Aumento dell’indennizzo. La Società si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza com- plessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dal precedente articolo 3.1 - Og- getto dell’assicurazione - per il danno materiale e diretto per: – la sostituzione dei “supporti dati” danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memoriz- zati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri); – la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in “licenza d’uso” distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi. La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100.00; – spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente Sezione; – spese di personale esterno necessario per l’utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive; – spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive. La garanzia viene prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui insorgono i costi supplemen- tari di elaborazione.
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