Ambito di applicazione. Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni in regime di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale erogate dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell’Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e agli stranieri, ad esclusione degli oneri 7 e 9 (non Comunitari Senza Copertura Sanitaria - CSCS). Le prestazioni a favore degli assistiti extraregionali verranno remunerate a produzione effettiva, secondo quanto stabilito dalla DGR 01 agosto 2014, n. X/2313. Come confermato dalla DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600, le attività di ricovero e cura erogate a favore di cittadini residenti in altre regioni, riferibili a casistica di bassa complessità, sono soggette a un tetto complessivo regionale, al superamento del quale verrà applicata da Regione Lombardia una regressione tariffaria finalizzata a garantire il rispetto complessivo del suddetto limite. Queste prestazioni dovranno essere erogate secondo criteri di appropriatezza e di reale necessità sia per i residenti in Regione Lombardia sia per gli assistiti extraregionali. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che, per quanto attiene le attività di ricovero, sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall’01.01.2018 e, per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali, sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell' 01.01.2018.
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Ambito di applicazione. Le presenti disposizioni integrative al contratto come sopra richiamato, si applicano alle a tutta la produzione di attività legata alla erogazione di prestazioni in regime di ricovero e cura, cura e di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale erogate prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell’Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e agli stranieri, ad esclusione degli oneri 7 e 9 (non Comunitari Senza Copertura Sanitaria - CSCS)solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. Le prestazioni a favore degli assistiti extraregionali verranno remunerate a produzione effettiva, secondo quanto La DGR X/6592 del 12.5.2017 ha inoltre stabilito dalla DGR 01 agosto 2014, n. X/2313. Come confermato dalla DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600, che per le attività strutture di ricovero e cura erogate a favore di cittadini residenti in altre regioni, riferibili diritto privato sia necessario prevedere che la mobilità attiva relativa a casistica di a bassa complessità, sono soggette a complessità per pazienti fuori regione abbia un tetto complessivo regionalea livello regionale per il 2017 pari a € 129.000.000,00 e che, al superamento del quale verrà di predetta soglia venga applicata da Regione Lombardia una regressione tariffaria finalizzata a garantire il rispetto complessivo del di suddetto limite. Queste Tali prestazioni dovranno devono essere erogate prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità sia che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia sia per gli assistiti extraregionaliLombardia. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che, che per quanto attiene le attività di ricovero, ricovero sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall’01.01.2018 e, dal 01.01.17 e per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali, ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell' 01.01.2018dell'01.01.17.
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Samples: Contratto Integrativo Per La Definizione Dei Rapporti Giuridici Ed Economici Tra L’agenzia Di Tutela Della Salute Della Val Padana E L’ente “Ospedale Di Suzzara s.p.a.” Per L’erogazione Di Prestazioni Di Ricovero E Cura, Di Specialistica Ambulatoriale E Diagnostica Strumentale – Anno 2017, Contratto Integrativo Per La Definizione Dei Rapporti Giuridici Ed Economici Tra L’agenzia Di Tutela Della Salute Della Val Padana E La Societa’ “Ospedale Civile Di Volta Mantovana s.r.l.” Per L’erogazione Di Prestazioni Di Ricovero E Cura, Di Specialistica Ambulatoriale E Diagnostica Strumentale – Anno 2017
Ambito di applicazione. Le presenti disposizioni integrative al contratto come sopra richiamato, si applicano alle a tutta la produzione di attività legata alla erogazione di prestazioni in regime di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale erogate prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell’Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e agli stranieri, ad esclusione degli oneri 7 e 9 (non Comunitari Senza Copertura Sanitaria - CSCS)solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. Le prestazioni a favore degli assistiti extraregionali verranno remunerate a produzione effettiva, secondo quanto La DGR X/6592 del 12.5.2017 ha inoltre stabilito dalla DGR 01 agosto 2014, n. X/2313. Come confermato dalla DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600, che per le attività strutture di ricovero e cura erogate a favore di cittadini residenti in altre regioni, riferibili diritto privato sia necessario prevedere che la mobilità attiva relativa a casistica di a bassa complessità, sono soggette a complessità per pazienti fuori regione abbia un tetto complessivo regionalea livello regionale per il 2017 pari a € 129.000.000,00 e che, al superamento del quale verrà di predetta soglia venga applicata da Regione Lombardia una regressione tariffaria finalizzata a garantire il rispetto complessivo del di suddetto limite. Queste Tali prestazioni dovranno devono essere erogate prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità sia che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia Lombardia. Quanto appena detto vale sia per gli assistiti extraregionalile prestazioni di ricovero che per quelle di specialistica ambulatoriale che dovranno essere controllate secondo le quantità e le modalità individuate dalla DGR che ha definito le regole di esercizio 2017. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che, che per quanto attiene le attività di ricovero, ricovero sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall’01.01.2018 e, dal 01.01.17 e per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali, ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell' 01.01.2018dell'01.01.17.
