Common use of Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione Clause in Contracts

Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione. Fermo restando quanto previsto all’ultimo paragrafo dell’articolo 5(c) della Convenzione, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto, l’obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti richiesta mediante ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascuna relativa Richiesta di Utilizzo è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni: (i) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo - che non sia stata rifiutata dalla stessa - ai sensi del (e nel rispetto dei termini di cui al) successivo Articolo 4.1, unitamente alla documentazione di cui al successivo Articolo 4.1.5, che sia in forma e sostanza soddisfacente per CDP; (ii) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, della relativa Richiesta di Utilizzo, sottoscritta da un soggetto autorizzato da parte della Parte Finanziata, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (“Utilizzo dei Finanziamenti”); (iii) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata, secondo il testo contenuto nel Contratto di Finanziamento Integrativo, attestante che: (a) alla data della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell’Articolo 8 (“Dichiarazioni e Garanzie”) del presente Contratto sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla relativa Data di Erogazione e (b) alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non si è verificato alcun Evento Rilevante e che, per effetto dell’Erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà; (iv) l’esistenza di risorse disponibili a valere sul Sotto-plafond oggetto del Finanziamento richiesto mediante la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo; (v) nel caso in cui la Parte Finanziata sia contrattualmente legittimata ad utilizzare il Plafond Tranche B ai sensi della Quarta Convenzione (come ivi definito) ed il relativo Contratto di Finanziamento Integrativo riguardi l’erogazione di Finanziamenti a valere sul Plafond PMI, si siano esaurite le risorse disponibili a valere sul Plafond Tranche B; (vi) il Finanziamento richiesto ai sensi della relativa Richiesta di Utilizzo non ecceda uno qualsiasi dei seguenti limiti di utilizzo mensili della Parte Finanziata (ferma restando la facoltà in capo a CDP di accordare deroghe ai sensi dell’articolo 5 (c) (v), ultimo paragrafo della Convenzione): - Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni/00), con riferimento al Plafond PMI; - Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni/00), con riferimento al Plafond MID; - Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), con riferimento al Plafond Reti PMI; e - Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), con riferimento al Plafond Esportazione, ovvero i diversi limiti di utilizzo mensile che CDP abbia posto, in funzione dell’andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o ove applicabile del relativo gruppo bancario di appartenenza, ai sensi di quanto previsto all’articolo 5 (c) (ii) della Convenzione; (vii) l’assenza di Eventi Rilevanti; (viii) evidenza del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata (e da ciascuna Banca Cedente, se del caso) ai sensi del presente Contratto (ivi incluse, pertanto, le obbligazioni previste nella Convenzione), del Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (se del caso) e del contratto di Pegno su Titoli di Stato (ove costituito); (ix) l’assenza di eventi che possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, da ciascun Contratto di Cessione di Crediti) e del contratto di Pegno su Xxxxxx di Stato (ove costituito), come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata; (x) l’inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto; (xi) la verifica da parte di CDP del rispetto dei criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento, di valutazione dell’andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo bancario di appartenenza; (xii) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina dell’Unione europea, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di “Rapporto di Vigilanza Stand Alone”), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di “Rapporto di Vigilanza Consolidato”; (xiii) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione; (xiv) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione; e (xv) evidenza, soddisfacente per CDP, che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Imprese erogati dalla Parte Finanziata (e dalle relative Banche Cedenti, se del caso) non ecceda il 75% dell’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati. Le suddette condizioni sospensive dovranno essere soddisfatte (i) alla data di ricezione da parte di CDP della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e (ii) con riferimento alle condizioni sospensive di cui ai precedenti Paragrafi da (iv) a (xv), alla relativa Data di Erogazione.

