Clausole speciali. 1. Sono ammesse alle trattative le organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti previsti dall’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 misurati nei comparti ed aree definiti nel presente CCNQ.
2. Per la medesima finalità di cui all’art. 8, comma 1, nei comparti Funzioni centrali e Istruzione e ricerca e nelle corrispondenti aree della dirigenza, limitatamente ai rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, sono presenti alle trattative nazionali anche le organizzazioni sindacali che non abbiano attivato la procedura di cui all’art. 9 e che, sulla base dei dati associativi ed elettorali relativi all’ultima rilevazione effettuata, abbiano raggiunto la soglia del 5% in almeno uno dei comparti o delle aree pre-esistenti al presente CCNQ, confluiti nel nuovo comparto o area.
3. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 2 non hanno diritto ai distacchi, ai permessi e alle altre prerogative sindacali e non concorrono al raggiungimento delle soglie di cui all’art. 43, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Clausole speciali. 1. Per ciascun dirigente, l’ufficio del personale dell’azienda di appartenenza conserva in apposito fascicolo tutti gli atti e documenti prodotti dall’azienda o dallo stesso dirigente ed attinenti all’attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia. Il dirigente, a richiesta, può prendere liberamente visione del proprio fascicolo personale e richiedere copia, a proprie spese, di tutti o parte dei documenti ivi inseriti. Sono esonerate dal pagamento le copie richieste per le procedure concorsuali o di conferimento degli incarichi presso la stessa azienda.
3. Al dirigente cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni provvede l’azienda, con oneri a proprio carico. Ai dirigenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del d. lgs. 626/1994 e delle leggi in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. L’azienda, con oneri a proprio carico, può disciplinare per speciali esigenze connesse al particolare tipo di mansioni svolte da categorie di dirigenti previamente individuate l’uso di alloggi di servizio.
Clausole speciali. Gli equini possono essere venduti, senza alcuna garanzia, con la clausola “a fiamma e fuoco” a tutto rischio e pericolo del compratore.
Clausole speciali. 1. In caso di ritardo dell’ente o agenzia nel rinnovo dell’incarico al dirigente, fatti salvi i casi previsti dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001 e dall’art. 63, viene corrisposto il trattamento economico in godimento in relazione all’attività svolta.
2. Il dirigente di prima fascia eletto, ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. n. 165 del 2001, collocato quale componente del Comitato dei Garanti in posizione di fuori ruolo, mantiene per la durata del mandato il trattamento economico complessivo in godimento.
Clausole speciali sempre operanti in caso di polizza emessa a copertura di 2 o più Assicurati
Clausole speciali operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza
Clausole speciali. CAPO VIII Norme disciplinari
Clausole speciali. Il bestiame bovino da macello può vendersi con la clausola “a fiamma e fuoco” (termine ormai desueto); in tali casi, i rischi, compresa la eventuale non commestibilità delle carni, sono tutti completamente a carico del compratore, poichè, con le clausole anzidette, il venditore non dà garanzie di sorta.
Clausole speciali. Il bestiame suino da macello può vendersi con la clausola “a fiamma e fuoco” che esonera da ogni obbligo di garanzia il venditore; cioè, come più volte è stato detto,ogni rischio e pericolo è a tutto carico del compratore.
Clausole speciali. In genere, le contrattazioni si effettuano in massa, con la clausola “come esce dalla mietitrebbia”, riferita alla sola quantità.