioni di overperformance.
VI) Modifiche regolamentari
La Società si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall’adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al Contraente stesso.
VII) Rendiconto della gestione
Il rendiconto del fondo è annualmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24/2/1998, al fine di esprimere un giudizio sulla attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono. Il periodo relativo all’esame coincide con l’anno solare. In particolare sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.
VIII) Fusione con altri fondi interni
In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la Società si riserva la facoltà di chiudere il fondo.
Il patrimonio maturato dal Contraente al momento della liquidazione del fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche similari, senza oneri e spese aggiuntive per il Contraente.
Della fusione del fondo verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.
11. REGIME FISCALE
Si ricorda che il regime fiscale indicato di seguito è quello in vigore alla redazione del presente Documento ed è suscettibile di modifiche in caso di variazioni normative secondo le previsioni delle stesse.
A) Regime fiscale dei premi Benefici fiscali
La parte di premio destinata alla copertura del rischio morte è detraibile dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef come
da normativa vigente (art. 15 del D.p.r. 917/1986).
Tale detrazione è riconosciuta, fra l’altro, al Contraente, che ha effettivamente sostenuto la spesa del premio, qualora l’Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a suo carico.
Sono detraibili soltanto i premi versati con mezzi di pagamento tracciabili.
L’importo della suddetta detrazione può subire una riduzione di importo in funzione del reddito complessivo del Contraente/avente diritto.
Imposta sui premi
I premi sulle assicurazioni sulla vita sono esenti dall’imposta sui premi di assicurazione, qualora il rischio possa essere considerato come ubicato in Italia (art. 1, L. 1216/1961 ed art. 11, allegato C, Xxxxxxx, L. 1216/1961). Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza/domicilio del Contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza/domicilio presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere comunicati alla Compagnia a mezzo lettera entro 30 giorni da quello di effetto del trasferimento. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.
B) Regime fiscale delle prestazioni
Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di questo contratto assicurativo, in caso di riscatto o di decesso dell’Assicurato, sono soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati, al netto del costo per le coperture di rischio che fruiscono della detrazione.
Le prestazioni erogate in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti da IRPEF per la sola parte riferibile alla copertura del rischio demografico (art. 34, c. 7, D.p.r. 601/1973).
Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell’esercizio di un’attività commerciale, l’imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, le persone fisiche e gli enti non commerciali, che percepiscano tali prestazioni in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata, dovranno fornire alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza (C.M. 29/E/2001, par. 2.3).
Ai redditi derivanti dal contratto, viene riconosciuta, attraverso la riduzione della base imponibile e ferma restando la misura dell’imposta sostitutiva applicata, una minore tassazione in funzione della quota degli stessi riferibile a titoli di Stato ed equiparati.
Per la determinazione di tale quota, viene data rilevanza, per ciascun contratto, alla percentuale annuale media dell’attivo investito nei suddetti titoli, rispetto al totale dell’attivo. L’investimento in titoli di Stato o equiparati rileva sia se effettuato direttamente che se effettuato indirettamente, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 2, DMEF 13/12/2011).
C) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari. Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti. Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.
D) Imposta di bollo
Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi sono soggette ad imposta di bollo sulla parte di valore di riscatto o rimborso della polizza riferibile alla componente di Xxxx XXX (investita in fondi interni Unit Linked). Tale imposta, calcolata attualmente nella misura del 2 per mille all’anno, per ogni anno di vigenza del contratto, con un limite di euro
14.000 annui per i soggetti diversi dalle persone fisiche, deve essere prelevata all’atto del rimborso o del riscatto della polizza. In caso di apertura o di estinzione del rapporto in corso d’anno, l’imposta di tale annualità è rapportata al periodo di vigenza dello stesso (art. 13, c. 2-ter, Allegato A – Tariffa - Parte I, D.p.r. 642/1972).”
E) Normative FATCA e CRS
A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate italiana all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service).
L’identificazione avviene in fase di assunzione della polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del Contraente persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato.
La Società si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza).
