Common use of CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO Clause in Contracts

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli artt. 4 comma 2 e 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola. 2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2014/15. 3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. 4) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, sia in concomitanza alla definizione degli organici per l’a.s. 2014/15 (ivi compresi eventuali organici dei C.P.I.A.), sia in relazione all’attuazione dell’art. 15 del D.L. n. 104/2013, convertito in L. 8.11.2013 n. 128, relativo al dimensionamento della rete scolastica, per verificare le ricadute sul personale derivanti dai provvedimenti che saranno emanati successivamente alla sottoscrizione del presente CCNI e per individuare utili soluzioni atte a tutelare la conservazione della titolarità del personale docente, educativo ed A.T.A. interessato. 5) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, con apposita e successiva sessione contrattuale, sulla mobilità riguardante il sostegno nella scuola secondaria di II grado alla luce della circolare che accompagnerà il D.I. 2014/2015 sull’organico di diritto, con cui si darà attuazione all’art. 15 della L. n. 128/2013. 6) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.L.vo n. 297/94 a seguito della stipulazione definitiva del presente contratto.

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CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli arttall’ art. 4 comma 2 e art. 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola. 2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2014/152016/17. 3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione stipula del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. 4) Le parti concordano sull’eventualità di riaprire il confronto stipulare un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, sia in concomitanza alla definizione degli organici per l’a.s. 2014/15 (ivi compresi recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali organici dei C.P.I.A.), sia in relazione all’attuazione dell’art. 15 del D.L. n. 104/2013, convertito in L. 8.11.2013 n. 128, relativo al dimensionamento della rete scolastica, per verificare le ricadute sul personale derivanti dai provvedimenti che saranno emanati successivamente alla sottoscrizione del presente CCNI e per individuare utili soluzioni atte a tutelare la conservazione della titolarità del personale docente, educativo ed A.T.A. interessato.interventi normativi 5) Le parti concordano procedure, le modalità e i criteri attuativi per l’assegnazione alle scuole dei docenti titolari di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta ambito saranno oggetto di un solo soggetto firmatario, con apposita e successiva sessione sequenza contrattuale, da adottarsi entro 30 giorni dalla stipula del CCNI sulla mobilità riguardante il sostegno nella scuola secondaria di II grado alla luce della circolare che accompagnerà il D.I. 2014/2015 sull’organico di diritto, con cui si darà attuazione all’art. 15 della L. n. 128/2013. 6) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.L.vo n. 297/94 a seguito della stipulazione stipula definitiva del presente contratto che dovrà avvenire entro 3 giorni dalla certificazione del presente contratto. 7) Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d’ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con o senza sede definitiva di titolarità TITOLO I PERSONALE DOCENTE

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CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli artt. 4 comma 2 e 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola. 2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2014/152012/13. 3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. 4) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, sia in concomitanza sia alla definizione degli organici per l’a.s. 2014/15 (ivi compresi eventuali organici dei C.P.I.A.)2012/13 con particolare riguardo alla scuola secondaria di II grado, sia in relazione all’attuazione dell’art. 15 19 del D.L. n. 104/201398 del 6 luglio 2011, convertito in L. 8.11.2013 15.7.2011 n. 128111, relativo al nuovo dimensionamento della rete scolastica, per verificare le ricadute sul personale derivanti dai provvedimenti che saranno emanati successivamente alla sottoscrizione del presente CCNI ancora in corso di emanazione e per individuare utili soluzioni atte a tutelare la conservazione della titolarità del personale docente, educativo ed A.T.A. interessato. 5) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, con apposita e successiva sessione contrattuale, sulla mobilità riguardante il sostegno nella scuola secondaria di II grado alla luce della circolare che accompagnerà il D.I. 2014/2015 sull’organico di diritto, con cui si darà attuazione all’art. 15 della L. n. 128/2013. 6) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.L.vo n. 297/94 a seguito della entro 30 giorni dalla data di stipulazione definitiva del presente contratto.

