Common use of CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Clause in Contracts

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

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Samples: Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Qualora Il coordinamento, la stazione appaltantedirezione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto sono svolte dal direttore dell’esecuzione del contratto, in modo da assicurare la regolare esecuzione nei limiti previsti dalla vigente normativatempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. L’attività di direzione e controllo del direttore dell’esecuzione del contratto, per quanto non ritenga necessario conferire l’incarico espressamente previsto nel presente atto, è disciplinata dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di collaudo dell’operasvolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione). Il direttore dell’esecuzione impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, si darà luogo cui l’esecutore è tenuto ad un certificato uniformarsi. Il RUP effettua tutte le verifiche necessarie ad accertare che la relativa prestazione sia stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e rilascia il Certificato di regolare esecuzione emesso entro trenta giorni dal direttore dei lavori contenente termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento. Si evidenzia che il certificato verrà rilasciato al termine delle attività svolte relativamente ad entrambi gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il interventi, pertanto al termine di 90 (novanta) giorni dalla quelle svolte su quello dei due che verrà ultimato in data successiva. Il RUP si riserva la facoltà’ di ultimazione effettuare controlli al fine di verificare la correttezza delle elaborazioni, dei lavori dati raccolti e la conformità agli standard in uso in ambito tecnico-scientifico. L’Amministrazione, al fine di verificare quanto sopra indicato, potrà richiedere, a carico dell’appaltatore, integrazioni e/o modifiche e l’eventuale ripetizione delle indagini non correttamente eseguite e/o interpretate. L’Amministrazione stabilirà un termine per la consegna del materiale integrativo da un minimo di 7 gg ad un massimo di 15 gg. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare responsabile unico del procedimento invita l’ Appaltatore ad eliminare le manchevolezze riscontrate, assegnandoli un termine perentorio per la regolarizzazione. Dopo il certificato suddetto termine, qualora il RUP riscontrasse il permanere delle manchevolezze segnalate, emetterà il giudizio di non conformità ed applicherà la specifica penale. Successivamente all’emissione del Certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile si procede al pagamento del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesacorrispettivo delle prestazioni eseguite.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Attinente All’architettura E Ingegneria Di Progettazione

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi ovvero 90 (novanta) giorni giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

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Samples: Appalto

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Qualora Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 trattandosi di lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico appaltante sostituisce il certificato di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un il certificato di regolare esecuzione emesso rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidatarialavori. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione è emesso non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei delle prestazioni oggetto del contratto. Prima della firma del verbale di ultimazione lavori, l’Appaltatore dovrà fornire senza alcun onere aggiuntivo, tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformità degli impianti, certificazioni (CERT REI e DICH PROD) opere antincendio, certificazioni e dichiarazioni di conformità alle vigenti norme su manufatti ed opere edili e strutturali, ecc., i disegni “as-built” edili ed impiantistici in formato cartaceo e digitale, a firma di professionista abilitato, l’aggiornamento del fascicolo di manutenzione ed ogni altra documentazione espressamente richiesta e prevista nel Capitolato speciale d’appalto. La documentazione dovrà essere consegnata al Direttore Xxxxxx, che – dopo verifica – procederà alla consegna Atto sottoscritto della stessa alla Stazione Appaltante unitamente al verbale di ultimazione lavori. Se, in sede di collaudo, vengono riscontrati difetti e manchevolezze, l'Appaltatore dovrà dare detti lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. In difetto, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per l'Amministrazione appaltante farà eseguire da altra ditta i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgscontestati, addebitandone l'importo all'Appaltatore o rivalendosi sulle garanzie prestate. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per Qualora i lavori relativi all'eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportino comunque danni ad altre opere da eseguire o in corso d'esecuzione, l'Appaltatore è tenuto al ripristino, a regola d'arte, di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificatatutte le opere danneggiate, mediante apposizione sulle fatture oppure alla rifusione di spesa tutte le spese incontrate dall'Amministrazione appaltante, se questa ha preferito far eseguire dette opere di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguitiripristino da altra ditta. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesaL'Amministrazione appaltante non resta comunque gravata da onere alcuno.

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Samples: Contratto d'Appalto

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) SESSANTA giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto con- tratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 1. Ai sensi dell’articolo 102 c. 3 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, DLgs 50/2016 il certificato di regolare esecuzione potrà deve essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore redatto entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla Direzione dei lavori sulle fatture con apposito certificato di spesacui all’articolo 102 c. 3 del DLgs 50/2016, previa verifica del DURC. 2. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente capitolato speciale avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 5. L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 6. Per il collaudo/certificato di regolare esecuzione valgono le norme dell’articolo 102 del DLgs 50/2016. 7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all’articolo 224 del Regolamento D.P.R. 207/2010, é a totale carico dell’Appaltatore l’esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre. 8. Durante l’esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto. 9. Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall’esecuzione e dall’ultimazione delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all’articolo 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell’Appaltatore se l’opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l’integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.