La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla normativa CRS (Common Reporting Standard), sancendo l’obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
In corso di contratto, il Contraente e il Beneficiario si obbligano a comunicare per iscritto alla Compagnia l’eventuale trasferimento di residenza in un altro Paese dell’Unione Europea e/o l’acquisizione di cittadinanza negli USA o negli Stati che hanno aderito al CRS.
12. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Buongiorno Reale” – Reale Mutua Assicurazioni, vix Xxxxx x’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 000 0000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in vix X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:
• vix xxxxx xxxxxxxxx xll’indirizzo Vix xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx;
• via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
• via PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx;
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia,
l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx.
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:
Commissione di Garanzia
Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Vix xxxx’Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx x-mail xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia
contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
Informativa in corso di contratto
Reale Mutua si impegna a trasmettere entro 60 giorni dalla ricorrenza anniversaria del contratto l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l’indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.
Informiamo che su xxx.xxxxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dall’art. 42 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018) e di usufruire di altre utili funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
13. CONFLITTI DI INTERESSE
La Società dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitti di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un’attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse.
In particolare, la Società ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di conflitto di interesse in relazione sia all’offerta dei prodotti alla clientela sia all’esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.
Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Società abbia in via diretta o indiretta un conflitto di interesse, la Società ha previsto l’adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e nell’ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
14. COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
La Compagnia si impegna a trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
• per la componente di gestione separata:
- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell’estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un’avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;
• per la componente Unit Linked:
- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento;
- numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- numero delle quote eventualmente trattenute nell’anno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio;
- numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento;
- importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell’assicurato nell’anno di riferimento oppure, per i contratti direttamente collegati a OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell’anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione;
- numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento;
- per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita.
Infine, la Società, si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora nel corso di contratto, il controvalore delle quote complessivamente detenute dalla Componente Unit Linked si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tali comunicazioni saranno effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.
Informiamo che su xxx.xxxxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
Lettera di conferma di investimento del premio
Reale Mutua provvederà a comunicare al Contraente, entro 7 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio lordo e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, la gestione separata e i fondi interni unit linked su cui è stato ripartito il premio, il numero di quote attribuite (troncato alla terza cifra decimale), il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.
15. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.
16. CESSIONE PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in pegno. Tali atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua, a seguito di raccomandata del Contraente, ne faccia annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
17. FORO COMPETENTE
Il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (Contraente, Beneficiario, loro aventi diritto)
PROPOSTA N.
Multipower Reale Quota Free
CUC/COD.
INTERMEDIARIO
Tariffa A35A
SUBAGENZIA
INTERMEDIARIO 2
INTERMEDIARIO 3
DECORRENZA POLIZZA
Dati identificativi del Contraente
Cognome e nome / Ragione sociale* Data di nascita / Costituzione Luogo di nascita / Costituzione Sesso
M F
Professione (indicare dettagliatamente le mansioni svolte e il settore di attività) Residenza / Sede
Da barrare qualora l’indirizzo di corrispondenza / domicilio differisca dall’indirizzo di residenza. E’ necessario compilare l’apposito modulo; in mancanza ogni comunicazione verrà inviata all’indirizzo di residenza.
Frazione (eventuale) CAP Comune Prov. Prefisso e telefono Paese estero di residenza Cittadinanza Seconda Cittadinanza
Codice fiscale (X.Xxx solo in caso di Ditta Individuale) Doc. di riconoscimento (allegato in copia leggibile)
È obbligatorio l’invio
di un documento valido.
N. documento
Rilasciato da Località di rilascio Data di rilascio Data di scadenza
Persona politicamente esposta SI NO CATEGORIA P.E.P. (vedi informativa sul retro del modulo)
* In caso di Contraente “persona giuridica”, si prega di compilare la “SCHEDA PER L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE/TITOLARI
EFFETTIVI”, da allegare alla presente proposta.