Appears in 2 contracts

Samples: Convenzione, Convention

Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione. Fermo restando quanto previsto all’ultimo paragrafo della lettera (c) dell’articolo 5(c5 (Plafond) della Convenzione, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto, l’obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti richiesta mediante ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascuna relativa Richiesta di Utilizzo è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni: (i) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo - che non sia stata rifiutata dalla stessa - ai sensi del (e nel rispetto dei termini di cui al) successivo Articolo 4.14.1 (Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi), unitamente alla documentazione di cui al successivo Articolo 4.1.5, che sia in forma e sostanza soddisfacente per CDP; (ii) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, della relativa Richiesta di Utilizzo, sottoscritta da un soggetto autorizzato da parte della Parte Finanziata, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (Utilizzo dei Finanziamenti); (iii) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata, secondo il testo contenuto nel Contratto di Finanziamento Integrativo, attestante che: (a) alla data della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell’Articolo 8 (Dichiarazioni e Garanzie) del presente Contratto sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla relativa Data di Erogazione e (b) alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non si è verificato alcun Evento Rilevante e che, per effetto dell’Erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà; (iv) l’esistenza di risorse disponibili a valere sul Sotto-plafond oggetto del Finanziamento richiesto mediante la relativa proposta di Contratto di Finanziamento IntegrativoPlafond; (v) nel caso in cui la Parte Finanziata sia contrattualmente legittimata ad utilizzare il Plafond Tranche B ai sensi della Quarta Convenzione (come ivi definito) ed il relativo Contratto di Finanziamento Integrativo riguardi l’erogazione di Finanziamenti a valere sul Plafond PMI, si siano esaurite le risorse disponibili a valere sul Plafond Tranche B; (vi) il Finanziamento richiesto ai sensi della relativa Richiesta di Utilizzo non ecceda uno qualsiasi dei seguenti limiti il limite di utilizzo mensili mensile di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) della Parte Finanziata (ferma restando la facoltà in capo a CDP di accordare deroghe ai sensi dell’articolo 5 (c) (v), ultimo paragrafo della Convenzione): - Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni/00), con riferimento al Plafond PMI; - Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni/00), con riferimento al Plafond MID; - Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), con riferimento al Plafond Reti PMI; e - Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), con riferimento al Plafond Esportazione, ovvero i diversi limiti il diverso limite di utilizzo mensile che CDP abbia posto, in funzione dell’andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o ove applicabile del relativo gruppo bancario di appartenenzaFinanziata, ai sensi di quanto previsto all’articolo 5 al paragrafo (ii), lettera (c) dell’articolo 5 (iiPlafond) della Convenzione; (viivi) l’assenza di Eventi Rilevanti; (viiivii) evidenza del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata (e da ciascuna Banca Cedente, se del caso) ai sensi del presente Contratto (ivi incluse, pertanto, le obbligazioni previste nella Convenzione), del Contratto di Finanziamento Integrativo, Integrativo e del Contratto di Cessione di Crediti, Crediti e dell’Atto di ciascun Contratto Costituzione di Cessione di Crediti Aggiuntivo (se del caso) e del contratto di Pegno su Titoli di Stato (ove costituito)Pegno; (ixviii) l’assenza di eventi che possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dell’Atto di Costituzione di Pegno e/o da ciascun Contratto di Cessione di Crediti) e del contratto di Pegno su Xxxxxx di Stato (ove costituito), come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata; (xix) l’inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto; (xix) la verifica da parte di CDP del rispetto dei criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamentotutte le Parti Finanziate, di valutazione dell’andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo bancario di appartenenzaFinanziata; (xiixi) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina dell’Unione europea, con riferimento alla Esposizione somma dell’Esposizione Complessiva e dell’Esposizione Aggiuntiva della Parte Finanziata (come individuata individuate ai sensi della definizione di (i) “Rapporto di Vigilanza” e (ii) “Rapporto di Vigilanza Stand AloneContributi Pubblici”), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di “Rapporto di Vigilanza Consolidato”; (xiiixii) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta (i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30%% (trenta