Altre Attrezzature Clausole campione

Altre Attrezzature. 125 Abbigliamento protettivo 1I dipendenti possono essere obbligati ad indossare un abbigliamento protettivo. Il tipo di abbigliamento e le modalità di consegna vengono definite nel quadro della partecipazione aziendale. 2L’abbigliamento protettivo viene fornito gratuitamente e non fa parte della retribuzione. 126 Ristorazione del personale 1La SBB Cargo International AG promuove e sostiene le strutture che forniscono ristorazione al personale. Essa tiene in considerazione le esigenze aziendali.
Altre Attrezzature. È prevista l’installazione del Dry box, della pressa manuale a caldo, del microgascromatografo e del demineralizzatore e collegamento con cavi elettrici di potenza, tubazioni rigide e flessibili, canalizzazioni portacavi in metallo, cavi elettrici di segnale, ausiliari.
Altre Attrezzature. (Other Equipment)
Altre Attrezzature. Per la raccolta delle pile esauste dovranno essere forniti dall’aggiudicatario 3 contenitori appositi, altri 3 dovranno essere predisposti per la raccolta dei medicinali scaduti ed ulteriori 3 dovranno essere predisposti per la raccolta degli indumenti usati.‌

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  • Rimborso spese I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • Rimborsi II.16.1 Qualora previsti dalle condizioni particolari o dal Capitolato Speciale d’Appalto, la Stazione appaltante rimborserà le spese direttamente connesse con l’esecuzione delle prestazioni presentando i documenti giustificativi originali incluso ricevute e biglietti usati o, in mancanza di questi, fornendo copie o scannerizzazioni degli originali, oppure in base di tariffe fisse. II.16.2 Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate sulla base dell’itinerario più breve e il numero minimo di pernottamenti necessari nel luogo di destinazione. II.16.3 Le spese di viaggio saranno rimborsate secondo le seguenti modalità: (a) I viaggi aerei saranno rimborsati sino a concorrenza del prezzo massimo del biglietto in classe economica al momento della prenotazione; (b) I viaggi in nave o in treno saranno rimborsati fino a concorrenza del costo massimo di un biglietto in prima classe; (c) I viaggi in autovettura privata devono essere autorizzati dalla Stazione appaltante e verranno rimborsati sulla base di un’indennità calcolata in kilometri di percorrenza, attualmente fissata a Euro 0,22 per kilometro. Altre spese (pedaggi autostradali, traversate in traghetto, ecc.) possono anche essere rimborsate presentando i relativi documenti di supporto. II.16.4 Le spese di soggiorno saranno rimborsate fino a Euro 175 al giorno, nel modo seguente: (a) Per viaggi di andata e ritorno inferiori a 80 Km, nessuna indennità di soggiorno verrà corrisposta, (b) L’indennità di soggiorno giornaliera sarà pagabile solo una volta presentati i documenti giustificativi attestanti la presenza del richiedente nel luogo di destinazione; (c) L’indennità di soggiorno giornaliera consiste in un pagamento forfettario che comprende tutte le spese alberghiere o altre spese correlate (se del caso), colazione e due pasti principali, spostamenti locali, costi di telecomunicazione, inclusi fax e internet e spese varie; (d) Le spese dei taxi sono rimborsabili fino a un massimo di Euro 70 per soggiorno. Le spese di parcheggio (solo presso gli aeroporti) sono rimborsabili fino a un massimo di 4 giorni per soggiorno. Tutti i documenti di supporto (debitamente compilati) devono sempre essere allegati alla dichiarazione di spese.

  • Corrispettivi I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati sulla base dei singoli progetti di manutenzione redatti dall’Ufficio di Direzione Lavori e dal RUP e in ottemperanza a quanto disposto dai relativi Contratti Attuativi, sulla base degli atti contabili redatti per ogni Contratto Attuativo in accordo con il D.Lgs 50/2016 e del Decreto Ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49: Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in attuazione dell'articolo 111, comma 1, del Codice dei Contratti. Il corrispettivo netto spettante alla ditta appaltatrice sarà determinato sulla base dell’Elenco Prezzi posto a base di gara e/o sulla base di Analisi prezzi (se necessario), con applicazione del ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicataria in sede di gara. Nel caso degli interventi ordinati in priorità 2 (urgenti) è dovuta l’indennità di chiamata pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta /00) Nel caso degli interventi ordinati in priorità 3 (urgenti e di emergenza) è dovuta la maggiorazione sull’importo dei lavori ribassati del 25% per la sola parte dei lavori eseguiti nell’arco delle 48 ore. Si precisa che la maggiorazione non potrà comportare maggiorazione rispetto ai prezzi unitari presenti in elenco Xxxxxx, ma al massimo potrà annullare il ribasso d’asta. Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura per ogni OdL e non saranno soggetti a ribasso. Per eventuali lavori da eseguirsi in economia l’Impresa sarà compensata sulla base dell’effettivo tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori e in base a: - i costi della manodopera di cui all’Elenco Prezzi allegato agli atti di gara; - del costo di mercato relativo alle forniture di materiali, ai noli e ai trasporti; - la maggiorazione della percentuale del 26,50 per spese generali ed utili ove detta maggiorazione non sia già compresa nei costi stessi. - I costi dei materiali, le spese generali e gli utili saranno assoggettati al ribasso pattuito. Tutti gli oneri a carico dell’impresa si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’Impresa, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’Impresa; opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio e sgombero detriti, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle eventuali interferenze generate dall’esecuzione da parte di terzi, negli stessi edifici interessati dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base dell’Accordo quadro. L’Impresa non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compendi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi, fatto salvo quanto stabilito per l’indennità di chiamata degli interventi in priorità 2 (urgenti) e delle maggiorazioni previste per gli interventi in priorità 3 (urgenti e di emergenza), come stabilito all’art. 14. Si prevede, inoltre, che eventuali lavori da eseguire con l’utilizzo di liste in economia di norma vengono limitate ad un importo massimo di euro 5.000,00 al netto del ribasso d’asta. E’ fatta salva specifica autorizzazione del Responsabile del Procedimento e del Dirigente di Settore per casi specifici e documentati per i quali sia necessario superare tale limite di spesa.