Dati identificativi dell’eventuale esecutore per conto del Contraente (da compilare nel caso di contratto stipulato da un esecutore per conto di terzi soggetti)
Qualifica: Rappresentante legale Delegato Tutore
Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Prov. Nazionalità
Codice fiscale Sesso Indirizzo di residenza
M F
Comune Prov. CAP Paese Residenza ai fini fiscali (1) Cittadinanza Seconda Cittadinanza Doc. di riconoscimento (allegato in copia leggibile) N. documento Data di rilascio / rinnovo Data di scadenza Rilasciato da Località di rilascio
Relazione tra Contraente ed esecutore: esecutore legato da rapporti di parentela o di affinità con il Contraente; esecutore legato da rapporti aziendali o professionali con il Contraente. Specificare legame
Altro legame. Specificare legame
Assicurando (compilare solo se diverso dal Contraente)
Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Xxxxx
M F
Professione (indicare dettagliatamente le mansioni svolte e il settore di attività) Codice fiscale
Residenza (o domicilio) N. CAP Frazione / Comune Prov. Documento di riconoscimento (allegato in copia leggibile) N. Documento Data di rilascio / rinnovo Data di scadenza
Rilasciato da Località di rilascio
Persona politicamente esposta SI NO
Ulteriori informazioni sull’Assicurando se riveste la qualifica di titolare effettivo in caso di contratto per conto altrui – ex art. 1891 c.c.
🞏 Persona fisica, diversa dal cliente, nell’interesse della quale in ultima istanza il rapporto continuativo è instaurato o l’operazione è eseguita:
🞏 Titolare effettivo legato da rapporti di parentela o di affinità con il Contraente.
🞏 Titolare effettivo legato da rapporti aziendali o professionali con il Contraente. Specificare:
🞏 Altro legame. Specificare:
SEGUE PROPOSTA N.
Beneficiari (si raccomanda di privilegiare la designazione nominativa)
In caso di mancata indicazione del beneficiario nominativo, l’impresa potrà incontrare, al decesso dell’Assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca del beneficiario. La modifica o revoca di quest’ultimo deve essere comunicato all’impresa. In caso di morte dell’Assicurato l’importo liquidabile sarà pagato a:
1
Cognome e nome / Ragione sociale Data di nascita Codice fiscale / P.Iva % di beneficio
Recapito Indirizzo e-mail
🞏 Escludere l’invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell’evento
🞏 Escludere l’invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell’evento
2
Cognome e nome / Ragione sociale Data di nascita Codice fiscale / P.Iva % di beneficio Recapito Indirizzo e-mail
🞏 Escludere l’invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell’evento
3
Cognome e nome / Ragione sociale Data di nascita Codice fiscale / P.Iva % di beneficio Recapito Indirizzo e-mail
🞏 Escludere l’invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell’evento
4
Cognome e nome / Ragione sociale Data di nascita Codice fiscale / P.Iva % di beneficio Recapito Indirizzo e-mail
5
Cognome e nome / Ragione sociale Data di nascita Codice fiscale / P.Iva % di beneficio
Recapito Indirizzo e-mail
🞏 Escludere l’invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell’evento
Beneficiario non nominativo (2) Qualora il Contraente lo desideri, è possibile indicare un referente terzo diverso dal Beneficiario, al quale la Compagnia farà riferimento in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di Beneficiari plurimi, si prega di consegnare l’elenco con i dati identificativi.
Referente Terzo
Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita/Costituzione Sesso
M F
Codice fiscale Indirizzo di residenza
Frazione Comune di residenza. CAP Provincia Telefono Indirizzo e-mail
Premio e prestazioni Caricamento per spese di emissione € 40,00
Importo del premio unico Euro (premio minimo Euro 5.000,00) Durata del contratto: vita intera
Il premio è investito nella gestione separata Reale Uno e nei seguenti Fondi Unit Linked secondo le percentuali da riportare nell’apposita colonna, nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati:
Gestione Separata | Percentuale del premio investito totale |
Gestione Separata REALE UNO | (minimo 10% - massimo 75% del premio) |
Linee di investimento | Percentuale del premio per la sola componente unit |
REALE LINEA CONTROLLATA | (minimo 10% - massimo 90% del premio) |
REALE LINEA BILANCIATA ATTIVA* | (minimo 10% - massimo 90% del premio) |
REALE IMPRESA ITALIA | (minimo 10% - massimo 90% del premio) |
REALE LINEA MERCATO GLOBALE* | (minimo 10% - massimo 90% del premio) |
Totale | 100% |
SEGUE PROPOSTA N.
