Adesione. 1. Ogni Stato che diviene membro dell’AELS può aderire al presente Accordo, a condizioni e modalità da convenire tra le Parti e lo Stato aderente. 2. Per lo Stato aderente, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui lo Stato aderente e l’ultima Parte hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dei termini di adesione.
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Adesione. 1. Ogni Ciascuno Stato che diviene membro dell’AELS può aderire al presente Accordo, previa approvazione del Comitato misto, a condizioni e modalità da convenire tra le Parti e lo Stato aderente.
2. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario. Per lo Stato aderenteche decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui lo Stato aderente e l’ultima Parte hanno depositato i loro strumenti al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione adesione o approvazione all’approvazione dei termini di adesioneadesione dalle Parti esistenti; è determinante la data posteriore.
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