Common use of Confronto Clause in Contracts

Confronto. 1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 3, lettera a) e b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'azienda o ente intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l'azienda o ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro dieci giorni dall'informazione, il confronto e' richiesto da questi ultimi. L'incontro puo' anche essere proposto dall'azienda o ente contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3, lettera a) e b) dell'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie): a) i criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro; b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di lavoro dell'azienda o ente o tra aziende ed enti, nei casi di utilizzazione dei dirigenti, nell'ambito di processi associativi; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e dei sistemi di valutazione della performance; d) criteri generali di graduazione delle posizioni dirigenziali; e) i criteri per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; f) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001; g) le condizioni, i requisiti e i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Confronto. 1. Il confronto e' è la modalita' modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'artall’art. 7, comma 3, lettera a) e b) 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie) ), commi 3 e 4, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'azienda o ente l'amministrazione intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l'azienda o ente amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro dieci 5 giorni dall'informazione, il confronto e' è richiesto da questi ultimi. L'incontro puo' L’ incontro può anche essere proposto dall'azienda o ente dall’amministrazione contestualmente all'invio dell'informazioneall’ invio dell’ informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, e' è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 3. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 3, lettera a) e b) dell'art3 ed i soggetti sindacali di cui al comma 4 dell’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie): a) i criteri generali relativi all'articolazione dell'orario l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa l’articolazione in turni; b) i criteri generali di priorita' priorità per la mobilita' mobilità tra sedi di lavoro dell'azienda o ente o tra aziende ed enti, nei casi di utilizzazione dei dirigenti, nell'ambito di processi associatividell'amministrazione; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e dei sistemi di valutazione della performance; d) i criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di graduazione delle posizioni dirigenzialiposizione organizzativa; e) i criteri per il conferimentola graduazione delle posizioni organizzative, mutamento e revoca degli incarichi dirigenzialiai fini dell’attribuzione della relativa indennità; f) il trasferimento o il conferimento di attivita' attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'artdell’art. 31 del decreto legislativo D.Lgs. n. 165/2001; g) le condizionii criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi; h) criteri per l’effettuazione delle procedure di cui all’art. 18 (Norme di prima applicazione); i) criteri per valutare la rilevanza degli incarichi conferiti al personale dell’Area EP ai sensi dell’art. 16, i requisiti e i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.comma 6 (Incarichi al personale dell’area EP);

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Confronto. 1. Il confronto e' è la modalita' modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'artall’art. 7, comma 3, lettera a) e b) 7 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'azienda o ente l'amministrazione intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l'azienda o ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro dieci 5 giorni lavorativi dall'informazione, il confronto e' è richiesto da questi ultimi; l’incontro, se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L'incontro puo' L’incontro può anche essere proposto dall'azienda o ente dall’ente contestualmente all'invio dell'informazioneall’invio dell’informazione e anche in tale ipotesi le parti si incontrano, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, e' è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerseemerse e l’amministrazione può procedere all’adozione dei provvedimenti nelle materie oggetto del medesimo. 3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al all’art- 7 comma 3, lettera a) e b) dell'art. 7 2 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie): a) i criteri generali relativi all'articolazione dell'orario l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa quella a seguito della riduzione dell’orario di lavoro nonché l’articolazione in turni; b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di lavoro dell'azienda o ente o tra aziende ed enti, nei casi di utilizzazione dei dirigenti, nell'ambito di processi associativi; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e dei sistemi di valutazione della performance; c) l’individuazione dei profili professionali; d) i criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di graduazione delle posizioni dirigenzialiposizione organizzativa; e) i criteri per il conferimentola graduazione delle posizioni organizzative, mutamento e revoca degli incarichi dirigenzialiai fini dell’attribuzione della relativa indennità; f) il trasferimento o il conferimento di attivita' attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'artdell’art. 31 del decreto legislativo D. Lgs. n. 165/2001165/2001 e la condizione di tutela del personale impiegato nei servizi e nelle attività oggetto di trasferimento o conferimento; g) le condizionila verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL; h) i requisiti criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione; i) la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell’ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità tra tutti i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.lavoratori e dell’obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell’anno;