* Nel caso di attivazione dell’Ingresso programmato nel mondo azionario, la percentuale del premio destinata alla componente unit dovrà essere indicata nella specifica sezione “Scelta dei servizi opzionali attivabili”
Se si tratta di reinvestimento indicare numero di polizza in scadenza / scaduta
Scelta dei servizi opzionali attivabili (per maggiori informazioni si rimanda alle Condizioni di Assicurazione)
Automatismo di Switch automatico:
🞏 Attivo con soglia al % 🞏 Non attivo
Modalità di pagamento del premio consentite dalla Compagnia
Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità, con bonifico bancario o postale, con bancomat o carta di credito.
Per importi superiori a 200.000,00 euro, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale con valuta fissa sul c/c intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni presso Banca Reale S.p.A., codice IBAN XX00X0000000000000000000000, indicando come causale: CODICE AGENZIA – MULTIPOWER REALE QUOTA FREE – COGNOME CONTRAENTE.
Revocabilità della proposta e diritto di recesso del Contraente 🖝 Per le modalità di esercizio si rimanda alle Condizioni di Assicurazione
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurando
Io sottoscritto
• DICHIARO ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte da me rese anche se materialmente scritte da altri sono veritiere ed esatte, che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza, facendomi carico di comunicare alla Società eventuali variazioni di dati da me forniti;
• PRENDO ATTO che la Società non sarà tenuta ad indicare i motivi delle proprie decisioni nel caso di applicazioni di condizioni restrittive, rinvio o rifiuto;
• PRENDO ATTO che le informazioni incomplete o inesatte riportate sul presente modulo possono causare il differimento dell’investimento.
Firma e/o timbro del Contraente (o dell’esecutore per conto del Contraente) Firma dell’Assicurando (se diverso dal Contraente)
Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico (Il consenso non è riferibile all’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali e può essere revocato in ogni momento)
Con riferimento al presente contratto, il sottoscritto Contraente dichiara di dare il proprio consenso alla Compagnia affinché, nel corso del rapporto contrattuale, la stessa possa inviare la documentazione disponibile in formato elettronico (o le specifiche informazioni per il relativo recupero) al seguente indirizzo di posta elettronica, attualmente valido e regolarmente in uso. A tale proposito, il medesimo Contraente si impegna a comunicare a Reale Mutua Assicurazioni o all’Intermediario ogni eventuale variazione dell’indirizzo e-mail sotto indicato. La Compagnia si riserva, in caso di sopraggiunte difficoltà tecniche, di provvedere alla spedizione della documentazione anche in formato cartaceo.
Firma del Contraente
Indirizzo e-mail
Autocertificazione Trasparenza Fiscale
DA COMPILARE A CURA DELLE PERSONE FISICHE
🞏 Il Contraente dichiara di “NON avere la residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA”.
🞏 Il Contraente dichiara di “avere la residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA” ed è consapevole del fatto che la società provvederà, in conformità alla normativa FATCA e alle leggi vigenti in Italia, a riportare determinate informazioni a lui riferibili alla competente Autorità Fiscale.
