CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
Classificazione Primo livello 1. capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendi- ta o acquisti), legale; capo centro EDP; 2. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico; 3. responsabile laureato in chimica – farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all’ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali; 4. analista sistemista; 5. gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa respon- sabilità sia tecnica che amministrativa; 6. responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti; 7. responsabile marketing nelle aziende di pubblicità; 8. responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità; 9. responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità; 10. responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità; 11. responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori; 12. copywriter nelle agenzie di pubblicità; 13. art director nelle agenzie di pubblicità; 14. producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità; 15. account executive nelle agenzie di pubblicità; 16. media planner nelle agenzie di pubblicità; 17. pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità; 18. research executive nelle agenzie di pubblicità; 19. tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità; 20. product manager; 21. coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato; 22. esperto di sviluppo organizzativo; 23. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Classificazione del personale In relazione alle mansioni svolte, i lavoratori sono inquadrati secondo la classificazione degli operai florovivaisti contenuta nell’art. 31, rubricato “Classificazione”, del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti. Conseguentemente la classificazione degli operai dipendenti da imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato è così stabilita: AREA 1A Livello “a” – ex specializzato super − tecnico in grado di strutturare e costruire impianti irrigui e di regime delle acque di superficie in ogni particolare e in ogni situazione, nonché ogni montaggio idraulico ed elettrico; − potatore di alberi in grado di operare con capacità di pianificazione del cantiere di potatura e in possesso di complete conoscenze agronomiche delle diverse tecniche di potatura per la corretta esecuzione delle potature di alberi ornamentali in genere; − giardiniere specialista in possesso di complete conoscenze per affrontare e risolvere ogni problema di manutenzione delle diverse tipologie di aree verdi (giardini, parchi, aree boschive, ecc.) e in grado di interpretare disegni e planimetrie di progetto dandone pratica esecuzione nella realizzazione di aree verdi; − operatore in possesso di complete conoscenze tali da consentirgli l’esecuzione di progetti di rinaturazione e di manutenzioni ordinarie e straordinarie di silvicoltura; − conduttore meccanico che, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati o automezzi di portata superiore a 75 quintali, provvede alla loro manutenzione e riparazioni ordinarie con le attrezzature messe a disposizione dall’azienda, svolgendo un’attività lavorativa polivalente. Livello “b” - ex specializzati − potatore di alberi in possesso di buone conoscenze agronomiche delle tecniche di potatura per la corretta esecuzione delle potature di alberi ornamentali in genere; − giardiniere in grado di operare secondo le regole agronomiche/paesaggistiche nella costruzione e manutenzione di parchi e giardini ed aree a verde in genere, nonché in possesso di buone conoscenze circa la formazione, la manutenzione e le patologie di ogni tipo di manto erboso; − meccanico in grado di mantenere il parco macchine e le attrezzature dell’azienda; − conduttore patentato di autotreni, automezzi e macchine operatrici. AREA 2A Livello “c” - ex qualificati super − operaio in grado di provvedere agli scavi, alla stesura di tubi e di cavi, ad ogni montaggio idraulico, a montaggi elettrici in bassa tensione, a riparazioni su impianti esistenti, alla sistemazione di irrigatori in funzione del verde sia nelle situazioni semplici e sia sulla base di un progetto; − giardiniere manutentore in grado di affrontare e risolvere ogni problema di ordinaria manutenzione delle aree verdi; − operaio in grado di eseguire opere di ingegneria naturalistica – regimazione delle acque, quali opere in legno (viminate, palizzate, ecc.) e in pietra (gabbionate, scogliere, ecc.), idrosemine, piantagioni ed opere. Livello “d” - ex qualificati − potatore di arbusti, siepi e sarmentose in grado di operare secondo le tecniche agronomiche, nonché di effettuare potature su alberi seguendo le indicazioni fornitegli; − giardiniere generico in possesso di conoscenze pratiche e/o teoriche per l’esecuzione di lavori di piantumazione di alberi e arbusti, di semplici opere di arredo e di ordinaria manutenzione di aree verdi, nonché in possesso di conoscenze pratiche e/o teoriche per la formazione e la manutenzione dei manti erbosi; − conduttore di piccoli mezzi meccanici. AREA 3A Livello “e” - ex comuni − operaio in grado di eseguire le operazioni più semplici (scavi, stesura di tubi, montaggio di giunti, ricopertura e piantumazione, potatura, tosatura dei prati con macchine semplici, stesura e modellazione del terreno, ecc.), nonché di fornire supporto agli operai degli altri livelli di inquadramento.
Canone di locazione Il canone di locazione viene convenuto ed accettato dalle parti nella misura annua pari a €. ........., da pagarsi in due rate semestrali anticipate, di pari importo, entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ogni anno, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, con rilascio da parte del Comune di relativa quietanza. Il Conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte e per qualsiasi motivo, anche di una sola rata, del canone di locazione, costituirà il Conduttore in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento, ex art. 1456 del Codice Civile, a danno e spese del Conduttore stesso. Il Conduttore sarà comunque tenuto in ogni caso, al pagamento degli interessi di mora sulle somme non corrisposte. Sono a carico del Conduttore le spese relative al servizio di pulizia, fornitura dell’acqua, energia elettrica, rimozione e smaltimento rifiuti, spese per l’ordinaria manutenzione dell’immobile e delle relative pertinenze. Non provvedendovi il Conduttore, vi provvederà il Locatore, avvalendosi della polizza fideiussoria di cui all’art. 5. Sono altresì a carico del Conduttore le spese relative a tutti i contratti di assicurazione.
Negoziazione assistita È possibile scegliere la negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno R.C. auto, in base all’art. 3, co.1, Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162. La procedura inizia quando il difensore della parte che intende agire invita l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000,00. Si può accedere alla conciliazione in caso di: - omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla Legge - rifiuto del risarcimento - accettazione a titolo di acconto dell’offerta risarcitoria. Per accedere alla procedura, vai su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti xxx.xxxxx.xx (sezione Per i Consumatori) e xxx.xxxx.xx (sezione Servizi). ARBITRATO: in caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Xxxxx e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà. Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto: consulta il sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx. eu/fin-net o rivolgendoti all’IVASS, la quale provvederà a sua volta all’inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante. VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – xxx.xxxxx.xx – T +39.02.21725.1 – F +00.00.00000000 – E xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Capitale Sociale € 205.823.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99, iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
Congedi per la formazione 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio. 2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate. 3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative. 4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5. 5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso. 6. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto. 7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
Operazioni peritali Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative; d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione. e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE La domanda di partecipazione, in bollo, è redatta digitalmente, con adempimento del bollo in forma virtuale, secondo il modello di cui all’Allegato D e firmata digitalmente nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs. 82/2005. Il concorrente indica la forma giuridica e se la partecipazione avviene in forma singola o associata (operatore singolo o consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. La domanda è presentata: - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega alla domanda, firmata digitalmente copia conforme all’originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.