Common use of Cauzione provvisoria Clause in Contracts

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

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Samples: Fornitura Di d.m. Per Medicazione: Cerotti (Cnd M0201), Capitolato Speciale, Capitolato Speciale Della Procedura Aperta Per La Fornitura Di d.m. Per Protezione: Teli Sterili in TNT (Cnd T02)

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità 1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinareesclusione, ai fini dell’ammissione alla garada una garanzia provvisoria, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una sotto forma di cauzione provvisoria o di fideiussione, come definita dall’art. 93, comma 1, del Codice, pari al 2% dell’importo posto complessivo dei lotti a base d’asta per cui si intende partecipare. 2. La garanzia dovrà essere prodotta in favore di: 3. In caso di partecipazione a più lotti il singolo concorrente dovrà presentare, in alternativa: a) tante cauzioni quanti sono i lotti a cui si intende partecipare, ognuna del corrispondente importo e riportante il riferimento al numero del lotto per cui la cauzione è prestata; ovvero b) un’unica cauzione di importo cumulativo relativo ai lotti per cui si intende partecipare e riportante il quale presenta l’offerta riferimento al numero dei lotti per cui la cauzione è prestata. 4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Amministrazione con indicazione dell’oggetto della gara; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b) in contanti, con versamento in favore della Regione Abruzzo. In tal caso, al fine di facilitare lo svincolo della medesima, si prega di indicare gli estremi della banca, il numero di conto corrente e codice IBAN presso cui l’Amministrazione deve restituire la cauzione provvisoria versata; c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai sensi dell’artrequisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari, iscritti nell’albo di cui all’art. 75 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 163/2006385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. Nel caso 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in cui il presente disciplinare preveda la possibilità possesso dell’autorizzazione al rilascio di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf e al seguente sito internet dell’Istituto di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offertaVigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero5. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare deve essere presentata anche una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più dichiarazione di un lotto ovveroistituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, ovverocomma 3, se previstodel Codice, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi contenente l’impegno verso il concorrente a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta erilasciare, sul totale così ottenutoqualora l’offerente risultasse aggiudicatario, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice in favore dell’Amministrazione. 6. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa deve: a) essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; b) avere validità per 365 (trecentosessantacinque) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta ed essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la garanzia per un ulteriore anno, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto; c) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, riguardare, ai sensi dell’art. 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo; d) essere tassativamente intestata, qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, a tutti gli operatori costituendi il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE. e) prevedere espressamente: i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; iii. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione; iv. la dichiarazione, a pena di esclusione, contenente l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario (aggiudicatario, la garanzia fideiussoria in favore dell’Amministrazione per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice con validità fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102, comma 8 2, del Codice. 7. Ai sensi dell’art. 75 93, comma 6, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o ConsorzioCodice, la cauzione provvisoria dovrà essere presentataè svincolata automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, in al momento della stipula del contratto, mentre è svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 8. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. 9. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 10. In caso di R.T.I. costituitopartecipazione in RTI, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso o consorzio ordinario di R.T.I. costituendoconcorrenti di cui all’art. 45, da una delle comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese raggruppande ed essere intestata a di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese del costituendo raggruppamento; che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione. 11. In caso di Consorziopartecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal Consorzio medesimoconsorzio/aggregazione di imprese di rete.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai Ai sensi dell’art. 75 dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito 50 del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare 2016 è richiesta una cauzione provvisoria provvisoria, pari al 2% 2 per cento dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovveropreventivato dei lavori da appaltare, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione da prestare al momento della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicatoAi sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016, la cauzione provvisoria di cui al precedente comma 1 può essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La fidejussione, che può essere bancaria o assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Appaltatore, ed è necessario anche allegare l’impegno svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria fidejussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, di cui al successivo articolo 33, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163)aggiudicatario. La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolataStazione Appaltante, previa relativa richiestanell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a seguito trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatariegaranzia. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria La garanzia fidejussoria dovrà essere presentataconforme allo schema tipo 1.1, in caso di R.T.I. costituitoallegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimon. 123.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente DisciplinareLa garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’artdi quanto disposto dall'art. 75 93 del D.Lgs. n. 163/200650/2016 e ss.mm.ii. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui il presente disciplinare preveda al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la possibilità rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di offrire subcui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. I L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-lotti1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del il possesso dei relativi requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimolo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità A pena di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinareesclusione, l’offerta dovrà essere corredata, ai fini dell’ammissione alla garasensi dell’art.93 del D.Lgs 50/2016, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto garanzia cd provvisoria, a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di garanzia della mancata sottoscrizione del Contratto contratto dopo l’aggiudicazione, pari al due per fatto dell’aggiudicatario, bcento del valore stimato dell’appalto per il periodo di durata del contratto per il lotto cui si intende presentare offerta e precisamente: lotto 1) il caso polizza di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera € 2.066,67 lotto 2) polizza all risks € 933,33 lotto 3) polizza infortuni € 466,67 La garanzia potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, nei modi e nei termini di offerta, ovvero qualora non venga fornita cui al citato articolo 93 Dlgs 50/2016 e dovrà: ❖ Prevedere la prova rinuncia al beneficio della preventiva escussione del possesso dei requisiti debitore principale; ❖ Prevedere la rinuncia all’eccezione di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile; ❖ Garantire l’operatività della documentazione garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta per la stipula scritta della Stazione Appaltante; ❖ Prevedere l’impegno del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 comma 6 qualora l’offerente risultasse affidatario aggiudicatario; ❖ Avere validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. Qualora la garanzia sia costituita presso la Tesoreria in contanti o assegno circolare non trasferibile il concorrente dovrà presentare, a pena d’esclusione, una dichiarazione resa esclusivamente da un Istituto Bancario, ovvero da una Compagnia di Assicurazione autorizzata a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni, ovvero da Società di Intermediazione Finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 1/1/93 n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, contenente l’impegno a rilasciare, nei confronti del concorrente ed in favore dell’Ente appaltante la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico deve segnalare il possesso del requisito mediante idonea dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/200 oppure allegando alla garanzia copia della certificazione di qualità (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163in originale o copia conforme all’originale di detta certificazione). La cauzione provvisoria verrà restituita e/In caso di R.T.C., al fine di poter beneficiare della riduzione del 50%, è necessario che tutti i soggetti siano in possesso della citata certificazione del sistema di qualità. In caso di Raggruppamento non ancora formalmente costituito la polizza o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita fideiussione deve essere unica e intestata a tutti i concorrenti entro 30 soggetti che intendono raggrupparsi. Comune di Usmate Velate (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.MB)

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Samples: Insurance Service Agreement

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una La cauzione provvisoria sarà pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta di gara, ai sensi dell’art. 75 93 del D.Lgs. n. 163/200650/2016 e ss mm e ii. Nel caso La cauzione va presentata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e deve contenere le seguenti clausole: - La rinuncia della società al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui il presente disciplinare preveda la possibilità all’art. 1957, secondo comma, del codice civile - L’operatività della polizza entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante - La validità/efficacia per almeno 180 giorni dalla data di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A scadenza per la partecipazione ad un solo lotto ovveropresentazione dell’offerta - L’impegno da parte del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. CAUZIONE DEFINITIVA Al momento della stipulazione del contratto, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà l’appaltatore è obbligato a prestare una cauzione provvisoria pari al 2garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più contrattuale Al fine di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del 2%. a) il contratto nei termini e nei modi programmati in caso di mancata sottoscrizione aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di falsa dichiarazione inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Tale garanzia può essere prestata con fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata nella documentazione presentata quale dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle micro-imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di capacità moralecui ai periodi precedenti, economico-finanziaria per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e tecnico-organizzativa richiesti, crating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte cumulo delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazioneriduzioni, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data riduzione precedente Il Committente si riserva il diritto di tale determinazione. Si precisa cherichiedere, in caso di R.T.I. o Consorzioqualsiasi momento, la cauzione provvisoria dovrà essere presentatamodifica delle polizze assicurative di cui sopra con abolizione, in caso di R.T.I. costituitotutto o in parte, dalla Impresa mandataria delle franchigie qualora si verificassero sinistri in numero ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, entità tali da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimogiustificarlo.

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Samples: Supply Agreement

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai Ai sensi dell’art. 75 93, comma 1 e 10, del D.LgsD.lgs. 50/2016, ai servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016 (con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento), si applicano le disposizioni previste dal medesimo. Pertanto, l'offerta va corredata da cauzione provvisoria per il solo importo relativo alle sole attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di direzione lavori, come segue. La garanzia fideiussoria ai sensi art. 93 D.lgs. 50/2016, denominata "garanzia provvisoria", deve essere pari al 2 percento del prezzo base indicato nel disciplinare relativo alle sole attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. L’importo base della cauzione è quindi pari, fatte salve le riduzioni previste al cit. articolo, a Euro 3.290,69. In riferimento alle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 predetto, la scrivente Stazione Appaltante ritiene che non si debba effettuare la semplice somma di tutte le percentuali già dall’origine, ma che le nuove agevolazioni consistano semplicemente nel poter ulteriormente ridurre, in maniera successiva, l’importo della cauzione eventualmente già ridotta del 50%. Si evidenziano le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria: a. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; b. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; c. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 163/2006. Nel 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; d. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; e. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offertaal momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. A per la partecipazione ad un solo lotto ovverof. L'offerta va altresì corredata, ovveroa pena di esclusione, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più dall'impegno di un lotto ovverofideiussore, ovveroanche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, di cui agli articoli 103 D.lgs. 50/2016, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimoaffidatario.

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Samples: Capitolato Tecnico Prestazionale