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Samples: Contratto Integrativo Per La Definizione Dei Rapporti Giuridici Ed Economici Tra L’agenzia Di Tutela Della Salute Della Val Padana E Fisiokinesiterapia Crema SRL Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale E Diagnostica Strumentale, Contratto Integrativo Per La Definizione Dei Rapporti Giuridici Ed Economici Tra L’agenzia Di Tutela Della Salute Della Val Padana E Fisiokinesiterapia Sanitas Di Provenzi Gianfranco & C. s.a.s. Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale E Diagnostica Strumentale
Ambito di applicazione. Le presenti disposizioni integrative al contratto come sopra richiamato, si applicano alle a tutta la produzione di attività legata alla erogazione di prestazioni in regime di ricovero e cura, cura e di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale erogate prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell’Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e agli stranieri, ad esclusione degli oneri 7 e 9 (non Comunitari Senza Copertura Sanitaria - CSCS)solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. Le prestazioni a favore degli assistiti extraregionali verranno remunerate a produzione effettiva, secondo quanto La DGR X/6592 del 12.5.2017 ha inoltre stabilito dalla DGR 01 agosto 2014, n. X/2313. Come confermato dalla DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600, che per le attività strutture di ricovero e cura erogate a favore di cittadini residenti in altre regioni, riferibili diritto privato sia necessario prevedere che la mobilità attiva relativa a casistica di a bassa complessità, sono soggette a complessità per pazienti fuori regione abbia un tetto complessivo regionalea livello regionale per il 2017 pari a € 129.000.000,00 e che, al superamento del quale verrà di predetta soglia venga applicata da Regione Lombardia una regressione tariffaria finalizzata a garantire il rispetto complessivo del di suddetto limite. Queste Tali prestazioni dovranno devono essere erogate prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità sia che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia Lombardia. Quanto appena detto vale sia per gli assistiti extraregionalile prestazioni di ricovero che per quelle di specialistica ambulatoriale che dovranno essere controllate secondo le quantità e le modalità individuate dalla DGR che ha definito le regole di esercizio 2017. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che, che per quanto attiene le attività di ricovero, ricovero sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall’01.01.2018 e, dal 01.01.17 e per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali, ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell' 01.01.2018dell'01.01.17.
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Samples: Contratto Integrativo Per La Definizione Dei Rapporti Giuridici Ed Economici Tra L’agenzia Di Tutela Della Salute Della Val Padana E La Fondazione “Teresa Camplani" Per Le Strutture Sanitarie “Casa Di Cura San Clemente” Di Mantova E Casa Di Cura Ancelle Della Carità Di Cremona Per L’erogazione Di Prestazioni Di Ricovero E Cura, Di Specialistica Ambulatoriale E Diagnostica Strumentale, Contratto Integrativo Per La Definizione Dei Rapporti Giuridici Ed Economici Tra L’agenzia Di Tutela Della Salute Della Val Padana E L’istituto Delle Figlie Di San Camillo Per La Casa Di Cura Figlie Di San Camillo Di Cremona Per L’erogazione Di Prestazioni Di Ricovero E Cura, Di Specialistica Ambulatoriale E Diagnostica Strumentale
Ambito di applicazione. Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni in regime di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale erogate dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell’Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e agli stranieri, ad esclusione degli oneri 7 e 9 (non Comunitari Senza Copertura Sanitaria - – CSCS). Le Tutte le prestazioni a favore degli assistiti extraregionali erogate per pazienti residenti extra regione verranno remunerate a produzione effettiva, secondo quanto stabilito dalla DGR 01 agosto 2014, n. X/2313il Tariffario Unico Convenzionale (TUC) approvato nell'ultimo accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria. Come confermato dalla DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600, le Alle attività di ricovero e cura erogate a favore di cittadini residenti in altre regioniRegioni, riferibili a casistica di bassa complessità, sono soggette viene assegnato l’importo pari alla produzione 2015 al netto dell’abbattimento del 3,5%, applicato per allineare il tariffario regionale a un tetto complessivo regionale, al superamento del quale verrà applicata da Regione Lombardia una regressione tariffaria finalizzata a garantire il rispetto complessivo del suddetto limitequanto disposto dal tariffario TUC. Queste prestazioni dovranno essere erogate secondo criteri di appropriatezza e di reale necessità sia per i residenti in Regione Lombardia sia per gli assistiti extraregionali. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che, per quanto attiene le attività di ricovero, sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall’01.01.2018 dall’01.01.2019 e, per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali, sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell' 01.01.201801.01.2019.
