Circolazione di persone fisiche. 1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte e, in relazione alla prestazione di un servizio, alle persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di una Parte. 2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la nazionalità, la residenza o l’occupazione a titolo permanente. 3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico è consentito fornire il relativo servizio conformemente ai termini di tale impegno. 4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un’altra Parte nei rispettivi territori, comprese le misure necessarie per tutelare l’integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini di un impegno specifico48.
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Circolazione di persone fisiche. 1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte e, in relazione relativamente alla prestazione fornitura di un servizio, alle persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di una Parte.
2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la nazionalità, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.
3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico è consentito fornire il relativo servizio conformemente ai termini di tale impegno.
4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare regolamenta- re l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un’altra Parte nei rispettivi loro territori, comprese le misure necessarie per tutelare l’integrità dei confini e garantirne garantir- ne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono trag- gono dai termini di un impegno specifico48specifico52.
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Circolazione di persone fisiche. 1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte e, in relazione alla prestazione di un servizio, alle persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di una Parte.
2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la nazionalità, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.
3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico è consentito fornire il relativo servizio conformemente ai termini di tale impegno.
4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare regolamenta- re l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un’altra Parte nei rispettivi rispet- tivi territori, comprese le misure necessarie per tutelare l’integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini di un impegno specifico48. 47 RS 0.632.20, allegato 1B 48 Il solo fatto di richiedere un visto alle persone fisiche non vanifica né compromette i vantaggi derivanti da un impegno specifico.
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Circolazione di persone fisiche. 1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte e, in relazione relativamente alla prestazione fornitura di un servizio, alle persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di una Parte.
2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la nazionalità, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.
3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico è consentito fornire il relativo servizio conformemente ai termini di tale impegno.. 49 RS 0.632.20, all. 1B
4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare regolamenta- re l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un’altra Parte nei rispettivi loro territori, comprese le misure necessarie per tutelare l’integrità dei confini e garantirne garantir- ne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono trag- gono dai termini di un impegno specifico48specifico50.
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