Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in cui una delle parti (i) commetta una grave violazione del Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabile, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale. 14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimo: a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); o b) subisca una modifica della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla società.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in 19.1 Ai sensi e per gli effetti di cui una delle parti (i) commetta una grave violazione all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabilepotrà essere risolto dal Fornitore, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone previa comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimoCliente finale, nei seguenti casi:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice il Cliente sia stato inadempiente in precedenti contratti di condotta e altri standard); ofornitura di energia elettrica;
b) subisca una modifica iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali;
c) manomissione delle apparecchiature di misura o sottrazione fraudolenta di energia elettrica;
d) utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, qualora il Cliente non abbia provveduto a comunicare al Fornitore e/o formalizzare la variazione d’uso;
e) mancato pagamento delle bollette entro il termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento;
f) mancato rilascio o ricostituzione delle garanzie previste;
g) dichiarazione di fallimento o sottoposizione del Cliente ad altra procedura concorsuale, anche straniera, ovvero sopravvenuto decesso;
h) revoca delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di vendita;
i) qualora AGESP Energia S.r.l. abbia sospeso la fornitura per altra causa imputabile al Cliente e quest’ultimo non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni dal ricevimento della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societàrelativa diffida da parte del Fornitore.
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Samples: Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Gas Naturale, Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui una delle parti (i) commetta una grave violazione all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabilepotrà essere risolto dal Fornitore, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone previa comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimoCliente finale, nei seguenti casi:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice vengano rilevate morosità a carico del Cliente relative a rapporti di condotta e altri standard); oFornitura pregressi;
b) subisca il Cliente risulti “cattivo pagatore” e/o sia registrato negli elenchi “sull’affidabilità e puntualità dei pagamenti” istituiti dall’ARERA;
c) qualora la società preposta eventualmente ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, revochi l’assicurazione per il Cliente e il Cliente non si renda disponibile a prestare garanzia fidejussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine indicato nella richiesta avanzata dal Fornitore;
d) venga revocata da parte del Cliente la procedura di addebito diretto SEPA relativamente al pagamento delle fatture;
e) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, salvo differente accordo scritto tra le Parti;
f) la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia negativa;
g) nel caso di mancato puntuale pagamento anche di una modifica della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societàsola fattura, anche senza previa costituzione in mora.
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Samples: Gas Supply Agreement, Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in cui una delle parti (i) commetta una grave violazione del Contratto senza possibilità 21.1. In tutti i casi di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabile, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione inadempimento da parte del Venditore Cliente delle obbligazioni di qualsiasi clausola cui agli artt. 3.3 (Identificazione del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantitàCliente), pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine 5 (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi Obblighi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimo:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioniresponsabilità del Cliente), 11 (RiservatezzaCondizioni di vendita del Dispositivo), 12 15 (PrivacyCorrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento), 16 20.2. (Regolamento REACHCessione del contratto) o 17 (Modello organizzativodelle presenti condizioni generali di contratto, la Società ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile previa comunicazione scritta al Cliente, fatte salve in ogni caso le azioni di condotta rivalsa e altri standard)risarcimento per i danni subiti e, in ogni caso, impregiudicati i diritti della Società alla percezione dei corrispettivi per il Servizio erogato.
21.2. Il Contratto si risolve ,altresì, di diritto se: a) il Cliente risulta civilmente incapace; o
b) subisca una modifica è stato in precedenza inadempiente nei confronti della compagine sociale con particolare riferimento Società e non ha sanato la propria esposizione debitoria; c) è assoggettato a procedure concorsuali o risulta inadempiente nei confronti di istituti di credito; d) è stato precedentemente coinvolto in casi di possibile minaccia all’integrità delle reti, frode e/o traffico anomalo; e) risulta iscritto nell’elenco dei protesti o soggetto a procedure esecutive; a seguito di opportune verifiche svolte al soggetto che esercita fine di controllare e prevenire il controllo sulla societàrischio di insolvenza; f) risulta non garantire il regolare pagamento dei corrispettivi relativi alla fornitura dei Servizi.
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Samples: Servizio Di Accesso Ad Internet
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in cui una Le parti convengono che il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., al verificarsi delle parti (i) commetta una grave violazione del Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabile, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimoseguenti ipotesi:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni)comprovata alterazione, 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) manipolazione o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); ocomunque inidonea custodia dei prodotti petroliferi custoditi dal Commissionario nel Punto Vendita;
b) subisca una manomissione fraudolenta dei sigilli e di ogni strumento di misurazione rilevata da organi di Polizia Giudiziaria;
c) grave o ripetuta violazione, contestata dalla Committente, di disposizioni di legge, decreti e normative di attuazione che possano determinare, in modo certo ed univoco, danni alla Committente;
d) rimozione, alterazione ed illecita apposizione o utilizzo dei segni distintivi del marchio;
e) cessione del contratto o modifica della compagine sociale titolarità della gestione;
f) chiusura dell’impianto ingiustificata al di fuori del periodo di chiusura per ferie, per malattia certificata o cause di forza maggiore;
g) variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti rispetto a quelli determinati dalla Committente;
h) cessazione degli effetti della fideiussione senza preventiva sua sostituzione con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societànuova garanzia fideiussoria.
i) violazione del divieto di attività in concorrenza e dell’obbligo di esclusiva;
j) mancato versamento nei tempi convenuti degli incassi delle vendite effettuate dal Commissionario.
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Samples: Commission Agreement
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il presente contratto si risolverà di diritto in caso in cui una delle parti (i) commetta una grave violazione del Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabile, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione inadempimento da parte del Venditore Cliente anche di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità una sola delle obbligazioni poste a quantitàsuo carico, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimo:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); o
b) subisca una modifica della compagine sociale con particolare riferimento a quelle di cui agli artt. 3 – Proprietà degli applicativi software e patto di gestione della lite; 5 – Divieti; 6 – Consegna e Attivazioni; 7 - Garanzia; 8 – Esclusioni assistenza; 9 – Intervento e obbligo di cooperazione; 10 – Esclusioni responsabilità; 11 – Pagamento Corrispettivi; 19 – D.lgs. n. 231/2001 e Codice Etico. ISI darà comunicazione al soggetto che esercita Cliente, a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, della volontà di avvalersi della risoluzione e, in tal caso, gli effetti della risoluzione decorreranno dalla data di ricezione della suddetta comunicazione. La risoluzione comporta il controllo sulla societàdiritto di ISI di ottenere il pagamento del canone per l’anno in corso. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di ISI al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alla risoluzione. Ai fini della presente clausola si considera grave inadempimento anche il mancato puntuale pagamento di una annualità del canone di assistenza e manutenzione.
