Autorità competente Clausole campione

Autorità competente. 1. Ai sensi dei vigenti regolamenti e fatta salva diversa disciplina legislativa, il Gestore è tenuto al rilascio del Nulla Osta allo scarico per i reflui domestici o assimilabili. Per gli scarichi industriali l’autorizzazione va richiesta all’Ente preposto, che richiederà al Gestore un parere tecnico vincolante. 2. La facoltà di immettere scarichi nella pubblica fognatura permane fino a quando conserva validità ed efficacia l’autorizzazione o il Nulla Osta.
Autorità competente. 1. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge regionale Puglia n. 31 del 2 maggio 1995 e successive modifiche e integrazioni, la domanda di autorizzazione per lo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue industriali viene inoltrata dal SUAP o dall’Autorità competente al Gestore che provvede al rilascio del relativo parere tecnico di competenza nell’ambito dei procedimenti di AUA o di AIA, come descritto ai commi successivi. 2. Per gli insediamenti produttivi soggetti ad AIA, in quanto ricompresi nell’elenco di cui all’allegato VIII parte II del D.Lgs. 152/2006, l’autorizzazione allo scarico in fognatura deve essere espressamente inclusa nell’Autorizzazione integrata. 3. Per gli insediamenti produttivi soggetti ad AUA, ai sensi del decreto legislativo 59/2013, nonché per gli insediamenti soggetti a PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale), ex art. 27 bis del decreto legislativo 152/2006, l’autorizzazione allo scarico in fognatura deve essere espressamente contemplata nel provvedimento autorizzativo unico. 4. L’immissione nella pubblica fognatura permane fino a quando conserva validità ed efficacia l’autorizzazione allo scarico.
Autorità competente. 1. L'adozione e la revoca dei provvedimenti restrittivi ed i relativi controlli sono di competenza dei Sindaci. 2. In caso di aree sovracomunali interessate a provvedimenti di limitazione di cui all'art. 7 la Provincia coordina e supporta i Comuni interessati nell'attività di informazione e comunicazione.
Autorità competente. I.1) Denominazione e indirizzi 1 (si prega di identificare tutte le autorità competenti responsabili della presente procedura) Denominazione ufficiale: Numero di identificazione nazionale: 2 Indirizzo postale: Città: Codice NUTS: Codice postale: Paese: Persona di contatto: Tel.: E-mail: Fax: Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) Indirizzo del profilo di committente: (URL) I.2) Aggiudicazione del contratto per conto di altre autorità competenti
Autorità competente. (denominazione, indirizzo completo, paese)
Autorità competente. 1. Gli Stati membri designano un'autorità a livello ministeriale competente per: a) il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 8, paragrafo 2; b) il riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 8, paragrafo 4; c) la nomina dell'organismo di certificazione di cui all'articolo 11; d) l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente capo. 2. Con atto formale l'autorità competente decide in merito al rilascio o, in seguito a revisione, alla revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore e dell'organismo di coordinamento sulla base di un esame dei criteri di accreditamento che devono essere adottati dalla Commissione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). L'autorità competente informa immediatamente la Commissione dei riconoscimenti e delle revoche.
Autorità competente. 1. Il Sindaco è l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico.
Autorità competente. 1. La domanda di autorizzazione per lo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue industriali (art.2 comma 1 lett. B X.Xxx. n.152/99 e s.m.i.) deve essere presentata al Comune competente per territorio (art.43 comma 6 D. Lgs. N. 152/99 e s.m.i.) che rilascia l’autorizzazione. 2. La domanda di autorizzazione per lo scarico nella fognatura consortile delle acque reflue industriali deve essere presentata al Consorzio che provvede al rilascio dell'autorizzazione secondo le prescrizioni del presente regolamento. 3. L'immissione nella fognatura consortile permane fino a quando conserva validità ed efficacia l’autorizzazione.
Autorità competente. 1. Salvo diversa disciplina regionale la domanda di autorizzazione per lo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue industriali (art. 2 comma 1 lett. b D.L.vo n. 152/99) deve essere presentata al Comune competente per territorio (art. 43 comma 6 D.Lgs. n. 152/99) che rilascia l’autorizzazione. 2. Ai sensi della legge regionale n. 31 del 2 maggio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, in Puglia, la suddetta domanda deve essere presentata all’Ente Gestore che provvede al relativo rilascio dell’autorizzazione secondo le prescrizioni del presente regolamento. 3. L’immissione nella pubblica fognatura permane fino a quando conserva validità ed efficacia l’autorizzazione.
Autorità competente. Ai fini della presente sezione per "