Accesso dall’esterno. 1. L’accesso alle posizioni delle varie aree, secondo le indicazioni della declaratoria allegato A, avviene attraverso le procedure concorsuali pubbliche, previste dall’ordinamento vigente nell’amministrazione ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro di cui alla legge n. 56/1987, secondo quanto previsto dall’art. 36 del d.lgs n. 29/1993 e dall’ art. 45, comma 11, del d.lgs n. 80/1998, le quali devono garantire un adeguato accesso dall’esterno.
Accesso dall’esterno. 1. Xxxxx restando gli obblighi derivanti dalle norme sulla mobilità, le modalità di reclutamento del personale avvengono attraverso procedure concorsuali pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia.
2. In considerazione di quanto previsto dal comma 1, l’Amministrazione, a regime, è tenuta a riservare all'accesso dall'esterno una quota delle vacanze organiche non inferiore al 50% dei posti complessivamente disponibili, nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti.
3. Al personale assunto dall'esterno è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la categoria, con decorrenza dalla data di effettiva immissione in servizio, costituito dallo stipendio tabellare iniziale previsto dall’allegato “G”, oltre le altre voci elencate nell’art. 80 in quanto spettanti.
4. Ai fini della determinazione della quota di cui al comma 2, l’Amministrazione può disporre la compensazione tra diversi profili della stessa categoria, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Accesso dall’esterno. 1. Il regolamento previsto dall’art. 18 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 disciplina l’accesso alle categorie dall’esterno mediante i pubblici concorsi ovvero con le procedure di avviamento di cui alla legge 28 febbraio 1987 n. 56, stabilendo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 29 del 1993, le modalità per garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno a ciascuna categoria.
Accesso dall’esterno pag. 23 (art. 26 CCRL 12/06/2000)
Accesso dall’esterno. 1. L’accesso alle posizioni delle varie categorie è disciplinato dalle norme legislative e regolamentari regionali.
Accesso dall’esterno. CAPO III
Accesso dall’esterno. Nelle posizioni C1 e C2, mediante procedure selettive pubbliche.
Accesso dall’esterno. L’accesso dall’esterno alle applicazioni e ai dati avviene di norma con le stesse credenziali utilizzate per l’interno. L’accesso dall’esterno non è automatico, ma avviene a seguito di specifica abilitazione. Per gli amministratori, i dirigenti e i responsabili apicali l’abilitazione avviene a seguito di richiesta scritta da parte dell’interessato. Per i dipendenti che non abbiano funzioni apicali l’accesso avviene a seguito di richiesta scritta da parte del dirigente o del responsabile apicale dell’area di riferimento. L’accesso dall’esterno può avvenire con postazioni di lavoro fornite dall’ente ovvero con postazioni di lavoro di proprietà dell’utilizzatore; in tal caso questi è tenuto a mantenere la postazione di lavoro nelle condizioni minime di sicurezza quale l’installazione di un antivirus.
Accesso dall’esterno. Art. 15 : Passaggi interni Art.16 : Norme di prima applicazione pag.22 pag.23 pag.24
Accesso dall’esterno. 1. L’accesso dall’esterno, è previsto nell’ambito dei posti vacanti espressamente destinati e tali finalità della programmazione dei fabbisogni di cui all’art. 39 della legge 449/1997.
2. Il CNEL disciplina le procedure e i contenuti delle selezioni pubbliche nel rispetto dei principi fissati dall’art. 36 del d.lgs. 29/1993, fatte salve le speciali procedure di avviamento al lavoro o per le assunzioni obbligatorie di cui all’art. 36 commi 1, lett.b) e 2 dello stesso D.lgs. 29/93.
3. Il dipendente di nuova assunzione è inquadrato nella posizione economica di area corrispondente al profilo professionale oggetto di selezione.