(TIN - Federal Taxpayer Identification
Codice fiscale identificativo Number - se Residenza ai fini Fiscali US)
Firma del Contraente
DA COMPILARSI A CURA SIA DELLE PERSONE FISICHE CHE DELLE PERSONE GIURIDICHE
Da compilarsi esclusivamente in caso di ulteriori residenze fiscali oltre a quelle già dichiarate:
Residenza fiscale NIF (Numero Identificativo fiscale)
Il Contraente dichiara di avere ulteriori residenze fiscali oltre a quelle sopra indicate: SI NO
Firma del Contraente
(o dell’esecutore per conto del Contraente)
(se SI, compilare il modulo “Autocertificazione Trasparenza fiscale FATCA e CRS” disponibile presso l’intermediario)
DA COMPILARSI A CURA DELLE SOLE PERSONE GIURIDICHE
SI
NO
Il Contraente rientra in una delle seguenti categorie: (Se SI, compilare il modulo “Autocertificazione Trasparenza fiscale FATCA e CRS” disponibile presso l’Intermediario)
– Società con sede legale / luogo di costituzione o indirizzo in USA, o
– è un’Istituzione Finanziaria, o
– il proprio reddito deriva, per una quota maggiore del 50%, dallo svolgimento di attività finanziaria.
Firma dell’esecutore per conto del Contraente
SEGUE PROPOSTA N.
Informazioni per l’adeguata verifica della clientela
Il cliente dovrà fornire risposte precise ai quesiti sottoelencati. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporta l’impossibilità da parte della Compagnia, a dar seguito all’operazione richiesta.
a) Indicare lo scopo prevalente e la natura dell’operazione: Risparmio; Investimento; Protezione.
b) Indicare la prevalente provenienza dei fondi utilizzati per la realizzazione della presente operazione Reddito da lavoro dipendente Reddito da lavoro autonomo Vincita Lascito/eredità/donazione Reddito da precedente occupazione/pensione Operazioni/ Rendite da immobili Utile societario/Reddito d’impresa Disinvestimento Reinvestimento Investimento di fondi da liquidazione sinistro danni Scudo fiscale Altro (specificare)
ULTERIORI INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE
Persona giuridica:
Tip. di Ragione sociale (3) da inserire obbligatoriamente in caso di Contraente “persona giuridica”
S.A.E. Cod. ( ) Descrizione ATECO Cod. (………………) Descrizione
Persona fisica:
Professione (tutti i termini sono da intendersi al maschile e al femminile):
Dipendente | Dirigente / Soggetto Apicale (membri del consiglio di amministrazione, direttori generali etc.) | Imprenditore | Libero professionista |
Lavoratore autonomo | Non occupato (disoccupato, casalinga, studente) Pensionato |
S.A.E. Cod. ( ) Descrizione T.A.E. (tipo di attività economica) Cod. ( ) Descrizione
Fascia di reddito (persona fisica) / fatturato (persona giuridica) del Contraente
Fascia Reddito annuo o Fatturato annuo:
da Euro 0 a Euro 2.500 da Euro 2.501 a Euro 20.000 da Euro 20.001 a Euro 50.000 da Euro 50.001 a Euro 100.000
da Euro 100.001 a Euro 250.000 da Euro 250.001 a Euro 500.000 da Euro 500.001 a Euro 1.000.000 da Euro 1.000.001 a Euro 2.000.000
da Euro 2.000.001 a Euro 10.000.000 da Euro 10.000.001 a Euro 50.000.000 superiore a Euro 50.000.000
Ulteriori informazioni economiche per il Contraente (persona giuridica)
Risultato economico: Utile Perdita Numero di esercizi in perdita: 1 2 3 o oltre
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell’operazione.
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato sulla necessità di dichiarare, per ogni singola operazione posta in essere, se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all’atto della costituzione del rapporto continuativo e a fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione dell’eventuale/degli eventuali diverso/i Titolare/i Effettivo/i.
Luogo e data Firma del Contraente (o dell’esecutore per conto del Contraente)
Spazio riservato all’intermediario
Contestualmente alla firma della presente proposta il sottoscritto (nome e cognome in chiaro di chi ritira effettivamente il mezzo di pagamento)
ritira: Bonifico Assegno bancario Assegno circolare Bancomat / Carta di credito Reinvestimento
Intestato a: Reale Mutua Assicurazioni
dell’importo di Euro
XXXXXXX SE NON SI EFFETTUA ALCUN INCASSO
Firma dell’Intermediario
Ulteriori dichiarazioni
DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE
Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Proposta:
- il documento contenente le informazioni chiave (KID) Codice 838VIT_KID_01_2021;
- il documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo IBIP) Codice 8338VIT_DAI_01_2021;
- le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario Codice 8344VIT_COND_01_2021
Firma del Contraente (o dell’esecutore per conto del Contraente)
SEGUE PROPOSTA N.