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Samples: Contract for Construction Works

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa1. In applicazione dell’art. 141 del codice dei contratti, non ritenga necessario conferire l’incarico eccedendo l’importo dei lavori il milione di euro, il certificato di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un è sostituito da quello di regolare esecuzione. 2. Il certificato di regolare esecuzione emesso dal dei lavori comprende anche l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel 3. L’appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del direttore dei lavori contenente gli elementi operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. 4. Rimane a cura e carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche. 5. Nel caso in cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori l’appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell’appaltatore. 6. Ultimate le operazioni di cui ai commi precedenti, il direttore dei lavori, qualora ritenga i lavori regolarmente eseguiti, emette il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. 7. Il certificato sarà quindi di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 8. Nel caso in cui il direttore dei lavori ritiene i lavori non regolarmente eseguiti, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento unico, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e regolamento di applicazione DPR 207/2010. 9. La stazione appaltante preso in esame l’operato e le deduzioni del direttore dei lavori, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell’appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all’appaltatore. 10. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. 11. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'operaPer lo svincolo della garanzia fideiussoria trova applicazione l’art. 113, ai sensi dell'articolo 1666, secondo commacomma 3, del codice civiledei contratti. 12. La data Oltre a quanto disposto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e regolamento di emissione applicazione DPR 207/2010, sono ad esclusivo carico dell’appaltatore le spese di visita del certificato personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate ovvero per le ulteriori operazioni di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale collaudo resesi necessarie per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna saldo da pagare all’assuntore dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

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Samples: Perizia Di Spesa

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Qualora la stazione appaltanteIl Rup controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione. La verifica di conformità finale deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un salvo diverso termine previsto ai sensi dell´art. 113-bis comma 3 del D.Lgs 50/16. Il certificato di regolare esecuzione a carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 entro due mesi dalla scadenza del D.P.R. n. 207/2010medesimo termine (art. Entro 102 co. 3). Ai sensi dell´art. 113 bis co. 2 D.Lgs. 50/2016 all'esito positivo della verifica e comunque entro un termine non superiore a sette giorni il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare RUP rilascia il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidatariapagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimentodi pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. L’emissione del 1666, comma 2, c.c. Il certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione è rilasciato previo accertamento che le prestazioni sono state eseguite nei tempi stabiliti, a regola d'arte ed in conformità, in termini di accettazione dell'operaquantità e qualità, ai sensi dell'articolo 1666alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e eventualmente nelle condizioni migliorative offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Prima dell'emissione del certificato, secondo commail Direttore dell'esecuzione può sottoporre ad esame, a sua scelta, la qualità del codice civileservizio, senza che l'esecutore possa elevare contestazioni o pretese. La data di emissione del Alle operazioni l'esecutore può farsi rappresentare da propri incaricati. Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate e/o da applicarsi. Della verifica è redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute. Il certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (verifica di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, conformità viene trasmesso per la durata sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di dieci anni. Per i lavori verifica di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesaconformità.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Qualora la stazione appaltantePer gli appalti di lavori di importo inferiore ad 1.000.000 € il collaudo può essere sostituito, nei limiti previsti dalla vigente normativaa scelta della Committente, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un dal certificato di regolare esecuzione dei lavori (CRE). In tal caso nel presente Capitolato tutti i rimandi e riferimenti al Xxxxxxxx si intendono trasposti al CRE per quanto pertinente. In tutti gli altri casi si rimanda invece agli articoli successivi relativi al Collaudo. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi è confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del Il certificato di regolare esecuzione è emesso non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene i seguenti se- guenti elementi: 1a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente: - il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (titolo dell'opera o del lavoro; - la località e la provincia interessate; - la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti; - gli estremi del contratto e degli eventuali atti di solito sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei ri- spettivi provvedimenti approvativi; - il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, quadro economico recante gli importi autorizzati; - l'indicazione dell'esecutore; - il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto nominativo del direttore dei lavori sulle fatture e degli eventuali altri componenti l'ufficio di spesadirezione lavori; - il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe; - le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori; - la data e gli importi riportati nel conto finale; - l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi; - la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previden- ziali; - gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo; b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare); c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte); d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera; e) la certificazione di collaudo. Nella certificazione l'organo di collaudo: f) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le de- duzioni al conto finale; g) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsa- re alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi; h) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da li- quidare all'esecutore; i) attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni. Dopo l’emissione del CRE sarà redatto e firmato da ambo le parti il Verbale di presa in consegna delle opere e la Committente prenderà definitivamente in consegna le opere realizzate che entreranno nella sua dispo- nibilità. Dal momento della firma del Verbale di presa in consegna delle opere decorrerà il previsto periodo di ga- ranzia (vedi Art. 38 del presente Capitolato).

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Samples: Appalto

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Qualora la stazione appaltantePer gli appalti di lavori di importo inferiore ad 1.000.000 € il collaudo può essere sostituito, nei limiti previsti dalla vigente normativaa scelta della Committente, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un dal certificato di regolare esecuzione dei lavori (CRE). In tal caso nel presente Capitolato tutti i rimandi e riferimenti al Xxxxxxxx si intendono trasposti al CRE per quanto pertinente. In tutti gli altri casi si rimanda invece agli articoli successivi relativi al Collaudo. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi è confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del Il certificato di regolare esecuzione è emesso non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene i seguenti elementi: 1a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente: - il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (titolo dell'opera o del lavoro; - la località e la provincia interessate; - la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti; - gli estremi del contratto e degli eventuali atti di solito sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi; - il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, quadro economico recante gli importi autorizzati; - l'indicazione dell'esecutore; - il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto nominativo del direttore dei lavori sulle fatture e degli eventuali altri componenti l'ufficio di spesadirezione lavori; - il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe; - le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori; - la data e gli importi riportati nel conto finale; - l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi; - la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali; - gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo; b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare); c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte); d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera; e) la certificazione di collaudo. Nella certificazione l'organo di collaudo: f) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale; g) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi; h) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore; i) attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni. Dopo l’emissione del CRE sarà redatto e firmato da ambo le parti il Verbale di presa in consegna delle opere e la Committente prenderà definitivamente in consegna le opere realizzate che entreranno nella sua disponibilità. Dal momento della firma del Verbale di presa in consegna delle opere decorrerà il previsto periodo di garanzia (vedi Art. 38 del presente Capitolato).

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