Aspettativa sindacale. E' costituito dalle Associazioni firmatarie del presente contratto, un monte annuo di 3.500 giornate retribuite da utilizzare per permessi sindacali, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 79. A questo monte giornate l’AIOP partecipa per 1.631 giornate, l’ARIS partecipa per 1.602 giornate e la Fondazione don X.Xxxxxxx per 267 giornate. Queste giornate possono essere cumulate in permessi annui o in permessi per periodi inferiori all'anno. I permessi, nei limiti di cui al primo comma, sono richiesti, in forma scritta, dalle Segreterie nazionali dei sindacati firmatari del presente contratto alle Associazioni firmatarie e alle Strutture, che devono attivarli entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta sindacale deve contenere le generalità del dipendente, l'azienda in cui lavora, la qualifica professionale, il periodo di utilizzo del permesso. Sono titolari del monte giornate di cui al primo comma, le XX.XX. stipulanti il presente contratto in ragione della loro rappresentatività. In prima applicazione, la richiesta sindacale di giornate retribuite cumulate in permessi annuali, a favore dei dipendenti già in aspettativa sindacale in virtù dei precedenti contratti nazionali, la cui normativa è sostituita dal presente articolo, ha efficacia dallo stesso giorno del suo inoltro, senza soluzione di continuità.
Aspettativa sindacale. 1. Il numero complessivo dei dipendenti che possono essere collocati in aspettativa sindacale retribuita è di dieci unità. La ripartizione delle aspettative, tra le organizzazioni sindacali stipulanti, è effettuata in relazione al grado di rappresentatività delle stesse, accertato in base al numero delle deleghe attivate per la riscossione dei contributi sindacali, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Il “quorum” di riferimento per la ripartizione è dato dal rapporto fra il totale delle deleghe sindacali attivate ed il numero delle aspettative. Le aspettative non assegnate con il “quorum” pieno sono ripartite in base ai maggiori resti. Le aspettative spettanti a ciascuna organizzazione sindacale non possono superare le tre unità.
2. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale viene disposto dall'ANAS a seguito di domanda scritta ad esso presentata dalla competente Organizzazione sindacale nazionale stipulante del presente contratto. Copia di detto provvedimento dovrà essere inviata alla Organizzazione sindacale richiedente.
3. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale protrae i propri effetti fino alla richiesta di revoca da parte della stessa Organizzazione sindacale che ne ha fatto richiesta o del dipendente collocato in aspettativa. Copia del provvedimento di revoca dovrà essere inviata alla Organizzazione richiedente.
4. Al dipendente collocato in aspettativa sindacale compete l'intera retribuzione fissa, nonché la retribuzione variabile relativa alla funzione, alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. I periodi trascorsi in aspettativa sindacale sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
5. Il dipendente, terminato il periodo di aspettativa sindacale, rientra nella sede di provenienza.
6. L’aspettativa sindacale potrà essere convertita, su richiesta dell’organizzazione sindacale, in permessi sindacali giornalieri retribuiti pari a 250 giorni lavorativi.
Aspettativa sindacale. Fermo restando i distacchi sindacali eventualmente già concessi in forza di precedenti accordi, le parti si impegnano a rincontrarsi, al fine della compiuta definizione della materia, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.
Aspettativa sindacale. Fermo restando i distacchi sindacali eventualmente già concessi in forza di precedenti accordi, le parti si impegnano a reincontrarsi, al fine della compiuta definizione della materia, entro nove mesi dalla firma del presente CCNL. I dirigenti sindacali, dipendenti dalle Strutture Associative, eletti a cariche provinciali, regionali, nazionali, hanno diritto ad una aspettativa non retribuita, anche frazionata, per tutta la durata del loro mandato.
Aspettativa sindacale. Fermo restando le aspettative sindacali eventualmente già concessi, le parti si impegnano ad incontrarsi, al fine della regolamentazione della materia, entro sei mesi successivi dalla firma del presente CCNL. Per l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Aspettativa sindacale nel caso in cui un aderente al Fondo sospenda momentaneamente il servizio presso un datore di lavoro per aspettativa sindacale, il datore di lavoro medesimo deve inviare al Fondo la comunicazione di interruzione della contribuzione al Fondo e conseguentemente dalla contribuzione. L’aderente che intenda però proseguire la contribuzione può presentare al Fondo, tramite il sindacato, un nuovo modulo per rendere nuovamente operativa l’adesione per il tramite del sindacato. Al termine dell’aspettativa sindacale il datore di lavoro comunica la ripresa dell’attività lavorativa e della contribuzione e provvede nuovamente al versamento della contribuzione.
Aspettativa sindacale. ART. 14 -
Aspettativa sindacale. 1. Xxxxx restando i distacchi sindacali eventualmente già concessi in forza di precedenti accordi, le parti si impegnano ad incontrarsi, al fine della compiuta definizione della materia, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.
2. Per l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Aspettativa sindacale. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative, possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. La titolarità a richiederle resta in capo alle sole organizzazioni sindacali rappresentative. A ciò aggiungasi che l’aspettativa consente al dirigente sindacale, facente parte di organismi direttivi statutari, di svolgere attività nell’ambito del sindacato stesso sino al termine del mandato, mantenendo il diritto alla conservazione del posto senza retribuzione. Anche per tale fattispecie è possibile l’applicazione delle flessibilità previste dall’art. 7 del CCNQ sopra richiamato modificato dall’art. 2 CCNQ integrativo medesimo, in misura che può essere superiore al 50% sino ad un massimo del 75% (art. 2 CCNQ integrativo del 24.9.2007). Peraltro il combinato disposto dell’art. 12 e art. 7 del CCNQ 7.8.1998 esclude la possibilità di fruizione di periodi di aspettativa sindacale non retribuita per periodi inferiori a tre mesi (parere Aran del 19.4.2006).
Aspettativa sindacale. È costituito dalle associazioni firmatarie del presente contratto, un monte annuo di 3.500 giornate retribuite da utilizzare per permessi sindacali, in aggiunta a quelli previsti dall’art. 79. A questo monte giornate l’Aiop partecipa per 1.631 giornate, l’Aris partecipa per 1.602 giornate e la Fondazione Don