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Confronto. 1. Il confronto e' è la modalita' modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'artall’art. 7, comma 3, lettera a) e b) 7 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'azienda o ente l'amministrazione intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l'azienda o ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro dieci 5 giorni lavorativi dall'informazione, il confronto e' è richiesto da questi ultimi; l’incontro, se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L'incontro puo' L’incontro può anche essere proposto dall'azienda o ente dall’ente contestualmente all'invio dell'informazioneall’invio dell’informazione e anche in tale ipotesi le parti si incontrano, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse, l’amministrazione può procedere all’adozione dei provvedimenti nelle materie oggetto del medesimo. 3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al all’art- 7 comma 3, lettera a) e b) dell'art. 7 2 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie): a) i criteri generali relativi all'articolazione dell'orario l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa quella a seguito della riduzione dell’orario di lavoro nonché l’articolazione in turni; b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di lavoro dell'azienda o ente o tra aziende ed enti, nei casi di utilizzazione dei dirigenti, nell'ambito di processi associativi; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e dei sistemi di valutazione della performance; c) l’individuazione dei profili professionali; d) i criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di graduazione delle posizioni dirigenzialiElevata Qualificazione; e) i criteri per il conferimento, mutamento e revoca la graduazione degli incarichi dirigenzialidi Elevata Qualificazione, ai fini dell’attribuzione della relativa retribuzione; f) il trasferimento o il conferimento di attivita' attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'artdell’art. 31 del decreto legislativo D. Lgs. n. 165/2001165/2001 e la condizione di tutela del personale impiegato nei servizi e nelle attività oggetto di trasferimento o conferimento; g) le condizionila verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL; h) i requisiti criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione; i) la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell’ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità tra tutti i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.lavoratori e dell’obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell’anno;

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Confronto. 1. Il confronto e' è la modalita' modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'artall’art. 7, comma 3, lettera a) e b) 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie) ), commi 3 e 4, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'azienda o ente l'amministrazione intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l'azienda o ente amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro dieci 5 giorni dall'informazione, il confronto e' è richiesto da questi ultimi. L'incontro puo' L’incontro può anche essere proposto dall'azienda o ente dall’amministrazione contestualmente all'invio dell'informazioneall’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, e' è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 3. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 3, lettera a) e b) dell'art3 ed i soggetti sindacali di cui al comma 4 dell’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie): a) i criteri generali relativi all'articolazione dell'orario l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa l’articolazione in turni; b) i criteri generali di priorita' priorità per la mobilita' mobilità tra sedi di lavoro dell'azienda o ente o tra aziende ed enti, nei casi di utilizzazione dei dirigenti, nell'ambito di processi associatividell'amministrazione; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e dei sistemi di valutazione della performance; d) i criteri generali di graduazione delle posizioni dirigenzialiselezione per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa; e) i criteri per il conferimentola graduazione delle posizioni organizzative, mutamento e revoca degli incarichi dirigenzialiai fini dell’attribuzione della relativa indennità; f) il trasferimento o il conferimento di attivita' attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'artdell’art. 31 del decreto legislativo d.lgs. n. 165/2001; g) le condizionii criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto; h) criteri per l’effettuazione delle procedure di cui all’art. 18 (Norme di prima applicazione) del CCNL 9 maggio 2022; i) criteri per valutare la rilevanza degli incarichi conferiti al personale dell’Area EP ai sensi dell’art. 16 (Incarichi al personale dell’Area EP), i requisiti e i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.comma 6, del CCNL 9 maggio 2022;