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CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli artt. 4 comma 2 e 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola. 2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2014/15. 3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. 4) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, sia in concomitanza alla definizione degli organici per l’a.s. 2014/15 (ivi compresi eventuali organici dei C.P.I.A.), sia in relazione all’attuazione dell’art. 15 del D.L. n. 104/2013, convertito in L. 8.11.2013 n. 128, relativo al dimensionamento della rete scolastica, per verificare le ricadute sul personale derivanti dai provvedimenti che saranno emanati successivamente alla sottoscrizione del presente CCNI e per individuare utili soluzioni atte a tutelare la conservazione della titolarità del personale docente, educativo ed A.T.A. interessato. 5) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, con apposita e successiva sessione contrattuale, sulla mobilità riguardante il sostegno nella scuola secondaria di II grado alla luce della circolare che accompagnerà il D.I. 2014/2015 sull’organico di diritto, con cui si darà attuazione all’art. 15 della L. n. 128/2013228/2013. 6) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.L.vo n. 297/94 a seguito della stipulazione definitiva del presente contratto.

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CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli artt. 4 comma 2 e 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola. 2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2014/152013/14. 3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. 4) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, sia in concomitanza alla definizione degli organici per l’a.s. 2014/15 2013/14 (ivi compresi eventuali organici dei C.P.I.A.), sia in relazione all’attuazione dell’art. 15 19 del D.L. n. 104/201398 del 6 luglio 2011, convertito in L. 8.11.2013 15.7.2011 n. 128111, relativo al dimensionamento della rete scolastica, per verificare le ricadute sul personale derivanti dai provvedimenti che saranno emanati successivamente alla sottoscrizione del presente CCNI e per individuare utili soluzioni atte a tutelare la conservazione della titolarità del personale docente, educativo ed A.T.A. interessato. Analogamente, potrà essere riaperto il confronto negoziale per definire la mobilità del personale docente inidoneo nonché appartenente alle classi di concorso C999 e C555 a seguito dell’attuazione degli artt. 13 e 14 della L. 135/2012 di conversione, con modifiche, del D.L. 95/2012. 5) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, con apposita e successiva sessione contrattuale, sulla mobilità riguardante il sostegno nella scuola secondaria di II grado alla luce della circolare che accompagnerà il D.I. 2014/2015 sull’organico di diritto, con cui si darà attuazione all’art. 15 della L. n. 128/2013. 6) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.L.vo n. 297/94 a seguito della stipulazione definitiva del presente contratto.

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CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli artt. 4 comma 2 e 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola. 2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2014/152012/13. 3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. 4) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, sia in concomitanza sia alla definizione degli organici per l’a.s. 2014/15 (ivi compresi eventuali organici dei C.P.I.A.)2012/13 con particolare riguardo alla scuola secondaria di II grado, sia in relazione all’attuazione dell’art. 15 19 del D.L. n. 104/201398 del 6 luglio 2011, convertito in L. 8.11.2013 15.7.2011 n. 128111, relativo al nuovo dimensionamento della rete scolastica, per verificare le ricadute sul personale derivanti dai provvedimenti che saranno emanati successivamente alla sottoscrizione del presente CCNI ancora in corso di emanazione e per individuare utili soluzioni atte a tutelare la conservazione della titolarità del personale docente, educativo ed A.T.A. interessato. Analogamente, verrà riaperto il confronto negoziale per definire la mobilità del personale docente inidoneo che fa richiesta di transitare nei ruoli del personale A.T.A., in attuazione dell’art. 19 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in L. 15.7.2011 n. 111. 5) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, con apposita e successiva sessione contrattuale, sulla mobilità riguardante il sostegno nella scuola secondaria di II grado alla luce della circolare che accompagnerà il D.I. 2014/2015 sull’organico di diritto, con cui si darà attuazione all’art. 15 della L. n. 128/2013. 6) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.L.vo n. 297/94 a seguito della entro 30 giorni dalla data di stipulazione definitiva del presente contratto.