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente DisciplinareAi sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione l’importo della garanzia provvisoria è pari al 2% dell’importo posto quadriennale a base d’asta per il singolo ciascun lotto cui si intende partecipare. Nel caso di offerta di più lotti la ditta potrà presentare un’unica cauzione provvisoria per il quale presenta l’offerta totale delle cauzioni dei lotti offerti. Relativamente a ciascun lotto gli importi delle cauzioni provvisorie sono determinati in tabella ALLEGATO ) Tabella Lotti – Cauzioni - CIG. La garanzia provvisoria può essere presentata sotto forma di cauzione o fideiussione (comma 1 art. 93 D.Lgs. 50/2016), da imprese bancarie, assicurative o da un intermediario finanziario (comma 3 art. 93 D.Lgs. 50/2016), oppure può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico (comma 2 art. 93 D.Lgs. 50/2016). La garanzia provvisoria nonché la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, devono essere inviate in originale. AI sensi dell’art. 93, comma 7, D. Lgs. n.50/2016 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta: • del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D. Lgs. n.50/2016; • del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole medie imprese; • del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; • del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo punto, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; • del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La garanzia è altresì ridotta: • del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’ultimo periodo dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. Per fruire delle riduzioni, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il requisito posseduto e produrre in allegato alla garanzia, copia delle relative certificazioni, in corso di validità. In caso di RTI, la certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla mandataria. In caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata: - in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; - in caso di Consorzio ordinario costituito o di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo; - in caso di R.T.I. costituendo o Consorzio ordinario costituendo, da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; La garanzia dovrà: ⮚ essere riferita alla procedura in oggetto; ⮚ indicare come soggetto beneficiario l’Azienda USL della Romagna; ai sensi dell’art. 75 93 comma 4 del D.Lgs. n. 163/200650/2016: ⮚ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. Nel 1957, comma 2 del Codice Civile; ⮚ prevedere l’operatività della stessa entro quindici giorni obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 93 comma 5 del D.Lgs. 50/2016: ⮚ avere validità di 270 gg termine ultimo per la presentazione dell’offerta; ⮚ essere corredata dell’impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lottoalla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Tale garanzia potrà essere escussa e copre: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) ; ⮚ il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità moraleordine generale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa tecnico- professionale richiesti, c) ; ⮚ il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contrattoContratto, nel termine stabilito; d) stabilito e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la La garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria in argomento verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula svincolata ai non aggiudicatari ai sensi dell’art. 93 comma 9 del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarieD.Lgs. 50/2016. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi l’Azienda U.S.L. della Romagna ritenga di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore L’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo dell'importo netto complessivo del lotto per il quale presenta l’offerta si intende presentare offerta, come riportato nel seguente prospetto: Lotto Cauzione provvisoria salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 93, comma 5, del D.LgsD. Lgs. n. 163/200650/16. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità Nei confronti del/degli aggiudicatario/aggiudicataria cauzione si intende valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di offrire sub-lottiaggiudicazione, il Concorrente dovrà comunque calcolare ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, mentre nei confronti dei non aggiudicatari la cauzione provvisoria sul valore verrà svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della gara. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la partecipazione ad un solo lotto ovverocauzione può essere costituita, ovveroa scelta dell'offerente, se previstoin contanti, uno con bonifico, in assegni circolari o più sublotti nell’ambito in titoli del singolo lottodebito pub - blico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o pres- so le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una La cauzione provvisoria pari può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclu- siva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 2% dell’importo posto beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché la sua operati- vità entro 15 giorni a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un lotto ovverofideiussore, ovveroanche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’artaggiudicatario. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, n.163)piccole e medie imprese e per i raggruppamenti tempo- ranei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La cauzione provvisoria verrà restituita e/forma della fidejussione bancaria o svincolataassicurativa è unica, previa relativa richiestaindipendentemente dalla natura, a seguito della stipula singola o associa- ta, del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarieconcorrente. Nell’ipotesi in La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazioneall'art. 103, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiestacomma 9, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazionedel D. Lgs. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimon. 50/16.

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Samples: Deliberazione Per La Fornitura Di Beni

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto Lotto per il quale presenta l’offerta offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta.: A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In in questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offertaofferta. B per la partecipazione ad a più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lottilotto: In in questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta d’asta dei lotti per i quali presenta l'offerta l’offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica un’unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) a. il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) b. il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-tecnico- organizzativa richiesti, c) c. il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) d. e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla inerente la partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, svincolata a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL L’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

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Samples: Fornitura Di Sistemi Analitici Per Microbiologia

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ai sensi di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinarequanto disposto dall'art. 75, ai fini dell’ammissione alla garacomma 1, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al della norma di riferimento ed è fissato nella misura del 2% dell’importo posto dell'importo dei lavori posti a base d’asta dell'appalto. Tale cauzione provvisoria, che per il singolo lotto le imprese in possesso della certificazione di qualità (art.75 comma 7 della norma di riferimento) è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva. L’offerta sarà corredata dell’impegno del garante a rinnovare la garanzia per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel altri 365 giorni, nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lottial momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, il Concorrente dovrà comunque calcolare la su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lottocopre e potrà essere escussa: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a(i) il in caso di mancata sottoscrizione del Contratto Contratto, per fatto dell’aggiudicatario, b; (ii) il in caso di falsa dichiarazione rilevata nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-economico- finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c; (iii) il in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) estabilito o in quello eventualmente prorogato. La garanzia, comunqueai sensi del punto 8, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla garaart. Come già indicato75, è necessario anche allegare D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve essere corredata e contenere o accludere l’impegno di un del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto la cauzione definitiva, qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163)affidatario. La cauzione provvisoria verrà restituita e/fidejussione bancaria o svincolata, previa relativa richiesta, assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a seguito semplice richiesta scritta della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimoStazione appaltante.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente DisciplinareL’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, ai fini dell’ammissione alla garacome definita dall’art. 93 del Codice, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del valore posto a base d’asta per e precisamente di importo pari a € 11.200,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il singolo lotto per il quale presenta l’offerta concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 75 93, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda Codice, la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare garanzia provvisoria copre la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto dell’aggiudicatario, b) il caso riconducibile all’affidatario o all’adozione di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offertainformazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, ovvero qualora non venga fornita n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria generali e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, nel termine stabilitoal di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; d) eb. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comunquecomma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria del Comune di Napoli; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di mancato adempimento prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 10.8.1.1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 10.8.1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 10.8.1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla garariferimento all’art. Come già indicato30 della l. 11 febbraio 1994, è necessario anche allegare n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 10.8.1.4) avere validità per 180 giorni 10.8.1.5) prevedere espressamente: • .la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; • la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; • la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 10.8.1.6) contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 10.8.1.7) riportare l’autentica della sottoscrizione; 10.8.1.8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria per l’esecuzione nei confronti della stazione appaltante; 10.8.1.9) essere corredata dall’impegno del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 75 93, comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006Codice, n.163)su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria verrà restituita di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o svincolatadalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, previa relativa richiestacomma 7, a seguito della stipula del contratto Codice si ottengono nel caso di possesso da parte delle Ditte aggiudicatariedi una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione45, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiestacomma 2, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimolett.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore L’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versa- mento della cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell'importo netto complessivo posto a base d’asta di gara, come riportato nel seguente prospetto: salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 93, comma 5, del D.LgsD. Lgs. n. 163/200650/16. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare Nei confronti del/degli aggiudicatario/aggiudicatari la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito si intende valida fino alla co- stituzione del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 210% dell’importo posto complessivo netto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, mentre nei confronti dei non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della gara. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cau- zione può essere costituita, a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni cir- colari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pe- gno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicura- tiva o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente. La garanzia deve prevedere espressamente la partecipazione ad più rinuncia al beneficio della preventiva escus- sione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un lotto ovverofideius- sore, ovveroanche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti rilasciare la ga- ranzia fideiussoria per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula l'esecuzione del contratto, nel termine stabilito; d) equalora l'offerente risultasse aggiudica- tario. Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, comunquepiccole e medie imprese e per i rag- gruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163)piccole e medie imprese. La cauzione provvisoria verrà restituita e/forma della fidejussione bancaria o svincolataassicurativa è unica, previa relativa richiestaindipendentemente dalla natura, a seguito della stipula singola o associata, del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarieconcorrente. Nell’ipotesi in La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazioneall'art. 103, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiestacomma 9, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazionedel D. Lgs. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimon. 50/16.

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Samples: Indizione Procedura Aperta Informatizzata

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore L’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo dell'importo netto complessivo di ogni lotto per il quale presenta l’offerta si intende presentare offerta, come riportato nel seguente prospetto: Lotto Cauzione provvisoria 1 € 11.367,93 2 € 1.400,00 3 € 9.180,00 4 € 8.215,29 salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 93, comma 5, del D.LgsD. Lgs. n. 163/200650/16. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare Nei confronti del/degli aggiudicatario/aggiudicatari la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito si intende valida fino alla costituzione del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria depo- sito cauzionale definitivo che sarà pari al 210% dell’importo posto complessivo netto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, mentre nei confronti dei non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della gara. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclu- siva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente. La garanzia deve prevedere espressamente la partecipazione ad più rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché la sua opera- tività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un lotto ovverofideiussore, ovveroanche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’artaggiudicatario. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, n.163)piccole e medie imprese e per i raggruppamenti tem- poranei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La cauzione provvisoria verrà restituita e/forma della fidejussione bancaria o svincolataassicurativa è unica, previa relativa richiestaindipendentemente dalla natura, a seguito della stipula singola o asso- ciata, del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarieconcorrente. Nell’ipotesi in La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazioneall'art. 103, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiestacomma 9, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazionedel D. Lgs. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimon. 50/16.

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Samples: Capitolato Speciale Per La Fornitura E Installazione Di Apparecchiature

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente DisciplinareAi sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente l’offerta presentata dalla ditta dovrà prestare essere corredata da una cauzione provvisoria di € 963,58 pari al 2% dell’importo posto stimato dell’appalto. La cauzione dovrà essere costituita a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 scelta del D.Lgs. concorrente: a. con versamento tramite bonifico alla tesoreria del Comune di Terralba alle seguenti coordinate bancarie: IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 oppure tramite bollettino postale con versamento sul conto n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità 16552093 intestato al “Comune di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offertaTerralba Servizio Tesoreria. A per b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; c. da fideiussione di cui al comma 1 del citato decreto rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario dovrà recare espressa clausola: La garanzia copre la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Per le ditte in possesso de requisiti di falsa dichiarazione nella documentazione presentata cui all'art. 93, comma 7, del Codice, verranno applicate le riduzioni stabilite nel medesimo comma. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del il possesso dei requisiti di capacità moraletale requisito, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contrattoesclusione, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno dall’impegno di un fideiussore fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario (art. 93 comma 8 dell’artD. Lgs. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.16350/2016). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

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Samples: Capitolato Speciale

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente DisciplinareGli operatori economici, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, dovranno costituire, ai fini dell’ammissione alla garasensi dell’art.75 del D. Lgs. N. 163/2006, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2a € 7.228,00. L’importo della garanzia è ridotto del 50% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta gli operatori economici ai sensi dell’artquali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso Detta cauzione deve essere costituita in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A una delle seguenti forme: - mediante assegno circolare non trasferibile intestato “ARPAS - Agenzia Regionale per la partecipazione ad un solo lotto ovveroProtezione dell’ambiente Sardegna”; lo stesso dovrà essere accompagnato, ovveroa pena di esclusione, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora l’offerente il contraente risultasse affidatario affidatario; - fideiussione bancaria o assicurativa (comma 8 dell’arta scelta dell’offerente) o rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 20061/9/1993 n° 385, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/che svolgono in via esclusiva o svincolata, previa relativa richiesta, prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a seguito della stipula del contratto revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. Qualora la cauzione venga prestata in una delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi suindicate forme di non procedere ad alcuna aggiudicazionefideiussione, la predetta cauzione sarà restituita stessa deve: - indicare la Società garantita e l’oggetto dell’appalto; - avere validità non inferiore a tutti i concorrenti entro 30 giorni 180 (trentacentottanta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorziopresentazione della offerta; qualora la Ditta concorrente risultasse aggiudicataria dell’appalto, la cauzione provvisoria rimarrà comunque vincolata sino alla sottoscrizione del contratto; - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario - prevedere espressamente che la polizza garantisca, ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del D.Lgs 163/2006, introdotti dall’art. 39 del D.L.90/2014, anche il pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista nella lex specialis di gara. In caso di RTI dovrà essere presentatacostituita una sola garanzia, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed ma la polizza/fidejussione dovrà essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in ciascun componente il RTI. In caso di ConsorzioConsorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art.34 del D. Lgs.163/2006 già costituito e di consorzio di concorrenti di cui alle lettere b) e c) dell’art.34 del D. Lgs.163/2006, la polizza/fidejussione dovrà essere costituita dal Consorzio consorzio medesimo. Nel caso in cui, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Globale

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente DisciplinareGli operatori economici, ai fini dell’ammissione alla garaa garanzia dell’affidabilità dell’offerta, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublottolotto/i per il quale viene presentata offerta. A quale/i quali si presenta offerta (Lotto 1: € 2.700,00 e Lotto 2: € 1.100,00). L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee di cui all’art. 75 del Codice dei Contratti. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare al deposito la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo nell’ipotesi in cui tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. Detta cauzione deve essere costituita in una delle seguenti forme: - mediante assegno circolare non trasferibile intestato “ARPAS - Agenzia Regionale per la partecipazione ad un solo lotto ovveroProtezione dell’ambiente in Sardegna”; lo stesso dovrà essere accompagnato, ovveroa pena di esclusione, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora l’offerente il contraente risultasse affidatario affidatario; fideiussione bancaria o assicurativa (comma 8 dell’arta scelta dell’offerente) o rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 20061/9/1993 n° 385, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/che svolgono in via esclusiva o svincolata, previa relativa richiesta, prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a seguito della stipula del contratto revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. Qualora la cauzione venga prestata in una delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi suindicate forme di non procedere ad alcuna aggiudicazionefideiussione, la predetta cauzione sarà restituita stessa deve: - indicare la Società garantita e l’oggetto dell’appalto; - avere validità non inferiore a tutti i concorrenti entro 30 giorni 180 (trentacentottanta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorziopresentazione della offerta; qualora la Ditta concorrente risultasse aggiudicataria dell’appalto, la cauzione provvisoria rimarrà comunque vincolata sino alla sottoscrizione del contratto; - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario. In caso di Raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordianri o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la polizza dovrà essere presentatatassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE. Nel caso in caso cui, vengano riaperti/prorogati i termini di R.T.I. costituitopresentazione delle offerte, dalla Impresa mandataria i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed essere intestata alla medesima; in caso espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso cauzione di Consorzio, dal Consorzio medesimovalore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.