per cento) e (ii) il Rapporto di Vigilanza Contributi Pubblici non sia superiore al 15% (quindici per cento), ove applicabile ovvero ai più stringenti limiti di indebitamento previsti in funzione di parametri e requisiti predeterminati relativi alla solidità patrimoniale e/o alla qualità degli attivi della Parte Finanziata, come disposto ai sensi dell’allegato 5 (Plafond Confidi – Determinazione dell’operatività massima consentita) della Convenzione; (xiv) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione; e (xvxiii) evidenza, soddisfacente per CDP, che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Imprese PMI erogati dalla Parte Finanziata (e dalle relative Banche Cedenti, se del caso) non ecceda il 75% (settantacinque per cento) dell’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati. Le suddette condizioni sospensive dovranno essere soddisfatte (i) alla data di ricezione da parte di CDP della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e (ii) con riferimento alle condizioni sospensive di cui ai precedenti Paragrafi da (ivvi) a (xvxiii), alla relativa Data di Erogazione.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione CDP Assoconfidi

Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione. Fermo restando quanto previsto all’ultimo paragrafo periodo dell’articolo 5(c10.1 (c) della Convenzione, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto, l’obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti richiesta mediante ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascuna relativa Richiesta di Utilizzo è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti condizionicondizioni sospensive: (i) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo - che non sia stata rifiutata dalla stessa - ai sensi del (e nel rispetto dei termini di cui al) successivo Articolo 4.1, unitamente alla documentazione di cui al successivo Articolo 4.1.5, che sia in forma e sostanza soddisfacente per CDP; (ii) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, della relativa Richiesta di Utilizzo, sottoscritta da un soggetto autorizzato da parte della Parte Finanziata, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (Utilizzo dei Finanziamenti); (iii) per quanto riguarda la prima Erogazione richiesta successivamente alla data di firma dell’Addendum 2017, ove la Parte Finanziata sia un Intermediario Finanziario, l’avvenuta ricezione da parte di CDP, unitamente alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo: (a) dell’originale della Garanzia debitamente emessa dal relativo Garante secondo quanto previsto all’articolo 9 della Convenzione; ovvero, a seconda dei casi (b) dell’originale dell’atto ricognitivo menzionato all’articolo 9.2 (b) della Convenzione, in entrambi i casi unitamente alla documentazione da trasmettersi ai sensi dell’articolo 9.3 della Convenzione; (iv) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata, secondo il testo contenuto nel Contratto di Finanziamento Integrativo, attestante che: (a) alla data della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell’Articolo 8 (Dichiarazioni e Garanzie) del presente Contratto sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla relativa Data di Erogazione e (b) alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non si è verificato alcun Evento Rilevante e che, per effetto dell’Erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà; (ivv) ove la Parte Finanziata sia un Intermediario Finanziario non consolidato all’interno di un gruppo bancario, evidenza che la somma tra (i) l’importo delle Erogazioni richieste ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo; e (ii) gli importi in linea capitale dei Finanziamenti in precedenza erogati e non ancora rimborsati dalla Parte Finanziata non ecceda l’importo massimo garantito dalle Garanzie complessivamente prestate nell’interesse della Parte Finanziata in relazione al presente Contratto (ferma la facoltà della Parte Finanziata di integrare le Garanzie secondo quanto previsto nell’articolo 9 della Convenzione); (vi) il Finanziamento richiesto non ecceda il limite di utilizzo mensile della Parte Finanziata pari ad Euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00) (salva la facoltà di CDP di cui all’articolo 10.1 (c) (v) della Convenzione); (vii) l’esistenza di risorse disponibili a valere sul Sotto-plafond oggetto del Finanziamento richiesto mediante la relativa proposta di Contratto di Finanziamento IntegrativoPlafond; (v) nel caso in cui la Parte Finanziata sia contrattualmente legittimata ad utilizzare il Plafond Tranche B ai sensi della Quarta Convenzione (come ivi definito) ed il relativo Contratto di Finanziamento Integrativo riguardi l’erogazione di Finanziamenti a valere sul Plafond PMI, si siano esaurite le risorse disponibili a valere sul Plafond Tranche B; (vi) il Finanziamento richiesto ai sensi della relativa Richiesta di Utilizzo non ecceda uno qualsiasi dei seguenti limiti di utilizzo mensili della Parte Finanziata (ferma restando la facoltà