ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA. Il Gestore ha l’obbligo di: a) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 1998 - Allegato VI ed al D.Lgs. n. 81/2008. Viene pertanto posto a carico del Gestore l’obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa (più di 9 persone stabilmente presenti nei luoghi di lavoro) in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l’obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune. Prima dell’inizio dell’attività, il Gestore e il Comune promuoveranno l’attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al citato D.Lgs., mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l’impianto oggetto della presente concessione, da effettuarsi congiuntamente anche con altri eventuali soggetti occupanti lo stesso immobile; b) nominare e comunicare, contestualmente alla firma del presente atto, il nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, 19 e 21 del D.M. 18.03.1996 recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi. c) effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri; d) segnalare senza ritardo all’Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell’impianto, previa messa in sicurezza dell’ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell’accesso al pubblico.
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Samples: Convenzione Per La Gestione E Uso Di Impianti Sportivi, Convenzione Per La Gestione E Uso Della Palestra Comunale, Gestione E Uso Impianto Sportivo
ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA. Il Gestore Concessionario ha l’obbligo di:
a) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 1998 - Allegato VI ed al D.Lgs. n. 81/2008nonché di sicurezza antincendio. Viene pertanto posto a carico del Gestore Concessionario l’obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa (più di 9 persone stabilmente presenti nei luoghi di lavoro) in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l’obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune. Prima dell’inizio dell’attività, il Gestore Concessionario e il Comune promuoveranno l’attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al citato D.Lgs.. 81/2008, mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l’impianto oggetto della presente concessione, da effettuarsi congiuntamente anche con altri eventuali soggetti occupanti lo stesso immobile;
b) nominare e comunicare, contestualmente alla firma del presente atto, il nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, 19 e 21 del D.M. 18.03.1996 recante rispettare le norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio ed esercizio degli impianti sportivisportivi di cui al D.M. 18.03.1996 e xx.xx., ove ricadenti;
c) effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri;
d) segnalare senza ritardo all’Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell’impianto, previa messa in sicurezza dell’ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell’accesso al pubblico.
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ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA. Il Gestore Concessionario ha l’obbligo di:
a) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 1998 - Allegato VI ed al D.Lgs. n. 81/2008. Viene pertanto posto a carico del Gestore Concessionario l’obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa (più di 9 persone stabilmente presenti nei luoghi di lavoro) in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l’obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune. Prima dell’inizio dell’attività, il Gestore Concessionario e il Comune promuoveranno l’attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al citato D.Lgs., mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l’impianto oggetto della presente concessione, da effettuarsi congiuntamente anche con altri eventuali soggetti occupanti lo stesso immobile;
b) nominare e comunicare, contestualmente alla firma del presente atto, il nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, 19 e 21 del D.M. 18.03.1996 recante adempiere a quanto previsto dalle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio ed esercizio degli impianti sportivi.sportivi di cui al D.M. 18.03.1996 e xx.xx, ove ricadenti;
c) comunicare al Comune il nominativo del Referente per la sicurezza preposto Rspp;
d) effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri;
de) segnalare senza ritardo all’Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell’impianto, previa messa in sicurezza dell’ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell’accesso al pubblico.
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ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA. Il Gestore ha l’obbligo di:
a) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 1998 - Allegato VI ed al D.Lgs. n. 81/2008. Viene pertanto posto a carico del Gestore l’obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa (più di 9 persone stabilmente presenti nei luoghi di lavoro) in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l’obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune. Prima dell’inizio dell’attività, il Gestore gestore e il Comune promuoveranno l’attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al citato D.Lgs., mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l’impianto oggetto della presente concessione, da effettuarsi congiuntamente anche con altri eventuali soggetti occupanti lo stesso immobile;
b) nominare e comunicare, contestualmente alla firma del presente atto, il nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, 19 e 21 del D.M. 18.03.1996 recante adempiere a quanto previsto dalle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio ed esercizio degli impianti sportivi.sportivi di cui al D.M. 18.03.1996 e xx.xx, ove ricadenti;
c) effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri;
d) segnalare senza ritardo all’Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell’impianto, previa messa in sicurezza dell’ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell’accesso al pubblico.
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ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA. Il Gestore Concessionario ha l’obbligo di:
a) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 1998 - Allegato VI ed al D.Lgs. n. 81/2008nonché di sicurezza antincendio. Viene pertanto posto a carico del Gestore Concessionario l’obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa (più di 9 persone stabilmente presenti nei luoghi di lavoro) in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l’obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune. Prima dell’inizio dell’attività, il Gestore Concessionario e il Comune promuoveranno l’attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al citato D.Lgs., mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l’impianto oggetto della presente concessione, da effettuarsi congiuntamente anche con altri eventuali soggetti occupanti lo stesso immobile;
b) nominare e comunicare, contestualmente alla firma del presente atto, il nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, 19 e 21 del D.M. 18.03.1996 recante rispettare le norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio ed esercizio degli impianti sportivisportivi di cui al D.M. 18.03.1996 e xx.xx., ove ricadenti;
c) effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri;
d) segnalare senza ritardo all’Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell’impianto, previa messa in sicurezza dell’ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell’accesso al pubblico.
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ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA. Il Gestore ha l’obbligo di:
a) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 1998 - Allegato VI ed al D.Lgs. n. 81/2008. Viene pertanto posto a carico del Gestore l’obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa (più di 9 persone stabilmente presenti nei luoghi di lavoro) in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l’obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune. Prima dell’inizio dell’attività, il Gestore gestore e il Comune promuoveranno l’attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al citato D.Lgs., mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l’impianto oggetto della presente concessione, da effettuarsi congiuntamente anche con altri eventuali soggetti occupanti lo stesso immobile;
b) nominare e comunicare, contestualmente alla firma del presente atto, il nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, 19 e 21 del D.M. 18.03.1996 recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.
c) effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri;
d) segnalare senza ritardo all’Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell’impianto, previa messa in sicurezza dell’ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell’accesso al pubblico.
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a) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 1998 - Allegato VI ed al D.Lgs. n. 81/2008. Viene pertanto posto a carico del Gestore l’obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa (più di 9 persone stabilmente presenti nei luoghi di lavoro) in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l’obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune. Prima dell’inizio dell’attività, il Gestore gestore e il Comune promuoveranno l’attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al citato D.LgsD. Lgs., mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l’impianto oggetto della presente concessione, da effettuarsi congiuntamente anche con altri eventuali soggetti occupanti lo stesso immobile;
b) nominare e comunicare, contestualmente alla firma del presente atto, il nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, 19 e 21 del D.M. 18.03.1996 recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.
c) effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri;
d) segnalare senza ritardo all’Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell’impianto, previa messa in sicurezza dell’ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell’accesso al pubblico.
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