DICHIARO:
– di aver preso visione del documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento a cui gli intermediari devono attenersi (conforme al modello di cui all’allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);
– di aver ricevuto copia della dichiarazione contenente i dati essenziali sull’intermediario e sull’attività dallo stesso svolta (conforme al modello di cui all’allegato 4 del Regolamento IVASS
n. 40 del 2 agosto 2018).
Luogo e data Firma del Contraente (o dell’esecutore per conto del Contraente)
DICHIARO che i dati relativi al Contraente sono stati da me personalmente raccolti e di aver rilasciato copia della documentazione prevista dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (allegati 3 e 4). DICHIARO altresì di avere raccolto le informazioni necessarie ai fini FATCA.
Firma dell’Intermediario
Al fine di consentire la corretta emissione del contratto sottoscritto, prima di inviare il documento in Società verificare che tutti i campi siano stati compilati e le firme richieste siano state raccolte.
La presente Proposta ha una validità di 30 giorni dalla data di sottoscrizione. In ogni caso l’emissione del contratto è possibile esclusivamente entro la data di fine commercializzazione della relativa edizione di tariffa.
Ulteriori informazioni per l’adeguata verifica della clientela a cura dell’Intermediario
Modalità di svolgimento del rapporto continuativo:
In presenza del cliente / legale rappresentante In presenza del solo delegato Mediante telefono o attraverso internet
Comportamento tenuto dal cliente al compimento dell’operazione o all’instaurazione del rapporto:
Normale Riluttante a fornire informazioni sufficienti
Il cliente ha chiesto di ristrutturare il rapporto o l’operazione perché l’originaria impostazione implicava l’identificazione o un supplemento di istruttoria Il cliente intende operare con modalità non usuali Interposizione di soggetti terzi senza apparente giustificazione
Compatibilità del rapporto/operazione con la capacità economica e/o patrimoniale del Contraente:
Polizza / operazione compatibile con la capacità economica e/o patrimoniale del Contraente
Polizza / operazione non compatibile con la capacità economica e/o patrimoniale del Contraente Non conoscenza della compatibilità
Documentazione raccolta che attesta i poteri dell’esecutore ovvero del soggetto che agisce in nome e per conto del Contraente (da compilare nell’eventualità che sia presente un esecutore diverso dal Contraente):
Procura / Delega Delibera assemblea / C.d.A. Provvedimento giudice tutelare Statuto Visura camerale
Luogo e data Nominativo Rilevatore Firma del Rilevatore
SEGUE PROPOSTA N.
Informativa per Contraenti e Assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016
1. Origine e trattamento dei dati personali per finalità assicurative - La informiamo che i dati personali, eventualmente anche relativi alla sua salute, biometrici, genetici o giudiziari, che la riguardano e che saranno tratti da sue comunicazioni o altrimenti reperiti (da fonti pubbliche, sul web o da soggetti terzi, come società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali), saranno trattati dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, al fine di fornirle al meglio i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, la liquidazione delle prestazioni contrattuali, la liquidazione dei sinistri o i pagamenti/rimborsi di altre prestazioni), per esigenze di gestione e controllo interno alla Società, per attività statistiche, per prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali, per assolvere obblighi di legge.
2. Base giuridica del trattamento - In relazione alla finalità assicurativa sopra descritta, la base giuridica che legittima il trattamento è costituita dall’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o è beneficiario o dall'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. Con riferimento al trattamento di dati relativi alla salute, biometrici, genetici o giudiziari, la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso esplicito dell’interessato. Tale consenso viene espresso dall’interessato, apponendo la sua firma nell’apposito riquadro in calce al presente modulo. Il trattamento dei dati avverrà, in ogni caso, strettamente in linea con le finalità di cui al punto 1, anche quando effettuato da parte di soggetti terzi di cui al successivo punto 3.