in capo a CDP di accordare deroghe ai sensi dell’articolo 5 (c) (v), ultimo paragrafo della Convenzione): - Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni/00), con riferimento al Plafond PMI; - Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni/00), con riferimento al Plafond MID; - Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), con riferimento al Plafond Reti PMI; e - Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), con riferimento al Plafond Esportazione, ovvero i diversi limiti di utilizzo mensile che CDP abbia posto, in funzione dell’andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o ove applicabile del relativo gruppo bancario di appartenenza, ai sensi di quanto previsto all’articolo 5 (c) (ii) della Convenzione; (viiviii) l’assenza di Eventi Rilevanti; (viiiix) evidenza del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata (e da ciascuna Banca Cedente, se del caso) ai sensi del presente Contratto (ivi incluse, pertanto, le obbligazioni previste nella Convenzione), del di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (se del caso) e del contratto di Pegno su Titoli di Stato (ove costituito); (ixx) l’assenza di eventi che possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, Integrativo e da ciascun Contratto di Cessione di Crediti) e del contratto di Pegno su Xxxxxx di Stato (ove costituito), come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata; (xxi) l’inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto; (xixii) la verifica da parte di CDP del rispetto dei criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento, di valutazione dell’andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo bancario di appartenenzaappartenenza e/o ove applicabile dei relativi Garanti; (xiixiii) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina dell’Unione europeaEuropea, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Stand Alone), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato); (xiiixiv) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone (ove applicabile anche con riferimento al relativo Garante) non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione; (xivxv) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato (ove applicabile anche con riferimento al relativo Garante) non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione; e (xvxvi) evidenza, soddisfacente per CDP, che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Imprese BS erogati dalla Parte Finanziata (e dalle relative Banche Cedenti, se del caso) non ecceda il 75% dell’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati. Le suddette condizioni sospensive dovranno essere soddisfatte (i) alla data di ricezione da parte di CDP della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e (ii) con riferimento alle condizioni sospensive di cui ai precedenti Paragrafi da (ivv) a (xvxvi), alla relativa Data di Erogazione.

Appears in 1 contract

Samples: Addendum to the Convention on Instrumental Goods

Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione. Fermo restando quanto previsto all’ultimo paragrafo dell’articolo 5(c) della Convenzione, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto, l’obbligazione L’obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti richiesta mediante ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascuna relativa Richiesta di Utilizzo è sospensivamente è, inoltre, condizionata al verificarsi delle seguenti condizionicondizioni sospensive, entro i termini ivi indicati: (i) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo - che non sia stata rifiutata dalla stessa - ai sensi del (e nel rispetto dei termini di cui al) successivo Articolo 4.1, unitamente alla documentazione di cui al successivo Articolo 4.1.5, che sia in forma e sostanza soddisfacente per CDP; (ii) l’avvenuta la ricezione da parte della Parte Finanziatrice, in allegato contestualmente alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento IntegrativoIntegrativo ed allegata alla medesima, della relativa Richiesta di Utilizzo, Utilizzo sottoscritta da un soggetto autorizzato da parte della Parte Finanziata, secondo Finanziata (come indicato in conformità a quanto previsto dall’Articolo 3.5. della Convenzione), inviata da quest’ultima a mezzo fax, con un preavviso di 10 giorni rispetto alla Data di Erogazione e comunque nel rispetto del termine di cui all’Articolo 6.1 (h) della Convenzione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato (2) e contenente, tra l’altro, le informazioni di cui al successivo Articolo 4.2 articolo 4.3.1 (“Utilizzo dei Finanziamenti”b); (ii) il Finanziamento richiesto non ecceda il limite di utilizzo mensile della Parte Finanziata pari ad Euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00) (fermo restando quanto previsto all’Articolo 6.1 (f) della Convenzione e salva la facoltà di CDP di cui all’Articolo 6.1 (c) (v) della Convenzione); (iii) l’avvenuta la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata, secondo il testo contenuto nel Contratto di Finanziamento Integrativo, Finanziata attestante che: (a) che alla data della relativa proposta Richiesta di Contratto Utilizzo e alla relativa Data di Finanziamento Integrativo Erogazione ivi indicata, (a) le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell’Articolo 8 (“Dichiarazioni e Garanzie”) del presente Contratto sono e saranno veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla relativa Data di Erogazione e (b) alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo a dette date non si è verificato alcun Evento Rilevante e che, che per effetto dell’Erogazione dell’erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà; (iv) l’esistenza la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di risorse disponibili un certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l’assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a valere sul Sotto-plafond oggetto del Finanziamento richiesto mediante non oltre 4 mesi antecedenti la relativa proposta Data di Contratto di Finanziamento IntegrativoErogazione; (v) nel caso in cui la Parte Finanziata sia contrattualmente legittimata ad utilizzare il Plafond Tranche B ai sensi della Quarta Convenzione (come ivi definito) ed il relativo Contratto di Finanziamento Integrativo riguardi l’erogazione di Finanziamenti a valere sul Plafond PMI, si siano esaurite le risorse disponibili a valere sul Plafond Tranche B; (vi) il Finanziamento richiesto ai sensi della relativa Richiesta di Utilizzo non ecceda uno qualsiasi dei seguenti limiti di utilizzo mensili della Parte Finanziata (ferma restando la facoltà in capo a CDP di accordare deroghe ai sensi dell’articolo 5 (c) (v), ultimo paragrafo della Convenzione): - Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni/00), con riferimento al Plafond PMI; - Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni/00), con riferimento al Plafond MID; - Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), con riferimento al Plafond Reti PMI; e - Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), con riferimento al Plafond Esportazione, ovvero i diversi limiti di utilizzo mensile che CDP abbia posto, in funzione dell’andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o ove applicabile del relativo gruppo bancario di appartenenza, ai sensi di quanto previsto all’articolo 5 (c) (ii) della Convenzione; (vii) l’assenza di Eventi Rilevanti; (viiivi) evidenza del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata (e da ciascuna Banca Cedente, se del caso) Cedente ai sensi del presente Contratto (ivi incluse, pertanto, le obbligazioni previste nella Convenzione), del Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (se del caso) e del contratto di Pegno su Titoli di Stato (ove costituito)Aggiuntivo; (ixvii) l’assenza di eventi che anche prospetticamente possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, Integrativo e da ciascun Contratto di Cessione di Crediti) e del contratto di Pegno su Xxxxxx di Stato (ove costituito), come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata; (xviii) l’inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto; (xi) la verifica da parte di CDP del rispetto dei criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento, di valutazione dell’andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo bancario di appartenenza; (xiiix) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina dell’Unione europeacomunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Stand Alone”)) della Parte Finanziata, nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato) della Parte Finanziata; (xiiix) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione; ; e (xivxi) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione; e (xv) evidenza, soddisfacente per CDP, che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione. Oltre ai casi previsti dalla legge e/o sopra descritti, la differenza tra l’importo nominale in linea capitale dei Parte Finanziatrice potrà a sua discrezione decidere di non procedere all’Erogazione di Finanziamenti erogati alla – ovvero di porre un limite di utilizzo mensile per la Parte Finanziata e non rimborsati e l’importo nominale inferiore al limite di cui al precedente paragrafo (iii) – sulla base di criteri determinati da CDP in linea capitale dei Finanziamenti Imprese erogati dalla funzione dell’andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata (e dalle relative Banche Cedentie/o, se del caso) non ecceda il 75% dell’importo nominale in linea capitale ove applicabile, dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati. Le suddette condizioni sospensive dovranno essere soddisfatte (i) alla data relativi gruppi di ricezione da parte di CDP della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e (ii) con riferimento alle condizioni sospensive di cui ai precedenti Paragrafi da (iv) a (xv)appartenenza e/o, alla relativa Data di Erogazioneove applicabile, dei relativi Garanti.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Mise Abi CDP