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Ambito di applicazione. Le presenti disposizioni integrative al contratto come sopra richiamato, si applicano alle a tutta la produzione di attività legata alla erogazione di prestazioni in regime di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale erogate prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell’Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e agli stranieri, ad esclusione degli oneri 7 e 9 (non Comunitari Senza Copertura Sanitaria - CSCS)solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. Le prestazioni a favore degli assistiti extraregionali verranno remunerate a produzione effettiva, secondo quanto La DGR X/6592 del 12.5.2017 ha inoltre stabilito dalla DGR 01 agosto 2014, n. X/2313. Come confermato dalla DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600, che per le attività strutture di ricovero e cura erogate a favore di cittadini residenti in altre regioni, riferibili diritto privato sia necessario prevedere che la mobilità attiva relativa a casistica di a bassa complessità, sono soggette a complessità per pazienti fuori regione abbia un tetto complessivo regionalea livello regionale per il 2017 pari a € 129.000.000,00 e che, al superamento del quale verrà di predetta soglia venga applicata da Regione Lombardia una regressione tariffaria finalizzata a garantire il rispetto complessivo del di suddetto limite. Queste Tali prestazioni dovranno devono essere erogate prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità sia che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia sia per gli assistiti extraregionaliLombardia. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che, che per quanto attiene le attività di ricovero, ricovero sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall’01.01.2018 e, dal 01.01.17 e per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali, ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell' 01.01.2018dell'01.01.17.
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Ambito di applicazione. Le presenti disposizioni integrative al contratto come sopra richiamato, si applicano alle a tutta la produzione di attività legata alla erogazione di prestazioni in regime di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale erogate – medicina dello sport - prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell’Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e agli stranieri, ad esclusione degli oneri 7 e 9 (non Comunitari Senza Copertura Sanitaria - CSCS)solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. Le Per quanto riguarda il livello economico dei pazienti extraregionali si demanda alle previsioni contenute al punto 5.3.5 dell’allegato alla DGR n. XI/1046/2018. Tali prestazioni a favore degli assistiti extraregionali verranno remunerate a produzione effettiva, devono essere prestate secondo quanto stabilito dalla DGR 01 agosto 2014, n. X/2313. Come confermato dalla DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600, le attività di ricovero e cura erogate a favore di cittadini residenti in altre regioni, riferibili a casistica di bassa complessità, sono soggette a un tetto complessivo regionale, al superamento del quale verrà applicata da Regione Lombardia una regressione tariffaria finalizzata a garantire il rispetto complessivo del suddetto limite. Queste prestazioni dovranno essere erogate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità sia che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia Lombardia. Quanto appena detto vale sia per gli assistiti extraregionalile prestazioni di ricovero che per quelle di specialistica ambulatoriale che dovranno essere controllate secondo le quantità e le modalità individuate dalla DGR che ha definito le regole di esercizio 2019. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che, che per quanto attiene le attività di ricovero, ricovero sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall’01.01.2018 e, dal 01.01.19 e per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali, ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell' 01.01.2018dell'01.01.19.