3. Modalità di trattamento dei dati personali e durata - I dati saranno trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento - con modalità e procedure, che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nonché l'impiego di algoritmi dedicati, necessarie per fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Nella nostra Società i dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società potrà avvalersi di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e secondo le istruzioni della Società ed eventualmente anche dall'estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l’interessato.
4. Comunicazione dei dati a soggetti terzi - I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - anche come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”. L'elenco dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali, nell'ambito di tale “catena assicurativa”, è consultabile nel sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxx.xx. I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per finalità amministrative e contabili, a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero) ovvero a società sottoposte a comune controllo. I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione.
5. Trasferimento dei dati all'estero - I suoi dati personali potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dell'Unione Europea e dell’European Economic Area (EEA), sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti. In tale eventualità il trasferimento avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules), l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea o a seguito di un giudizio preventivo di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
6. Diritti dell'interessato (artt. 12-23 del Regolamento) - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza, non esiti a rivolgersi al nostro Servizio Buongiorno Reale - Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320320 - E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Qualora intenda rivolgere un’istanza in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo di posta elettronica: xxx@xxxxxxxxxx.xx.
7. Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Società Reale Mutua Assicurazioni - Xxx Xxxxx x'Xxxxxxx, 00 - Xxxxxx.
Consenso al trattamento dei dati personali
Consenso necessario: il/La sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), presta il suo consenso, al trattamento dei dati personali per l’esecuzione dei servizi richiesti e per le finalità assicurative di cui al punto 1 della stessa. Tale consenso è indispensabile e senza di esso non sarà possibile dare seguito a quanto richiesto e contrattualmente previsto.
Firma dell’Assicurando
Consensi facoltativi per attività commerciali e di marketing: la Società può ricorrere al trattamento dei suoi dati personali anche per finalità diverse da quelle di cui al punto 1 della presente informativa. Sono finalità connesse, ma non indispensabili, ai fini dell’esecuzione di quanto da lei richiesto e contrattualmente previsto, in particolare per poterla aggiornare sulle nuove proposte commerciali e per conoscere il suo personale gradimento o le sue aspettative rispetto alla qualità dei servizi assicurativi ricevuti o che potrebbe ricevere. Per questo motivo, la Società le chiede di esprimere facoltativamente il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali con riferimento a specifiche finalità apponendo un segno sulle caselle contraddistinte da un sì o da un no. Il suo eventuale consenso costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati in relazione a dette finalità.
Il suo eventuale consenso costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati in relazione a dette finalità.
a) per ricevere materiale pubblicitario e/o informativo per finalità commerciali, promozionali e offerte speciali da parte della Compagnia:
– tramite telefono con operatore e/o posta ordinaria – tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.)
b) per ricevere materiale pubblicitario e/o informativo per finalità commerciali, promozionali e offerte speciali da parte delle Società del Gruppo Reale Mutua:
– tramite telefono con operatore e/o posta ordinaria – tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.)
c) per ricevere materiale pubblicitario e/o informativo per finalità commerciali, promozionali e offerte speciali da parte di partner commerciali delle Società del Gruppo Reale Mutua:
– tramite telefono con operatore e/o posta ordinaria – tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.)
d) per partecipare a rilevazioni della qualità di servizi, elaborazione di studi, indagini statistiche e ricerche di mercato, effettuati da soggetti terzi per conto della Compagnia:
– tramite telefono con operatore e/o posta ordinaria – tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.)
e) per partecipare a concorsi e operazioni a premio:
– tramite telefono con operatore e/o posta ordinaria – tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.)
f) per il compimento di attività di collocamento di servizi on line:
Firma del Contraente (o dell’esecutore per conto del Contraente)
Informativa sugli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017
Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo in materia di “Adeguata Verifica delle Clientela” sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (artt. 17 e ss. D.lgs. 231/07 come modificato dal D. lgs. 90/2017) in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura, previa restituzione dei fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di Sua spettanza mediante bonifico su conto da Lei indicato. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo per adempiere ad obblighi di legge. L’esercizio dei diritti inerenti i dati forniti è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 679/2016 cui si rinvia.