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Samples: Appalto Servizio Di Monitoraggio Delle Acque Marine Costiere

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 21% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ovvero, se intende partecipare a più di un lotto, dovrà invece sommare gli importi a base d’asta dei lotti per i quali presenta l’offerta. La cauzione provvisoria non è dovuta sel’importo del lotto, ovvero l’importo totale dei lotti, per i quali presenta l’offerta sia inferiore a € 206.000, al netto di IVA, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs54 della L.R. 5/2007. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità L’importo dovuto a titolo di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore nella ipotesi di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i offerta per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto, è indicato nella tabella che segue: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una Lotto Descrizione prodotto Importo a base d'asta IVA esclusa Euro Cauzione provvisoria 1% totale lotto Cauzione provvisoria 0,5% totale lotto A ELETTRODI MONOUSO PER ECG € 71.460,00 non dovuta se offerto singolarmente non dovuta se offerto singolarmente B ELETTRODI € 25.150,00 non dovuta se offerto singolarmente non dovuta se offerto singolarmente C ELETTRODI PER PAZIENTIO DIAFORETICI € 15.000,00 non dovuta se offerto singolarmente non dovuta se offerto singolarmente D ALTRI ELETTRODI € 2.000,00 non dovuta se offerto singolarmente non dovuta se offerto singolarmente E ELETTRODI SECCHI € 3.500,00 non dovuta se offerto singolarmente non dovuta se offerto singolarmente F SENSORI PER NELLCOR € 540.000,00 € 5.400,00 € 2.700,00 G SENSORI PER OHMEDA € 144.000,00 non dovuta se offerto singolarmente non dovuta se offerto singolarmente H ELEMENTI DI CONNESSIONE PAZIENTI: MANIPOLI € 108.000,00 non dovuta se offerto singolarmente non dovuta se offerto singolarmente I ELEMENTI DI CONNESSIONE PAZIENTI: PIASTRE € 90.150,00 non dovuta se offerto singolarmente non dovuta se offerto singolarmente L PASTA E GEL € 27.800,00 non dovuta se offerto singolarmente non dovuta se offerto singolarmente Gli importi della cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto indicati nella tabella che precede, già predeterminati dalla stazione appaltante, sono riferiti esclusivamente a base d’asta per il ciascun singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad lotto. Il concorrente che intende partecipare a più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, e sul totale così ottenuto, se superiore a € 206.000, al netto di I.V.A., deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale pertinente. Detta cauzione dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, nella Busta “A” – “Documentazione Amministrativa”. La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere dell’Azienda - Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, IBAN IT 94Z 01015 04800 000070066559, ovvero • mediante originale di fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni: - essere incondizionata e irrevocabile; - prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’ASL Cagliari, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2%, c.c. ., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: a) a. il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) b. il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) c. il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) , d. e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla inerente la partecipazione alla gara. Come già indicato, La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Ulteriormente è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari l’Azienda Sanitaria deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è pari allo 0,5%, per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate al comma 11 dell’art. 54 della L.R. n. 5/2007. In tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso di tale requisito, e produrre la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio, : la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

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Samples: Fornitura Di Elettrodi E Gel

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente DisciplinareAi sensi dell’art 93 del Codice l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria denominata "garanzia provvisoria" pari al 22 % dell’importo posto (diconsi 2 Euro ogni cento) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a base d’asta scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per il singolo lotto cento ovvero incrementarlo sino al 4 per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’artcento e, nei casi di cui art. 75 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs. n. 163/2006medesimo Codice, può altresì non richiedere le garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in cui il presente disciplinare preveda la possibilità forma aggregata da centrali di offrire sub-lotticommittenza, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più alla gara di un lotto ovveroraggruppamento temporaneo di imprese, ovverola garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. L’offerta deve essere altresì accompagnata, se previstoa pena di esclusione, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora di cui all’art. 103 del Codice nel caso l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163)aggiudicatario. La cauzione provvisoria verrà restituita e/garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o svincolataassicurativa, previa relativa richiestacontenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni comporterà l’esclusione dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere gara dell’impresa che l’abbia presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il ogni singolo lotto (e non per singolo sub lotto come precisato nel capoverso che segue) per il quale presenta l’offerta offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublottosub-lotto/i per il quale viene presentata offerta.: A per la partecipazione ad un solo lotto ovverolotto, ovvero, se previsto, uno o più sublotti sub-lotti nell’ambito del singolo lotto: In in questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offertaofferta. B per la partecipazione ad a più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, previsto uno o più sublotti sub-lotti nell’ambito di più lotti: In in questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta d’asta dei lotti per i quali presenta l'offerta l’offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica un’unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. L’importo dovuto a titolo di cauzione provvisoria deve essere calcolato, secondo le istruzioni che precedono, sul valore dei lotti indicato nella tabella che segue: Lotto Descrizione LOTTO VALORE LOTTO, iva esclusa A Suture riassorbibili sintetiche monofilamento € 1.264.176,00 B Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento € 15.743.080,00 C Suture non riassorbibili sintetiche monofilamento € 4.765.008,00 D Suture non riassorbibili sintetiche plurifilamento € 399.320,00 E Suture non riassorbibili non sintetiche monofilamento € 57.600,00 F Suture non riassorbibili non sintetiche plurifilamento € 1.494.336,00 G Colle € 114.040,00 H Cerotti per sutura € 39.720,00 - p 26 I Nastri per sutura € 488.392,00 J Nastri per repertamento vasi € 24.736,00 K Nastri - altri € 960,00 L Bottoni e ponticelli € 1.072,00 M Plug € 18.400,00 N Rinforzi per suturatrici € 120.000,00 O Cere € 8.610,00 P Tappi cranici € 64.080,00 Q Dispositivi da sutura - altri € 128.000,00 R Reti in acido poliglicolico € 302.740,00 S Reti in polipropilene € 328.528,00 T Reti in PTFE € 163.740,00 U Reti a composizione mista € 1.017.616,00 V Reti in poliestere € 132.800,00 W Reti metalliche € 20.000,00 X Reti - altre € 226.000,00 Ai sensi del medesimo 75 del D.Lgs. n. 163/2006, la percentuale relativa al calcolo della cauzione provvisoria è pari all’1% per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate al comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. • In tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve inserire nella busta “A”, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata, a pena d’esclusione. Detta cauzione, nonché l’eventuale dichiarazione relativa alla certificazione di qualità, nonché la certificazione di qualità, dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, nella busta “A” – “documentazione Amministrativa”. La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere dell’Azienda - Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, codice IBAN: IT 29 G 01015 04800 000070188775, ovvero - p 27 • mediante originale di fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni: - essere irrevocabile; - prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’ASL Cagliari, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 0, x.x., xx xxxxxxxx all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario,; b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-economico- finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti,; c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163n° 163, testo vigente). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzioconsorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese Imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzioconsorzio, dal Consorzio consorzio medesimo.

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Samples: Fornitura Di Suture Chirurgiche E Dispositivi Medici

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare1. La garanzia provvisoria , ai fini dell’ammissione alla garasensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs 18 aprile 2016, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione n. 50 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 2. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 , lettera a) del D.Lgs. D.Lgs 18 aprile 2016, n. 163/200650, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. 3. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. 4. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offertaal momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero5. Salvo nel caso di microimprese, ovveropiccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, se previstopiccole e medie imprese, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente l'offerta dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto essere corredata, a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più pena di esclusione, dall'impegno di un lotto ovverofideiussore, ovveroanche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163)affidatario. 6. La cauzione provvisoria verrà restituita e/fidejussione bancaria o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della stipula preventiva escussione del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazionedebitore principale, la predetta cauzione sarà restituita rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a tutti i concorrenti entro 30 semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'art. 93, comma7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (trentaEMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) giorni dalla richiestadi prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da presentarsi solo dopo la data di tale determinazionemicroimprese, piccole e medie imprese. Si precisa chePer fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in caso sede di R.T.I. o Consorzioofferta, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimoil possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare1. La garanzia provvisoria34, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 di quanto disposto dall'art.93 del D.Lgs. n. 163/200618 aprile 2016, n.50 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 2. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. 3. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. 4. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offertaal momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero5. Salvo nel caso di microimprese, ovveropiccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, se previstopiccole e medie imprese, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente l'offerta dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto essere corredata, a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più pena di esclusione, dall'impegno di un lotto ovverofideiussore, ovveroanche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163)affidatario. 6. La cauzione provvisoria verrà restituita e/fidejussione bancaria o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della stipula preventiva escussione del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazionedebitore principale, la predetta cauzione sarà restituita rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a tutti i concorrenti entro 30 semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'art.93, comma7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (trentaEMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) giorni dalla richiestadi prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da presentarsi solo dopo la data di tale determinazionemicroimprese, piccole e medie imprese. Si precisa chePer fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in caso sede di R.T.I. o Consorzioofferta, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimoil possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità Ai sensi e per gli effetti di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinarecui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, ai fini dell’ammissione alla garagli operatori economici concorrenti, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare a pena di esclusione, dovranno costituire una cauzione garanzia provvisoria di € 978,03 (euro novecentosettantaotto/03centesimi), pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso complessivo dell’appalto (€ 48.901,25), da costituirsi in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A una delle seguenti forme: - mediante assegno circolare non trasferibile intestato “ARPAS - Agenzia Regionale per la partecipazione ad un solo lotto ovveroProtezione dell’ambiente in Sardegna”; lo stesso dovrà essere accompagnato, ovveroa pena di esclusione, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora l’offerente il contraente risultasse affidatario affidatario; - fideiussione bancaria o assicurativa (comma 8 a scelta dell’offerente) o rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. Qualora la cauzione venga prestata in una delle suindicate forme di fideiussione di cui al precedente punto b), la stessa a pena di esclusione deve: - indicare la Società garantita e l’oggetto dell’appalto; - avere validità non inferiore a giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione della offerta; qualora la Ditta concorrente risultasse aggiudicataria dell’appalto, la cauzione rimarrà comunque vincolata sino alla sottoscrizione del contratto; - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario. Ai sensi dell’art. 75 75, comma 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006D.Lgs. 163/2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolatal’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazionedagli organismi accreditati, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee. Per fruire di tale determinazionebeneficio, l’operatore economico dovrà allegare al deposito la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. Si precisa che, che in caso di R.T.I. RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo nell’ipotesi in cui tutte le imprese siano certificate o Consorzioin possesso della dichiarazione. Il possesso della certificazione di qualità aziendale è attestato dalle SOA. In mancanza della prescritta dicitura nel certificato SOa oppure nell’ipotesi che tale certificazione nell’attestazione SOA risulti scaduta, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. Si precisa inoltre che, a pena di esclusione: In caso di RTI costituito, la cauzione provvisoria polizza/fidejussione dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in e sottoscritta dall’impresa capogruppo. In caso di ConsorzioRTI da costituire, la polizza/fidejussione dovrà essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta da tutte le imprese mandanti e dall’impresa capogruppo. In caso di Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art.34 del D. Lgs.163/2006 già costituito e di consorzio di concorrenti di cui alle lettere b) e c) dell’art.34 del D. Lgs.163/2006, la polizza/fidejussione dovrà essere costituita dal Consorzio consorzio medesimo. Nel caso in cui, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione.