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Samples: Licensing Agreement
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui una delle parti (i) commetta una grave violazione all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabilepotrà essere risolto dal Fornitore, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone previa comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimoCliente finale, nei seguenti casi:
aA) se il contatore o gli apparecchi del Distributore Locale, installati presso il Cliente sono stati dolosamente alterati o manomessi;
B) se l’energia elettrica è stata ceduta, sotto qualsiasi forma, a terzi o utilizzata in unità immobiliari diverse da quelle previste in Contratto;
C) per il mancato pagamento di una o più fatture, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9, ovvero mancata prestazione del deposito cauzionale o delle garanzie laddove previste;
D) mancata attivazione o revoca successiva dell’autorizzazione SDD, ove prevista e/o richiesta;
E) mancanza di condizioni di sicurezza;
F) se il Cliente non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACHpermette di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione;
G) impossibilità non dipendente dalla volontà del Fornitore di procedere alla fornitura;
H) se risultano a carico del Cliente procedimenti di liquidazione anche volontaria e/o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); o
b) subisca una modifica della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societàprocedure concorsuali.
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Samples: Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui una delle parti (i) commetta una grave violazione all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabilepotrà essere risolto dal Fornitore, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone previa comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione al Cliente finale, nei seguenti casi: a) liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell’effettiva attività di impresa; b) omesso, parziale o ritardato pagamento da parte del Venditore Cliente anche di qualsiasi clausola una sola o più bollette; c) insolvenza dichiarata del Cliente; d) inefficacia del Contratto relativa alla Data di Consegna Trasporto e/o alla conformità a quantitàdi Dispacciamento che determini l’impossibilità della prestazione da parte del Fornitore per causa non imputabile, pesifatti salvi i diritti e le azioni del Cliente allorché l’impossibilità dipenda da causa imputabile al Fornitore; e) ove prevista, volumi mancata attivazione o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente revoca successiva della autorizzazione dell’addebito diretto in conto corrente di cui al precedente; f) mancato rilascio/ricostituzione delle eventuali garanzie ove previste di cui al precedente articolo 13; g) mancato utilizzo del gas naturale secondo quanto disciplinato dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi precedente articolo 2 ovvero utilizzo fraudolento della stessa; h) manomissione dei misuratori e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimo:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); o
b) subisca una modifica della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita delle apparecchiature per il controllo sulla societàdelle misure. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire con modalità tali da permetterne la verifica dell’effettiva ricezione.
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Samples: Gas Supply Agreement
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in cui una delle parti (i) commetta una grave violazione 17.1 - Fatto salvo l'ulteriore risarcimento del Contratto senza possibilità danno e/o l'applicabilità degli eventuali interessi di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabile, ma mora nella misura legale a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla carico della parte inadempiente, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore 1456 c.c. nel caso in cui quest’ultimol'Utente violi anche una soltanto delle obbligazioni di cui agli Articoli:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni)17.2 - Al verificarsi di uno qualsiasi degli eventi di cui al precedente punto 17.1, 11 (Riservatezza)la risoluzione del contratto opererà di diritto dal momento del ricevimento da parte dell'Utente di una comunicazione
17.3 - Nell'ipotesi di violazione da parte dell'Utente delle norme stabilite nel presente contratto, 12 (Privacy)l'E- Marketer potrà, 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativoa suo insindacabile giudizio, codice sospendere l'accesso al Marketplace da parte dell'Utente per il tempo che riterrà opportuno, ovvero risolvere il presente contratto, senza essere tenuto a rifondere - neanche in parte - la eventuale quota di condotta partecipazione corrisposta dall'Utente, la quale sarà trattenuta a titolo di clausola penale, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del maggiore e altri standard); o
b) subisca una modifica della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societàulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 comma 1° c.c.. Tale penale sarà dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
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Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in cui una delle Le parti (i) commetta una grave violazione del Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, che il presente contratto è risolto per fatto e colpa dell’utilizzatore, ove si verifichino i seguenti fatti o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabile, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato siano tenuti i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimoseguenti comportamenti:
a) uso improprio o non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); oconsentito dei beni;
b) subisca utilizzazione di fonti di energia o materiale di consumo diversi da quelli prescritti dal noleggiatore o dalle prescrizioni di impiego;
c) inosservanza o procurata inosservanza delle prescrizioni riportate sui manuali d’uso in dotazione nonché sugli altri documenti che accompagnano i beni;
d) mora nel pagamento del canone oltre un girono dalla scadenza;
e) concessione dei beni a terzi, a qualunque titolo ciò avvenga; La risoluzione del contratto ai sensi del comma che precede, è effettuata dal noleggiatore a mezzo lettera raccomandata a.r., obbliga l’utilizzatore alla immediata restituzione dei beni e determina la cessazione anticipata del godimento, senza diritto ad alcuna indennità o risarcimento. L’inadempimento dell’obbligo di restituzione comporta il pagamento di una modifica della compagine sociale con particolare riferimento penale giornaliera pari ad euro 20,00, salvo il diritto al soggetto che esercita il controllo sulla societàmaggior danno patito dal noleggiatore.
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Samples: Noleggio Robot Per Piscine
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel 15.1 INTERFIBRA può sospendere l’erogazione di uno o più Servizi e/o risolvere in tutto o in parte il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di uno degli eventi di seguito riportati: a) violazione di uno o più degli obblighi del Cliente di cui agli artt.10 e 12 delle presenti Condizioni; b) qualora il Cliente abbia fornito ad INTERFIBRA informazioni e/o dati personali e/o documenti falsi e/o contraffatti e/o non validi, inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, i dati personali ed i documenti necessari per l’attivazione dei servizi; c) cessione, rivendita del Servizio secondo senza autorizzazione scritta di INTERFIBRA; d) il Cliente risulti protestato o soggetto a procedure esecutive, si trovi in stato di fallimento, amministrazione controllata, liquidazione coatta o volontaria o altra procedura concorsuale, o comunque si trovi in condizioni tali da porre oggettivamente in pericolo il regolare pagamento dei servizi, sulla base di analisi effettuate con finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza, controllo delle frodi e controllo del credito.
