CESSAZIONE DELLA POLIZZA Clausole campione

CESSAZIONE DELLA POLIZZA. L’Assicurazione opera altresì per le Richieste di Risarcimento - notificate all’Assicurato e comunicate a Reale Mutua entro e non oltre cinque (5) anni dalla cessazione della Polizza - che siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di assicurazione. In caso di morte dell'Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.
CESSAZIONE DELLA POLIZZA. Nel caso di mancato pagamento del premio, l’Impresa può intendere il contratto risolto di diritto secondo quanto disposto all’art. 1901 del Codice Civile. Oltre che nel caso precedente, la copertura della polizza si estingue anche nel caso in cui, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca anche una sola garanzia, si sia proceduto al pagamento dell’importo pattuito. Qualora si verifichi tale circostanza, la copertura si intende risolta dalle ore 24,00 della data del sinistro indennizzato ed il premio pagato per l’intera durata del contratto resta acquisito dall’Impresa.
CESSAZIONE DELLA POLIZZA. Salvo l'applicabilità del Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento, la presente Polizza cesserà con effetto immediato nel caso di: i. cessazione volontaria dell’attività svolta o scioglimento della Associazione Professionale o Studio Associato o Società ii. assorbimento o fusione dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società, iii. volontaria o forzosa messa in liquidazione della Società, iv. cessione del ramo di azienda a soggetti Terzi; v. cessazione dall’attività o morte dell’Assicurato.

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  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • OGGETTO DELLA PRESTAZIONE a) Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, compresi: relazioni geotecniche, idrologiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Lgs. 81/08. Sono incluse nell’incarico tutte le procedure tecnico amministrative per l’ottenimento di pareri e/o autorizzazioni di altri Enti anche mediante conferenza di servizi tra cui: verifica interesse archeologico; autorizzazione dell’Autorità di Bacino per interventi ricadenti nelle zone assoggettate ad autorizzazione della stessa; autorizzazione per non assoggettabilità a VIA ; autorizzazione per espianto alberi e/o nulla-osta preventivo; autorizzazioni paesaggistiche; autorizzazione di R.F.I; nulla-osta o preventivi di spesa per spostamento impianti tipo Telecom, Enel, AQP, gas, ecc. Sono inoltre incluse tutte le procedure espropriative stabilite dal T.U. 327/2001, finalizzate all’emanazione del decreto di esproprio ed alla sua esecuzione, qui di seguito elencate a titolo esemplificativo, e non esaustivo, relative alle varie fasi del procedimento oggetto di affidamento: − individuazione degli effettivi proprietari attraverso ricerche c/o Catasto e Conservatoria dei RR II; − eventuale richiesta di accesso ai fondi per le attività di progettazione ed esecuzione di sondaggi ecc, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/01, predisposizione di schema degli atti necessari, decreto di accesso e comunicazione agli interessati, nonché notifica agli stessi con le modalità previste; − comunicazioni di avvio di procedimento agli interessati (ditte catastali ed eventualmente effettivi proprietari) ai sensi dell’art. 11 e 16 del D.P.R. 327/01; − assistenza tecnica per le controdeduzioni ad eventuali osservazioni proposte; − comunicazione prevista dall’art. 17 del citato D.P.R. 327/01; ▪ Procedura prevista dall’art. 21 D.P.R. 327/01: − formazione dell’elenco dei proprietari che non hanno condiviso l’indennità − comunicazione di cui al secondo comma dell’art. 21 − per i soggetti per i quali non si procede alla nomina del collegio peritale, richiesta della determinazione definitiva alla Commissione Provinciale Espropri ai sensi del c. 15 e successive procedure di cui al comma 10 e 12. ▪ Procedura prevista dall’art. 22 D.P.R. 327/01: − frazionamento − tracciamento − determinazione urgente dell’indennità provvisoria − decreto di esproprio trascrizione, volturazione ecc − notifiche indennità e decreto − pagamento ai concordatari, deposito delle somme ai non concordatari − esecuzione del decreto-immissione in possesso stato di consistenza Tutte le procedure dovranno essere approntate con la massima celerità e nel rispetto dei termini di seguito stabiliti. Costituisce onere a carico dell’affidatario, l’effettuazione e la predisposizione di tutte le comunicazioni agli interessati previste dal D.P.R. 327/01, a firma del Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia di Brindisi. Allo stesso modo tutti gli atti necessari per la procedura innanzi descritta dovranno essere predisposti in schema, conformemente alle disposizioni previste dal D.P.R. 327/01. L’attività di progettazione è finalizzata alla redazione di progetti che, ai vari livelli di definizione, siano completi di tutti i documenti previsti dal vigente D.Lgs. 163/06 e dal D.P.R. 207/2010, ovvero dall’art. 17, per il progetto preliminare, dall’art. 24, per il progetto definitivo e dall’art. 33 per il progetto esecutivo. Il professionista incaricato dovrà svolgere la propria attività in stretto collegamento con questo Servizio Viabilità, nonché degli Enti preposti al rilascio di pareri o autorizzazioni. Per l’incarico di cui trattasi, il professionista non può avvalersi del subappalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 91, c. 3, del citato D.Lgs n. 163/2006.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Condizioni per la stipulazione del contratto e l'inizio attività Il candidato dichiarato vincitore della selezione che abbia conseguito all'estero i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede , qualora tali titoli non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, dovrà trasmettere al Servizio Gestione Personale Docente, prima della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dal diritto alla stipulazione dello stesso: Per i candidati non appartenenti all'Unione Europea che non siano ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia, la suddetta consegna dovrà necessariamente avvenire prima dell'inizio dell'attività. Il candidato dichiarato vincitore della selezione non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia e che abbia conseguito in Italia i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede Il candidato non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno in Italia , laddove risulti vincitore della selezione, dovrà obbligatoriamente ottenere il nulla osta della Prefettura, necessario alla richiesta del visto d'ingresso. L'inizio della attività sarà possibile solo dopo la presentazione del visto summenzionato al Visiting Professor Welcome Office. La mancata presentazione del documento comporterà l'impossibilità di dare inizio all'attività.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE La Società non è obbligata ad indennizzare: a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti od in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione dei diritti altrui; b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d’arte, ferma restando la risarcibilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate; c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti; e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili; f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche; g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto; i) i danni causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato; La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative condizioni particolari: j) i danni causati da errori di progettazione e di calcolo; k) le opere e gli impianti preesistenti; l) i costi di demolizione e di sgombero; m) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità; n) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione; o) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.