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Samples: Disciplinary Tender

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente DisciplinareLa garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’artdi quanto disposto dall'art. 75 93 del D.Lgs. n. 163/200650/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui il presente disciplinare preveda al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la possibilità rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di offrire subcui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-lotti1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del il possesso dei relativi requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimolo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: Construction Contract

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore L’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell'importo netto complessivo posto a base d’asta di gara, come riportato nel seguente prospetto: Lotto Cauzione provvisoria salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 93, comma 5, del D.LgsD. Lgs. n. 163/200650/16. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare Nei confronti del/degli aggiudicatario/aggiudicatari la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito si intende valida fino alla costituzione del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 210% dell’importo posto complessivo netto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, mentre nei confronti dei non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della gara. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente. La garanzia deve prevedere espressamente la partecipazione ad più rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un lotto ovverofideiussore, ovveroanche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’artaggiudicatario. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, n.163)piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La cauzione provvisoria verrà restituita e/forma della fidejussione bancaria o svincolataassicurativa è unica, previa relativa richiestaindipendentemente dalla natura, a seguito della stipula singola o associata, del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarieconcorrente. Nell’ipotesi in La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazioneall'art. 103, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiestacomma 9, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazionedel D. Lgs. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimon. 50/16.

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità All’atto dell’offerta i concorrenti, a pena di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla esclusione dalla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà devono prestare una cauzione provvisoria provvisoria, ai sensi dell’articolo 75, D.Lgs. 163/2006, valida per il periodo di vincolatività della medesima (minimo 180 giorni dal termine di scadenza per il ricevimento delle offerte) pari al 2% (duepercento) dell’importo posto stimato stabilito (€ 191.822,80 IVA esclusa). Detta cauzione deve essere inserita, a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’artpena di esclusione, nella busta A “Documentazione amministrativa”. 75 del La cauzione provvisoria, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, D.Lgs. n. 163/2006385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Nel In particolare la garanzia deve essere prestata, a pena di esclusione, alle seguenti necessarie condizioni: ▪ essere incondizionata e irrevocabile; ▪ risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; ▪ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’articolo 1944, comma 2, codice civile; ▪ prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, codice civile. La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione alla Stazione appaltante di ogni variazione inerente il presente disciplinare preveda la possibilità fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di offrire sub-lottidenominazione sociale, il Concorrente dovrà comunque calcolare di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc. che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. A norma dell’articolo 75, comma 8, D.Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria sul valore deve essere altresì corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, come disposto dall’articolo 113, D.Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale impegno deve risultare anche in caso di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della cauzione con fideiussione bancaria o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%.potrà essere escussa e copre: a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto contratto per fatto dell’aggiudicatario,; b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria morale e tecnico-organizzativa organizzativi richiesti,; c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). Direzione generale enti locali e finanze Servizio provveditorato La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatariedell’impresa aggiudicataria. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari la stazione appaltante deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: ▪ l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto all’1% per le imprese concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’articolo 75, comma 7, D.Lgs. n.163/2006. In tal caso, l’impresa concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso di tale requisito e produrre la relativa documentazione da inserire tassativamente nel plico, pena l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara. Si precisa che in caso di R.T.I. o ConsorzioRTI la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le imprese concorrenti facenti parte del RTI siano in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’articolo 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e ne producano la relativa documentazione; ▪ in caso di RTI costituito la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, presentata dalla Impresa impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, RTI costituendo e di consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/consorzio; in caso di Consorzioconsorzio ordinario costituito e di consorzio stabile dal consorzio medesimo. Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, dal Consorzio medesimoidentificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse.

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Samples: Servizio Di Brokeraggio E Consulenza in Campo Assicurativo

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta d’asta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/200612 aprile 2006, n.163 e s.m.i. Nel Detta cauzione dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, nella Busta “A” – “Documentazione Amministrativa”. La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il presente disciplinare preveda Tesoriere dell’Azienda - Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, codice IBAN IT 94 Z 01015 04800 000070066559 • mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni: - essere irrevocabile, - prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria Locale N° 8 di Cagliari, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, - prevedere espressamente la possibilità rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di offrire sub-lotticui all’art. 1944, il Concorrente dovrà comunque calcolare la comma 0, x.x., xx xxxxxxxx all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile La cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%.potrà essere escussa e copre: a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-economico- finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL l’Azienda Sanitaria Locale N° 8 di Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è pari all’1%, per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come specificate al comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. In tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve specificare, in sede di offerta (BUSTA “A”), il possesso di tale requisito, e produrre la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio, : la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.. - p 11

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Samples: Fornitura Di Servizio Abbonamenti a Periodici Scientifici

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto Lotto per il quale presenta l’offerta offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta.: A per la partecipazione ad un solo lotto ovverolotto, ovvero, se previsto, uno o più sublotti sub lotti nell’ambito del singolo lotto: In in questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offertaofferta. B per la partecipazione ad a più di un lotto ovverolotto, ovvero, se previsto, uno o più sublotti su blotti nell’ambito di più lottidel singolo lotto: In in questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta d’asta dei lotti per i quali presenta l'offerta l’offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica un’unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%.. N° DENOMINAZIONE LOTTO VALORE A BASE D’ASTA 1 POMPE VOLUMETRICHE € 1.945.000,00 2 POMPE INFUSIONALI A SIRINGA PER ANESTESIA € 733.500,00 3 POMPE INFUSIONALI A SIRINGA € 315.000,00 4 POMPE PER INFUSIONE FARMACI CHEMIOTERAPICI € 2.100.000,00 5 POMPE PCA (ANALGESIA CONTROLLATA DAL PAZIENTE) € 35.000,00 6 POMPE PER NUTRIZIONE ENTERALE € 213.000,00 a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla inerente la partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, svincolata a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

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Samples: Fornitura Di Sistemi Per Infusione Farmaci E Nutrizione Enterale

Cauzione provvisoria. Ferme restando le L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici deve essere corredata da una cauzione dell'importo previsto nel bando di gara, da prestare in una delle modalità di presentazione dell’offerta espressamente cui precedente punto A, corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al seguente punto C qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Gli importi della cauzione sono ridotti nelle misure indicate al comma 2 bis dell’art. 34 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni nei casi previsti al comma medesimo. Il Comune a il diritto di incamerare la cauzione nelle ipotesi previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla dal bando di gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una in quelle di cui all'art. II.3 del presente capitolato, nonché qualora l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto entro 15 giorni dalla data fissata o non costituisca la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 34, comma 2, della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento comprovante il deposito cauzionale o la garanzia fideiussoria deve essere presentato unitamente all’offerta e deve avere validità per almeno per centottanta giorni da tale data. La cauzione provvisoria pari prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata momento della sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso contratto e quella prestata dai soggetti non aggiudicatari entro 10 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del termine di falsa dichiarazione nella documentazione presentata validità dell’offerta. Il concorrente è tenuto, in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita ad indicare il nominativo e le generalità della persona autorizzata dal legale rappresentante della Ditta a ritirare la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) cauzione provvisoria. Se il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per deposito è stato costituito tramite versamento presso la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunqueTesoreria, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla garaconcorrente dovrà procurarsi presso l’Ufficio appalti dell’Assessorato Territorio Ambiente e Opere Pubbliche il timbro da apporre sul retro della quietanza in suo possesso recante la dicitura “si autorizza lo svincolo della presente cauzione a favore del Sig. Come già indicato, nato il rappresentante della Ditta che non è necessario anche allegare l’impegno di un risultata aggiudicataria dell’appalto”. Negli stessi termini il fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimoè liberato automaticamente dagli obblighi assunti verso il comune.

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Samples: Construction Contract

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare1. Ai sensi dell’art. 93, ai fini dell’ammissione alla garacomma 1, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare del DLgs 50/2016, l’offerta è corredata da una cauzione provvisoria garanzia, pari al 2% dell’importo posto base indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a base d’asta scelta dell'offerente. 2. La garanzia prestata deve avere validità per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 75 93, comma 5, del D.LgsDLgs 50/2016. 3. n. 163/2006La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. Nel 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 4. L’offerta è corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lottial momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione su richiesta della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilitoStazione appaltante; d) e5. L’offerta è altresì corredata, comunquea pena di esclusione, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163)affidatario. 6. La cauzione garanzia provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarieper fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Nell’ipotesi in La garanzia a corredo dell’offerta prestata dai non aggiudicatari verrà svincolata con l’atto con cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna viene comunicata l’intervenuta aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 7. La Stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al punto 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) trenta giorni dalla richiestadall’aggiudicazione, da presentarsi solo dopo la data anche quando non sia ancora scaduto il termine di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimovalidità della garanzia.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione ad alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 1, della norma di riferimento ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto. Tale cauzione provvisoria, che per le imprese in possesso della certificazione di qualità (art.75 comma 7 della norma di riferimento) è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, dovrà coprire un solo lotto ovveroarco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, ovveroin caso di aggiudicazione, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà a prestare una anche quella definitiva. La cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotticopre e potrà essere escussa: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a(i) il in caso di mancata sottoscrizione del Contratto Contratto, per fatto dell’aggiudicatario, b; (ii) il in caso di falsa dichiarazione rilevata nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-economico- finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c; (iii) il in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) estabilito o in quello eventualmente prorogato. La garanzia, comunqueai sensi del punto 8, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla garaart. Come già indicato75, è necessario anche allegare D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve essere corredata e contenere o accludere l’impegno di un del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto la cauzione definitiva, qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163)affidatario. La cauzione provvisoria verrà restituita e/fidejussione bancaria o svincolata, previa relativa richiesta, assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a seguito semplice richiesta scritta della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimoStazione appaltante.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare1. La garanzia provvisoria32, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 di quanto disposto dall'art.93 del D.Lgs. n. 163/200618 aprile 2016, n.50 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 2. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. 3. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. 4. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offertaal momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero5. Salvo nel caso di microimprese, ovveropiccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, se previstopiccole e medie imprese, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente l'offerta dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto essere corredata, a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più pena di esclusione, dall'impegno di un lotto ovverofideiussore, ovveroanche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163)affidatario. 6. La cauzione provvisoria verrà restituita e/fidejussione bancaria o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della stipula preventiva escussione del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazionedebitore principale, la predetta cauzione sarà restituita rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a tutti i concorrenti entro 30 semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'art.93, comma7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (trentaEMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) giorni dalla richiestadi prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da presentarsi solo dopo la data di tale determinazionemicroimprese, piccole e medie imprese. Si precisa chePer fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in caso sede di R.T.I. o Consorzioofferta, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimoil possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità Il concorrente dovrà presentare la documentazione comprovante la costituzione di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari al 2% dell’importo posto stimato ovvero € 1.400,00 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 c. c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’artsemplice richiesta scritta della stazione appaltante. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda La garanzia copre la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. La garanzia deve avere una validità di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede 180 giorni dalla data di offertapresentazione dell’offerta. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, ovvero qualora non venga fornita la prova dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’impresa offerente segnala il possesso del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria requisito e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione lo documenta mediante scansione dell’originale della documentazione richiesta per la stipula certificazione e inserimento nel sistema. La garanzia sopra descritta deve essere corredata dall’impegno del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria – pari al 10% dell’importo contrattuale – per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 affidatario, ai sensi dell’art. 75 – comma 8 – e dall’art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163)D. Lgs. La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione163/2006 e s.m.i. Si precisa inoltre che, in caso conformità alla deliberazione n. 408 del 06/12/2001 dell’Autorità di R.T.I. o ConsorzioXxxxxxxxx,per i raggruppamenti temporanei orizzontali, stante il regime di responsabilità solidale, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a riduzione della garanzia è ammessa solo se tutte le imprese del costituendo raggruppamento; sono in caso possesso dell’attestazione o certificazione di Consorzioqualità aziendale, dal Consorzio medesimomentre per i raggruppamenti temporanei verticali, essendo individuabile una responsabilità pro-quota sulla garanzia, la riduzione è ammessa solo relativamente alle quote della garanzia corrispondenti alle rispettive quote dei lavori assunte dalle imprese in possesso dell’attestazione o certificazione.