15.2 Il Contratto può essere risolto di diritto per sopravvenuta impossibilità dell’erogazione dei Servizi, ai sensi dell’art. 1463 c.c., nonché in caso in di eccessiva onerosità sopravvenuta a sensi dell’art. 1467 c.c.
15.3 Nei casi di cui una delle parti (i) commetta una grave violazione sopra, INTERFIBRA comunica la risoluzione del Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; mediante raccomandata A/R o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabile, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materialePEC.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimo:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); o
b) subisca una modifica della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla società.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui una delle parti (i) commetta una grave violazione all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabilepotrà essere risolto dal Fornitore, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone previa comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimoCliente finale, nei seguenti casi:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); oconcorsuali;
b) subisca mancata accettazione da parte del sistema bancario dell’attivazione SDD;
c) perdita della qualifica di Cliente idoneo;
d) omesso, parziale o ritardato pagamento di anche solo una modifica fattura;
e) mancato versamento del deposito cauzionale o mancata prestazione di garanzia equivalente;
f) comunicazione di dati e informazioni incomplete e/o non veritiere da parte del Cliente;
g) tentativo di alterazione della compagine sociale con particolare riferimento misura o prelievo fraudolento dell’energia elettrica e/o del gas a danno del Fornitore e/o del/i Distributore/i locale/i;
h) impossibilità di procedere alla fornitura di gas e/o energia elettrica a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al soggetto che esercita Fornitore;
i) qualora il controllo sulla societàFornitore abbia/abbiano sospeso la fornitura per altra causa imputabile al Cliente e quest’ultimo non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa diffida da parte del Fornitore.
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Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in cui una delle parti (i) commetta una grave violazione del Contratto senza possibilità Il Comune si riserva altresì la facoltà di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabile, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempientecontratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. Una violazione da parte 1456 del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantitàcodice civile, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato qualora vengano riscontrati i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimoseguenti inadempimenti:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); omancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
b) subisca una modifica intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione della compagine sociale Cooperativa nel registro regionale delle cooperative sociali;
c) mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori;
d) frode dell’impresa atto a compromettere il risultato del servizio;
e) quando si verifichino per più di tre volte nell’arco di un mese le circostanze che danno luogo all’applicazione di penale;
f) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
g) in caso di subappalto
h) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio. In tali casi l’Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata e con particolare riferimento preavviso di 30 giorni, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Nelle predette circostanze l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al soggetto che esercita il controllo sulla societàgiorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto in caso di risoluzione all’aggiudicatario.
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Samples: Service Management Agreement
Clausola risolutiva espressa. 14.1 7.1. XSTREAM s.r.l. avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nel caso in cui il Cliente violi gli obblighi specificati nel contratto, ovvero non adempia anche ad una sola delle seguenti obbligazioni o si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) mancato pagamento del prezzo di abbonamento o ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nel pagamento di una singola rata o di più rate; b) mutamento delle condizioni patrimoniali del Cliente e impossibilità dello stesso di fornire idonea garanzia per l’adempimento delle sue obbligazioni; per mutamento delle condizioni patrimoniali si intende il verificarsi di qualsiasi fatto tale da evidenziare l’incapacità dello stesso a far adeguatamente fronte alle proprie obbligazioni finanziarie; c) cessione del contratto non autorizzata; d) violazione degli obblighi di custodia e conservazione delle apparecchiature e) intervenuta dichiarazione di fallimento ovvero assoggettamento ad una delle altre procedure concorsuali.
7.2. In tali casi la risoluzione avverrà a seguito di comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o mediante PEC e XSTREAM s.r.l. avrà diritto di trattenere a titolo di parziale risarcimento dei danni e di penale l’abbonamento già corrisposto per l’annualità, oltre alla facoltà di pretendere il risarcimento dell’ulteriore danno.
7.3. Nel caso in cui una delle parti (i) commetta una grave violazione del Contratto il Cliente dovesse traslocare o disattivare i prodotti, XSTREAM s.r.l. potrà sospendere il servizio di assistenza tecnica, senza possibilità che ciò possa esentare il Cliente dal regolare pagamento di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabile, ma tutti i canoni a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materialescadere.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimo:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); o
b) subisca una modifica della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla società.
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Samples: Assistenza Tecnica
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui una delle parti (i) commetta una grave violazione all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabilepotrà essere risolto dal Fornitore, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone previa comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimoCliente finale, nei seguenti casi:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice il Cliente sia stato inadempiente in precedenti contratti di condotta e altri standard); ofornitura di energia elettrica;
b) subisca una modifica iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali;
c) manomissione delle apparecchiature di misura o sottrazione fraudolenta di energia elettrica;
d) utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, qualora il Cliente non abbia provveduto a comunicare al Fornitore e/o formalizzare la variazione d’uso;
e) mancato pagamento delle bollette entro il termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento;
f) mancato rilascio o ricostituzione delle garanzie previste;
g) dichiarazione di fallimento o sottoposizione del Cliente ad altra procedura concorsuale, anche straniera, ovvero sopravvenuto decesso;
h) revoca delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di vendita;
i) qualora VUS COM S.R.L. abbia sospeso la fornitura per altra causa imputabile al Cliente e quest’ultimo non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni dal ricevimento della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societàrelativa diffida da parte del Fornitore.
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Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in cui una delle parti (i) commetta una grave violazione 1. Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Contratto senza possibilità Codice Civile per i casi di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono causa per la risoluzione del Contratto che sarebbe rimediabilecontratto per inadempimento, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scrittaai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimole seguenti ipotesi:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice apertura di condotta e altri standard); ouna procedura concorsuale a carico del concessionario;
b) subisca una modifica messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività del concessionario;
c) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari
d) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
e) interruzione non motivata del servizio;
f) subappalto totale del servizio o subappalto parziale del servizio non autorizzato;
g) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
h) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 C.C;
i) per inosservanza di quanto dichiarato ai fini dell’ottenimento dei punteggi tecnico/qualitativi in sede di gara;
2. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto dichiarazione del Comune mediante PEC (posta elettronica certificata), di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456, comma 2 del codice civile.
