Analisi ambientale Clausole campione

Analisi ambientale. Obiettivo di questa sezione è l’analisi dello stato dei dati informatizzati, con particolare riguardo all’ambiente di ricovero degli stessi. I dati non sono tutti ricoverati su server ed nessuno di essi è presenti sulle stazioni di lavoro PC dei singoli incaricati, se si eccettuano quelli dei posti di lavoro non in rete con il municipio. Tutti i server sono, a loro volta, custoditi nell’area CED: al momento della scrittura del documento è infatti in fase di spostamento anche il server della biblioteca nell’area CED. L’area CED è ad accesso regolamentato e le persone autorizzate hanno accesso alla chiave della porta del CED stesso, chiave custodita dagli incaricati nominati nel gruppo “sistemi informativi” (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx), al Servizio Affari Generali nella persona di Xxxxxxxx Xxxxxxx, ed all’Ufficio Tecnico nella persona di Xxxxxxxx Xxxxxxxx. Il locale, come tutto l’edificio comunale, è protetto da sistema antifurto. Per prevenire fenomeni di autocombustioni o autospegnimento il locale in cui è situato il CED è condizionato da un impianto in grado di raffreddare il locale. Sarà programmata una temperatura fissa di 22 gradi massimi all’interno dello stesso locale. Il sistema di condizionamento non è però ridondato, ma esiste un servizio interno di assistenza per l’impianto in grado di garantire tempi di ripristino dell’ordine di 48 ore solari. Nelle vicinanze del CED è anche presente un estintore a CO2, per lo spegnimento di eventuali principi di incendio: detto estintore, ci è stato riferito, è in grado di non danneggiare i server a fronte di un eventuale utilizzo. La sua efficienza è controllata periodicamente dal responsabile della sicurezza (626) dell’ente. Infine l’impianto elettrico del CED è a norma ed è protetto da un gruppo di continuità in grado di assicurare una autonomia complessiva all’impianto server di circa 15 minuti: è anche previsto un sistemi di spegnimento automatico dei server. Non è presente un gruppo elettrogeno.
Analisi ambientale. La Ditta Candidata dovrà predisporre, anche agli effetti della sicurezza dei lavoratori, un piano-programma per la rilevazione dei parametri climatici e microbiologici delle sale operatorie, precisando modalità ed estensione. La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere all’esecuzione dei controlli periodici descritti dalla legislazione nazionale e regionale; al termine di ogni verifica dovrà essere trasmessa la documentazione attestante l’esito delle misure effettuate ed eventuali indicazioni circa gli interventi correttivi da svolgere a carico degli impianti. In particolare la Ditta Candidata dovrà presentare un piano-programma per l’allestimento di un servizio espressamente dedicato al monitoraggio del tasso di inquinamento da gas narcotici in sala operatoria ponendo particolare attenzione al ciclo di anestesia adoperato, individuando le eventuali criticità sia d’impianto che di apparecchiature e proponendo un piano di riqualificazione che garantisca l’ottimizzazione del processo aumentandone i livelli di sicurezza ed i margini di efficienza. Il piano-programma per la rilevazione ed il monitoraggio dei gas in ambiente dovrà rispondere alle prescrizioni in vigore per legge (in particolare nelle sale operatorie e locali adiacenti dove vengono utilizzati il protossido d’azoto od altri gas anestetici), precisando modalità ed estensione. La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere inoltre all’esecuzione dei controlli, descritti dalla legislazione nazionale e regionale, DUE VOLTE L’ANNO (ogni semestre), trasmettendo la documentazione attestante l’esito delle misure effettuate ed eventuali indicazioni circa gli interventi correttivi da svolgere a carico degli impianti erogatori e/o delle apparecchiature presenti nei locali oggetto delle verifiche. La Ditta Aggiudicataria dovrà, inoltre, provvedere alla manutenzione ordinaria ed ai controlli periodici dei sistemi di rilevazione gas presenti, mantenendo una documentazione scritta degli interventi effettuati. La Stazione Appaltante trasmetterà alla Ditta Aggiudicataria la documentazione fornita dalle ditte costruttrici circa le modalità di manutenzione previste. La Ditta Candidata dovrà precisare in sede di gara le modalità erogative del servizio per garantire quanto richiesto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Analisi ambientale. ART. A4.5.6 Sistema informativo IMPORTO TOTALE ANNO SERVIZI PARTICOLARI (IVA esclusa)
Analisi ambientale. In relazione allo Studio iniziale di Impatto Ambientale del progetto della linea SIR 2 si presentano delle particolarità che lo rendono in parte diverso dagli altri studi per progetti per il trasporto pubblico, tanto che si è potuto chiaramente individuare tre livelli di specificità: • Livello di contesto ed in particolare dello spazio urbano percorso dal SIR, che è delimitato dai fronti edilizi che si attestano al bordo strada e che definiscono sia la dimensione orizzontale entro la quale può “muoversi” il tracciato (la strada attuale) che la dimensione verticale (il fronte edilizio destro e il fronte edilizio sinistro); • Livello di “contenuto”, ovvero gli elementi presenti all’interno di questo spazio confinato che non sempre coincidono con le componenti ambientali in cui dovrebbe essere suddivisa la descrizione e caratterizzazione dell’ambiente secondo la normativa (DPCM 27/12/88); • Livello di effetto, ovvero degli impatti o meglio della loro propagazione che, per quanto riguarda il paesaggio urbano, è contenuta entro l’ambito del percorso, mentre per l’urbanistica si propaga in un ambito di relazione che è stato delimitato da una fascia di 250 - 300 m per ambo i lati del percorso del della linea Translohr e interessa le attività presenti (commerciali, industriali, di servizio, pubbliche) e la residenza. Tale fascia è stata ritenuta rappresentativa dello spazio entro cui si manifestano le conseguenze del passaggio della linea, perché contiene un percorso pedonale teorico da/per il mezzo pubblico della durata di circa 5’. L’analisi ambientale di un progetto di sistema di trasporto pubblico a guida vincolata come il SIR interno all’area urbana di Padova, è incentrato sull’analisi principale dei caratteri paesaggistici e fisico funzionali. Per quanto attiene agli effetti funzionali si è indagata una fascia di 500 m a cavallo dell’asse della Linea Translhor mettendo in evidenza: • Le funzioni/attività di scala urbana o superiore che hanno la capacità autonoma di “generare mobilità” e di attrarre anche funzioni di rango inferiore al loro ma dipendenti e collegate ad esse; la caratteristica di tali funzioni /attività urbane è quella duplice di fungere da polo della mobilità e da organizzatore dell’intorno urbano; • La densità edilizia intesa come trama ma anche come altezza degli edifici come a definire la “morfologia fisica” del costruito; • La densità abitativa. Per quanto attiene, invece, agli aspetti fisici, è stato indagato l’ambito ristretto dei front...
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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: