Collaudo e manutenzione Clausole campione

Collaudo e manutenzione. 1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all’art. 63, comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto. 2. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 3. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del DLgs 50/2016, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ente appaltante; il silenzio dell’ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 5. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell’ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Collaudo e manutenzione. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro specifici termini.
Collaudo e manutenzione. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria esterne al PA, dovrà avvenire in conformità ai progetto esecutivo assentito, nel rispetto dei termini indicati agli art. 4. Dell’avvenuta ultimazione di dette opere gli Attuatori daranno immediata notizia, in modo formale e per iscritto, al Comune, il quale disporrà la sollecita effettuazione delle operazioni di collaudo tecnico- contabile dell’opera dichiarata ultimata. Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro 60 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori; trascorso detto termine senza che il collaudatore abbia emesso certificato, previa successiva messa in mora da parte dell’Attuatore per un ulteriore periodo di 30 giorni, l’obbligazione relativa all’opera ultimata - salvo che il ritardo dipenda da esigenze connesse ad interventi prescritti per rendere le opere collaudabili, perfettamente conformi ai progetti ed utilizzabili- s’intenderà adempiuta ed i titoli delle relative garanzie saranno restituiti agli Attuatori. Il costo delle operazioni ritenute necessarie all’emissione del regolare certificato di collaudo è posto a carico degli Attuatori che si impegnano, sin d’ora, ad eseguire gli interventi prescritti dal collaudatore al fine di rendere le opere realizzate conformi agli elaborati di cui sopra e - in ogni modo - perfettamente utilizzabili. Gli oneri professionali connessi sono da intendersi già compresi tra i compensi dovuti per il collaudo in corso d’opera. Non appena positivamente concluso il collaudo, gli Attuatori si impegnano a trasferire al Comune il possesso delle aree e delle opere sulle stesse eseguite; di detto trasferimento sarà redatto verbale dal quale dovrà risultare il perfetto stato manutentivo delle opere realizzate.
Collaudo e manutenzione. Il certificato di collaudo o regolare esecuzione deve essere emesso entro i termini indicati al Capitolato Speciale. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ente appaltante; il silenzio dell’ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell’ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Collaudo e manutenzione. Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010, il collaudo è sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione nei modi indicati dallo stesso articolo 201. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale d’appalto o nel contratto. TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Collaudo e manutenzione. Il Certificato di Xxxxxxxx, redatto ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, sarà emesso, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. e ii., entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 150 del D.fgs.50/2016 e ss. mm. e ii., per i lavori relativi ai Beni tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione. Alla data di emissione di detto certificato si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della garanzia definitiva di all'articolo 103 del D.lgs.50/2016. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma del codice civile. Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo, l'Appaltatore resta responsabile della conservazione delle opere eseguite, anche di quelle per conto terzi. Durante il periodo di manutenzione gratuita "Impresa è obbligata a sostituire immediatamente manufatti e materiali difettosi forniti ed a riparare i guasti e le imperfezioni manifestatisi dopo la fine dei lavori. Sono esclusi i soli danni derivanti dall'uso non corretto di terzi. Le opere di manutenzione verranno ordinate a mezzo di ordine di servizio e le inadempienze saranno sanzionate. articolo l , comma 1 7. della leoge 190/2012 stabilisce espressamenle che le starioni appaltanti possono prevedere negli bandi {'Il gara o lettere d l'irrogazione della sanzione del) -esclustone dalla 2ara per I S ipotesi di violazione delle clausole contenute nel protocolli di legalità o nel palli dl lillegrrta I cd protocolli di leœalitå patti dl Iliteerlta sanciscono un comune impeeno ad assicurare la legalita e la tiasparenza nell esecuzione d) un dato contratto pul)hhco particolar modo per la il controllo ed il contrasto dei tentativi di intillra•none mafiosa, nonché per la (Iella sicure,zza e della re(- žolanta dei luaehi di oro Pertanto- Anac ha ritenuto let2i1timo Il provvedimento (It esclusione adottalo dalla stazione appaltante a causa della mancata trasrntsswne, unitamenle ai documenti da plesentare con Folferta. del Patto dl...

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  • Assistenza e manutenzione Il servizio di manutenzione consiste nell’erogare assistenza on-site, ponendo in essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al ripristino dell’operatività. Il servizio deve essere assicurato dal Fornitore a partire dalla data di accettazione della fornitura per un periodo di 36 (trentasei) mesi (in questo caso il costo del servizio è incluso nel prezzo di acquisto dei componenti stessi), ovvero, a fronte di ordinativo che preveda l’adesione all’opzione di estensione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, per un periodo complessivo di 60 (sessanta) mesi. Gli interventi di manutenzione dovranno essere richiesti dall’Amministrazione al Fornitore mediante il “Call Center”. I termini di erogazione del servizio decorreranno dall’ora di ricezione della richiesta di intervento. Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware (sia nella configurazione base, che per i singoli eventuali dispositivi opzionali) dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. Il servizio non comprende manutenzione sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato). Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché, laddove riparabile, l’apparecchiatura originale riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l’Amministrazione interessata. Inoltre, in caso di sostituzione dell’apparecchiatura, qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, il fornitore dovrà procedere allo spostamento del disco fisso dall’apparecchiatura guasta a quella in sostituzione al fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro. In caso di sostituzione di componenti dell’apparecchiatura, deve essere garantita la piena compatibilità con l'immagine del software precedentemente installata. Il Fornitore è obbligato a ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura, mediante l’eliminazione del malfunzionamento o mediante la sostituzione temporanea dell’apparecchiatura con altra equivalente, entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative dalla ricezione della richiesta di intervento. Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all’ordinativo di fornitura cui si riferisce l’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento, il serial number, il “Codice identificativo Consip”, il numero di ticket, la data e l’ora di apertura della chiamata, il numero dell’intervento, la data e l’ora dell’intervento, la data e l’ora dell’avvenuto ripristino delle funzionalità dell’apparecchiatura (o del termine intervento).

  • Manutenzione 1. Tutte le attività di manutenzione ordinaria saranno a carico del Conduttore. 2. Tutte le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture dell’Immobile necessarie al fine di conservare l’idoneità e la sicurezza dell’Immobile all’uso convenuto tra le Parti saranno a carico del Locatore. 3. Sono altresì a carico del Locatore gli oneri di imposta di qualsiasi genere di cui l’Immobile sia gravato in ragione della sua destinazione.

  • Servizio di manutenzione Il servizio di manutenzione è opzionale e quindi dovrà essere prestato soltanto se espressamente richiesto dall’Amministrazione nel proprio AS. Il servizio di manutenzione deve essere realizzato dall’Aggiudicatario nel rispetto degli SLA previsti (cfr. par 4.1.5), anche con interventi da effettuarsi presso i siti dell’Amministrazione Contraente, pena l’applicazione delle penali indicate al par. 5. La manutenzione comprende le attività volte a garantire una pronta correzione dei malfunzionamenti e il ripristino delle funzionalità, anche attraverso attività di supporto on-site. Sarà facoltà dell’Amministrazione Contraente richiedere a pagamento il servizio manutenzione in base al profilo di qualità richiesto per i servizi erogati, Low Profile (Business Day) o High Profile (H24), a cui sono associati i relativi SLA di cui al par. 4.1.4. Il profilo di qualità selezionato dovrà essere il medesimo per tutti i prodotti che interessano l’Appalto Specifico esperito dall’Amministrazione Contraente. Il servizio è previsto per annualità, quindi per 12 mesi o massimo 24 mesi. Resta inteso che, indipendentemente dalla finestra di erogazione associata al profilo selezionato, qualora gli interventi di manutenzione dovessero comportare una completa interruzione dell’attività lavorativa, gli interventi stessi dovranno essere effettuati in orario non coincidente con il periodo di operatività dell’Amministrazione. Tutti gli interventi di manutenzione dovranno in ogni caso essere concordati preventivamente con l’Amministrazione. Le attività di manutenzione potranno essere richieste dalle Amministrazioni Contraenti sui soli elementi di fornitura acquistati nell’ambito del presente AQ e potranno essere acquistati solo contestualmente alla fornitura oggetto del servizio (l’Amministrazione non potrà quindi esperire un AS che abbia ad oggetto il servizio di manutenzione di prodotti già in possesso dell’Amministrazione), con avvio dalla “Data di accettazione” definita nel paragrafo 2.2.2. Le attività di manutenzione possono riassumersi in: • ricezione della chiamata di assistenza da parte dell’Amministrazione e assegnazione del Severity Code (cfr. par. Error! Reference source not found.) • risoluzione del problema tramite supporto telefonico all’utente (ove possibile) e/o eventuale intervento/i remoto/i in base alle personalizzazioni previste dalla PA; • risoluzione della causa del guasto tramite, ove necessario: o intervento presso la sede/luogo interessato o ripristino del servizio/funzionalità sui livelli preesistenti al guasto/anomalia, secondo gli SLA contrattualizzati, anche attraverso sostituzioni di elementi danneggiati o verifica funzionale del sistema per assicurare l’eliminazione della causa del guasto. Ogni intervento di manutenzione dovrà prevedere la redazione del relativo “verbale di intervento” e l’eventuale aggiornamento della documentazione di progetto. Gli interventi dovranno concludersi con l’attività di verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature sostituite o riparate e del sistema nella sua globalità; tale verifica sarà a cura dell’Aggiudicatario, ma è lasciata libertà all’Amministrazione Contraente di coinvolgere proprio personale e/o personale di terzi. L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle modalità operative richieste dall’Amministrazione. Tutte le attività previste (interventi del Fornitore presso l’Amministrazione, rimozione degli elementi, riparazione degli elementi guasti, successiva installazione) sono da intendersi incluse nel costo del servizio. Il servizio inoltre comprende l’attivazione, sui prodotti manutenuti, di tutte le eventuali Major release successive a quella installata sui prodotti acquisiti emesse dal produttore nel periodo di validità del servizio. Si precisa infine che, in caso di malfunzionamenti inerenti la componente software/firmware, il Fornitore è tenuto a informare tempestivamente le Amministrazioni che hanno acquisito i medesimi beni provvedendo a tutte le attività volte all’aggiornamento della componente software/firmware soggetta al malfunzionamento. Tale attività dovrà essere svolta sia nel caso il malfunzionamento sia identificato proattivamente dal Fornitore o dal produttore sia nel caso esso sia identificato da un’Amministrazione Contraente. Dovrà essere prestata particolare attenzione a quanto attiene bug o problematiche che possano compromettere le funzionalità di sicurezza cui i prodotti acquistati sono destinati, rendendo di fatto, sia loro sia i sistemi da loro protetti, vulnerabili a exploit. In tale eventualità il Fornitore dovrà, oltre ad attivarsi tempestivamente per procedere alla risoluzione della problematica e all’aggiornamento dei sistemi, fornire eventuali work-around (documentati e inviati all’Amministrazione) che consentano di eliminare o quanto meno attenuare il rischio di sfruttamento delle falle identificate da parte di soggetti non autorizzati. Si riportano di seguito le personalizzazioni relative alla seconda fase.

  • Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.