3. L’applicazione della causa risolutiva espressa comporterà il risarcimento del danno subito dal comune, che esercita il controllo a tale titolo si rivarrà sulla societàconcessionaria inadempiente.
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Samples: Concessione Della Gestione Dell'auditorium S. Antonio
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in 19.1 Ai sensi e per gli effetti di cui una delle parti (i) commetta una grave violazione all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabilepotrà essere risolto dal Fornitore, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone previa comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimoCliente finale, nei seguenti casi:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) mancato pagamento delle fatture ovvero mancata prestazione e/o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); oricostituzione del deposito cauzionale e/o garanzia;
b) subisca una modifica impedimento all’accesso ai misuratori per effettuare operazioni sugli stessi (lettura, apertura, disalimentazione, operazioni di manutenzione etc.);
c) autoletture mendaci;
d) mancata comunicazione di affitto di locali, vendita dei locali;
e) condizioni di sicurezza mancanti;
f) inadempimenti del Cliente sopra descritti verificatisi in altre utenze gestite dalla Società e riconducibili allo stesso soggetto giuridico;
g) prelievi fraudolenti di energia elettrica e/o di gas abusando dei servizi forniti dal Fornitore o dal Distributore;
h) nel caso di imprenditore o persona giuridica fallibile, fallimento o inizio della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societàprocedura di liquidazione coatta amministrativa;
i) mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento di ramo d’azienda, fusione, scissione ecc).
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Samples: Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica Ai Clienti Non Domestici
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel 10.1 In caso in cui una delle parti (i) commetta una grave violazione del Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabile, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione inadempimento da parte del Venditore Cliente delle obbligazioni di qualsiasi clausola cui ai precedenti articoli 9 (Obbligazioni e garanzie da parte del cliente), articolo 7 (Corrispettivi, fatturazione e pagamenti) e nell’ipotesi di cui all’articolo 2, comma 6 relativa all’impossibilità di attivare il Servizio per cause non imputabili a INNOVA-tel, il Contratto relativa alla Data si risolverà di Consegna diritto ex articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviare al Cliente a mezzo raccomandata a/r o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente posta elettronica all'ultimo indirizzo indicato dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materialeCliente stesso.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il 10.2 Il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore si risolverà altresì di diritto nel caso in cui quest’ultimo:il Cliente venga sottoposto a procedure esecutive, procedure di fallimento, di amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, divenga in ogni caso insolvente o ceda i beni ai creditori, subisca un sequestro o altra forma di vincolo sui propri beni o venga messo in liquidazione, volontariamente o coattivamente, salvo che INNOVA-tel decida di rinunciare ad avvalersi della condizione.
a) non rispetti gli 10.3 INNOVA-tel si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto e, conseguentemente, di disattivare il Servizio qualora venisse a conoscenza ovvero determinasse, a suo insindacabile giudizio, che il Cliente sia inadempiente anche a uno solo degli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni)innanzi indicati - e che, 11 (Riservatezza)qui, 12 (Privacy)espressamente si richiamano - nonché abbia o stia violando la normativa vigente, 16 (Regolamento REACH) fatta comunque salva ogni azione di rivalsa e/o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); o
b) subisca una modifica della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societàrisarcitoria anche nei confronti dei terzi.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in cui una delle parti (i) commetta una grave violazione 12.1 Oltre che nei casi di ritardato o mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente, Optima avrà facoltà di ritenere risolto di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Contratto senza possibilità Codice Civile e cessare la fornitura nel rispetto dei termini indicati nel presente Contratto, salvo il risarcimento del maggior danno, mediante invio al Cliente di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabile, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta comunica- zione scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimoverificarsi delle seguenti circostanze:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni)stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di deco- zione o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); oinsolvenza;
b) subisca rottura o manomissione dei sigilli del Misuratore da parte del Cliente;
c) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente;
d) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una modifica sospensione della compagine sociale con particolare riferimento fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
12.2 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di apparecchiature tecniche, Optima fatturerà al soggetto che esercita Cliente tutto il controllo sulla societàdovuto in unica soluzione.
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Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in 17.1 Ai sensi e per gli effetti di cui una delle parti (i) commetta una grave violazione all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabilepotrà essere risolto dal Fornitore, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone previa comunicazione scritta al Venditore nel caso Cliente finale, nei seguenti casi: ⚫ qualora, nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di messa in cui quest’ultimomora, il Cliente non abbia provveduto a porre rimedio alle inadempienze allo stesso contestate, ⚫ qualora le inadempienze contestate siano relative a:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) mancato pagamento delle fatture ovvero mancata prestazione e/o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); oricostituzione del deposito cauzionale e/o garanzia;
b) subisca una modifica impedimento all’accesso ai misuratori per effettuare operazioni sugli stessi (lettura, apertura, disalimentazione, operazioni di manutenzione etc.);
c) autoletture mendaci;
d) mancata comunicazione di affitto di locali, vendita dei locali;
e) condizioni di sicurezza mancanti;
f) inadempimenti del Cliente sopra descritti verificatisi in altre utenze gestite dalla Società e riconducibili allo stesso soggetto giuridico;
g) prelievi fraudolenti di gas abusando dei servizi forniti dal Fornitore o dal Distributore;
h) nel caso di imprenditore o persona giuridica fallibile, fallimento o inizio della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societàprocedura di liquidazione coatta amministrativa;
i) mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento di ramo d’azienda, fusione, scissione, ecc...).
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Samples: Gas Supply Agreement
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in 19.1 Ai sensi e per gli effetti di cui una delle parti (i) commetta una grave violazione all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabilepotrà essere risolto dal Fornitore, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone previa comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimoCliente finale, nei seguenti casi:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice il Cliente sia stato inadempiente in precedenti contratti di condotta e altri standard); ofornitura di energia elettrica;
b) subisca una modifica iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali;
c) manomissione delle apparecchiature di misura o sottrazione fraudolenta di energia elettrica;
d) utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, qualora il Cliente non abbia provveduto a comunicare al Fornitore e/o formalizzare la variazione d’uso;
e) mancato pagamento delle bollette entro il termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento;
f) mancato rilascio o ricostituzione delle garanzie previste;
g) dichiarazione di fallimento o sottoposizione del Cliente ad altra procedura concorsuale, anche straniera, ovvero sopravvenuto decesso;
h) revoca delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di vendita;
i) qualora VUS COM S.R.L. abbia sospeso la fornitura per altra causa imputabile al Cliente e quest’ultimo non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni dal ricevimento della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societàrelativa diffida da parte del Fornitore.
