Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale. 1. La Parte convenuta si conforma prontamente alla decisione del tribunale arbitra- le. Nell’impossibilità di farlo, le Parti in causa si adoperano per convenire un termi- ne ragionevole a tale scopo. In assenza di tale accordo entro 45 giorni dalla pubbli- cazione del rapporto finale, ogni Parte in causa può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un periodo di tempo ragionevole tenendo conto delle particolari circostanze del caso. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimen- to della domanda. 2. La Parte convenuta notifica all’altra Parte la misura adottata per conformarsi alla decisione del rapporto finale e fornisce una descrizione sufficientemente dettagliata del modo in cui tale misura sia conforme alla decisione consentendo all’altra Parte di valutare la misura. 3. Un eventuale disaccordo circa l’esistenza di una misura in grado di attuare la decisione del rapporto finale o circa la compatibilità di tale misura con la decisione è risolto dallo stesso tribunale arbitrale, su richiesta di una Parte in causa, prima che possa essere chiesta una compensazione o applicata la sospensione di determinati vantaggi ai sensi dell’articolo 12.9. Di norma il tribunale arbitrale si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.
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Samples: Accordo Di Libero Scambio, Accordo Di Libero Scambio
Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale. 1. La Parte convenuta si conforma prontamente alla decisione del tribunale arbitra- learbi- trale. Nell’impossibilità di farlo, le Parti in causa si adoperano per convenire un termi- ne termine ragionevole a tale scopo. In assenza di tale accordo entro 45 giorni dalla pubbli- cazione pubblicazione del rapporto finale, ogni Parte in causa può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un periodo di tempo ragionevole tenendo conto delle particolari circostanze del caso. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 30 60 giorni dal ricevimen- to ricevimento della domanda.
2. La Parte convenuta notifica all’altra Parte la misura adottata per conformarsi alla decisione del rapporto finale e fornisce una descrizione sufficientemente dettagliata del modo in cui di come tale misura sia conforme alla decisione decisione, consentendo all’altra Parte di valutare valu- tare la misura.
3. Un eventuale disaccordo circa l’esistenza di una misura in grado di attuare la decisione del rapporto finale o circa la compatibilità di tale misura con la decisione è risolto dallo stesso tribunale arbitrale, su richiesta di una Parte in causa, prima che possa essere chiesta una compensazione o applicata la sospensione di determinati vantaggi ai sensi dell’articolo 12.911.9 (Compensazione e sospensione dei vantaggi). Di norma il Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.
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Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale, Accordo Di Partenariato Economico Globale
Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale. 1. La Parte convenuta si conforma prontamente alla decisione del tribunale arbitra- learbitrale. Nell’impossibilità di farlo, le Parti in causa si adoperano per convenire un termi- ne termine ragionevole a tale scopo. In assenza di tale accordo entro 45 giorni dalla pubbli- cazione pubblicazione del rapporto finale, ogni Parte in causa può chiedere al tribunale tribunale arbitrale originario di fissare un periodo di tempo ragionevole tenendo conto delle particolari circostanze del caso. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 30 giorni 60 giorni dal ricevimen- to ricevimento della domanda.
2. La Parte convenuta notifica all’altra Parte la misura adottata per conformarsi alla decisione del rapporto finale e fornisce una descrizione sufficientemente dettagliata del modo in cui di come tale misura sia conforme alla decisione decisione, consentendo all’altra Parte di valutare la misura.
3. Un eventuale disaccordo circa l’esistenza di una misura in grado di attuare la decisione del rapporto finale o circa la compatibilità di tale misura con la decisione è risolto dallo stesso tribunale arbitrale, su richiesta di una Parte in causa, prima che possa essere chiesta una compensazione o applicata la sospensione di determinati vantaggi ai sensi dell’articolo 12.911.9 (Compensazione e sospensione dei vantaggi). Di norma il Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.
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