Clausola Broker. Alla Società di Brokeraggio Assicurativo AB - INTERNATIONAL SRL – con Sede a MERANO – CAP 39012 Via Xxxxx-Xxxxxxxx-Str. 30 - è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D. Lgs. 209/2005. L’Istituto Scolastico e la Società Assicuratrice si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società Assicuratrice dà atto che ogni comunicazione fatta dall’Istituto Scolastico al Broker si intenderà come fatta alla Società Assicuratrice stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società Assicuratrice si intenderà come fatta dall’Istituto Scolastico stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute. Si precisa che, qualora le comunicazioni dell’Istituto Scolastico comportassero una modifica contrattuale, le stesse impegneranno la Società Assicuratrice solo dopo il consenso scritto di quest’ultima. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art. 55 del Regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società Assicuratrice inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dall’Istituto Scolastico tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria per l’Istituto Scolastico contraente anche a termine dell’art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.
Clausola Broker. Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società G.E. Insurance Broker srl, Via di Val Cannuta 185/c-00166 Roma, tel. 06.66410487-6654186 , telefax +00-0000000000, iscritta al RUI al n. B000205722( in seguito denominato anche Broker) , il ruolo di cui al D.Lgs.209/2005 ( ex legge 792/94) relativamente alla predisposizione del Capitolato Speciale di Appalto, alla conclusione della relativa polizza ed alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali per tutto il tempo della durata. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente : • che il broker nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della corrispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizioni degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici; • che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l’esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall’una all’altra parte per il tramite del suddetto Broker; • che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall’Ente Contraente per il tramite del Broker, • che l’opera del Xxxxxx verrà remunerata, secondo gli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali viene stipulato il contratto, secondo gli accordi o i convenuti in essere con le Compagnie medesime; • la remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente e verrà trattenuto sulle rimesse dei premi di assicurazione all’atto della loro rendicontazione alla Compagnie. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Clausola Broker. Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Grifo Insurance Brokers S.p.A. L’assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Il pagamento dei premi effettuato dall’Assicurato/Contraente al Broker ha efficacia liberatoria anche ai termini dell’articolo 1901 del Codice Civile. Il Broker invierà alla Società le relative comunicazioni di incasso da ritenersi valide anche per le quote delle società coassicuratrici. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
Clausola Broker. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 0/0 - 00000 XXX XXXX’ XX XXXXX (XX), CF e P.IVA 03858060274, ai sensi del D. Lgs. 209/2005. La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per il contraente assicurato. La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Clausola Broker. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA ai sensi del D. Lgs. 209/2005. La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
Clausola Broker. Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx XxX , di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker. La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 6 %. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
Clausola Broker. L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata RP Company S.p.a. in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente. Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione prevista per il servizio di brokeraggio assicurativo.
Clausola Broker. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell’art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005. La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dalla Marsh S.p.A.
Clausola Broker. L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione dell’assicurazione alla società AON SPA (il “Broker”), sede di Roma, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 149 – 00147. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dal Broker, Pertanto, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell’Assicurato alla Società si intenderà come fatta dall’Assicurato e parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta all’Assicurato, restando obbligo del Broker del pronto inoltro della comunicazione stessa. Tutte la comunicazioni alle quali le Parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata, telex o fax per il tramite del Broker. Il pagamento dei premi di polizza verrà effettuato direttamente dall’Assicurato alla Società, ferma la liquidazione successiva da Parte della Società al Broker assicurativo incaricato della commissione prestabilita.