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda Ai sensi del comma 7, art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la percentuale della cauzione provvisoria sul valore è ridotta all’1%, per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovverocertificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee. In tal caso, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi inserire nella Documentazione amministrativa oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata L’importo dovuto a base d'asta titolo di cauzione provvisoria deve essere calcolato, secondo le istruzioni che precedono, sul valore dei lotti per i quali presenta l'offerta eindicato nella tabella che segue: lotto Descrizione lotto COSTO TOTALE, sul totale così ottenutoiva esclusa € CAUZIONE PROVVISORIA € 1 sedi di continuità assistenziale di: Baunei, deve calcolare un'unica Talana e Tortolì, Tertenia; € 1.402.252,80 € 28.045,06 € 14.022,53 lotto Descrizione lotto COSTO TOTALE, iva esclusa € CAUZIONE PROVVISORIA € 2 sedi di continuità assistenziale di : Xxxxx, Jerzu, Perdasdefogu, Seui; € 1.402.252,80 € 28.045,06 € 14.022,53 lotto Descrizione lotto COSTO TOTALE, iva esclusa € CAUZIONE PROVVISORIA € 3 sedi di continuità assistenziale di: Barisardo, Ilbono, Villagrande Strisaili; 1.051.689,60 € 21.033,80 € 10.516,90 Detta cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163)“Documentazione Amministrativa”. La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolataprovvisoria, previa relativa richiestache deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi con impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui l’ASL Cagliari deliberi di alla sua scadenza non procedere ad alcuna aggiudicazionesia ancora intervenuta l’aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentataprestata: ❑ in contanti, con assegno circolare o in caso titoli di R.T.I. costituitoStato depositati presso il Tesoriere dell’Azienda – Banco di Sardegna, dalla Impresa mandataria ed filiale di Lanusei, p.zza Mameli 08045 Lanusei – XXXX XXXX XX00X0000000000000000000000 ovvero ❑ mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni: N. essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.irrevocabile,

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente DisciplinareQualora sia previsto dal bando/lettera d’invito, ai fini dell’ammissione alla garaa garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una deve essere presentata cauzione provvisoria il cui ammontare è pari al 2% (duepercento) dell’importo posto a base d’asta di gara, oneri della sicurezza inclusi se previsti; l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, in sede di offerta deve essere segnalato il singolo lotto per il quale presenta l’offerta possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti. La fideiussione, può essere bancaria o assicurativa , ai sensi dell’art. 75 93 del D.Lgs“Codice”. n. 163/2006La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di offrire sub-lottipresentazione dell'offerta. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore a pena di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovveroesclusione, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più dall'impegno di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lottifideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario. La cauzione altresì copre e verrà escussa: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il in caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione false dichiarazioni nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-economico- finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il ; in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contrattocauzione definitiva. Publiacqua S.p.A., nel termine stabilito; d) enell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, comunqueprovvederà contestual- mente, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiestanei loro confronti, a seguito rendere idonea comunicazione atta allo svincolo automatico della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimogaranzia.

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Samples: Capitolato Generale Servizi

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente DisciplinareL'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% dell’importo posto 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente prescritta dall'art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base d’asta indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per il singolo lotto cento ovvero incrementarlo sino al 4 per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo. 2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. 3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offertaal momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. A per 6. La garanzia copre la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per fatto dell’aggiudicatario, bcento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il caso 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di falsa dichiarazione nella documentazione presentata qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di capacità moraleservizi e forniture, economico-finanziaria l'importo della garanzia e tecnico-organizzativa richiesti, cdel suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di mancata produzione della documentazione richiesta per cumulo delle riduzioni, la stipula del contrattoriduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 8. L'offerta è altresì corredata, nel termine stabilito; d) ea pena di esclusione, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno dall'impegno di un fideiussore fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario (affidatario. Il presente comma 8 dell’artnon si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 20068-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, n.163)comma 9. 9. La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolatastazione appaltante, previa relativa richiestanell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a seguito trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della stipula garanzia. 10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi piano di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data sicurezza e coordinamento e ai compiti di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese supporto alle attività del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimoresponsabile unico del procedimento.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. Ferme restando L’offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione da: a) cauzione provvisoria con le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria stabilite dall’art 75 del D.lgs. 163/2006 pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta per il singolo complessivo del lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’artconcorrono, costituita alternativamente: • da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico (Banca del Fucino Agenzia A – Viale regina margherita - Xxxx XXXX XX00X0000000000000000000000); • da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 75 107 del D.Lgsd.lgs. n. 163/2006385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, contente espressamente, sempre a pena di esclusione la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’ operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda 1957, comma 2 cod. civ. e la possibilità sottoscrizione dell’Ente garante autenticata, sempre a pena di offrire sub-lottiesclusione, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: da pubblico ufficiale a ciò deputato; In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione partecipazione alla gara di raggruppamenti non ancora costituiti la fideiussione dovrà, a pena di esclusione, essere intestata e prestata per ciascuno dei componenti del Contratto per fatto dell’aggiudicatario,costituendo raggruppamento. b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa cherilasciare, in caso di R.T.I. aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o Consorziopolizza relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’amministrazione aggiudicatrice valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo, con sottoscrizione autenticata, sempre a pena di esclusione, da pubblico ufficiale a ciò deputato; Per le imprese non aggiudicatarie, la cauzione provvisoria dovrà essere presentatadi partecipazione è svincolata mediante restituzione del documento originale comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione stessa entro 30 giorni dall’aggiudicazione medesima. La cauzione copre la mancata conclusione dell’Accordo quadro per fatto dell’Aggiudicatario, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, ovvero per accertata mancanza dei requisiti dichiarati da una parte delle imprese raggruppande concorrenti, ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzioè svincolata automaticamente, dal Consorzio medesimomediante restituzione della cauzione medesima, alla formale stipulazione dell’Accordo Quadro.

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Samples: Disciplinary Regulations for Tender

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una 1. La cauzione provvisoria pari per la partecipazione alle gare, stabilita in conformità alla normativa vigente, può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emesse unicamente dagli organismi all’uopo debitamente autorizzati. 2. La cauzione provvisoria ha la funzione di impedire che l’aggiudicatario dell‘asta o di altra procedura concorsuale possa sottrarsi al 2% dell’importo posto a base d’asta dovere di sottoscrivere il relativo contratto; ha altresì la funzione di penale, nel qual caso l’Xxx.xx incamera la cauzione stessa per il singolo lotto per verificarsi della mancata sottoscrizione, fermo restando il quale presenta l’offerta diritto di risarcimento degli ulteriori danni, qualora quanto incamerato si rivelasse insufficiente; unitamente alla cauzione deve essere prodotto un impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente diventasse aggiudicatario. 3. La fideiussione o la polizza devono contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro quindici giorni dalla richiesta e deve avere una validità di almeno centottanta giorni. 4. ll deposito cauzionale provvisorio viene restituito ai sensi dell’artconcorrenti non aggiudicatari, ad esclusione di quello che segue l'aggiudicatario in graduatoria, nei termini previsti dal bando di gara. 5. 75 Per l’aggiudicatario ed il secondo classificato lo svincolo della cauzione provvisoria verrà disposto solo dopo che il primo classificato avrà provveduto agli adempimenti connessi al perfezionamento del D.Lgs. n. 163/2006contratto, nonché al versamento della cauzione definitiva. 6. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità primo classificato non abbia adempiuto a quanto previsto dal precedente comma 2 e l’Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di offrire sub-lottiaggiudicare il contratto al concorrente che segue nella graduatoria, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce deposito cauzionale provvisorio del secondo classificato verrà svincolato dopo che questi avrà assolto i medesimi impegni concernenti il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula perfezionamento del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione Gli operatori economici a corredo dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare dovranno costituire una cauzione provvisoria dell’importo pari al 2% dell’importo posto a base d’asta (pari a € 1.935,73). L’importo della garanzia è ridotto del 50% per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’artgli operatori economici in possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ISO 9001:2000 di cui all’art. 75 del Codice dei contratti pubblici. Detta cauzione deve essere costituita in una delle seguenti forme: - mediante assegno circolare non trasferibile intestato “ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente Sardegna”; lo stesso dovrà essere accompagnato, a pena di - fideiussione bancaria o assicurativa (a scelta dell’offerente) o rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 163/200658. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare Qualora la cauzione provvisoria sul valore venga prestata in una delle suindicate forme di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata fideiussione, la stessa deve: - indicare la Società garantita e l’oggetto dell’appalto; - avere validità non inferiore a giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione della offerta. A per ; qualora la partecipazione ad un solo lotto ovveroDitta concorrente risultasse aggiudicataria dell’appalto, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata rimarrà comunque vincolata sino alla sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, bcontratto; - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - contenere l’impegno del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora l’offerente il contraente risultasse affidatario (comma 8 affidatario; - prevedere espressamente che la polizza garntisca, ai sensi dell’art. 75 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Decreto Legislativo 12 aprile 2006D.Lgs 163/2006, n.163)introdotti dall’art. La cauzione provvisoria verrà restituita e39 del D.L.90/2014, anche il pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista nella lex specialis di gara. In caso di Raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordianri o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la polizza dovrà essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE. Nel caso in cui, vengano riaperti/o svincolataprorogati i termini di presentazione delle offerte, previa relativa richiestai concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, a seguito della stipula del contratto salvo diversa ed espressa comunicazione da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimodell’Amministrazione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata gara e dalle dichiarazioni rese in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova l’Impresa concorrente è obbligata a presentare una cauzione provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per un importo pari al 2% di quello posto a base di gara e precisamente Euro 2.244,00 fatto salvo il beneficio di cui all’art. 93, comma 7, del possesso dei Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell’offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di capacità moralesolvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, economico-finanziaria n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e tecnico-organizzativa richiesti, c) che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve: - prevedere quale beneficiario il caso Comune di mancata produzione Pordenone; - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della documentazione preventiva escussione del debitore principale; - prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; - essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione delle offerte; - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la stipula del contrattogaranzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 240 giorni, nel termine stabilito; d) ecaso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; - l'offerta è altresì corredata, comunquea pena di esclusione, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno dall'impegno di un fideiussore fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. n. 385/1993, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163)contratto medesimo. La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentatafirmata digitalmente, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, almeno dal Consorzio medesimoconcorrente.

