ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sul corrispettivo dovuto all’appaltatore verrà calcolato l’importo dell’anticipazione contrattuale, in misura massima del 20 (venti) percento. Ai sensi dell’art. 207 comma 1 della legge n. 77 del 2020, l’anticipazione può essere aumentata fino al 30 (trenta) percento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Stazione Appaltante. L’anticipazione verrà erogata all’appaltatore solo dopo l’avvio dei lavori, dietro dichiarazione del direttore dei lavori di effettivo inizio degli stessi, nonché previa presentazione di idonea cauzione bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore, costituita con le modalità previste dal citato art. 35 comma 18 del Codice dei contratti pubblici. L’anticipazione verrà revocata nel caso in cui i lavori non procedano secondo il programma esecutivo redatto dall’appaltatore e consegnato al direttore dei lavori prima della sottoscrizione del verbale di consegna. L’anticipazione concessa verrà recuperata a partire dal primo pagamento in acconto, detraendo su ogni certificato di pagamento una somma pari alla percentuale di anticipazione concessa. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della prestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Nel corso dell’esecuzione dei lavori di appalto saranno erogati all’Appaltatore pagamenti in acconto fino ad un ammontare complessivo del 90% del corrispettivo di appalto. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 300 000,00. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il Committente applica una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo di ogni certificato di pagamento. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo non potrà avvenire per un importo inferiore al 10% del corrispettivo di appalto, al netto delle ritenute di cui sopra. Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 90 giorni dal certificato attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
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ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. Ai sensi dell'art. 35 35, comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sul corrispettivo dovuto DLgs 50/2016 la stazione appaltante erogherà all’appaltatore verrà calcolato l’importo dell’anticipazione contrattuale, in misura massima del 20 (venti) percento. Ai sensi dell’art. 207 comma 1 della legge n. 77 del 2020, l’anticipazione può essere aumentata fino al 30 (trenta) percento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Stazione Appaltante. L’anticipazione verrà erogata all’appaltatore solo dopo l’avvio dei lavori, dietro dichiarazione del direttore dei lavori – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento – l’anticipazione sull’importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli stessi, nonché previa presentazione di idonea cauzione bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore, costituita con le modalità previste dal citato artinteressi corrispettivi secondo quanto previsto dall’art. 35 comma 18 1282 del Codice dei contratti pubblicicodice civile. L’anticipazione verrà revocata nel Nel caso in cui i l’esecuzione dei lavori non procedano procede secondo il programma esecutivo redatto dall’appaltatore e consegnato al direttore dei lavori prima della sottoscrizione del verbale di consegna. L’anticipazione concessa verrà recuperata a partire dal primo pagamento in acconto, detraendo su ogni certificato di pagamento una somma pari alla percentuale di anticipazione concessa. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della prestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procedei tempi contrattualmente previsti, per ritardi a lui imputabiliimputabili al beneficiario, secondo i tempi contrattuali. Sulle l’anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. L’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della anticipazionedetta garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Nel corso dell’esecuzione dei lavori di appalto saranno erogati all’Appaltatore pagamenti in acconto fino ad un ammontare complessivo del 90% del corrispettivo di appalto. L'Appaltatore avrà diritto a Non sono previsti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 300 000,00. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il Committente applica una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo di ogni certificato di pagamento. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo non potrà avvenire per un importo inferiore al 10% del corrispettivo di appalto, al netto delle ritenute di cui sopra. Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 90 giorni dal certificato attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul corrispettivo dovuto all’appaltatore valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione contrattuale, in misura massima del prezzo pari al 20 (venti) percento. Ai sensi dell’art. 207 comma 1 della legge n. 77 del 2020, l’anticipazione può essere aumentata fino al 30 (trenta) percento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Stazione Appaltante. L’anticipazione verrà erogata per cento da corrispondere all’appaltatore solo dopo l’avvio entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, dietro dichiarazione del direttore dei lavori . L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di effettivo inizio degli stessi, nonché previa presentazione di idonea cauzione garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore, costituita con le modalità previste dal citato art. 35 comma 18 di importo pari all'anticipazione maggiorato del Codice dei contratti pubblici. L’anticipazione verrà revocata nel caso in cui i lavori non procedano tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il programma esecutivo redatto dall’appaltatore cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e consegnato al direttore dei lavori prima della sottoscrizione che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del verbale di consegna. L’anticipazione concessa verrà recuperata a partire dal primo pagamento in accontodecreto legislativo 1° settembre 1993, detraendo su ogni certificato di pagamento una somma pari alla percentuale di anticipazione concessan. 385. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della prestazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Nel corso dell’esecuzione dei lavori di appalto saranno erogati all’Appaltatore pagamenti in acconto fino ad un ammontare complessivo del 90% del corrispettivo di appalto. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 300 000,00. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il Committente applica una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo di ogni certificato di pagamento. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo non potrà avvenire per un importo inferiore al 10% del corrispettivo di appalto, al netto delle ritenute di cui sopra. Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 90 giorni dal certificato attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul corrispettivo dovuto all’appaltatore valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione contrattualedel prezzo pari al 20% per cento (o, in misura massima del 20 (venti) percentoper le procedure indette entro il 31 dicembre 2022, può essere incrementato fino al 30% compatibilmente con le disponibilità finanziarie ai sensi dell'art. Ai sensi dell’art. 207 207, comma 1 1, della legge n. 77 del 2020, l’anticipazione può essere aumentata fino al 30 (trentacome modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022) percentoda corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Stazione Appaltante. L’anticipazione verrà erogata all’appaltatore solo dopo l’avvio dei lavoriconsentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, dietro dichiarazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del direttore dei lavori citato decreto, è subordinata alla costituzione di effettivo inizio degli stessi, nonché previa presentazione di idonea cauzione garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore, costituita con le modalità previste dal citato art. 35 comma 18 di importo pari all'anticipazione maggiorato del Codice dei contratti pubblici. L’anticipazione verrà revocata nel caso in cui i lavori non procedano tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il programma esecutivo redatto dall’appaltatore cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e consegnato al direttore dei lavori prima della sottoscrizione che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del verbale di consegna. L’anticipazione concessa verrà recuperata a partire dal primo pagamento in accontodecreto legislativo 1° settembre 1993, detraendo su ogni certificato di pagamento una somma pari alla percentuale di anticipazione concessan. 385. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della prestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Nel corso dell’esecuzione dei lavori di appalto saranno erogati all’Appaltatore pagamenti in acconto fino ad un ammontare complessivo del 90% del corrispettivo di appalto. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 300 000,0070.000,00. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codiced.lgs. 50/2016, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle partiparti e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni e purché ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. L'esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Il RupDirettore dei Lavori, accertata la conformità della merce o del servizio al contratto d'appalto e verificato, quindi, il raggiungimento delle condizioni contrattuali adotta lo stato di avanzamento, contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall'esecutore. Laddove si dovesse verificare una difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente allo stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni appaltante, la quale procede al pagamento. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine l'emissione della stessa non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessiè subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il Committente applica una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di ogni certificato di pagamento. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della Stazione appaltante manodopera mediante la presentazione del certificato DURC di collaudocongruità riferito all'opera complessiva (art. 4, previo comma 3, d.m. 143/2021). L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria. Nel caso in cui la Cassa Edile riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell’avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile dell’importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del documento unico DURC di congruità. Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà, l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile rilascerà ugualmente l’attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. L’impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l’esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile, in base a quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. L’esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo non potrà avvenire finalizzate al rilascio,per un importo inferiore al 10% l'impresa affidataria, del corrispettivo di appalto, al netto delle ritenute di cui sopra. Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 90 giorni dal certificato attestante l’avvenuta ultimazione dei lavoriDURC ordinario. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
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