Common use of Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze Clause in Contracts

Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze. 1. In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono: - il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica; - un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto che stabilisce anche tempistica – secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali – e materie del secondo livello. 2. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole orme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 dicembre 2005. 3. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un arco di tempo biennale per la parte economica e quadriennale per la parte normativa, qualora non venga disdetto almeno 3 mesi prima di ciascuna scadenza.

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Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze. 1. In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono: - il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica; - un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto che stabilisce anche tempistica – secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali – e materie del secondo livello. 2. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole ormenorme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 dicembre 2005. 3. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un arco di tempo biennale per la parte economica e quadriennale per la parte normativa, qualora non venga disdetto almeno 3 mesi prima di ciascuna scadenza.

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Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze. 1. In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono: - - il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica; - - un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto che stabilisce anche tempistica secondo il principio dell’autonomia dell autonomia dei cicli negoziali e materie del secondo livello. 2. Il presente contratto contratto: - - per la parte normativa decorre dalla data di della sua stipulazione, salvo quanto previsto stabilito in singole ormenorme, e scadrà, sia scadrà il 31 dicembre 2001; - - per la parte economica che per quella normativa, decorre dal 1° gennaio 2000 e scadrà il 31 dicembre 20052001, fermo quanto previsto in materia di trattamento economico dal presente contratto. 3. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un arco di tempo biennale per la parte economica e quadriennale per la parte normativa, qualora non venga disdetto almeno 3 mesi prima di ciascuna scadenza.

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Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze. 1. In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono: - il -il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica; - un -un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto che stabilisce anche tempistica - secondo il principio dell’autonomia dell'autonomia dei cicli negoziali - e materie del secondo livello. 2. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole ormenorme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 dicembre 2005. 3. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un arco di tempo biennale per la parte economica e quadriennale per la parte normativa, qualora non venga disdetto almeno 3 mesi prima di ciascuna scadenza.

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Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze. 1. In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono: - il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica; - un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto che stabilisce anche tempistica – secondo il principio dell’autonomia dell'autonomia dei cicli negoziali – e materie del secondo livello. 2. Il presente contratto contratto: - per la parte normativa decorre dalla data di della sua stipulazione, salvo quanto previsto stabilito in singole ormenorme, e scadrà, sia scadrà il 31 dicembre 2001; - per la parte economica che per quella normativa, decorre dal 1° gennaio 2000 e scadrà il 31 dicembre 2005. 32001, fermo quanto previsto in materia di trattamento economico dal presente contratto. Il Detto contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un arco di tempo biennale per la parte economica pari a quello di cui al primo alinea del primo comma e quadriennale per la parte normativa, così successivamente qualora non venga disdetto almeno 3 tre mesi prima di ciascuna scadenza.

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Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze. 1. In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono: - il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica; - un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto che stabilisce anche tempistica – secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali – e materie del secondo livello. 2. Il presente contratto contratto: per la parte normativa decorre dalla data di della sua stipulazione, salvo quanto previsto stabilito in singole ormenorme, e scadrà, sia scadrà il 31 dicembre 2001; per la parte economica che per quella normativa, decorre dal 1° gennaio 2000 e scadrà il 31 dicembre 20052001, fermo quanto previsto in materia di trattamento economico dal presente contratto. 3. Il Detto contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un arco di tempo biennale per la parte economica pari a quello di cui al primo alinea del primo comma e quadriennale per la parte normativa, così successivamente qualora non venga disdetto almeno 3 tre mesi prima di ciascuna scadenza.

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