Brevetti industriali e diritti d’autore Clausole campione

Brevetti industriali e diritti d’autore. Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati
Brevetti industriali e diritti d’autore. 1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d’autore). 2. Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell’Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l’uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all’Amministrazione, quest’ultima dovrà darne avviso al Fornitore, utilizzando l’indirizzo PEC fornito dallo stesso, entro 180 giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione. 3. In tal caso, sarà obbligo del Fornitore intervenire in giudizio o in ogni altra sede, tenendo indenne e manlevata l’Amministrazione rispetto ad ogni possibile conseguenza pregiudizievole. 4. ▇▇▇▇▇, in ogni caso, gli obblighi del Fornitore di risarcire il danno subito dall’Amministrazione, nonché di corrisponderle il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ove con sentenza (anche non definitiva) o con accordi transattivi, venga inibito l’uso, da parte dell’Amministrazione, della soluzione hardware/software oggetto di gara o di parti di essa per violazione di brevetto o altro diritto di proprietà industriale di terzi, il Fornitore dovrà, a proprie spese, a scelta insindacabile dell’Amministrazione ed entro il termine da essa assegnato, alternativamente: a. procurare ad essa il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione; b. sostituire o modificare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione, così da eliminare l’accertata violazione.
Brevetti industriali e diritti d’autore. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione Beneficiaria e la Soresa, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie e/o di Soresa azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione Beneficiaria e/o Soresa sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie e/o di Soresa, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Brevetti industriali e diritti d’autore. 1. L’Appaltatore garantisce la piena proprietà e titolarità dei diritti di utilizzazione dei sistemi impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente rapporto, nonché la loro piena efficienza e l'inesistenza di vizi. 2. L’Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa. L’Appaltatore assume inoltre l’obbligo di tenere indenne l’Istituto da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali. 3. In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d’autore o l’uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani che stranieri, l’Appaltatore sarà tenuto, comunque, a garantire che il Servizio non venga interrotto o sospeso.
Brevetti industriali e diritti d’autore. L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'Agenzia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. l'Agenzia assume l’onere di informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al periodo precedente.
Brevetti industriali e diritti d’autore. 1. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Università un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Università medesima. L’Università si impegna ad informare prontamente l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. 3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Università quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Brevetti industriali e diritti d’autore. Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa, nei confronti della Amministrazione contraente, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tenuta nei confronti della Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
Brevetti industriali e diritti d’autore. 1. L’Aggiudicatario/ Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti. 3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore. 4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime e la Centrale di Acquisto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dell’Accordo Quadro per la parte relativa all’Aggiudicatario/Fornitore e degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Brevetti industriali e diritti d’autore. 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti del Ministero della Salute azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, il Fornitore manleverà e terrà indenne il Ministero della Salute, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Ministero della Salute. 3. Il Ministero della Salute si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Ministero della Salute riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al proprio difensore. 4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, il Ministero della Salute, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Articolo 39, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Brevetti industriali e diritti d’autore. L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell’Ente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in licenza d’uso, l’Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L’Ente è obbligato a informare prontamente per iscritto l’Aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente. Nell’ipotesi dell’azione giudiziaria di cui sopra, l’Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa avanzata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando le somme versate, detratto un equo compenso per l’avvenuto utilizzo, salvo che l’Aggiudicatario ottenga il consenso alla continuazione dell’utilizzo dei dispositivi.