Assistenza sanitaria. 1. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali. 2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto. 3. I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore. 4. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto. 5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Collective Bargaining Agreement
Assistenza sanitaria. 1. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali.
2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.
3. I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore.
4. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto.
5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assistenza sanitaria. 1. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la La spesa annua complessiva a carico dell’impresa dell’azienda per misure a carattere carat- xxxx assistenziale, che sovvengano il predetto personale dirigente in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico), ol- tre all’importo di € 413,17 previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 9 del CCNL 28 febbraio 2002. L’utilizzo della predetta misura viene effettuato effet- tuato sentiti gli organismi sindacali aziendaliaziendali della categoria.
2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.
3. I trattamenti di cui sopra - salvo il diritto al predetto importo di € 413,17 - non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso pres- so singole impreseaziende, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato destina- to ove inferiore.
43. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex premio di rendimento e del trattamento trattamen- to di fine rapporto.
5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.Norma transitoria Nota a verbale
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assistenza sanitaria. 1. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell’impresa dell’azienda per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in L. 700.000 (€ 361,52 361,52) per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali.
2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.
3. I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole impreseaziende, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore.
4. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto.
5. Il presente articolo non si applica presso le imprese aziende già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.. NOTE
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Assistenza sanitaria. 1. Per i quadri direttivi L'assistenza di 3° malattia ai dirigenti è assicurata dal Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio successive modificazioni e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendaliintegrazioni.
2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo Interventi integrativi di rinnovo tutela della salute e di assistenza di malattia sono assicurati mediante l'iscrizione al FASI, il quale, secondo le norme del ccnl 22 giugno 1995 ABI proprio statuto, erogherà prestazioni integrative dell’assistenza fornita dal SSN con onere contributivo a carico degli iscritti e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contrattodelle imprese.
3. I trattamenti L’iscrizione al FASI va richiesta dal dirigente interessato; i dirigenti in servizio devono comunicare alla propria azienda la loro iscrizione al Fondo e contestualmente al FASI l’azienda di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole impreseappartenenza, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferioretenuta alle incombenze successive.
4. Data la loro natura, Il contributo dovuto dalle imprese e dai dirigenti in servizio iscritti al FASI è determinato e adeguato mediante accordi tra le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex premio di rendimento Organizzazioni che hanno costituito il Fondo. Le imprese e del trattamento di fine rapportoi dirigenti vi si attengono dalla data e per l’importo comunicato dal FASI.
5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.
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Samples: Regolamento Aziendale Per I Dirigenti Delle Aziende Ex Iacp
Assistenza sanitaria. 1. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell’impresa dell’Ente/Aziende per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali.
2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.
3. I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole impresel’Ente/Aziende, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore.
43. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto.
5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.Norma transitoria
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Assistenza sanitaria. 1. Per i quadri direttivi L’assistenza di 3° malattia ai dirigenti è assicurata dal Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio successive modificazioni e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendaliintegrazioni.
2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo Interventi integrativi di rinnovo tutela della salute e di assistenza di malattia sono assicurati dal 1° ottobre 1996 mediante l’iscrizione al FASI il quale, secondo le norme del ccnl 22 giugno 1995 ABI proprio statuto, erogherà prestazioni integrative dell’assistenza fornita dal SSN con onere contri- butivo a carico degli iscritti e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contrattodelle imprese di servizi pubblici locali.
3. I trattamenti L’iscrizione al FASI va richiesta dal dirigente interessato; i dirigenti in servizio de- vono notificare alla propria azienda la loro iscrizione al Fondo e comunicare contestual- mente al FASI l’azienda di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole impreseappartenenza, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferioretenuta alle incombenze successive.
4. Data la loro natura, Il contributo dovuto dalle imprese e dai dirigenti in servizio iscritti al FASI è de- terminato e adeguato mediante accordi tra le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex premio di rendimento Organizzazioni che hanno costituito il Fondo. Le imprese e del trattamento di fine rapportoi dirigenti vi si attengono dalla data e per l’importo comunicato dal FASI.
5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dirigenti
Assistenza sanitaria. 1In relazione alle richieste avanzate dalle XX.XX. Per i quadri direttivi ed a quanto evidenziato in corso di 3° trattativa, viene costituita tra le Parti apposita Commissione Tecnica - pariteticamente composta tra rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie delle presenti intese e 4° livellodell’Azienda - nell’ambito della quale si proceda ad approfondimenti tecnici in linea generale circa la praticabilità di introdurre una copertura “long term care” e/o garanzie assicurative correlate a malattia allo stato non previste in favore del Personale, la spesa annua complessiva da gestire, anche per gli aspetti economici, nell’ambito della Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi, ovvero, per il Personale ex Banco di Napoli, attraverso l’utilizzo della contribuzione dello 0,50% attualmente destinata a previdenza complementare. Le risultanze dei lavori della Commissione predetta, che ricomprendono altresì valutazioni circa coperture di assistenza sanitaria, a differenti livelli di prestazioni e conseguenti premi, da riservare ai soggetti pensionati ex Banco di Napoli, a carico dell’impresa dei medesimi e a decorrere dal 1° gennaio 2003, da terminare entro il 31/10/2006, saranno sottoposte alle Parti sociali per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendalile opportune determinazioni.
2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.
3. I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore.
4. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto.
5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.
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Samples: Verbale Di Accordo
Assistenza sanitaria. 1. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell’impresa del- l’impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali.
2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.
3. I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore.
4. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex premio di rendimento rendimen- to e del trattamento di fine rapporto.
5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.
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Samples: Collective Labor Agreement
Assistenza sanitaria. 1. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell’impresa dell azienda per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 L. 700.000 ( 361,52) per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo L utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali.
2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’artdall art. 5 dell’accordo dell accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.
3. I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole impreseaziende, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo l adeguamento dell importo all uopo destinato ove inferiore.
4. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex dell ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto.
5. Il presente articolo non si applica presso le imprese aziende già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.
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Assistenza sanitaria. 1. ) Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, livello la spesa annua complessiva a carico dell’impresa dell'impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € E 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo L'utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi Organismi sindacali aziendali.
2. ) Resta fermo quanto previsto in materia dall’artdall'art. 5 dell’accordo dell'accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 CCNL 22.6.95 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.
3. ) I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo l'adeguamento dell'importo all'uopo destinato ove inferiore.
4. ) Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex dell'ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapportoTFR.
5. ) Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl CCNL ACRI 16 giugno 199516.6.95, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.
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