Common use of Comunicazione volontaria Clause in Contracts

Comunicazione volontaria. 1. Se l’agente pagatore svizzero ha ricevuto dalla persona interessata l’autorizza- zione scritta di procedere alla comunicazione secondo il paragrafo 1 dell’articolo 7, l’agente pagatore svizzero trasmette mensilmente, la prima volta un mese dopo il giorno di riferimento 3 e per l’ultima volta sei mesi dopo il giorno di riferimento 3, all’autorità competente svizzera le informazioni seguenti: a) identità (cognome, nome e data di nascita) e indirizzo della persona interes- sata; b) se noto, il numero d’identificazione fiscale nel Regno Unito; c) nome e indirizzo dell’agente pagatore svizzero; d) numero di cliente del titolare del conto o del deposito (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN); e) stato annuale del conto al 31 dicembre per il periodo compreso tra il giorno di riferimento 1 e l’entrata in vigore della presente Convenzione. 2. L’autorità competente svizzera trasmette mensilmente i dati di cui al paragrafo 1 all’autorità competente britannica. La prima trasmissione avviene due mesi dopo il giorno di riferimento 3. L’ultima trasmissione avviene sette mesi dopo il giorno di riferimento 3. In caso di circostanze eccezionali, ad esempio una procedura giudizia- ria, l’agente pagatore svizzero trasmette senza indugio le comunicazioni successive all’autorità competente svizzera, che a sua volta li trasferisce senza indugio all’au- torità competente britannica. 3. Gli agenti pagatori svizzeri rilasciano alla persona interessata un certificato secondo la forma prestabilita. 4. Se non è in grado di identificare la persona interessata in base alle informazioni trasmesse, la competente autorità del Regno Unito può richiedere precisazioni o informazioni supplementari alla competente autorità svizzera.

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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione

Comunicazione volontaria. 1. Se l’agente pagatore svizzero ha ricevuto dalla Il pagamento unico secondo l’articolo 7 non è riscosso se la persona interessata l’autorizza- zione scritta di procedere alla comunicazione secondo autorizza per scritto il paragrafo 1 dell’articolo 7suo agente pagatore, l’agente pagatore svizzero trasmette mensilmente, la prima volta un mese dopo il giorno di riferimento 3 e per l’ultima volta sei mesi dopo entro il giorno di riferimento 3, a comu- nicare le informazioni di cui al paragrafo 2 alle competenti autorità austriache. 2. In presenza di un’autorizzazione scritta della persona interessata, l’agente paga- tore svizzero trasmette all’autorità competente svizzera le informazioni indicazioni seguenti: a) identità (cognome, nome e data di nascita) e indirizzo domicilio della persona interes- satainteressata; b) se notonoti, il numero d’identificazione fiscale nel Regno Unitoe il numero dell’amministrazione fiscale austriaci e/o il numero dell’assicurazione sociale austriaca; c) nome e indirizzo dell’agente pagatore svizzero; d) numero di cliente del titolare del conto o del deposito della persona interessata (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN); e) stato annuale del conto al 31 dicembre per il periodo compreso tra il giorno di riferimento 1 e l’entrata in vigore della presente Convenzione. Queste indicazioni sono trasmesse mensilmente. La prima trasmissione avviene un mese dopo il giorno di riferimento 3. L’ultima trasmissione avviene sei mesi dopo il giorno di riferimento 3. 23. L’autorità competente svizzera trasmette mensilmente i dati le informazioni di cui al paragrafo 1 2 all’autorità competente britannicaaustriaca. La prima trasmissione avviene due mesi dopo il giorno di riferimento 3. L’ultima trasmissione avviene sette mesi dopo il giorno di riferimento 3. In caso di circostanze eccezionali, ad esempio una procedura giudizia- ria, l’agente pagatore svizzero trasmette senza indugio le comunicazioni successive all’autorità competente competen- te svizzera, che a sua volta li trasferisce senza indugio all’au- torità all’autorità competente britannica. 3. Gli agenti pagatori svizzeri rilasciano alla persona interessata un certificato secondo la forma prestabilitaaustriaca. 4. In caso di comunicazione volontaria, la persona interessata riceve dall’agente pagatore svizzero un certificato contenente le informazioni trasmesse. 5. Se non è in grado di identificare la persona interessata in base alle informazioni trasmesse, la competente autorità del Regno Unito austriaca può richiedere precisazioni o informazioni supplementari supplemen- tari alla competente autorità svizzera.

