Astensione Obbligatoria. Potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento economico così previsto dalla Legge 1204/1971 e 53/2000, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, semprechè il bambino non abbia superato al momento della adozione o dell'affidamento i sei anni di età. In caso di adozione internazionale l'astensione obbligatoria dal lavoro spetta anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età. (v.circolari INPS 151/90 e. 109 del 6/6/2000 - art. 6 L.903/77 e art. 3 L. 476/98.)
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Astensione Obbligatoria. Potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento economico così previsto dalla Legge 1204/1971 e 53/2000, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, semprechè il bambino non abbia superato al momento della adozione o dell'affidamento dell’affidamento i sei anni di età. In caso di adozione internazionale l'astensione l’astensione obbligatoria dal lavoro spetta anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età. (v.circolari INPS 151/90 e. 109 e.109 del 6/6/2000 - – art. 6 L.903/77 e art. 3 L. 476/98.)
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Astensione Obbligatoria. Potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento economico così previsto dalla Legge dalle leggi nn. 1204/1971 e 53/2000, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, semprechè sempreché il bambino non abbia superato al momento della adozione o dell'affidamento i sei anni di età. In caso di adozione internazionale l'astensione obbligatoria dal lavoro spetta anche se il minore adottato ha superato i sei anni di etàetà (v. circolari INPS nn. (v.circolari INPS 151/90 e. 151/1990 e 109 del 6/6/2000 - 6 giugno 2000, art. 6 L.903/77 6, legge n. 903/1977 e art. 3 L. 476/983, legge n. 476/1998).)
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Astensione Obbligatoria. Potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento economico così previsto dalla Legge legge n. 1204/1971 e n. 53/2000, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, semprechè sempreché il bambino non abbia superato al momento della adozione o dell'affidamento i sei anni di età. In caso di adozione internazionale l'astensione obbligatoria dal lavoro spetta anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età. età (v.circolari v. circolari INPS 151/90 e. 151/1990 e 109 del 6/6/2000 6 giugno 2000 - art. 6 L.903/77 L. n. 903/1977 e art. 3 L. 476/98n. 476/1998).)
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Astensione Obbligatoria. Potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento economico così previsto dalla Legge 1204/1971 e 53/2000, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, semprechè sempre che il bambino non abbia superato al momento della adozione o dell'affidamento i sei anni di età. In caso di adozione internazionale l'astensione obbligatoria dal lavoro spetta anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età. (v.circolari v. circolari INPS 151/90 e. 109 e.109 del 6/6/2000 - art. 6 L.903/77 e art. 3 L. 476/98.)
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