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente DisciplinareL’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai fini dell’ammissione alla pena l’esclusione dalla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare da una cauzione provvisoria pari al nella misura del 2% (due per cento) dell’importo presunto posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’artdi gara, da prestare, a scelta del concorrente, nella misura e nei modi di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da società di intermediazione finanziaria ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 deve essere corredata, pena l’esclusione, da dichiarazione rilasciata dall’istituto bancario, assicurativo o dall’intermediario finanziario attestante l’identità ed i poteri di rappresentanza del funzionario firmatario, o copia della procura rilasciata allo stesso funzionario. Non sono ammesse cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati, pena l’esclusione dell’offerta. La cauzione copre la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. Non sono ammesse cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati, pena l’esclusione dell’offerta. Si precisa che la cauzione prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa conforme alla normativa vigente rilasciata da Istituto Bancario o Assicurativo o da Intermediari Finanziari all’uopo autorizzati, a pena di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede esclusione, deve essere comprovata mediante copia originale e deve espressamente prevedere la dicitura: “rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante” – “validità non inferiore a 180 giorni dalla data di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova scadenza della presentazione dell’offerta” – “impegno del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione cauzione definitiva di cui all’ art. 113, del contratto D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario (aggiudicatario - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 8 dell’art2 c.c.”. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiestaTali condizioni devono essere prive di qualsiasi altra dicitura aggiuntiva ed in particolare di clausole cautelative da parte della Società assicuratrice nei confronti dell’impresa assicurata, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi pena di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimoesclusione.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda Ai sensi del comma 7, art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la percentuale della cauzione provvisoria sul valore è ridotta all’1%, per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovverocertificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee. In tal caso, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi inserire nella busta “A”, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata L’importo dovuto a base d'asta titolo di cauzione provvisoria deve essere calcolato, secondo le istruzioni che precedono, sul valore dei lotti per i quali presenta l'offerta eindicato nella tabella che segue: lotto Descrizione lotto COSTO TOTALE, sul totale così ottenutoiva esclusa € CAUZIONE PROVVISORIA € Detta cauzione dovrà essere inserita, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione a pena d’esclusione, nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163)Busta “A” – “Documentazione Amministrativa”. La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolataprovvisoria, previa relativa richiestache deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi con impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui l’ASL Cagliari deliberi di alla sua scadenza non procedere ad alcuna aggiudicazionesia ancora intervenuta l’aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentataprestata: ❑ in contanti, con assegno circolare o in caso titoli di R.T.I. costituitoStato depositati presso il Tesoriere dell’Azienda – Banco di Sardegna, dalla Impresa mandataria ed filiale di Lanusei, p.zza Mameli 08045 Lanusei – XXXX XXXX XX00X0000000000000000000000 ovvero ❑ mediante originale di fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni: N. essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.irrevocabile,

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Samples: Capitolato Speciale Di Gara

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità Si rimanda al Disciplinare di presentazione dell’offerta espressamente previste nel Gara. Il FORNITORE deve costituire, prima dell’inizio delle attività oggetto del presente Disciplinareappalto, ai fini dell’ammissione alla garauna garanzia fideiussoria bancaria “a prima richiesta” per il contratto sottoscritto con DEA S.p.A., l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria contenente la rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c. pari al 210% dell’importo posto contrattuale, a base d’asta garanzia del mancato o non completo adempimento delle obbligazioni contrattuali. Tale garanzia dovrà essere redatta in conformità all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e avrà validità fino alla fine del contratto, avvero fino al termine dei periodi di manutenzione – correttiva ed adeguativa - degli applicativi. La mancata presentazione della fideiussione nelle forme e nei tempi contrattualmente previsti darà luogo alla risoluzione del contratto per colpa del FORNITORE con diritto per DEA S.p.A. di pretendere il singolo lotto per risarcimento dei danni subiti. La garanzia cesserà di avere efficacia dal momento della conclusione del contratto. L’Appaltatore garantisce che i beni forniti sono immuni da vizi in conformità a quanto previsto dagli art. 1490 s.s. c.c. In deroga all’art. 1495 c.c., DEA S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare il quale presenta l’offerta collaudo e di notificare gli eventuali vizi entro 60 giorni dalla scoperta degli stessi. L’Appaltatore garantisce ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs1512 c.c. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda per la possibilità durata di offrire sub-lotti24 mesi dalla data di positivo esito di collaudo funzionalità “NON CORE” (fine fase D), il Concorrente dovrà comunque calcolare buon funzionamento dell’Ambiente software, tale da assicurarne la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/completa funzionalità. La garanzia si intende estesa all’intero sistema: l’appaltatore garantisce che i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per vari componenti siano compatibili tra loro e che interagiscano in modo tale da soddisfare tutti i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità moralecui al presente Capitolato. Durante il periodo di garanzia e qualora si renda necessario, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso l’Appaltatore deve ripristinare le funzionalità del sistema in modo tale da riportarle allo stesso stato di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario efficienza che avrebbero dovuto avere (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163in conformità ai requisiti descritti al paragrafo 6). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi Gli interventi devono essere effettuati nei tempi e nei modi richiesti nel servizio di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 manutenzione “full service” (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimovedi paragrafo 8).

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Samples: Software Supply Agreement

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà - p 19 prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il ogni singolo lotto (e non sub lotto come precisato nel capoverso che segue) per il quale presenta l’offerta offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublottosub-lotto/i per il quale viene presentata offerta.: A per la partecipazione ad un solo lotto ovverolotto, ovvero, se previsto, uno o più sublotti sub-lotti nell’ambito del singolo lotto: In in questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offertaofferta. B per la partecipazione ad a più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, previsto uno o più sublotti sub-lotti nell’ambito di più lotti: In in questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta d’asta dei lotti per i quali presenta l'offerta l’offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica un’unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. L’importo dovuto a titolo di cauzione provvisoria deve essere calcolato, secondo le istruzioni che precedono, sul valore dei lotti indicato nella tabella che segue: Lotto Descrizione LOTTO VALORE LOTTO, iva esclusa A Filtri per leucoriproduzione a letto del paziente € 184.708,00 B Filtri da sangue - altri € 38.000,00 C Cateteri periferici per sistema venoso € 96.000,00 D Cateteri venosi centrali con accesso periferico € 260.000,00 E Guide vascolari periferiche interventistiche € 50.400,00 F Sistemi di trazione per artroscopia € 6.600,00 G Cannule monouso per artroscopia € 52.000,00 H Fili guida monouso per artroscopia € 30.000,00 I Dispositivi da sutura per artroscopia € 704.000,00 J Medicazioni di fissaggio cateteri ed altro € 96.000,00 K Cerotti - altri € 8.680,00 L Spray protettivi e lubrificanti spray, gel, liquidi e in crema € 108.720,00 M Sistemi di nebulizzazione ed umidificazione - accessori € 30.000,00 N Cateteri per isterosalpingografia € 93.800,00 O Cateteri per IVG € 15.600,00 - p 20 P Dispositivi per citologia ginecologica € 65.400,00 Q Perforatori di membrana amniotica € 800,00 R Speculum € 181.860,00 S Bisturi monouso € 9.200,00 T Lame monouso € 74.400,00 U Morsetti e clipper ombelicali € 4.400,00 V Accessori per la nutrizione del neonato € 26.920,00 W Contenitori per uso clinico (non IVD) - altri € 3.120,00 X Abbassalingua monouso € 16.800,00 Y Lacci emostatici € 25.720,00 Z Matite dermografiche € 12.300,00 AA Dispositivi non compresi nelle classi precedenti - altri € 39.120,00 Ai sensi del medesimo 75 del D.Lgs. n. 163/2006, la percentuale relativa al calcolo della cauzione provvisoria è pari all’1% per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate al comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. • In tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve inserire nella busta “A”, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata, a pena d’esclusione. Detta cauzione, nonché l’eventuale dichiarazione relativa alla certificazione di qualità, nonché la certificazione di qualità, dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, nella busta “A” – “documentazione Amministrativa”. La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere dell’Azienda - Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, codice IBAN: IT 94 Z 01015 04800 000070066559, ovvero • mediante originale di fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni: - essere irrevocabile, - prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’ASL Cagliari, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, - p 21 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 0, x.x., xx xxxxxxxx all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario,; b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-economico- finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti,; c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163n° 163, testo vigente). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzioconsorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese Imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzioconsorzio, dal Consorzio consorzio medesimo.

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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione Gli operatori economici a corredo dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare dovranno costituire una cauzione provvisoria dell’importo pari al 2% dell’importo posto a base d’asta (pari a € 3,200.00). L’importo della garanzia è ridotto del 50% per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’artgli operatori economici in possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ISO 9001:2000 di cui all’art. 75 del D.LgsCodice dei contratti pubblici. n. 163/2006. Nel caso Detta cauzione deve essere costituita in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A una delle seguenti forme: - mediante assegno circolare non trasferibile intestato “ARPAS - Agenzia Regionale per la partecipazione ad un solo lotto ovveroProtezione dell’ambiente Sardegna”; lo stesso dovrà essere accompagnato, ovveroa pena di esclusione, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora l’offerente il contraente risultasse affidatario affidatario; - fideiussione bancaria o assicurativa (comma 8 dell’arta scelta dell’offerente) o rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 20061/9/1993 n° 385, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/che svolgono in via esclusiva o svincolata, previa relativa richiesta, prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a seguito della stipula del contratto revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. Qualora la cauzione venga prestata in una delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi suindicate forme di non procedere ad alcuna aggiudicazionefideiussione, la predetta cauzione sarà restituita stessa deve: - indicare la Società garantita e l’oggetto dell’appalto; - avere validità non inferiore a tutti i concorrenti entro 30 giorni 180 (trentacentottanta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorziopresentazione della offerta; qualora la Ditta concorrente risultasse aggiudicataria dell’appalto, la cauzione provvisoria rimarrà comunque vincolata sino alla sottoscrizione del contratto; - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario; - prevedere espressamente che la polizza garantisca, ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del D.Lgs 163/2006, introdotti dall’art. 39 del D.L.90/2014, anche il pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista nella lex specialis di gara. In caso di Raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la polizza dovrà essere presentatatassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE. Nel caso in caso cui, vengano riaperti/prorogati i termini di R.T.I. costituitopresentazione delle offerte, dalla Impresa mandataria i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, espressa comunicazione da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimoparte dell’Amministrazione.

