Clausola penale. 1. La Banca applica una penale qualora la Controparte presenti in contropartita delle operazioni di finanziamento attività non idonee o non utilizzabili dalla Controparte, in violazione dell’articolo 2, o non provveda a ritirare tali attività, entro sette giorni di calendario dall’evento che le ha rese non idonee o non utilizzabili, in violazione dell’articolo 7, comma 2. La Banca applica una penale anche nei casi in cui la Controparte fornisca informazioni incomplete e non aggiornate relative al valore della garanzia.
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Samples: www.bancaditalia.it, Contratto Quadro Sulle Garanzie Per Operazioni Di Finanziamento, www.bancaditalia.it