Comitato pari opportunità. 15.1 E’ costituito da un rappresentante dell’Ente, con funzioni di presidente, e da un componente designato, anche tra il personale dell’Ente, da ciascuna delle XX.XX. firmatarie del CCNL. 15.2 Il Comitato si riunisce con cadenza quadrimestrale o su richiesta di almeno due componenti. 15.3 Il Comitato, nell’ambito degli indirizzi comunitari e delle più ampie previsioni della l. 125/91 (e ss.mm.ii.), svolge le seguenti funzioni: a. funzioni di studio, ricerca e promozione sui principi di parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera e dei programmi di azione comunitaria; b. individuazione dei fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini sul lavoro e proposte delle iniziative per il loro superamento; c. promozione di interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito della fruizione dei congedi di maternità e dei congedi parentali, nonché a salvaguardarne la professionalità; d. proposta di iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali e di mobbing nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche dei fenomeni. 15.4 Le implicanze delle decisioni assunte dal Comitato sulle materie di propria competenza saranno oggetto di confronto tra le parti in sede di contrattazione decentrata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Comitato pari opportunità. 15.1 E’ Sarà costituito entro il 31 gennaio 2014 a livello nazionale un Comitato per le Pari Opportunità, (CPO) composto pariteticamente da un rappresentante dell’Ente, con funzioni di presidente, per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente contratto collettivo e da un componente designatouguale numero complessivo di componenti nominati dalla Federazione X.X.XX.XXXX., anche tra con il personale dell’Ente, da ciascuna delle XX.XX. firmatarie del CCNL.
15.2 Il Comitato si riunisce compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti e azioni positive coerenti con cadenza quadrimestrale o su richiesta di almeno due componenti.
15.3 Il Comitato, nell’ambito degli indirizzi comunitari e delle più ampie previsioni della l. 125/91 (e ss.mm.ii.), svolge le seguenti funzioni:
a. funzioni di studio, ricerca e promozione sui i principi di parità previsti dalla normativa vigentedi cui al D.Lgs. n. 198 dell’ 11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e successive modifiche ed integrazioni, anche alla luce dell’evoluzione nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. Il Comitato per le Pari Opportunità opera: studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l’andamento dell’occupazione femminile nel settore, con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (contratti part-time, apprendistato, tempo determinato); seguendo l’evoluzione della legislazione italiana ed estera e dei programmi in materia di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma di azione comunitaria;dell’Unione Europea, 1991-1995 e successive nonché al programma di azione per l’attuazione della Carta dei Diritti Sociali Fondamentali dell’Unione Europea; con il compito di:
b. individuazione dei fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini sul lavoro e proposte delle iniziative per il loro superamento;
c. promozione di interventi a) promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito della fruizione dei congedi di dopo la maternità e a salvaguardare la professionalità b)raccogliendo e segnalando alle parti stipulanti il presente contratto le iniziative di azioni positive adottate nelle aziende con l’indicazione dei congedi parentali, nonché a salvaguardarne la professionalitàrisultati che ne sono conseguiti;
d. proposta di iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali e di mobbing nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche dei fenomeni.
15.4 Le implicanze delle decisioni assunte dal Comitato sulle materie di propria competenza saranno oggetto di confronto tra le parti in sede di contrattazione decentrata.
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