Common use of Cauzione provvisoria e definitiva Clause in Contracts

Cauzione provvisoria e definitiva. La cauzione provvisoria, prescritta dal primo comma dell’art. 54 della L.R. 5/2007 109/94 e s.m.i., è stabilita nella somma di Euro 154.450,92 pari al 1% dell’importo dei lavori a base d’appalto comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza e oneri capitolato per espropri. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall’art. 100 del D.P.R. 544/99. La cauzione definitiva prescritta dal terzo comma dell’art. 54 della L.R. 5/2007 , è stabilita nella somma pari al 10% dell’importo netto contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo quanto stabilito dall’art. 54 comma 5, della L.R. 5/2007. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (Art.101 del D.P.R. 554/99). Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall’art. 101 del D.P.R. 544/99. Resta inteso che l’esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula tutte le polizze di garanzia previste dalla normativa (D.P.R. 544/99 e D.M. 145/2000), ed in particolare dall’art. 54 della L.R. 5/2007

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Samples: Appalto Integrato

Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. n.50/2016 l’Impresa dovrà presentare in sede di gara a corredo dell’offerta, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto a base d’asta. Ai sensi degli art.84 del D.Lgs. n.50/2016 la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le imprese in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire del beneficio della riduzione delle garanzie l’impresa dovrà segnalare e documentare il possesso del requisito. La cauzione provvisoriagaranzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, prescritta dal primo comma ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 54 della L.R. 5/2007 109/94 e s.m.i.103 del D.Lgs n. 50/2016, è stabilita nella somma in caso di Euro 154.450,92 pari al 1% dell’importo dei lavori successivo affidamento la stessa sarà sostituita, a base d’appalto comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza e oneri capitolato per espropri. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall’art. 100 del D.P.R. 544/99. La cauzione definitiva prescritta dal terzo comma dell’art. 54 della L.R. 5/2007 pena revoca dello stesso, è stabilita nella somma da garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo netto contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezzacontrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. La Ai sensi dell’art.84 del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo quanto stabilito dall’art. 54 comma 5, ridotta del 50% per le imprese in possesso della L.R. 5/2007certificazione di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo definitiva determina la revoca dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantedella stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria di gara. La garanzia cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero decorsi dodici mesi dalla data verifica di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato conformità o di attestazione di regolare esecuzione (Art.101 a conclusione della valenza del D.P.R. 554/99contratto triennale). Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall’art. 101 del D.P.R. 544/99. Resta inteso che l’esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula tutte le polizze di garanzia previste dalla normativa (D.P.R. 544/99 e D.M. 145/2000), ed in particolare dall’art. 54 della L.R. 5/2007

