Common use of FALLIMENTO O RISOLUZIONE Clause in Contracts

FALLIMENTO O RISOLUZIONE. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3 e ss. del d.lgs. 50/2016, l’Amministrazione, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto ai sensi della normativa vigente ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

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