ACCESSO AGLI ATTI. In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxx/000/Xxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxxx.xxx
ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Qualora il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).
ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 53 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale l’accesso agli atti è differito:
a. in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b. in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione esecutiva;
c. in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazioni delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali. È comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi.
ACCESSO AGLI ATTI. Le informazioni attinenti al procedimento di gara verranno comunicate dalla S.A. ai diretti interessati secondo le modalità indicate all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. RFI S.p.A. garantisce il diritto di accesso agli atti di gara nei limiti e secondo le modalità stabilite dal “Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi della Direzione Acquisiti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato sul sito xxx.xxxx.xxx.xx > Regole e documentazione. I concorrenti che intendono sottrarre all’accesso le informazioni o i documenti forniti a RFI presentano una preventiva opposizione all’accesso, mediante la compilazione della Dichia- razione Segreti Tecnico – Commerciali ex Art. 53, Comma 5, lett. a) D.Lgs. N. 50/2016, con l’indicazione dei documenti o delle parti di documenti da non ostendere, evidenziando l’eventuale ricorrenza di vincoli di riservatezza o di segretezza dei documenti presentati, puntualmente descritti e motivati, che limitino l’accesso di tutto o parte dei documenti dagli stessi presentati per la partecipazione alla gara.
ACCESSO AGLI ATTI. Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia. Il modulo per l’istanza di accesso agli atti relativi ai procedimenti di affidamento dei contratti è liberamente scaricabile dal sito della Provincia di Brescia: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxx-xxxx
ACCESSO AGLI ATTI. 1. Il diritto di accesso agli atti della procedura di selezione, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all’art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell’8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR xxx.xxx.xx sezione “utilità”) e con le limitazioni di cui all’art. 12 dello stesso.
2. Le richieste di accesso agli atti saranno pubblicate nell’area concorsi al predetto indirizzo.
3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi della suddetta legge. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.
ACCESSO AGLI ATTI. Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di xxxxxx, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità previste nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx.
ACCESSO AGLI ATTI. Ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte alla disciplina dell’accesso agli atti la relazione riservata della Direzione dei lavori e dell’Organo di collaudo sulle domande e sulle riserve avanzate dall’Appaltatore.