Brevetti industriali e diritti d’autore. Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati
Brevetti industriali e diritti d’autore. 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, il Fornitore manleverà e terrà indenne l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Amministrazione.
3. L’Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Amministrazione riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Amministrazione.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Brevetti industriali e diritti d’autore. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione Beneficiaria e la Soresa, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie e/o di Soresa azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione Beneficiaria e/o Soresa sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie e/o di Soresa, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Brevetti industriali e diritti d’autore. L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'Agenzia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. l'Agenzia assume l’onere di informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al periodo precedente.
Brevetti industriali e diritti d’autore. 1. L’Appaltatore garantisce la piena proprietà e titolarità dei diritti di utilizzazione dei sistemi impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente rapporto, nonché la loro piena efficienza e l'inesistenza di vizi.
2. L’Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di tenere indenne l’Istituto da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali.
3. In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d'autore o l’uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani che stranieri, l’Appaltatore sarà tenuto comunque a garantire che la Fornitura non venga interrotta o sospesa.
Brevetti industriali e diritti d’autore. Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa, nei confronti della Amministrazione contraente, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tenuta nei confronti della Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
Brevetti industriali e diritti d’autore. 1. L’ACI non assume alcuna responsabilità nel caso che la Società abbia usato, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, dispositivi, soluzioni o materiali che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’ACI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti e rivendicazioni, la Società manleverà e terrà indenne l’ACI, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti inclusi i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all’Estero di diritti d’autore, di brevetti o di qualsiasi marchio italiano o estero, le spese per danni verso terzi, quelle giudiziali e quelle sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi l’ACI informerà prontamente per iscritto la Società delle suddette iniziative giudiziarie.
Brevetti industriali e diritti d’autore. L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in licenza d’uso, l’Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. La stazione appaltante è obbligata a informare prontamente per iscritto l’Aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente. Nell’ipotesi dell’azione giudiziaria di cui sopra, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando le somme versate, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Aggiudicatario ottenga il consenso alla continuazione dell’uso dei dispositivi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Brevetti industriali e diritti d’autore. 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’ Azienda Usl della Romagna una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ Azienda Usl della Romagna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda Usl della Romagna.
3. L’Azienda Usl della Romagna si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Azienda Usl della Romagna la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell’Azienda Usl della Romagna, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dei Contratti applicativi, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Brevetti industriali e diritti d’autore. 0.Xx Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2.Qualora venga promossa nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “X. Xxxxxxxxxx” un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a tenere indenne l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “X. Xxxxxxxxxx”, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”. 3.L’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “X. Xxxxxxxxxx” si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “X. Xxxxxxxxxx” la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore. 4.Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “X. Xxxxxxxxxx”, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dei Contratti applicativi, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.