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Samples: Convenzione

Comunicazione volontaria. 1. Se l’agente pagatore svizzero ha ricevuto dalla persona interessata l’autorizza- zione scritta di procedere alla comunicazione secondo il l’articolo 7 paragrafo 1 dell’articolo 71, l’agente pagatore svizzero trasmette mensilmente, la prima volta un mese dopo il giorno di riferimento 3 e per l’ultima volta sei mesi dopo il giorno di riferimento 3, all’autorità competente svizzera le informazioni seguenti: a) identità (cognome, nome e data di nascita) e indirizzo della persona interes- sata; b) se noto, il numero d’identificazione fiscale nel Regno Unito; c) nome e indirizzo dell’agente pagatore svizzero; d) numero di cliente del titolare del conto o del deposito (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN); e) stato annuale del conto al 31 dicembre per il periodo compreso tra il giorno di riferimento 1 e l’entrata in vigore della presente Convenzione. 2. L’autorità competente svizzera trasmette mensilmente i dati di cui al paragrafo 1 all’autorità competente britannica. La prima trasmissione avviene due mesi dopo il giorno di riferimento 3. L’ultima trasmissione avviene sette 7 mesi dopo il giorno di riferimento 3. In caso di circostanze eccezionali, ad esempio una procedura giudizia- riagiudi- ziaria, l’agente pagatore svizzero trasmette senza indugio le comunicazioni successive succes- sive all’autorità competente svizzera, che a sua volta li trasferisce senza indugio all’au- torità all’autorità competente britannica. 3. Gli agenti pagatori svizzeri rilasciano alla persona interessata un certificato secondo la forma prestabilita. 4. Se non è in grado di identificare la persona interessata in base alle informazioni trasmesse, la competente autorità del Regno Unito può richiedere precisazioni o informazioni supplementari alla competente autorità svizzera.

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Samples: Fiscal Cooperation Agreement

Comunicazione volontaria. 1. Se l’agente pagatore svizzero ha ricevuto dalla persona interessata l’autorizza- zione scritta di procedere alla comunicazione secondo il paragrafo 1 dell’articolo 7, l’agente pagatore svizzero trasmette mensilmente, la prima volta un mese dopo il giorno di riferimento 3 e per l’ultima volta sei mesi dopo il giorno di riferimento 3, all’autorità competente svizzera le informazioni seguenti: a) identità (cognome, nome e data di nascita) e indirizzo della persona interes- sata; b) se noto, il numero d’identificazione fiscale nel Regno Unito; c) nome e indirizzo dell’agente pagatore svizzero; d) numero di cliente del titolare del conto o del deposito (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN); e) stato annuale del conto al 31 dicembre per il periodo compreso tra il giorno di riferimento 1 e l’entrata in vigore della presente Convenzione. 2. L’autorità competente svizzera trasmette mensilmente i dati di cui al paragrafo 1 all’autorità competente britannica. La prima trasmissione avviene due mesi dopo il giorno di riferimento 3. L’ultima trasmissione avviene sette 7 mesi dopo il giorno di riferimento 3. In caso di circostanze eccezionali, ad esempio una procedura giudizia- ria, l’agente pagatore svizzero trasmette senza indugio le comunicazioni successive all’autorità competente svizzera, che a sua volta li trasferisce senza indugio all’au- torità all’autorità competente britannica. 3. Gli agenti pagatori svizzeri rilasciano alla persona interessata un certificato secondo la forma prestabilita. 4. Se non è in grado di identificare la persona interessata in base alle informazioni trasmesse, la competente autorità del Regno Unito può richiedere precisazioni o informazioni supplementari alla competente autorità svizzera.

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Samples: Protocollo