CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 19 aprile 2018 all’ art. 7 e art. 22 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola. 2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25. 3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. 4) Le parti concordano sull’eventualità di stipulare un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario. 5) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del decreto legislativo n. 297/94 a seguito della stipula definitiva del presente contratto che dovrà avvenire entro 3 giorni dalla certificazione del presente contratto. 6) Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d’ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con o senza titolarità definitiva, ad eccezione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi immessi in ruolo all’esito di procedure concorsuali, per i quali vige il vincolo di cui all’articolo 00, xxxxx 0xxx, xxx xxxxxxx legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvi i casi di soprannumero di cui all’articolo 44 del presente Contratto. 7) Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche al personale immesso in ruolo in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, commi 5 e ss., del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 8) Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano altresì al personale immesso in ruolo all’esito delle procedure selettive di cui all’art. 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 9) Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti dalla stipulazione del Contratto Collettivo nazionale di comparto.
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CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 19 aprile 2018 all’ art. 7 e art. 22 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola.
2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.
3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
4) Le parti concordano sull’eventualità di stipulare un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario.
5) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del decreto legislativo n. 297/94 a seguito della stipula definitiva del presente contratto che dovrà avvenire entro 3 giorni dalla certificazione del presente contratto.
6) Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d’ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con o senza titolarità definitiva, ad eccezione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi immessi in ruolo all’esito di procedure concorsuali, per i quali vige il vincolo di cui all’articolo 00, xxxxx 0xxx, xxx xxxxxxx legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvi i casi di soprannumero di cui all’articolo 44 del presente Contratto.
7) Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche al personale immesso in ruolo in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, commi 5 e ss., del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
8) Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano altresì al personale immesso in ruolo all’esito delle procedure selettive di cui all’art. 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9) Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti dalla stipulazione del Contratto Collettivo collettivo nazionale di comparto.
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CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1) . Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 19 aprile 2018 all’ art. 7 e art. 22 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuolascuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt.43 e 44 della legge n. 270/82.
2) . Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed ATAA.T.A. per l'anno scolastico 2008/2009 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con rapporto l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
3) . Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula stipulazione del presente Contratto contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, ed hanno validità per l’anno scolastico 2008/2009.
4) Le parti concordano sull’eventualità . Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di stipulare un ulteriore atto negozialefatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici, anche su richiesta e la costituzione di un solo soggetto firmatario, posti part time come definito nell’art. 3 del presente contratto,la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessariola determinazione delle disponibilità.
5) Le connesse modalità . Su tale base, prima di applicazione avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disposizioni contenute nel disponibilità, ed eventuali, successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del decreto legislativo n. 297/94 a seguito della stipula definitiva del presente contratto che dovrà avvenire entro 3 giorni dalla certificazione del presente contrattocontrattazione.
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 1) Le disposizioni relative titolare di cattedra e/o posto nella scuola é formulata, da ciascuna istituzione scolastica in cui presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.) e i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), tale valutazione continuerà ad essere formulata dagli uffici territorialmente competenti. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità territoriale sia a domanda che d’ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docentesottoscritto in data 20 dicembre 2007 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni: • nei titoli di servizio, educativo ed A.T.A. va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con o senza titolarità definitivaiscrizione anagrafica, ad eccezione da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei Direttori dei servizi generali figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e amministrativi immessi le assegnazioni provvisorie; • in ruolo all’esito caso di procedure concorsuali, parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • per i quali vige docenti di religione cattolica il vincolo di cui all’articolo 00punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, xxxxx 0xxxsuddivisa per diocesi, xxx xxxxxxx legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvi i casi di soprannumero di cui all’articolo 44 del presente Contratto.
7) Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche al personale immesso in ruolo in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 5 3 e ss., del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
8) Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano altresì al personale immesso in ruolo all’esito delle procedure selettive di cui all’art. 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9) Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti dalla stipulazione del Contratto Collettivo nazionale di comparto.4
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CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 19 aprile 2018 all’ art. 7 e art. 22 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola.
2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docenteATA assunto con le procedure di internalizzazione di cui all’articolo 58, educativo ed ATAcomma 5 ss., del decreto legge 21.6.2013, n. 69, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25previsti dal C.C.N.I. del 6.3.2019.
3) 2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione dell’ipotesi da parte dei soggetti negoziali. A seguito della sigla e nelle more della sottoscrizione, l’Amministrazione procede all’applicazione del contratto nella misura in cui sia strettamente indispensabile allo svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
4) Le parti concordano sull’eventualità di stipulare un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario.
5) Le connesse 3. Eventuali modalità di applicazione applicative delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del decreto legislativo n. 297/94 circolare a seguito della stipula definitiva del presente contratto che dovrà avvenire entro 3 giorni dalla certificazione del presente dello stesso contratto.
6) Le disposizioni relative 4. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico ed il contemporaneo svolgimento delle operazioni connesse alla procedura selettiva nazionale ed alla mobilità territoriale sia a domanda che d’ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docenteATA, educativo ed A.T.A. con o senza titolarità definitiva, ad eccezione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi immessi in ruolo all’esito di procedure concorsuali, per i quali vige il vincolo di cui all’articolo 00, xxxxx 0xxx, xxx xxxxxxx legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvi i casi di soprannumero di cui all’articolo 44 del presente Contratto.
7) Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche al personale immesso in ruolo a decorrere dall’a.s. 2019-2020 nel profilo professionale di collaboratore scolastico sulla base della procedura selettiva di cui articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 è attribuita la titolarità presso l’istituzione scolastica su cui è stata effettuata l’assegnazione all’atto dell’assunzione in esito alle procedure selettive servizio.
5. Al fine di rispettare il contingente di organico di cui all’articolo 58, commi comma 5 e ss., del decreto-decreto legge 21 giugno 2013n. 69 del 2013 e di evitare che il numero degli immessi in ruolo alteri il quadro delle disponibilità dei posti per collaboratore scolastico non interessati dalle procedure di internalizzazione e crei situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale nello stesso profilo, n. 69in presenza di più immissioni in ruolo a tempo parziale con assegnazione alla stessa istituzione scolastica, è attribuita la titolarità sullo stesso posto ogni due assunti a tempo parziale.
8) Le disposizioni 6. Salvo quanto previsto dall’articolo 3, per gli anni scolastici di applicazione del C.C.N.I. del 6/3/2019, il personale di cui al presente contratto si applicano altresì al ai commi 4 e 5 non partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d’ufficio previste dal citato CCNI sulla mobilità del personale immesso in ruolo all’esito delle procedure selettive di cui all’art. 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205docente ed ATA del 6/3/2019 triennio 19/20-20/21-21/22.
9) Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti dalla stipulazione del Contratto Collettivo nazionale di comparto.
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