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Samples: Disciplina Di Gara

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto Lotto per il quale presenta l’offerta offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta.: A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In in questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offertaofferta. B per la partecipazione ad a più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti sub lotti nell’ambito di più lottidel singolo lotto: In in questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta d’asta dei lotti per i quali presenta l'offerta l’offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica un’unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%.. 2% 1% a) a. il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) b. il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-tecnico- organizzativa richiesti, c) c. il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) d. e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla inerente la partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, svincolata a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL L’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

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Samples: Fornitura Di Sistemi Analitici Per La Ricerca Di Patologie Autoimmuni

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai Ai sensi dell’art. 75 93, comma 10, del D.LgsD. Lgs 50/2016, ai servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016 (con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento), si applicano le disposizioni previste dal medesimo art. 93. Pertanto, l'offerta va corredata da cauzione provvisoria per il solo importo relativo alle sole attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, come segue. La garanzia fideiussoria ai sensi art. 93 D. Lgs 50/2016, denominata "garanzia provvisoria", deve essere pari al 2 percento del prezzo base indicato nel disciplinare relativo alle sole attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (euro 30.184,46), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. L’importo base della cauzione è quindi pari, fatte salve le riduzioni previste al cit. articolo, a Euro 603,69 (seicentotre/69). In riferimento alle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 predetto, la scrivente Stazione Appaltante ritiene che non si debba effettuare la semplice somma di tutte le percentuali già dall’origine, ma che le nuove agevolazioni consistano semplicemente nel poter ulteriormente ridurre, in maniera successiva, l’importo della cauzione eventualmente già ridotta del 50%. Si evidenziano le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria: a. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; b. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; c. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 163/2006. Nel 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; d. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; e. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offertaal momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. A per la partecipazione ad un solo lotto ovverof. L'offerta va altresì corredata, ovveroa pena di esclusione, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più dall'impegno di un lotto ovverofideiussore, ovveroanche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, di cui agli articoli 103 D. Lgs 50/2016, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimoaffidatario.

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente DisciplinareGli operatori economici, ai fini dell’ammissione alla garaa garanzia dell’affidabilità dell’offerta, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2a € 6.880,00. L’importo della garanzia è ridotto del 50% dell’importo posto (e quindi pari a base d’asta € 3.440,00) per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’artgli operatori economici in possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ISO 9001:2000 di cui all’art. 75 del D.LgsCodice dei Contratti. n. 163/2006. Nel caso Detta cauzione deve essere costituita in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A una delle seguenti forme: - mediante assegno circolare non trasferibile intestato “ARPAS - Agenzia Regionale per la partecipazione ad un solo lotto ovveroProtezione dell’ambiente Sardegna”; lo stesso dovrà essere accompagnato, ovveroa pena di esclusione, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora l’offerente il contraente risultasse affidatario affidatario; - fideiussione bancaria o assicurativa (comma 8 dell’arta scelta dell’offerente) o rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 20061/9/1993 n° 385, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/che svolgono in via esclusiva o svincolata, previa relativa richiesta, prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a seguito della stipula del contratto revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. Qualora la cauzione venga prestata in una delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi suindicate forme di non procedere ad alcuna aggiudicazionefideiussione, la predetta cauzione sarà restituita stessa deve: - indicare la Società garantita e l’oggetto dell’appalto; - avere validità non inferiore a tutti i concorrenti entro 30 giorni 180 (trentacentottanta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorziopresentazione della offerta; qualora la Ditta concorrente risultasse aggiudicataria dell’appalto, la cauzione provvisoria rimarrà comunque vincolata sino alla sottoscrizione del contratto; - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario. In caso di RTI dovrà essere presentatacostituita una sola garanzia, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed ma la polizza/fidejussione dovrà essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in ciascun componente il RTI. In caso di ConsorzioConsorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art.34 del D. Lgs.163/2006 già costituito e di consorzio di concorrenti di cui alle lettere b) e c) dell’art.34 del D. Lgs.163/2006, la polizza/fidejussione dovrà essere costituita dal Consorzio consorzio medesimo. Nel caso in cui, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione.

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Samples: Appalto Fornitura E Installazione Di Una Stazione Terrestre Di Ricezione Dati Satellitari Multimisison

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente DisciplinareLa garanzia provvisoria, ai fini dell’ammissione alla garasensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automatica- mente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 , lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di offrire sub-lottimicroimprese, il Concorrente piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore essere corredata, a pena di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovveroesclusione, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più dall'impegno di un lotto ovverofideiussore, ovveroanche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163)affidatario. La cauzione provvisoria verrà restituita e/fidejussione bancaria o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della stipula preventiva escussione del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazionedebitore principale, la predetta cauzione sarà restituita rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a tutti i concorrenti entro 30 semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (trentaEMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) giorni dalla richiestadi prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da presentarsi solo dopo la data di tale determinazionemicroimprese, piccole e medie imprese. Si precisa chePer fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in caso sede di R.T.I. o Consorzioofferta, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimoil possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente L'offerta dovrà prestare essere corredata da una cauzione provvisoria garanzia pari al 2% dell’importo posto complessivo a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’artdi gara, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente, e secondo quanto prescritto dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fidejussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui il presente disciplinare preveda la possibilità all'art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di offrire sub-lottirilascio di garanzie, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'importo della garanzia potrà essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di ciascun lotto cui afferisce il sublottoqualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovveroXXX 00000. Per fruire di tale beneficio, ovverol'operatore economico segnala, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova il possesso del possesso dei requisiti di capacità moralerequisito, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di Associazione Temporanea d’Imprese ciò per ognuna delle imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà avere validità per almeno 360 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L’offerta deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, per una durata pari a 360 giorni qualora alla scadenza del periodo di validità iniziale non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione del contratto medesimo. La garanzia dovrà coprire la mancata produzione sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta per la stipula sottoscrizione del contrattocontratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, nel termine stabilito; d) ea pena di esclusione, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno dall'impegno di un fideiussore fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria fidejussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/2006 qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimoaggiudicatario.

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Samples: Appalto

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una 1 La cauzione provvisoria pari per la partecipazione alle gare, stabilita in conformità alla normativa vigente, può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emesse unicamente dagli organismi all’uopo debitamente autorizzati 2 La cauzione provvisoria ha la funzione di impedire che l’aggiudicatario dell’asta o di altra procedura concorsuale possa sottrarsi al 2% dell’importo posto a base d’asta dovere di sottoscrivere il relativo contratto; ha altresì la funzione di penale, nel qual caso l’Xxx.xx incamera la cauzione stessa per il singolo lotto per verificarsi della mancata sottoscrizione, fermo restando il quale presenta l’offerta diritto di risarcimento degli ulteriori danni, qualora quanto incamerato si rivelasse insufficiente; unitamente alla cauzione deve essere prodotto un impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente diventasse aggiudicatario. 3 La fideiussione o polizza devono contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro quindici giorni dalla richiesta e deve avere una validità di almeno centottanta giorni. 4 Il deposito cauzionale provvisorio viene restituito ai sensi dell’art. 75 concorrenti non aggiudicatari, ad esclusione di quello che segue l’aggiudicatario in graduatoria, nei termini previsti dal bando di gara. 5 Per l’aggiudicatario ed il secondo classificato lo svincolo della cauzione provvisoria verrà disposto solo dopo che il primo classificato avrà provveduto agli adempimenti connessi al perfezionamento del D.Lgs. n. 163/2006. contratto, nonché al versamento della cauzione definitiva. 6 Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità primo classificato non abbia adempiuto a quanto previsto dal precedente comma 2 e l’Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di offrire sub-lottiaggiudicare il contratto al concorrente che segue nella graduatoria, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce deposito cauzionale provvisorio del secondo classificato verrà svincolato dopo che questi avrà assolto i medesimi impegni concernenti il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula perfezionamento del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

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Samples: Regolamento Comunale

Cauzione provvisoria. Ferme restando Le ditte concorrenti accompagneranno la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio pari al due per cento (2%) del prezzo base indicato nel Capitolato d’Appalto (€ 36.606,00) sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del cinquanta per cento in quanto è requisito obbligatorio per gli operatori economici essere in possesso della certificazione di qualità UNI-EN-ISO 9001. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le modalità aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta espressamente previste dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel presente Disciplinarebando, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel nel caso in cui il presente disciplinare preveda al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La garanzia copre la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offertaesclusione, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, di cui all'articolo 113, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163)affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. In caso di ATI non ancora costituita la cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita deve riferirsi a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimocomponenti dell’ATI .

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Samples: Appalto Per Il Servizio Di Ristorazione Scolastica E Preparazione Pasti Per Anziani

Cauzione provvisoria. Ferme restando 1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando/disciplinare di gara o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente secondo le modalità di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50/2016. 2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Provincia. 3. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta espressamente previste dell’offerta. Il bando/disciplinare o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel presente Disciplinarebando, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lottial momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offertasu richiesta del Dirigente interessato alla stipulazione del contratto nel corso della procedura. A per 4. La garanzia copre la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto contratto per fatto dell’aggiudicatario,dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. b) il caso 5. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nei casi stabiliti dall'articolo 93 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016. Per fruire di falsa dichiarazione nella documentazione presentata tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita il possesso del requisito che giustifica la prova del possesso dei requisiti riduzione, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 6. L’offerta è altresì corredata, a pena di capacità moraleesclusione, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del decreto legislativo n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’artaffidatario. 7. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006Nell’atto con cui si comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolatasi provvede contestualmente, previa relativa richiestanei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a seguito trenta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimogaranzia.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità L’Operatore Economico invitato dovrà verificare l’importo (COSTO TOTALE, Iva Esclusa) già indicato nella precedente tabella riferita al CIG, punto b), art. 1 della lettera d’invito, posto a base d’asta della presente procedura negoziata. Xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 (Piazza Fiume) 07100 Sassari xxx.xxxxxxxxxxx.xx X.XXX 00935650903 C.F. 92005870909 Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx Tel. 000-0000000 e-mail xx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx La cauzione provvisoria è dovuta nella misura del 2%, dell’importo del COSTO TOTALE al netto di presentazione dell’offerta espressamente IVA. Per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate al comma 7, dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, la percentuale della cauzione provvisoria è ridotta all’1% e alle ulteriori riduzioni ivi previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla garacaso in cui sussistano i presupposti di legge. I n tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve inserire nel plico, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata . La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, dovrà prestare una essere prestata mediante originale di fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:  essere irrevocabile,  prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,  prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 0, x.x., xx xxxxxxxx all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lottideve, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovveroinoltre, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163n. 50/2016). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimocontratto.