  • Proprietà intellettuale 6.1 I diritti di proprietà intellettuale, per tali intendendosi (i) diritti in relazione a brevetti, disegni registrati, diritti di design, marchi, nomi commerciali (compresi tutti gli avviamenti associati a qualsiasi marchio commerciale o nome commerciale), diritti d’autore, diritti morali, banche dati, nomi di dominio, diritti topografici e modelli di utilità, inclusi i benefici di tutte le registrazioni, le domande di registrazione e il diritto di richiedere la registrazione di uno qualsiasi degli elementi precedenti e tutti i diritti nella natura di uno degli elementi precedenti, ciascuno per la propria durata massima (comprese eventuali estensioni o rinnovi degli stessi) e ovunque nel mondo possano essere eseguiti; (ii) i diritti relativi alla concorrenza sleale e la possibilità di citare in giudizio per contraffazione; e (iii) segreti commerciali, riservatezza e altri diritti di proprietà, compresi i diritti relativi al know how e altre informazioni tecniche (“Diritti di Proprietà Intellettuale”) relativi ai Servizi forniti ai sensi del presente Accordo, nonché a qualsiasi miglioramento o modifica ai medesi- mi, appartengono a Vodafone (o ad un membro del Gruppo Vodafone) e ai suoi licenziatari, o a Partner. 6.2 Vodafone concede al Cliente e al Driver (ove applicabile) una licenza all’utilizzo dei Diritti di Proprietà Intellettuale nel limite di quanto necessario alla fruizione dei Servizi. Tale licenza è: (i) non trasferibile, non sub-licenziabile e non esclusiva; (ii) non è consentita alcuna attività di copia, modifica, reverse engineering, adattamento, traduzione, decompilazione, smontaggio o correzione degli erro- ri, salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa applicabile; e (iii) termina al termine del Servizio cui accede. 6.3 Il Cliente riconosce che tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale, relativi ai prodotti e ai Servizi forniti (inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti relative alla Piattaforma e alle Box) nonché associati a tutti i documenti, le informazioni e le specifiche condivise con il Cliente, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di Vodafone (e/o dei suoi licenziatari), e il Cliente non avrà alcun diritto su di essi eccetto quelli espressamente previsti all’interno del presente Accordo. Qualora il Cliente dovesse acquisire (ora o in futuro) dei Diritti di Proprietà Intellettuale su o relativi ai Servizi (tra cui, a titolo esemplificativo, quelli derivanti da eventuali miglioramenti o modifiche proposti a Vodafone in relazione agli stessi), il Cliente provvederà a trasferire tali Diritti a pieno titolo a Vodafone. 6.4 Vodafone riconosce che, nella relazione tra Vodafone e il Cliente, eventuali Diritti di Proprietà Intellettuale contenuti nelle informa- zioni trasmesse tramite le Box restano di proprietà del Cliente. Quest’ultimo è responsabile per l’archiviazione, il ripristino, il back-up e l’integrità degli stessi, e garantisce a Vodafone una licenza royalty free per l’utilizzo di tali informazioni al fine esclusivo del Servizio e per una durata pari alla durata dell’Accordo.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 1. L’ Appaltatore è obbligato a: a) eseguire correttamente i servizi/interventi secondo le modalità richieste, e ad assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare gli stessi nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto previsto dal presente Capitolato; b) assicurare, per tutta la durata dell’affidamento, l’impiego di proprio personale che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente capitolato; c) provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, in materia di previdenza, assistenza e infortuni, previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi per il personale impiegato; d) ai sensi dell'art. 5 del Protocollo di Legalità, il Comune di Spoleto verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative. In caso di inadempienza il Comune di Spoleto si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti all’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016; e) fornire alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell’avvio dei servizi/interventi, l’elenco nominativo del personale impiegato nel servizio/intervento, corredato dai seguenti dati: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento e profilo, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), numero ore destinate al servizio/intervento oggetto del presente capitolato; ogni aggiornamento dell’elenco deve essere tempestivamente comunicato agli uffici competenti. Il Comune di Spoleto si riserva di richiedere la sostituzione tempestiva (massimo entro 48 ore dalla richiesta) del personale qualora lo stesso per seri e comprovati motivi non risulti idoneo all’espletamento del servizio; f) assumere tutti gli oneri derivanti dal trasporto dei propri operatori e alla dotazione per gli stessi di eventuale abbigliamento e dei dispositivi di protezione individuali, nonché del materiale e/o beni strumentali utili allo svolgimento delle prestazioni; g) contenere il fenomeno del turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo l’intervento intrapreso e di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio; h) assicurare la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica ed esperienza professionale, secondo gli standard di qualità previsti dal presente capitolato; i) fornire alla stazione Appaltante, entro trenta giorni dall'inizio delle attività, intese come servizi/interventi, ed entro il 31 gennaio di ogni anno, un documento recante le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, come da successivo art. 33; 2. Ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di Legalità l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Spoleto ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle eventuali loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico. 3. Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente articolo si applica l’art. 30, commi 5 e 6 del Codice.

  • PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l’eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Cod. Civ.

  • Trasloco Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l’abitazione dell’Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso entro il limite di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L’Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro. Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Centrale Operativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione.

  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla presente gara: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;