Il Titolare del trattamento è la Società Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. con sede in Torino via Corte d’Appello n. 11.
L’elenco aggiornato dei Responsabili interni del trattamento è reperibile nel sito internet della Società all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Obblighi del cliente
Art. 22 del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017
1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate
sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del Codice Civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, cui l’impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell’interesse nell’ente. L’inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l’individuazione del titolare effettivo ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell’articolo 2377 del Codice Civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del Codice Civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione dell’ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall’atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all’identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
Obbligo di astensione
Art. 42 comma 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017
Comma 1. I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.
Comma 2. I soggetti obbligati si astengono dall’instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo nè verificarne l’identità.
Comma 4. È fatta in ogni caso salva l’applicazione dell’articolo 35, comma 2, nei casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto.
Sanzioni penali
Art. 55, comma 3 del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017
Comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
Titolare effettivo
Art. 1 comma 2 lettera pp) del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal X.Xxx. 90/2017
Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.
Art. 20 del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
4. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo.
Persone politicamente esposte
Art. 1 comma 2 lettera dd) del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal X.Xxx. 90/2017
Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a
15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Art. 24 comma 6 del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017
I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.
Beneficiario
Art. 1 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017
Beneficiario della prestazione assicurativa:
1. la persona fisica o l’entità diversa da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal Contraente o dall’Assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall’impresa di assicurazione;
2. l’eventuale persona fisica o entità diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato.
(1) Residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA
Salvo eccezioni, ai fini della normativa FATCA si considera “residente fiscale negli Stati Uniti” il soggetto che possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
a. sia “Cittadino Statunitense”, intendendosi per tale anche la persona che è nata negli Stati Uniti d’America e non è più ivi residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita);
b. sia residente stabilmente negli USA;
c. sia in possesso della “Green Card”, rilasciata dall’“Immigration and Naturalization Service”;
d. abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo:
1. 31 giorni nell’anno di riferimento e,
2. 183 giorni nell’arco temporale di un triennio, calcolati computando:
- interamente i giorni di presenza nell’anno di riferimento;
- un terzo dei giorni di presenza dell’anno precedente;
- un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente.
(2) INDICARE I BENEFICIARI IN BASE AI RELATIVI CODICI:
Cod. 1 - L’Assicurato - Cod. 2 - Il Contraente - Cod. 3 - Eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato in parti uguali - Cod. 4 - I figli nati e nascituri dell’Assicurato in parti uguali - Cod. 5 - Il coniuge dell’Assicurato - Cod. 6 - Il coniuge e i figli dell’Assicurato nati e nascituri in parti uguali - Cod. 7 - I genitori dell’Assicurato in parti uguali - Cod. 8 - Vincolo a favore di xxxxx (indicare nome e cognome o ragione sociale). Qualora nessuna di tali forme corrispondesse alle esigenze, indicare comunque cognome e nome dei beneficiari per esteso negli appositi spazi.
(3) INDICARE LA TIPOLOGIA DI RAGIONE SOCIALE IN BASE AI RELATIVI CODICI:
0 Ditta Individuale; 1 Società in nome collettivo (Snc); 2 Società in accomandita semplice (Sas); 3 Società a Responsabilità limitata (Srl); 4 Società per Azioni (Spa); 5 Società in accomandita per Azioni (Sapa); 6 Cooperativa; 7 Altre Associazioni; 8 Non profit/strutture analoghe; 9 Soc. semplici (S.s.); 10 Condominio; 11 Trust/Strutture analoghe; 12 Enti religiosi.
Servizio Clienti Buongiorno Reale
800 320 320
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
IL TUO AGENTE REALE
Mod. 8338VIT - COND
Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d’Appello, 11 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel. x00 000 0000000 - Fax x00 000 0000000 - xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xx - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 -
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo di Reale Group, iscritto al N. 006 dell’Albo delle società capogruppo.