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Samples: Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui una delle parti (i) commetta una grave violazione all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabilepotrà essere risolto dal Fornitore, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone previa comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimoCliente finale, nei seguenti casi:
a) il Cliente non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) risulti titolare della capacità di stipulare il contratto ovvero non risulti titolare o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); oavente diritto all’utilizzo degli impianti e/o dell’immobile oggetto della fornitura;
b) subisca una modifica impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a Fornitore;
c) condizioni di sicurezza mancanti;
d) il Contatore sia stato dolosamente alterato o manomesso;
e) il Cliente non metta in condizione il Distributore di accedere al Contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di propria competenza;
f) revoca delle concessioni e/o autorizzazioni e/o permessi o comunque, per fatto non imputabile al Fornitore, impossibilità a procedere con la fornitura di energia elettrica;
g) mendaci dichiarazioni rese dal Cliente ovvero, nell’ambito dei controlli che il Fornitore è tenuto ad eseguire a campione per verificare la veridicità delle stesse, mancata presentazione/esibizione da parte del Cliente della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societàdocumentazione richiestagli, a tal fine, dal Fornitore.
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Samples: Conditions of Supply of Electricity
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in cui una delle parti (i) commetta una grave violazione del Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabile, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente 16.1 DiRete potrà risolvere immediatamente di diritto il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempienteex articolo 1456 cod. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone civ. mediante comunicazione scritta al Venditore Cliente dell'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui quest’ultimo:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni)il Cliente venga sottoposto a procedure esecutive, 11 (Riservatezza)procedure di fallimento, 12 (Privacy)di amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, 16 (Regolamento REACH) divenga in ogni caso insolvente o 17 (Modello organizzativoinadempiente o ceda i beni ai creditori, codice subisca un sequestro o altra forma di condotta e altri standard); ovincolo sui propri beni o venga messo in liquidazione, volontariamente o coattivamente;
b) subisca una modifica nel caso di inadempimento da parte del Cliente degli obblighi di cui agli articoli 13.7 (condizioni all’uso del Servizio da parte di terzi), 13.8 (condizioni d’uso relative agli apparati) e 13.9 (rispetto della compagine sociale con particolare riferimento legge e dei diritti dei terzi);
c) nei casi di impedimento alla fornitura del Servizio per cause non imputabili a DiRete come nei casi previsti all’articolo 3.2.
16.2 Resta inteso che in caso di risoluzione DiRete invierà al soggetto che esercita il controllo sulla societàCliente, contestualmente alla comunicazione di cui all’art. 16.1, le istruzioni e tempistiche per richiedere ed effettuare l’eventuale portabilità verso nuovo operatore ai sensi di Legge, laddove la risoluzione comporti la perdita di numerazione telefonica in caso di mancata portabilità.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in cui una delle Le parti (i) commetta una grave violazione convengono che, oltre a quanto sancito dall’art. 1453 C.C., costituiscono motivo di risoluzione del Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabilecontratto, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scrittaai sensi dell’art. 1456 C.C., la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimole seguenti ipotesi:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice apertura di condotta e altri standard); ouna procedura concorsuale a carico del fornitore;
b) subisca una modifica cessazione di attività da parte del fornitore;
c) ritardo nella consegna o nell’esecuzione della compagine sociale con particolare riferimento prestazione superiore a 30 gg., compresi i casi fortuiti e di forza maggiore;
d) perdita delle licenze o dei diritti di cui all’art. 4 delle presenti condizioni generali di contratto;
e) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali nell’ordine; il fornitore sarà tenuto ad eseguire la prestazione anche oltre il termine salvo che PicenAmbiente non dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C. e ciò in deroga a quanto previsto dall’art. 1457 C.C;
f) mancanza di qualità dei materiali;
g) mancata rimozione, demolizione, distruzione dei materiali resi o respinti da PicenAmbiente a causa di vizi o carenze qualitative;
h) mancato rispetto da parte del fornitore delle disposizioni del Regolamento di acquisto di lavori, servizi, forniture di PicenAmbiente, visionabile presso il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, di cui dichiara di avere preso visione e di accettarne i contenuti. Il fornitore è tenuto, in ogni caso, al soggetto che esercita il controllo sulla societàrisarcimento delle perdite e dei danni subiti.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Di Fornitura Di Beni, Servizi E Lavori
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui una delle parti (i) commetta una grave violazione all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabilepotrà essere risolto dal Fornitore, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone previa comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimoCliente finale, nei seguenti casi:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta iscrizione del CLIENTE nel Registro dei Protesti e altri standard); osottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
b) subisca una modifica della compagine sociale sottoposizione del CLIENTE a procedure concorsuali;
c) mancato ottenimento da parte di EVISO di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del CLIENTE, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con particolare riferimento al soggetto che esercita la quale EVISO ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il controllo sulla societàproprio rischio di credito commerciale; d) mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e i servizi direttamente connessi; e) inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili ad EVISO;
d) superamento in almeno un mese di fronitura del limite di 0,0005 €/kWh ottenuto come differenza tra la componente PVOL come stabilita nelle CONDIZIONI TECNICO- ECONOMICHE applicata nel mese di fornitura ed il Prezzo Unico Nazionale medio mensile dello stesso mese di fornitura.
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Samples: Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:
a. non si dia inizio all’erogazione del servizio nonostante gli accordi intercorsi con l’ufficio personale;
b. non abbia provveduto all’apertura della sede in cui una delle parti (i) commetta una Province di Livorno o Pisa come indicato all’art.5, co.1;
c. mancato avvio o ritardo nell’invio del prestatore di lavoro o nella sostituzione dello stesso superiore a 7 giorni lavorativi rispetto ai termini stabiliti agli artt.5 e 7;
d. grave violazione negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
e. perdita di autorizzazioni o titoli abilitativi richiesti;
f. sospensione o interruzione del Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabile, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione servizio da parte del Venditore dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materialeforza maggiore.
