Clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Di Inserimento
Clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Chiarimento a verbale Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.
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Samples: www.unionesindacaleitaliana.eu, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 dell'Accordo Interconfederale 27.7.1994 le Organizzazioni sindacali Sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, 19 legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. A., ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. R.S.U.. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. R.S.A.. Chiarimento a verbale Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale parte, dell'Accordo Interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.
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Samples: www.palariccione.com, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'artdell’art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 12, prima parte, dell’Accordo Interconfederale 27.7.1994 le Organizzazioni sindacali Orga- nizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all'artall’art. 19, legge 19 Legge 20 maggio 1970, 1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina di- sciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano ri- nunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. A., ai sensi della del- la norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente contemporanea- mente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. l’articolo 12, prima parte dell'accordo interconfederale parte, dell’Accordo In- terconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo dall’articolo precedente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti
Clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'artdell’art. 12 dell'accordo dell’Accordo interconfederale 27 luglio 1994 27.7.1994 le Organizzazioni sindacali Sindacali dotate dei requisiti di cui all'artall’art. 19, 19 legge 20 maggio 1970, mag- gio 1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. A., ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente automatica- mente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento momen- to della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. RSU non potranno essere contemporaneamente contem- poraneamente presenti R.S.A. RSA. Con il presente contratto viene abrogato l'art. l’articolo 12, prima parte dell'accordo parte, dell’accor- do interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo dall’articolo precedente.
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Samples: Contratto, uiltucsemiliaromagna.it
Clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'artdell’art. 12 dell'accordo dell’Accordo interconfederale 27 luglio 1994 27.7.1994 le Organizzazioni sindacali Sin- dacali dotate dei requisiti di cui all'artall’art. 19, 19 legge 20 maggio 1970, 1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente formal- mente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. A., ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente precedente- mente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente contemporanea- mente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.R.S.A.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'artdell’art. 12 dell'accordo dell’Accordo interconfederale 27 luglio 1994 27.7.1994 le Organizzazioni sindacali Sindacali dotate dei requisiti di cui all'artall’art. 19, 19 legge 20 maggio 1970, 1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. A., ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. RSU non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. RSA. Chiarimento a verbale Con il presente contratto viene abrogato l'art. l’articolo 12, prima parte dell'accordo parte, dell’accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo dall’articolo precedente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'artdell’art. 12 dell'accordo dell’Accordo interconfederale 27 luglio 1994 27/7/1994 le Organizzazioni sindacali Sindacali dotate dei requisiti di cui all'artall’art. 19, 19 legge 20 maggio 1970, 20/5/1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. A., ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. RSU non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. RSA. - Chiarimento a verbale - Con il presente contratto viene abrogato l'art. l’articolo 12, prima parte dell'accordo parte, dell’accordo interconfederale del 27 luglio 1994 27/7/1994 e sostituito dall'articolo dall’articolo precedente.
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Samples: www.serim.it, www.sardegnait.it
Clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'artdell’art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 dell’Accordo Interconfederale 8 giugno 1995 le Organizzazioni sindacali Sindacali dotate dei requisiti di cui all'artall’art. 19, legge 19 Legge 20 maggio 1970, 1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenutacon- tenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. A., ai sensi della norma sopra citata e dichiarano dichia- rano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti pre- senti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. l’articolo 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e parte, dell’Accordo Interconfederale 8 giugno 1995 sostituito dall'articolo dall’articolo precedente.
