Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 158/1995) 1. Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni. 2. Le stazioni appaltanti comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
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Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. (art. 12, direttiva dir. 2004/18; art. 19, direttiva dir. 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Le stazioni appaltanti Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
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Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. (art. 12, direttiva dir. 2004/18; art. 19, direttiva dir. 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 158/1995) (articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 152 del 2008)
1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Le stazioni appaltanti Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
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Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. (art. 12, direttiva dir. 2004/18; art. 19, direttiva dir. 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Le stazioni appaltanti Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
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Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Le stazioni appaltanti comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività attivita' che considerano escluse in virtù virtu' del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
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Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. (art. 12, direttiva dir. 2004/18; art. 19, direttiva dir. 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Le stazioni appaltanti comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lettera lett. b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgsd.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Le stazioni appaltanti comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
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Samples: Codice Degli Appalti
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Le stazioni appaltanti Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 11 settembre 2008 , n. 152.
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Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lettera lett. b), d.lgsD.Lgs. n. 358/1992; art. 8, co. comma 1, lettera lett. b), d. lgsX.Xxx. n. 158/1995)n.
1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Le stazioni appaltanti Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibilesensibile (59).
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Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. (art. 12, direttiva dir. 2004/18; art. 19, direttiva dir. 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 158/1995) (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 152 del 2008)
1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
2. Le stazioni appaltanti Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
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Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgsd.lgs. n. 158/1995) (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 152 del 2008)
1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Le stazioni appaltanti Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
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Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Le stazioni appaltanti Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
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Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; diretti art. 4, lettera lett. b), d.lgsD.Lgs. n. 358/1992; art. 8, co. comma 1, lettera lett. b), d. lgsD.Lgs. n. 158/1995) (69)
1. Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a scopo nei settori di rivendita o di locazione a cui alla parte III aggiudic terzi, quando la stazione appaltante l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.stesse
2. Le stazioni appaltanti Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano catego escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali Ne informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
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Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. (art. 12, direttiva 2004/18/CE; art. 19, direttiva 2004/17/CE; art. 4, lettera lett. b), d.lgsX.Xxx. n. 358/1992; art. 8, co. comma 1, lettera lett. b), d. lgsX.Xxx. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Le stazioni appaltanti Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
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