14.2 Inoltreg. grave inadempimento, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore derivante da una delle seguenti ipotesi: - mancato pagamento di almeno tre mensilità nell'anno solare;
h. cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
i. nel caso di cessione, anche parziale ed in cui quest’ultimo:qualsiasi forma, delle attività oggetto del presente atto, senza aver dichiarato l’opzione al subappalto in sede di offerta.
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni)j. per il persistere di cause di forza maggiore che impediscano l’esecuzione del contratto senza la possibilità, 11 (Riservatezza)in un tempo ragionevole, 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); o
b) subisca una modifica della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societàprovvedere alla loro eliminazione.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui una delle parti (i) commetta una grave violazione all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabilepotrà essere risolto dal Fornitore, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone previa comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimoCliente finale, nei seguenti casi:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice Mancato pagamento di condotta e altri standard); ouna fattura;
b) subisca Peggioramento del merito creditizio;
c) impossibilità di procedere alla fornitura di energia elettrica a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore;
d) revoca della richiesta di switching ai sensi dell’art. 5 delle presenti Condizioni Generali di fornitura;
e) comunicazione di dati e informazioni incomplete e/o non veritiere da parte del Cliente;
f) omesso, parziale o ritardato pagamento di anche solo una modifica fattura, fermo restando quanto previsto all’art. 15 delle presenti Condizioni Generali di fornitura;
g) a seconda dei casi, mancata accettazione da parte del sistema bancario dell’attivazione SDD e mancato versamento, o ricostituzione, del deposito cauzionale;
h) manomissione del contatore, tentativo di alterazione della compagine sociale con particolare riferimento misura o prelievo fraudolento a danno del Fornitore/i e/o del Distributore locale;
i) qualora il Fornitore abbia sospeso la fornitura per altra causa imputabile al soggetto che esercita il controllo sulla societàCliente e quest’ultimo non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa diffida da parte del Fornitore;
j) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti, sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso 15.1. In tutti i casi di inadempimento o di violazione delle obbligazioni di cui alle clausole 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, BlueEagle avrà la facoltà di risolvere il contratto in cui una delle parti (i) commetta una grave violazione del Contratto essere con il Cliente ai sensi dell’art. 1456 codice civile con effetto immediato, senza possibilità essere tenuta a restituire quanto dal Cliente pagato in anticipo per importi e/o servizi non ancora utilizzati restando salvo in ogni caso, il diritto di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabile, ma BlueEagle a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente richiedere il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materialerisarcimento dell’ulteriore danno subito.
14.2 Inoltre15.2. In caso di risoluzione, l’Acquirente il Cliente dovrà disattivare immediatamente ogni allacciamento e/o interrompere la fruizione di tutti i servizi forniti da BlueEagle potendovi provvedere in difetto BlueEagle.
15.3. Il Cliente sarà inoltre tenuto a consegnare senza indugio tutto il materiale e quant’altro non di proprietà del Cliente stesso a BlueEagle e ciò senza alcun onere, spesa o responsabilità a carico di BlueEagle.
15.4. XxxxXxxxx potrà inoltre risolvere il Contratto contratto in essere con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimo:
a) il Cliente senza preavviso e con effetto immediato, qualora nei confronti dello stesso sia avviata una procedura di natura concorsuale, oppure lo stesso Cliente sia assoggettato a procedure esecutive e non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice abbia posto termine alle stesse entro 2 mesi dall’avvio di condotta e altri standard); o
b) subisca una modifica della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societàtali procedure.
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Samples: Fornitura Di Servizi Informatici
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in 19.1 Ai sensi e per gli effetti di cui una delle parti (i) commetta una grave violazione all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabilepotrà essere risolto dal Fornitore, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone previa comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimoCliente finale, nei seguenti casi:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta iscrizione del CLIENTE nel Registro dei Protesti e altri standard); osottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
b) subisca una modifica della compagine sociale sottoposizione del CLIENTE a procedure concorsuali;
c) mancato ottenimento da parte di EVISO di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del CLIENTE, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con particolare riferimento al soggetto che esercita la quale EVISO ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il controllo sulla societàproprio rischio di credito commerciale; d) mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e i servizi direttamente connessi; e) inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili ad EVISO;
d) superamento in almeno un mese di fronitura del limite di 0,0005 €/kWh ottenuto come differenza tra la componente PVOL come stabilita nelle CONDIZIONI TECNICO- ECONOMICHE applicata nel mese di fornitura ed il Prezzo Unico Nazionale medio mensile dello stesso mese di fornitura.
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Samples: Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:
a) mancata attivazione, revoca o cessazione di efficacia dell’autorizzazione permanente di addebito in cui una conto corrente bancario delle parti (i) commetta una grave violazione del Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabilefatture emesse dal Fornitore, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione i successivi 10 (dieci) giorni;
b) ritardo in un pagamento da parte del Venditore Cliente che si protragga oltre 20 (venti) giorni dalla comunicazione del Fornitore di cui all’art. 15 delle presenti Condizioni Generali;
c) reiterato ritardato pagamento e/o pagamento parziale delle fatture per forniture, ferma restando l’applicazione degli interessi di cui all’art. 15;
d) mancata e/o invalida costituzione, revoca del deposito cauzionale richiesto dal Fornitore al Cliente ai sensi dell’art. 13 delle presenti Condizioni Generali; Senza pregiudizio per qualsiasi clausola altro rimedio del Contratto relativa Fornitore ai sensi di legge o previsto dal Contratto, la risoluzione avrà effetto alla Data prima data utile consentita dalla normativa di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine settore (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte delibera ARERA. 487/2015/R/eel “Riforma del processo di essi switching nel mercato retail elettrico”) e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materialesuccessive modificazioni ed integrazioni).
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimo:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); o
b) subisca una modifica della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla società.