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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo
Clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'artdell’art. 12 dell'accordo dell’Accordo interconfederale 27 luglio 1994 27.7.1994 le Organizzazioni sindacali Sindacali dotate dei requisiti di cui all'artall’art. 19, 19 legge 20 maggio 1970, 1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. A., ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. RSU non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. RSA. Con il presente contratto viene abrogato l'art. l’articolo 12, prima parte dell'accordo parte, dell’accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo dall’articolo precedente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'artdell’art. 12 dell'accordo dell’Accordo interconfederale 27 luglio 1994 8.6.1995 le Organizzazioni sindacali Sindacali dotate dei requisiti di cui all'artall’art. 19, 19 legge 20 maggio 1970, 1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente formalmen- te ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. A.. ai sensi della norma sopra citata cita- ta e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiticosti- tuiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive pro- duttive ove siano state elette R.S.U. RSU non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. RSA. Con il presente contratto viene abrogato l'art. l’articolo 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 parte, dell’accordo inter- confederale del’ 8 giugno 1995 e sostituito dall'articolo dall’articolo precedente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo dell'Accordo interconfederale 27 luglio 1994 8.6.1995 le Organizzazioni sindacali Sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, 19 legge 20 maggio 1970, 1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. A.. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. RSU non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. RSA. Chiarimento a verbale Con il presente contratto viene abrogato l'art. l’articolo 12, prima parte dell'accordo parte, dell’accordo interconfederale del 27 luglio 1994 del’ 8 giugno 1995 e sostituito dall'articolo dall’articolo precedente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti
Clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'artdel 'art. 12 dell'accordo del 'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'artal 'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla al a disciplina in esso contenuta, partecipando alla al a procedura di elezione delle del e R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della del a norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della del a costituzione della del a R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare af ermare che nelle nel e unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Chiarimento a verbale Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo del 'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo dal 'articolo precedente.
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Clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'artdell’art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 dell’Accordo Interconfederale 27.7.1994 le Organizzazioni sindacali Sindacali dotate dei requisiti di cui all'artall’art. 19, legge 19 Legge 20 maggio 1970, 1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. A., ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. l’articolo 12, prima parte dell'accordo interconfederale parte, dell’Accordo Interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo dall’articolo precedente.
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Clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 Al fine di: - evitare sovrapposizione di rappresentanza nell'ambito del medesimo luogo di lavoro; - di salvaguardare il ruolo e le funzioni che i sottoscrittori del presente accordo hanno inteso riservare ai componenti le R.S.U.; - di assicurare buon esito alla disciplina contenuta nel presente accordo; - di garantire la reale attuazione dei principi ispiratori contenuti nella premessa del presente accordo e del Protocollo del 23 luglio 1994 1993; le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 192 del presente accordo, dotate dei requisiti dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando con la presentazione della lista per la elezione di propri candidati alla procedura di elezione delle R.S.U., nell'ufficio o studio nel quale sia attivata la procedura per le elezioni, rinunciano formalmente ed espressamente ad ogni effetto a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e , all'insediamento delle R.S.U., dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/precedentemente costituite nello stesso ufficio o i C.d.A.studio. In assenza di R.S.U. e fino al loro insediamento, precedentemente costituiti, al momento valgono le norme della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie legge n. 300 (Statuto dei lavoratori) del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art20 maggio 1970 e successive modifiche. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.Parte seconda DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA R.S.U.
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Clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo dell'Accordo interconfederale 27 luglio 1994 8.6.1995 le Organizzazioni sindacali Sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, 19 legge 20 maggio 1970, 1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. A.. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. RSU non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. RSA. Con il presente contratto viene abrogato l'art. l’articolo 12, prima parte dell'accordo parte, dell’accordo interconfederale del 27 luglio 1994 del’ 8 giugno 1995 e sostituito dall'articolo dall’articolo precedente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti
Clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'artdell’art. 12 dell'accordo dell’accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'artall’art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'artl’art. 12, prima parte dell'accordo dell’accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo dall’articolo precedente.
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Clausola di salvaguardia. Ai sensi dell'artdell’art. 12 dell'accordo dell’Accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali Sindacali dotate dei requisiti di cui all'artall’art. 19, legge 19 L. 20 maggio 1970, 1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. A., ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. RSU non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. RSA. Con il presente contratto viene abrogato l'artl’art. 12, prima parte dell'accordo parte, dell’Accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo dall’articolo precedente.
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