Assenze e permessi retribuiti. 1. Il Lavoratore non può abbandonare il lavoro se non debitamente autorizzato dal proprio superiore. 2. Il lavoratore che non può presentarsi al lavoro deve avvertire preventivamente l’azienda e indicare il motivo dell’assenza. Qualora sia impossibilitato a fare ciò, deve avvertire l’azienda al più presto possibile e comunque non oltre la giornata in cui ha inizio l’assenza. 3. In caso di denunciata malattia, l’azienda ha facoltà di farla controllare da un medico del Servizio ispettivo del Servizio sanitario indicato dalla Regione. Al fine di consentire tale accertamento sanitario il lavoratore dovrà comunicare all’azienda l’eventuale mutamento di dimora. 4. Al lavoratore che senza giustificazione sarà rimasto assente dal lavoro fino a tre giorni, potranno essere applicate le sanzioni previste dai commi 1), 2), 3) e 4) del 1° comma dell’art. 38 del presente contratto, oltre la trattenuta della retribuzione per il periodo di servizio non prestato. 5. Il lavoratore che senza giustificazione sarà rimasto assente dal lavoro per più di tre giorni consecutivi, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà considerato dimissionario. 6. I lavoratori che risultano già assunti a tempo indeterminato ed ai lavoratori assunti a tempo determinato (sino alla scadenza del termine del contratto in essere) alla data del 31/12/2012 hanno diritto annualmente a 12 ore di permesso retribuito da godersi, preferibilmente, entro la fine di ciascun anno di maturazione e fatte salve le esigenze di servizio. I permessi non goduti entro tale termine dovranno essere goduti dal lavoratore improrogabilmente nell’anno successivo. 7. Il lavoratore potrà richiedere per contrarre matrimonio un congedo straordinario non eccedente la durata di 15 giorni di calendario, compatibilmente con le esigenze dell’azienda. Questa dovrà concedere il congedo, che non è frazionabile, con la decorrenza di almeno 3 giorni prima della celebrazione del matrimonio, fatti salvi diversi accordi tra le parti. 8. Il lavoratore ha l’obbligo di esibire all’azienda, alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio. 9. Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore sarà considerato in effettivo servizio e compensato con la retribuzione globale giornaliera per i giorni del congedo stesso. 10. I lavoratori stranieri (non cittadini italiani e/o di origine straniera) in coincidenza con il congedo matrimoniale potranno cumulare su richiesta l’utilizzo fino a 2 settimane di ferie , entro il limite massimo del monte ore ferie residue alla data di riferimento. 11. In caso di decesso del coniuge, o di parenti affini entro il secondo grado, il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di 5 giorni xxxxxxxxxx.xx trattamento riservato al coniuge viene esteso anche alle coppie di fatto etero o composte da membri dello stesso sesso. 12. Si considerano ingiustificate le assenze non autorizzate ai sensi del presente articolo.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali, Esercenti Farmacie, CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali
Assenze e permessi retribuiti. 1. Il Lavoratore non può abbandonare il lavoro se non debitamente autorizzato dal proprio superiore.
2. Il lavoratore che non può presentarsi al lavoro deve avvertire preventivamente l’azienda e indicare il motivo dell’assenza. Qualora sia impossibilitato a fare ciò, deve avvertire l’azienda al più presto possibile e comunque non oltre la giornata in cui ha inizio l’assenza.
3. In caso di denunciata malattia, l’azienda ha facoltà di farla controllare da un medico del Servizio ispettivo del Servizio sanitario indicato dalla Regione. Al fine di consentire tale accertamento sanitario il lavoratore dovrà comunicare all’azienda l’eventuale mutamento di dimora.
4. Al lavoratore che senza giustificazione sarà rimasto assente dal lavoro fino a tre giorni, potranno essere applicate le sanzioni previste dai commi 1), 2), 3) e 4) del 1° comma dell’art. 38 del presente contratto, oltre la trattenuta della retribuzione per il periodo di servizio non prestato.
5. Il lavoratore che senza giustificazione sarà rimasto assente dal lavoro per più di tre giorni consecutivi, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà considerato dimissionario.
6. I lavoratori che risultano già assunti a tempo indeterminato ed ai lavoratori assunti a tempo determinato (sino alla scadenza del termine del contratto in essere) alla data del 31/12/2012 31 dicembre 2012 hanno diritto annualmente a 12 ore di permesso retribuito da godersi, preferibilmente, entro la fine di ciascun anno di maturazione e fatte salve le esigenze di servizio. I permessi non goduti entro tale termine dovranno essere goduti dal lavoratore improrogabilmente nell’anno successivo.