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Samples: Letter of Invitation/Disciplinary of Tender

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare1. La garanzia provvisoria33, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 di quanto disposto dall'art.93 del D.Lgs. n. 163/200618 aprile 2016, n.50 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 2. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. 3. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. 4. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offertaal momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero5. Salvo nel caso di microimprese, ovveropiccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, se previstopiccole e medie imprese, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente l'offerta dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto essere corredata, a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più pena di esclusione, dall'impegno di un lotto ovverofideiussore, ovveroanche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163)affidatario. 6. La cauzione provvisoria verrà restituita e/fidejussione bancaria o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della stipula preventiva escussione del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazionedebitore principale, la predetta cauzione sarà restituita rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a tutti i concorrenti entro 30 semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'art.93, comma7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (trentaEMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) giorni dalla richiestadi prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da presentarsi solo dopo la data di tale determinazionemicroimprese, piccole e medie imprese. Si precisa chePer fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in caso sede di R.T.I. o Consorzioofferta, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimoil possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al Nella misura del 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’artd’asta, prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 75 107 del D.Lgs. n. 163/2006385/1993. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso raggruppamenti temporanei di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/concorrenti o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiestaconsorzi o GEIE, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorziocostituire, la cauzione provvisoria dovrà essere presentataessere, in caso a pena di R.T.I. costituitoesclusione, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento; in raggruppamento stesso. Nel caso di Consorzioraggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, la cauzione deve essere prodotta dal Consorzio medesimosoggetto mandatario con espressa menzione di tale qualità e contestuale indicazione, a pena di esclusione, di tutti i componenti del raggruppamento stesso. Nel caso di consorzi già costituiti la garanzia deve essere accesa a nome del consorzio. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione: 1) l’espresso riferimento alla gara in oggetto; 2) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione; 3) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944, comma 2, del Codice Civile.; 4) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice Civile; 5) la validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni si richiesta del soggetto beneficiario, qualora al momento della scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione; 6) avere quale beneficiario la Regione Basilicata – Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 8 - 85100 - Potenza. L’importo della garanzia, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del Codice dei contratti, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per poter beneficiare della riduzione della cauzione, i concorrenti, a pena di esclusione, devono allegare copia autenticata della certificazione del sistema di qualità o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, oppure rendere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il legale rappresentante del concorrente attesti il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, indipendentemente dal fatto che siano costituiti o meno, per beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria, la certificazione del sistema di qualità oppure la presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema dovrà essere posseduta e prodotta singolarmente da ciascun concorrente componente del gruppo.

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità L’offerta, a pena di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinareesclusione, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’artdeve essere corredata dalla garanzia di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% %, pari a € 3.856,00 (euro tremilaottocentocinquantasei/00) dell’importo posto a base d’asta di gara (IVA esclusa). La garanzia deve avere validità per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente la partecipazione ad più rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di un lotto ovverocui all'articolo 1957, ovverocomma 2, se previstodel codice civile, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata RTI/ordinari/Geie la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutti gli operatori economici sono certificati o in sede possesso della dichiarazione. Per beneficiare della riduzione, il concorrente dovrà allegare alla cauzione la certificazione del sistema di offertaqualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero qualora non venga fornita dichiarazione sostitutiva attestante l’esistenza della certificazione medesima o la prova presenza di elementi significativi e tra loro correlati del possesso dei requisiti sistema di capacità moralequalità conforme alle norme europee in questione. L'offerta è altresì corredata, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso a pena di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contrattoesclusione, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, di cui all'articolo 113 del D. Lgs 163/2006, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’artaffidatario. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi In caso di non procedere ad alcuna aggiudicazioneaggregazione di concorrenti, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiestadovrà essere unica e dovrà essere prestata per tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento/Consorzio ordinario/Geie, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa cheovvero, in caso di R.T.I. o Consorzioconsorzi stabili, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimoper il consorzio.

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Samples: Capitolato D’oneri

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità L’Operatore Economico invitato dovrà verificare l’importo (COSTO TOTALE, Iva Esclusa) già indicato nella precedente tabella riferita al CIG, punto b), art. 1 della lettera d’invito, posto a base d’asta della presente procedura negoziata. La cauzione provvisoriaè dovuta nella misura del 2%, dell’importo del COSTO TOTALE al netto di presentazione dell’offerta espressamente IVA. Per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate al comma 7, dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, la percentuale della cauzione provvisoria è ridotta all’1% e alle ulteriori riduzioni ivi previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla garacaso in cui sussistano i presupposti di legge. In tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve inserire nel plico, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata. La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, dovrà prestare una essere prestata mediante originale di fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni: • essere irrevocabile, • prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 0, x.x., xx xxxxxxxx all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lottideve, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovveroinoltre, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163n. 50/2016). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimocontratto.

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Samples: Letter of Invitation/Disciplinary of Tender

Cauzione provvisoria. Ferme restando le L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici deve essere corredata da una cauzione dell'importo previsto nel bando di gara, da prestare in una delle modalità di presentazione dell’offerta espressamente cui precedente punto A, corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al seguente punto C qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Gli importi della cauzione sono ridotti nelle misure indicate al comma 2 bis dell’art. 34 della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99 nei casi previsti al comma medesimo. La Amministrazione appaltante ha il diritto di incamerare la cauzione nelle ipotesi previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla dal bando di gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una in quelle di cui all'art. II.3 del presente capitolato, nonché qualora l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto entro 15 giorni dalla data fissata o non costituisca la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 34, comma 2, della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99. Il documento comprovante il deposito cauzionale o la garanzia fideiussoria deve essere presentato unitamente all’offerta e deve avere validità per almeno per centottanta giorni da tale data. La cauzione provvisoria pari prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata momento della sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso contratto e quella prestata dai soggetti non aggiudicatari entro 10 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del termine di falsa dichiarazione nella documentazione presentata validità dell’offerta. Il concorrente è tenuto, in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita ad indicare il nominativo e le generalità della persona autorizzata dal legale rappresentante della Ditta a ritirare la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) cauzione provvisoria. Se il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per deposito è stato costituito tramite versamento presso la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunqueTesoreria, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla garaconcorrente dovrà procurarsi presso l’Ufficio appalti dell’Amministrazione Appaltante il timbro da apporre sul retro della quietanza in suo possesso recante la dicitura “si autorizza lo svincolo della presente cauzione a favore del Sig. Come già indicato, nato il rappresentante della Ditta che non è necessario anche allegare l’impegno di un risultata aggiudicataria dell’appalto”. Negli stessi termini il fideiussore a rilasciare è liberato automaticamente dagli obblighi assunti verso la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimoAmministrazione appaltante.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente DisciplinareL’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, ai fini dell’ammissione alla garacome definita dall’art. 93 del Codice, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del valore posto a base d’asta per e precisamente di importo pari ad € 2.400,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il singolo lotto per il quale presenta l’offerta concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 75 93, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda Codice, la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare garanzia provvisoria copre la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto dell’aggiudicatario, b) il caso riconducibile all’affidatario o all’adozione di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offertainformazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, ovvero qualora non venga fornita n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria generali e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, nel termine stabilitoal di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; d) eb. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comunquecomma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria del Comune di Napoli; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di mancato adempimento prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 8.1.1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 8.1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 8.1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla garariferimento all’art. Come già indicato30 della l. 11 febbraio 1994, è necessario anche allegare n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 8.1.4) avere validità per 180 giorni 8.1.5) prevedere espressamente: 1.1.1.a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 1.1.1.b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 1.1.1.c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 8.1.6) contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 8.1.7) riportare l’autentica della sottoscrizione; 8.1.8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria per l’esecuzione nei confronti della stazione appaltante; 8.1.9) essere corredata dall’impegno del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 75 93, comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006Codice, n.163su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). La cauzione In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria verrà restituita di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o svincolatadalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, previa relativa richiestacomma 7, a seguito della stipula del contratto Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle Ditte aggiudicatarieconsorziate. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazioneÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la predetta cauzione sarà restituita mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiestarilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, da presentarsi solo dopo la data e l’ora di tale determinazioneformazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). Si precisa cheÈ sanabile, in caso di R.T.I. o Consorzioaltresì, la cauzione presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso da parte di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata un soggetto non legittimato a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimorilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinareesclusione, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare da una cauzione provvisoria garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta di gara, costituita mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per il singolo lotto almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per il quale presenta l’offerta cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi dell’artdelle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, UNI EN ISO 9001. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lottiPer fruire delle predette riduzioni, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovverol'operatore economico segnala, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta è, altresì, corredata, a pena di capacità moraleesclusione, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno dall'impegno di un fideiussore fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’artaffidatario. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006Nell'atto con cui comunica il nominativo dell’aggiudicatario ai soggetti non aggiudicatari, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolatasi provvederà contestualmente, previa relativa richiestanei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiestadall'aggiudicazione, da presentarsi solo dopo la data anche quando non sia ancora scaduto il termine di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimoefficacia della garanzia.

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Samples: Capitolato d'Oneri

Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il ogni singolo lotto (e non sub lotto come precisato nel capoverso che segue) per il quale presenta l’offerta offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublottosub-lotto/i per il quale viene presentata offerta.: A per la partecipazione ad un solo lotto ovverolotto, ovvero, se previsto, uno o più sublotti sub-lotti nell’ambito del singolo lotto: In in questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta.offerta. - p 24 B per la partecipazione ad a più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, previsto uno o più sublotti sub-lotti nell’ambito di più lotti: In in questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta d’asta dei lotti per i quali presenta l'offerta l’offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica un’unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. L’importo dovuto a titolo di cauzione provvisoria deve essere calcolato, secondo le istruzioni che precedono, sul valore dei lotti indicato nella tabella che segue: Lotto Descrizione LOTTO VALORE LOTTO, iva esclusa A Aghi ipodermici € 477.400,00 B Aghi a farfalla € 429.516,00 C Aghi e kit per biopsia istologica e citologica di tessuti molli € 1.042.880,00 D Aghi e kit per biopsia osteo-midollare € 276.000,00 E Aghi e kit per biopsia - altri € 859.600,00 F Aghi fistola artero-venosi € 464.100,00 G Aghi per dialisi - altri € 7.560,00 H Aghi per colangiografia a cielo aperto € 9.600,00 I Aghi per galattografia € 7.600,00 J Aghi per mesoterapia € 1.200,00 K Aghi per angiografia € 6.720,00 L Aghi e sistemi per localizzazione dei noduli mammari e di altre strutture € 72.000,00 M Aghi per introduzione percutanea € 430.800,00 N Siringhe da infusione ed irrigazione monouso € 1.552.896,00 O Siringhe per iniettore € 1.084.400,00 P Deflussori per infusione € 2.126.712,00 Q Deflussori per irrigazione € 117.552,00 R Deflussori per nutrizione enterale € 27.520,00 S Regolatori di flusso € 131.936,00 T Sistemi per riscaldamento dei fluidi € 18.400,00 U Prolunghe € 207.648,00 - p 25 V Filtri per somministrazione ed aspirazione € 481.000,00 W Rampe € 95.288,00 X Rubinetti € 159.452,00 Y Tappi/otturatori non perforabili € 72.476,00 Z Tappi/otturatori perforabili € 75.240,00 AA Protezioni antisettiche per raccordi € 36.000,00 AB Sacche e contenitori per alimentazione parenterale € 390.996,00 AC Aghi catetere (aghi cannula) € 2.902.360,00 Ai sensi del medesimo 75 del D.Lgs. n. 163/2006, la percentuale relativa al calcolo della cauzione provvisoria è pari all’1% per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate al comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. • In tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve inserire nella busta “A”, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata, a pena d’esclusione. Detta cauzione, nonché l’eventuale dichiarazione relativa alla certificazione di qualità, nonché la certificazione di qualità, dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, nella busta “A” – “documentazione Amministrativa”. La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere dell’Azienda - Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, codice IBAN: IT 94 Z 01015 04800 000070066559, ovvero • mediante originale di fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni: - essere irrevocabile, - prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’ASL Cagliari, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 0, x.x., xx xxxxxxxx all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario,; b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-economico- finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti,; - p 26 c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163n° 163, testo vigente). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzioconsorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese Imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzioconsorzio, dal Consorzio consorzio medesimo.

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Samples: Fornitura Di Beni