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CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli arttall’ art. 4 comma 2 e art. 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola. L’accordo per il pubblico impiego sottoscritto il 30 novembre tra le XX.XX. e il Ministro per la Semplificazione e la Funzione pubblica definisce il contesto complessivo delle relazioni sindacali nell’ambito del quale si definisce il presente contratto. 2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, esclusivamente per l’anno scolastico 2014/152017/18. 3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione stipula del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. 4) Le parti concordano sull’eventualità di riaprire il confronto stipulare un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, sia in concomitanza alla definizione degli organici per l’a.srecepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi. 2014/15 (ivi compresi eventuali organici dei C.P.I.A.), sia in relazione all’attuazione dell’art. 15 del D.L. n. 104/2013, convertito in L. 8.11.2013 n. 128, relativo al dimensionamento della rete scolastica, per verificare Xxx comprese le ricadute sul personale derivanti esigenze relative alle zone colpite dai provvedimenti che saranno emanati successivamente alla sottoscrizione del presente CCNI e per individuare utili soluzioni atte a tutelare la conservazione della titolarità del personale docente, educativo ed A.T.A. interessatorecenti eventi sismici. 5) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, con apposita e successiva sessione contrattuale, sulla mobilità riguardante il sostegno nella scuola secondaria di II grado alla luce della circolare che accompagnerà il D.I. 2014/2015 sull’organico di diritto, con cui si darà attuazione all’art. 15 della L. n. 128/2013. 6) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.L.vo n. 297/94 a seguito della stipulazione stipula definitiva del presente contratto che dovrà avvenire entro 3 giorni dalla certificazione del presente contratto. 6) Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d’ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con o senza titolarità definitiva.

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CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1) . Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli artt. 4 comma 2 e 10 24.7.2003 all’art.10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola. 2) . Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2014/152006/07. Il presente contratto mantiene validità anche in presenza di provvedimenti attuativi della legge n.53/2003 per il prossimo anno scolastico. 3) . Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. 4) . Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatarionel caso in cui, sia dovessero intervenire eventuali nuove disposizioni, ivi comprese quelle in concomitanza alla definizione attuazione degli organici per l’a.s. 2014/15 (ivi compresi eventuali organici dei C.P.I.A.), sia in relazione all’attuazione dell’art. 15 articoli 48 e 49 del D.L. n. 104/2013, convertito in L. 8.11.2013 n. 128, relativo al dimensionamento della rete scolastica, per verificare le ricadute sul personale derivanti dai provvedimenti che saranno emanati successivamente alla sottoscrizione C.C.N.L. del presente CCNI e per individuare utili soluzioni atte a tutelare la conservazione della titolarità del personale docente, educativo ed A.T.A. interessato24.7.2003. 5) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, con apposita e successiva sessione contrattuale, sulla mobilità riguardante il sostegno nella scuola secondaria di II grado alla luce della circolare che accompagnerà il D.I. 2014/2015 sull’organico di diritto, con cui si darà attuazione all’art. 15 della L. n. 128/2013. 6) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.L.vo D.l.vo n. 297/94 a seguito della entro 30 giorni dalla data di stipulazione definitiva del presente contratto.

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CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli artt. 4 comma 2 e 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola. 2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2014/152010/11. 3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. 4) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, sia in concomitanza alla definizione degli organici per l’a.s. 2014/15 (ivi compresi eventuali organici dei C.P.I.A.), sia in relazione all’attuazione dell’art. 15 del D.L. n. 104/2013, convertito in L. 8.11.2013 n. 128, relativo al dimensionamento della rete scolastica2010/11 con particolare riguardo alla scuola secondaria di II grado, per verificare le ricadute sul personale sulle condizioni di lavoro derivanti dai provvedimenti che saranno emanati successivamente alla sottoscrizione del presente CCNI attuativi, in corso di emanazione, della legge 133/2008 e per individuare utili soluzioni atte a tutelare la conservazione della titolarità del personale docente, docente educativo ed A.T.A. interessato. 5) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, con apposita e successiva sessione contrattuale, sulla mobilità riguardante il sostegno nella scuola secondaria di II grado alla luce della circolare che accompagnerà il D.I. 2014/2015 sull’organico di diritto, con cui si darà attuazione all’art. 15 della L. n. 128/2013. 6) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.L.vo n. 297/94 a seguito della entro 30 giorni dalla data di stipulazione definitiva del presente contratto.

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