7. Il lavoratore potrà richiedere per contrarre matrimonio un congedo straordinario non eccedente la durata di 15 giorni di calendario, compatibilmente con le esigenze dell’azienda. Questa dovrà concedere il congedo, che non è frazionabile, con la decorrenza di almeno 3 giorni prima della celebrazione del matrimonio, fatti salvi diversi accordi tra le parti.
8. Il lavoratore ha l’obbligo di esibire all’azienda, alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.
9. Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore sarà considerato in effettivo servizio e compensato con la retribuzione globale giornaliera per i giorni del congedo stesso.
10. I lavoratori stranieri (non cittadini italiani e/o di origine straniera) in coincidenza con il congedo matrimoniale potranno cumulare su richiesta l’utilizzo fino a 2 settimane di ferie , entro il limite massimo del monte ore ferie residue alla data di riferimento.
11. In caso di decesso del coniuge, o di parenti affini entro il secondo grado, il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di 5 giorni xxxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxx.Xx trattamento riservato al coniuge viene esteso anche alle coppie di fatto etero o composte da membri dello stesso sesso.
12. Si considerano ingiustificate le assenze non autorizzate ai sensi del presente articolo.
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Assenze e permessi retribuiti. 1. Il Lavoratore non può abbandonare il lavoro se non debitamente autorizzato dal proprio superiore.
2. Il lavoratore che non può presentarsi al lavoro deve avvertire preventivamente l’azienda l'azienda e indicare il motivo dell’assenzadell'assenza. Qualora sia impossibilitato a fare ciò, deve avvertire l’azienda l'azienda al più presto possibile e comunque non oltre la giornata in cui ha inizio l’assenzal'assenza.
3. In caso di denunciata malattia, l’azienda l'azienda ha facoltà di farla controllare da un medico del Servizio ispettivo del Servizio sanitario indicato dalla Regione. Al fine di consentire tale accertamento sanitario il lavoratore dovrà comunicare all’azienda l’eventuale all'azienda l'eventuale mutamento di dimora.
4. Al lavoratore che senza giustificazione sarà rimasto assente dal lavoro fino a tre giorni, potranno essere applicate le sanzioni previste dai commi 1), 2), 3) e 4) del 1° comma dell’artdell'art. 38 del presente contratto, oltre la trattenuta della retribuzione per il periodo di servizio non prestato.
5. Il lavoratore che senza giustificazione sarà rimasto assente dal lavoro per più di tre giorni consecutivi, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà considerato dimissionario.
6. I lavoratori che risultano già assunti a tempo indeterminato ed ai lavoratori assunti a tempo determinato (sino alla scadenza del termine del contratto in essere) alla data del 31/12/2012 31 dicembre 2012 hanno diritto annualmente a 12 ore di permesso retribuito da godersi, preferibilmente, entro la fine di ciascun anno di maturazione e fatte salve le esigenze di servizio. I permessi non goduti entro tale termine dovranno essere goduti dal lavoratore improrogabilmente nell’anno nell'anno successivo.
7. Il lavoratore potrà richiedere per contrarre matrimonio un congedo straordinario non eccedente la durata di 15 giorni di calendario, compatibilmente con le esigenze dell’aziendadell'azienda. Questa dovrà concedere il congedo, che non è frazionabile, con la decorrenza di almeno 3 giorni prima della celebrazione del matrimonio, fatti salvi diversi accordi tra le parti.
8. Il lavoratore ha l’obbligo l'obbligo di esibire all’aziendaall'azienda, alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.
9. Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore sarà considerato in effettivo servizio e compensato con la retribuzione globale giornaliera per i giorni del congedo stesso.
10. I lavoratori stranieri (non cittadini italiani e/o di origine straniera) in coincidenza con il congedo matrimoniale potranno cumulare su richiesta l’utilizzo l'utilizzo fino a 2 settimane di ferie ferie, entro il limite massimo del monte ore ferie residue alla data di riferimento.
11. In caso di decesso del coniuge, o di parenti affini entro il secondo grado, il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di 5 giorni xxxxxxxxxx.xx trattamento riservato al coniuge viene esteso anche alle coppie di fatto etero o composte da membri dello stesso sesso.
12. Si considerano ingiustificate le assenze non autorizzate ai sensi del presente articolo.
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