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Ambito di applicazione. Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni in regime di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale erogate dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell’Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e agli stranieri, ad esclusione degli oneri 7 e 9 (non Comunitari Senza Copertura Sanitaria - CSCS). Le prestazioni a favore degli assistiti extraregionali verranno remunerate a produzione effettiva, secondo quanto stabilito dalla DGR 01 agosto 2014, n. X/2313. Come confermato dalla DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600, le attività di ricovero e cura erogate a favore di cittadini residenti in altre regioni, riferibili a casistica di bassa complessità, sono soggette a un tetto complessivo regionale, al superamento del quale verrà applicata da Regione Lombardia una regressione tariffaria finalizzata a garantire il rispetto complessivo del suddetto limite. Queste prestazioni dovranno essere erogate secondo criteri di appropriatezza e di reale necessità sia per i residenti in Regione Lombardia sia per gli assistiti extraregionali. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che, per quanto attiene le attività di ricovero, sono conteggiabili esclusivamente quelle con Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 2016/1700 del 11/01/2016 data di dimissione a decorrere dall’01.01.2018 e, per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali, sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell' 01.01.2018.
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Ambito di applicazione. Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni in regime di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale erogate dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell’Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e agli stranieri, ad esclusione degli oneri 7 e 9 (non Comunitari Senza Copertura Sanitaria - CSCS). Le prestazioni a favore degli assistiti extraregionali verranno remunerate a produzione effettiva, secondo quanto stabilito dalla DGR 01 agosto 2014, n. X/2313. Come confermato dalla DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600, le attività di ricovero e cura erogate a favore di cittadini residenti in altre regioni, riferibili a casistica di bassa complessità, sono soggette a un tetto complessivo regionale, al superamento del quale verrà applicata da Regione Lombardia una regressione tariffaria finalizzata a garantire il rispetto complessivo del suddetto limite. Queste prestazioni dovranno essere erogate secondo criteri di appropriatezza e di reale necessità sia per i residenti in Regione Lombardia sia per gli assistiti extraregionali. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che, per quanto attiene le attività di ricovero, sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall’01.01.2018 e, per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali, sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far f ar tempo dalla data dell' 01.01.2018.
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Samples: www.ats-insubria.it
Ambito di applicazione. Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni in regime di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale erogate dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell’Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e agli stranieri, ad esclusione degli oneri 7 e 9 (non Comunitari Senza Copertura Sanitaria - CSCS). Le prestazioni a favore degli assistiti extraregionali verranno remunerate a produzione effettiva, secondo quanto stabilito dalla DGR 01 agosto 2014, n. X/2313. Come confermato dalla DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600, le attività di ricovero e cura erogate a favore di cittadini residenti in altre regioni, riferibili a casistica di bassa complessità, sono soggette a un tetto complessivo regionale, al superamento del quale verrà applicata da Regione Lombardia una regressione tariffaria finalizzata a garantire il rispetto complessivo del suddetto limite. Queste prestazioni dovranno essere erogate secondo criteri di appropriatezza e di d i reale necessità sia per i residenti in Regione Lombardia sia per gli assistiti extraregionali. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che, per quanto attiene le attività di ricovero, sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall’01.01.2018 e, per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali, sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far f ar tempo dalla data dell' 01.01.2018.
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Ambito di applicazione. Le presenti disposizioni integrative al contratto come sopra richiamato, si applicano alle a tutta la produzione di attività legata alla erogazione di prestazioni in regime di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale erogate prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell’Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e agli stranieri, ad esclusione degli oneri 7 e 9 (non Comunitari Senza Copertura Sanitaria - CSCS)solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. Le prestazioni a favore degli assistiti Per quanto riguarda il livello economico i pazienti extraregionali verranno remunerate a produzione effettivasi demanda alla contrattazione definitiva per l’anno 2017 per la definizione di un budget dedicato, secondo quanto stabilito previsto dalla DGR 01 agosto 2014, n. X/2313normativa vigente. Come confermato dalla DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600, le attività di ricovero e cura erogate a favore di cittadini residenti in altre regioni, riferibili a casistica di bassa complessità, sono soggette a un tetto complessivo regionale, al superamento del quale verrà applicata da Regione Lombardia una regressione tariffaria finalizzata a garantire il rispetto complessivo del suddetto limite. Queste Tali prestazioni dovranno devono essere erogate prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità sia che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia Lombardia. Quanto appena detto vale sia per gli assistiti extraregionalile prestazioni di ricovero che per quelle di specialistica ambulatoriale che dovranno essere controllate secondo le quantità e le modalità individuate dalla DGR che ha definito le regole di esercizio 2017. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che, che per quanto attiene le attività di ricovero, ricovero sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall’01.01.2018 e, dal 01.01.17 e per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali, ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell' 01.01.2018dell'01.01.17.
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