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria e definitiva. La cauzione In sede di presentazione dell’offerta, le ditte partecipanti saranno tenute a presentare una garanzia provvisoria, prescritta dal primo sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa che sarà svincolata dopo l’aggiudicazione. L’importo della garanzia deve essere di € 5.374,20, pari cioè al 2% dell’importo a base d’asta (€ 268.710,00) ed avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fidejussione dovrà pertanto prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale. L’offerta deve essere anche corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto a termini dell’art. 54 della L.R. 5/2007 109/94 93, comma 7° del D.Lgs. 50/2016, in presenza delle relative fattispecie. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e s.m.i.lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Anteriormente alla stipulazione del contratto, è stabilita nella somma di Euro 154.450,92 pari la Ditta appaltatrice dovrà prestare una cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, valevole per tutta la durata dell’appalto, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al 1% dell’importo dei lavori a base d’appalto comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza e oneri capitolato per espropri. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall’art. 100 del D.P.R. 544/99contratto. La cauzione definitiva prescritta dal terzo comma dell’artviene prestata a garanzia delle obbligazioni assunte e del pagamento di eventuali penalità comminate, nonché delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per responsabilità della Ditta aggiudicataria, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. 54 della L.R. 5/2007 , è stabilita nella La somma pari al 10% dell’importo netto contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza. In depositata a titolo di cauzione deve essere immediatamente reintegrata in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoutilizzo, fatta salva la garanzia fidejussoria è aumentata facoltà dell’Amministrazione comunale di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per centotrattenere sulle fatture da liquidare alla ditta appaltatrice l’importo delle penali comminate. Per le modalità applicative dell’istituto della cauzione, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo quanto stabilito dall’art. 54 comma 5, della L.R. 5/2007. La mancata costituzione della garanzia si richiamano integralmente le disposizioni di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte all’art. 103 del soggetto appaltanteD.Lgs. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (Art.101 del D.P.R. 554/99). Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall’art. 101 del D.P.R. 544/99. Resta inteso che l’esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula tutte le polizze di garanzia previste dalla normativa (D.P.R. 544/99 e D.M. 145/2000), ed in particolare dall’art. 54 della L.R. 5/200750/2016.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione provvisoria e definitiva. La Per la partecipazione alla gara d’appalto le Ditte dovranno presentare una cauzione provvisoriaprovvisoria di € 3.120,00, prescritta dal primo comma dell’art. 54 della L.R. 5/2007 109/94 e s.m.i., è stabilita nella somma di Euro 154.450,92 pari al 12% dell’importo dei lavori a base d’appalto comprensivo dell’appalto, fatto salvo quanto previsto all’art. 75 comma 7 del costo degli oneri per la sicurezza e oneri capitolato per espropriD.Lgs. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall’art. 100 del D.P.R. 544/99163/2006. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. A garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti con il contratto di gestione del servizio, la Ditta dovrà presentare una cauzione definitiva prescritta dal terzo comma dell’art. 54 della L.R. 5/2007 , è stabilita nella somma pari al 10% dell’importo netto contrattuale comprensivo degli oneri contrattuale, da effettuarsi, contestualmente alla stipula del contratto o alla consegna del servizio in caso d’urgenza, nelle more della sicurezzastipula del con- tratto, con versamento alla tesoreria comunale oppure con polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con clausola di esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.. Dette cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 75 e 113 del D.Lgs 163/2006). Per quanto riguarda la cauzione definitiva, stante il ribasso minimo del 50% previsto per la seguente ga- ra, il terzo periodo del primo comma dell’art. 113 citato è da intendersi come segue: “In caso di aggiudicazione aggiudi- cazione con ribasso d'asta superiore al 60 (= 10 di legge + 50 ribasso minimo) per cento, la garanzia fidejussoria fi- deiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 60 per cento; ove il ribasso ribas- so sia superiore al 70 (= 20 di legge + 50 ribasso minimo) per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 70 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo quanto stabilito dall’art. 54 comma 5, della L.R. 5/2007. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (Art.101 del D.P.R. 554/99). Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall’art. 101 del D.P.R. 544/99. Resta inteso che l’esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula tutte le polizze di garanzia previste dalla normativa (D.P.R. 544/99 e D.M. 145/2000), ed in particolare dall’art. 54 della L.R. 5/2007.”

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria e definitiva. La cauzione provvisoria, prescritta dal primo comma dell’art. 54 della L.R. 5/2007 109/94 e s.m.i.In sede di presentazione dell’offerta, è stabilita nella somma richiesta all’impresa partecipante la costituzione di Euro 154.450,92 una cauzione provvisoria pari al 1% 2 per cento dell’importo dei lavori a base d’appalto comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza e oneri capitolato per espropri. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall’art. 100 del D.P.R. 544/99dell’appalto al netto dell’IVA da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione definitiva prescritta dal terzo comma dell’artcopre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 54 della L.R. 5/2007 , Ai non aggiudicatari la cauzione è stabilita nella somma restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo netto contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezzadi aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo quanto stabilito dall’art. 54 comma 5, della L.R. 5/2007viene presentata a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall’aggiudicazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui al primo periodo determina all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la revoca dell'affidamento e l'acquisizione sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante. L’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione da parte per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione dell’appalto nel caso di risoluzione del soggetto appaltantecontratto disposta in danno dell’appaltatore; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall‘inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia copre gli oneri per L’Amministrazione appaltante ha facoltà di chiedere all’aggiudicatario il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (Art.101 del D.P.R. 554/99). Le modalità di prestazione della cauzione definitiva e all’eventuale reintegro sono regolate dall’arta carico dell’aggiudicatario. 101 La cauzione verrà svincolata secondo le modalità previste nell’art. 113 del D.P.R. 544/99D. lgs. Resta inteso che l’esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula tutte 163/2006. Lo svincolo della cauzione verrà effettuato a spese dell’Impresa aggiudicataria e su esplicita domanda nella quale l’Impresa stessa dichiarerà di non avere altro da pretendere dall’Amministrazione. L’incameramento della cauzione non pregiudica le polizze di garanzia previste dalla normativa (D.P.R. 544/99 e D.M. 145/2000), ed in particolare dall’art. 54 della L.R. 5/2007ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti dall’aggiudicatario possa dare luogo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto