Adozioni e affidamenti. (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5) 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. 2. Il limite di età, di cui all’articolo 34, comma 1, è elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. 3. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
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Adozioni e affidamenti. (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo parentale per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all’articolo 3447, comma 1, è elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni dall’ingresso Fino al compimento dell’ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del minore nel nucleo familiaremedesimo articolo.
3. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiarefamiliare alle condizioni previste dall’articolo 47, comma 2.
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