Clausola compromissoria Clausole campione

Clausola compromissoria. Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.
Clausola compromissoria. 1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale. 2. Nel caso che la controversia sia tra due sole parti - intendendosi ricorrere questo caso anche quando una delle parti è composta da più soggetti che dichiarino per iscritto comunanza di interessi e nominino congiuntamente un arbitro - il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due; in caso di mancata nomina del secondo arbitro entro giorni venti dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro giorni venti dall’ultima accettazione, il secondo e/o il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale di Roma, previo ricorso della parte più diligente. 3. Qualora la controversia dovesse insorgere fra tre o più parti, ciascuna di esse nominerà un proprio arbitro con le modalità e nei termini sopra stabiliti. 4. Gli arbitri così nominati procederanno di comune accordo alla nomina di un arbitro - che avrà le funzioni di Presidente - se le parti in lite saranno in numero pari, o di due arbitri - tra i quali verrà scelto il Presidente - se le parti in lite saranno in numero dispari; in difetto di accordo o in caso di mancata nomina di uno o più degli arbitri, alla nomina vi provvederà il Presidente del Tribunale di Roma, con le modalità ed i termini sopra stabiliti. 5. Qualora, successivamente alla costituzione del Collegio, venissero meno per qualunque ragione - morte, impedimento, rinuncia ecc. - uno o più arbitri, essi saranno sostituiti ciascuno dalla parte che li aveva nominati, ovvero secondo la procedura sopra indicata. 6. In tal caso comunque, i termini decorreranno dalla data in cui le parti siano venute a conoscenza dell’intervenuto impedimento. 7. La sede del Collegio Arbitrale sarà la città di Roma. 8. Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto ed osservando le norme del codice di procedura civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di giorni novanta dalla accettazione della nomina; tale termine resterà sospeso dal 1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno. 9. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto proseguire nell’esecuzione degli stessi, ...
Clausola compromissoria. Ai sensi dell’art. 31, comma 10, della Legge n. 183/2010, le parti concordano la pos- sibilità di pattuire nell’ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compro- missorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale, di cui l’art. 42, delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licen- ziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del mobbing, delle molestie sessuali e degli istituti di cui alla sezione IV, titolo V, capo IX. La clausola di cui al primo comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, non- ché dalle lavoratrici dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino . La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente certificata.
Clausola compromissoria. Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisori (se nominati) ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente della Camera di Commercio del luogo in cui il consorzio ha sede legale, che provvederà anche a designare il presidente del Collegio stesso. Nel caso di mancata nomina nei predetti termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il Consorzio ha la sede legale. Il Collegio Arbitrale deve pronunciare il lodo a maggioranza secondo le norme di diritto entro novanta giorni dall’accettazione della nomina. Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n° 5 e, in quanto compatibili, quelle di cui agli artt. 806 e seguenti del C.P.C. Gli amministratori ed il personale dipendente del Consorzio sono tenuti a dare al Collegio Arbitrale le informazioni e i chiarimenti richiesti. Sono libri obbligatori:
Clausola compromissoria. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.
Clausola compromissoria. Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006, di dà atto che, come previsto nel Bando, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente accordo. Ai sensi dello stesso comma 1-bis è vietato in ogni caso il compromesso.
Clausola compromissoria. Le parti s’impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla validità od alla esecuzione del presente contratto, ad Arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell’Associazione che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare ed al quale si rinvia per quanto qui non espressamente disciplinato.
Clausola compromissoria. Ogni controversia nascente dalla Convenzione è deferita ad un collegio di cinque arbitri che decide, in via rituale secondo diritto, ai sensi dell’art. 808 e seguenti del codice di procedura civile, e successive modificazioni. La Parte della Convenzione che intende promuovere il giudizio arbitrale lo comunica alla Parte o, a seconda dei casi, alle Parti nei cui confronti intende promuovere il giudizio, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, specificando l’oggetto della domanda e nominando il proprio arbitro. Il Presidente del Tribunale di Roma nomina il Presidente del collegio arbitrale.
Clausola compromissoria qualunque controversia dovesse sorgere tra il singolo produttore e COMAZOO riguardante l’applicazione del presente regolamento, sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno scelto dal produttore, uno scelto dalla COMAZOO e ed infine il terzo nominato dall’Unione Provinciale Cooperative di Brescia. Il collegio arbitrale funzionerà con poteri d’amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedura.
Clausola compromissoria. Per qualsiasi controversia che possa insorgere per l’esecuzione del servizio o per l’interpretazione delle norme da applicarsi al presente contratto, le parti demandano la risoluzione ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dall’Appaltatore, il secondo nominato dal Subappaltatore ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato di comune accordo tra i due arbitri designati dalle parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Rovigo. Il Collegio deciderà irritualmente, senza alcun vincolo di procedura e con valore puramente negoziale e transattivo per le parti.