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Samples: Proposta Di Fornitura
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui una delle parti (i) commetta una grave violazione all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabilepotrà essere risolto dal Fornitore, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone previa comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimoCliente finale, nei seguenti casi:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) mancato pagamento delle fatture ovvero mancata prestazione e/o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); oricostituzione del deposito cauzionale e/o garanzia;
b) subisca una modifica impedimento all’accesso ai misuratori per effettuare operazioni sugli stessi (lettura, apertura, disalimentazione, operazioni di manutenzione etc.);
c) autoletture mendaci;
d) mancata comunicazione di affitto di locali, vendita dei locali;
e) condizioni di sicurezza mancanti;
f) inadempimenti del Cliente sopra descritti verificatisi in altre utenze gestite dalla Società e riconducibili allo stesso soggetto giuridico;
g) prelievi fraudolenti di energia elettrica e/o di gas abusando dei servizi forniti dal Fornitore o dal Distributore;
h) nel caso di imprenditore o persona giuridica fallibile, fallimento o inizio della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societàprocedura di liquidazione coatta amministrativa;
i) mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento di ramo d’azienda, fusione, scissione ecc).
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Samples: Gas Supply Agreement
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel 13.1. Unitamente a quanto previsto negli articoli precedenti, qualora il Cliente si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal presente Contratto, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e risolvere il contratto. In particolare il Fornitore potrà sospendere la fornitura e potrà anche risolvere il contratto qualora: - motivi di sicurezza come previsto dagli artt. 4.6. e 5.4. del presente Contratto; - il contatore sia stato dolosamente alterato o manomesso; - prelievo fraudolento, ivi comprese la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura e la condotta prevista nell’art. 2.3.; - il Cliente non permetta al personale incaricato da AGS SpA di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di tipo tecnico; - in caso in cui di subentro di altro utilizzatore nella fornitura senza preavviso o chiusura contratto; - mancato pagamento di una delle parti (i) commetta una grave violazione o più fatture dei servizi forniti da AGS SpA; - mendaci dichiarazioni del Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabile, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materialeCliente.
14.2 Inoltre13.2. La riattivazione della fornitura successiva alla sospensione avverrà con i tempi ed i costi previsti per i subentri d'utenza, l’Acquirente potrà risolvere dopo la stipula di un nuovo Contratto ed il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimo:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice pagamento delle eventuali fatture insolute nonché delle spese di condotta sospensione e altri standard); o
b) subisca una modifica della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societàriattivazione del servizio.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Del Calore Mediante Teleriscaldamento
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in cui una Le parti convengono che il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., al verificarsi delle parti (i) commetta una grave violazione del Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabile, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimoseguenti ipotesi:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni)comprovata alterazione, 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) manipolazione o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); ocomunque inidonea custodia dei prodotti petroliferi custoditi dal Commissionario nel Punto Vendita;
b) subisca una manomissione fraudolenta dei sigilli e di ogni strumento di misurazione rilevata da organi di Polizia Giudiziaria;
c) grave o ripetuta violazione, contestata dalla Committente, di disposizioni di legge, decreti e normative di attuazione che possano determinare, in modo certo ed univoco, danni alla Committente;
d) rimozione, alterazione ed illecita apposizione o utilizzo dei segni distintivi del marchio;
e) cessione del contratto o modifica della compagine sociale titolarità della gestione;
f) chiusura dell’impianto ingiustificata al di fuori del periodo di chiusura per ferie, per malattia certificata o cause di forza maggiore;
g) variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti rispetto a quelli determinati dalla Committente;
h) cessazione degli effetti della fideiussione senza preventiva sua sostituzione con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societànuova garanzia fideiussoria. i) violazione del divieto di attività in concorrenza e dell’obbligo di esclusiva; l) mancato versamento nei tempi convenuti degli incassi delle vendite effettuate dal Commissionario.
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Samples: Commission Agreement
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in cui una delle parti (i) commetta una grave violazione del Contratto senza possibilità 20.1. In tutti i casi di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabile, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione inadempimento da parte del Venditore Cliente delle obbligazioni di qualsiasi clausola cui agli artt. 3.3 (Identificazione del Contratto relativa Cliente), 5 (Obblighi e responsabilità del Cliente), 10 (Condizioni di vendita dell’apparecchiatura terminale), 14 (Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento), 19.2 (Cessione del contratto) delle presenti condizioni generali di contratto, la Società ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile previa comunicazione scritta, fatte salve in ogni caso le azioni di rivalsa e risarcimento per i danni subiti e, in ogni caso, impregiudicati i diritti della Società alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario percezione dei Beni) costituisce una violazione materialecorrispettivi per il Servizio erogato.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere 20.2. Il Contratto si risolve altresì di diritto se il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimo:
Cliente: a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard)risulta civilmente incapace; o
b) subisca una modifica è stato in precedenza inadempiente nei confronti della compagine sociale con particolare riferimento Società e non ha sanato la propria esposizione debitoria; c) è assoggettato a procedure concorsuali o risulta inadempiente nei confronti di istituti di credito; d) è stato precedentemente coinvolto in casi di possibile minaccia all’integrità delle reti, frode e/o traffico anomalo; e) risulta iscritto nell’elenco dei protesti o soggetto a procedure esecutive; f) a seguito di opportune verifiche svolte al soggetto che esercita fine di controllare e prevenire il controllo sulla societàrischio di insolvenza, risulta non garantire il regolare pagamento dei corrispettivi relativi alla fornitura dei Servizi.
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Samples: Servizio Di Accesso Ad Internet
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Copernico ha facoltà, previa comunicazione scritta, di considerare automaticamente risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. il contratto e, di conseguenza, di interrompere il Servizio, qualora durante l’esecuzione dello stesso: ● vengano rilevate morosità a carico dell’Utente relative a rapporti pregressi del Servizio; ● venga revocata da parte dell’Utente la procedura di addebito diretto SEPA relativamente al pagamento delle fatture; ● nel caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola fattura, previa costituzione in mora. Nel caso in cui l’Utente non versi l’importo totale dovuto, Copernico S.r.L., anche tramite Fam 3 S.r.L., invierà una delle parti comunicazione formale nella quale inviterà a pagare l’importo totale dovuto entro 15 (iquindici) commetta una grave violazione giorni, con l'avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto di diritto. Il Fornitore si riserva la facoltà di bloccare le funzioni di utilizzo del Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabileServizio da parte degli Utenti inadempienti, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempientenelle modalità sopra indicate. Una violazione Le obbligazioni assunte dall’Utente, nonché la garanzia del buon fine del pagamento che l’Utente effettua con i mezzi di cui all’articolo 6. e, altresì, l’esatto adempimento degli obblighi assunti dal Fornitore, hanno carattere essenziale, cosicché per patto espresso, l’inadempimento di una di tali obbligazioni, ove non determinata da parte caso fortuito o forza maggiore, comporterà la risoluzione di diritto del Venditore contratto ex art. 1456 c.c., senza necessità di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materialepronuncia giudiziale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimo:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); o
b) subisca una modifica della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla società.
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Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui una delle parti (i) commetta una grave violazione all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabilepotrà essere risolto dal Fornitore, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone previa comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimoCliente finale, nei seguenti casi:
a) il Cliente non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) risulti titolare della capacità di stipulare il contratto ovvero non risulti titolare o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); oavente diritto all’utilizzo degli impianti e/o dell’immobile oggetto della fornitura;
b) subisca una modifica impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a Fornitore;
c) condizioni di sicurezza mancanti;
d) il Contatore sia stato dolosamente alterato o manomesso;
e) il Cliente non metta in condizione il Distributore di accedere al Contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di propria competenza;
f) revoca delle concessioni e/o autorizzazioni e/o permessi o comunque, per fatto non imputabile al Fornitore, impossibilità a procedere con la fornitura di gas;
g) mendaci dichiarazioni rese dal Cliente ovvero, nell’ambito dei controlli che il Fornitore è tenuto ad eseguire a campione per verificare la veridicità delle stesse, mancata presentazione/esibizione da parte del Cliente della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societàdocumentazione richiestagli, a tal fine, dal Fornitore.
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Samples: Offerta Placet
Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in cui una delle parti (i) commetta una grave violazione del Contratto senza possibilità WKI e/o il Distributore avrà facoltà di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabile, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone effetto immediato, attravrso semplice comunicazione scritta al Venditore nel della stessa di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, in caso in cui quest’ultimo:
a) non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazionidi inadempimento da parte del Cliente anche ad una sola delle obbligazioni previste nei seguenti articoli: 10.1.(Obbligo di avvalersi esclusivamente di WKI o del Distributore per i Servizi di Assistenza), 11 5 (Obblighi e responsabilità del Cliente), 8 (Riservatezza), 9 (Proprietà intellettuale), 12 (PrivacyCorrispettivo e autorizzazione addebito in conto corrente), 13 (Ritardi e morosità del Cliente, sospensione servizi e penale), 16 (Regolamento REACH) Nomina di WKI e del Distributore a Responsabili del trattamento di dati personali, 18 (D.Lgs 231/2001 e Codice Etico). In caso di risoluzione del presente Contratto da parte di WKI ai sensi del paragrafo precedente, quest’ultima ha diritto di trattenere tutte le somme sino a quel momento percepite nonché alla corresponsione degli eventuali importi ancora dovuti dal Cliente fino alla scadenza del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti. Detti importi dovranno essere corrisposti entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta di WKI e/o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); o
b) subisca una modifica della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societàdel Distributore.
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Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in 19.1 Ai sensi e per gli effetti di cui una delle parti (i) commetta una grave violazione all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabilepotrà essere risolto dal Fornitore, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempiente. Una violazione da parte del Venditore di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone previa comunicazione scritta al Venditore nel caso in cui quest’ultimoCliente finale, nei seguenti casi:
aA) se il contatore o gli apparecchi del Distributore Locale, installati presso il Cliente sono stati dolosamente alterati o manomessi;
B) se il gas è stato ceduto, sotto qualsiasi forma, a terzi o utilizzato in unità immobiliari diverse da quelle previste in Contratto;
C) per il mancato pagamento di una o più fatture, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9, ovvero mancata prestazione del deposito cauzionale o delle garanzie laddove previste;
D) mancata attivazione o revoca successiva dell’autorizzazione SDD, ove prevista e/o richiesta;
E) mancanza di condizioni di sicurezza;
F) se il Cliente non rispetti gli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni), 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACHpermette di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione;
G) impossibilità non dipendente dalla volontà del Fornitore di procedere alla fornitura;
H) se risultano a carico del Cliente procedimenti di liquidazione anche volontaria e/o 17 (Modello organizzativo, codice di condotta e altri standard); o
b) subisca una modifica della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societàprocedure concorsuali.
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Clausola risolutiva espressa. 14.1 Nel caso in cui una delle parti (i) commetta una grave violazione del Contratto senza possibilità di porre rimedio alla violazione; o (ii) commetta una violazione sostanziale del Contratto che sarebbe rimediabileFerme le clausole risolutive espresse previste nei precedenti punti, ma a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, la parte adempiente potrà risolvere immediatamente il Contratto dandone comunicazione scritta alla parte inadempientedi appalto sarà risolto ai sensi dell’art. Una violazione da parte del Venditore 1456 c.c., di qualsiasi clausola del Contratto relativa alla Data di Consegna o alla conformità a quantità, pesi, volumi o specifiche contenute nell'Ordine (indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia accettato i Beni o Servizi o parte di essi e indipendentemente dal fatto che sia diventato proprietario dei Beni) costituisce una violazione materiale.diritto anche nei seguenti casi:
14.2 Inoltre, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto con effetti immediati dandone comunicazione scritta al Venditore 1. nel caso in cui quest’ultimo:l’appaltatore dia o offra o concordi di dare a qualunque dipendente della GE.S.A.C. S.p.A. o persona che lavori per essa, qualunque regalo o compenso di qualsiasi natura;
a) non rispetti gli 2. nel caso in cui l’appaltatore dovesse essere messo in liquidazione o dovesse essere sottoposto ad una procedura tendente a dichiararne il fallimento o l’amministrazione straordinaria, ovvero nel caso in cui dovesse chiedere e/o essere ammesso a concordato preventivo;
3. nel caso di mancato adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti agli articoli 10 (Assicurazioni)retributivi, 11 (Riservatezza), 12 (Privacy), 16 (Regolamento REACH) o 17 (Modello organizzativo, codice contributivi e previdenziali assunti nei confronti dei propri dipendenti;
4. nel caso di condotta e altri standard)mancato avvio del servizio alla data prevista; o
b) subisca una modifica della compagine sociale con particolare riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla societàSERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ED ALTRE ATTIVTA’ FUNZIONALI ALL’AREA DI MOVIMENTO DELL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI CAPODICHINO.
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