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Confronto. 1. Il confronto e' è la modalita' modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, comma 3, lettera a) e b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'azienda o ente l’amministrazione intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio l’invio ai soggetti sindacali sindacali, del precedente comma, degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' modalità previste per la informazionel’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l'azienda o ente amministrazione e i soggetti organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto si incontrano se, entro dieci 5 giorni dall'informazionedall’informazione, il confronto e' è richiesto da questi ultimi. L'incontro puo' L’incontro può anche essere proposto dall'azienda o ente dall’amministrazione contestualmente all'invio dell'informazioneall’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' può essere superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l’amministrazione ha la possibilità di assumere le proprie autonome determinazioni. Al termine del confronto, e' è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali in sede di cui al comma 3, lettera a) e b) dell'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):amministrazione centrale: a) i criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro; b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di lavoro dell'azienda o ente o tra aziende ed enti, nei casi di utilizzazione dei dirigenti, nell'ambito di processi associativi; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione professionale annuale dei direttivi e dei sistemi dirigenti; b) criteri generali per l’applicazione delle normative in materia di valutazione della performancepari opportunità; c) criteri generali di graduazione degli incarichi di funzione dirigenziali e delle posizioni organizzative del personale direttivo; d) criteri generali di graduazione conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e delle posizioni dirigenzialiorganizzative del personale direttivo; e) i criteri per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenzialigenerali di articolazione dell’orario di lavoro settimanale del personale direttivo; f) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto; g) le condizionicriteri generali per l'accesso tramite concorso interno alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, i requisiti ai fini dei regolamenti e i limiti dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; h) criteri generali per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 244, decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; i) criteri attuativi dell'articolo 234 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni) per il ricorso alla risoluzione consensualepersonale direttivo; j) criteri generali per l’individuazione del personale partecipante ai corsi di formazione in qualità di discente o di formatore, su base volontaria o d’ufficio; k) criteri generali per la valutazione dell'adeguatezza delle strutture logistiche dell’amministrazione utilizzabili dal personale in missione; l) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari; m) criteri generali per l’applicazione della disciplina del telelavoro e del lavoro agile ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti ministeriali; n) codici di comportamento; o) regolamento di disciplina di cui all'articolo 239 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (sanzioni disciplinari); p) regolamento di servizio di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

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Samples: Rinnovo Contratto Di Lavoro

Confronto. 1Il confronto è finalizzato a migliorare la gestione e a favorire lo sviluppo di rapporti costruttivi; pertanto, rappresentanti aziendali e sindacali dovranno improntare le loro relazioni a rispetto reciproco delle persone e dei ruoli. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello dovrà avvenire con modalità e tempi tali da non creare difficoltà nella gestione, particolarmente quando è richiesta l’attuazione di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 3, lettera a) e b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'azienda o ente intende adottare. 2decisioni tempestive. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottareal livello aziendale nazionale e divisionale è regolato dall'art. 3 del Ccnl, con le modalita' previste salvo quanto previsto dal regolamento attuativo per la informazioneretribuzione variabile di cui all’art. A seguito della trasmissione 63. Il confronto al livello aziendale e divisionale potrà riguardare, su proposta delle informazioniparti, l'azienda o ente e i soggetti sindacali si incontrano se, entro dieci giorni dall'informazioneanche argomenti non esplicitamente previsti dal Ccnl; in tale eventualità, il confronto e' richiesto da questi ultimi. L'incontro puo' anche essere proposto dall'azienda o ente contestualmente all'invio dell'informazioneconfronto, essendo finalizzato ad una maggiore comprensione reciproca e allo sviluppo di rapporti costruttivi, si svolgerà in forma libera, su base consensuale e senza alcun vincolo, né per i tempi né per le procedure. Il periodo durante confronto potrà essere sviluppato anche mediante l'istituzione di comitati misti paritetici su materie da individuare concordemente tra le parti. Il confronto a livello di unità produttiva potrà avvenire solo sulle materie del precedente art. 3, punto III (livello di unità produttiva), lettere b), c), d) ed e) e secondo la seguente procedura: − la richiesta di confronto dovrà essere presentata al responsabile dell'unità produttiva entro 3 giorni dal ricevimento dell'informazione; la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e dettagliata, in modo da consentire l'esaurimento del confronto nei tempi di seguito fissati; − il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a trenta giorniresponsabile dell'unità produttiva, o un suo incaricato, aprirà il confronto entro 3 giorni dalla richiesta; − il confronto sarà concluso entro i 4 giorni successivi alla sua apertura. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali Fatta eccezione per il confronto in forma libera di cui al comma precedente 3° comma, lettera a) fino all'esaurimento di tutte le fasi del confronto la cooperativa si impegna a non dare attuazione ai progetti in esame e b) dell'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie): a) i criteri generali relativi all'articolazione dell'orario le Organizzazioni sindacali a non dar luogo a manifestazioni di lavoro; b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di lavoro dell'azienda o ente o tra aziende ed enti, nei casi di utilizzazione dei dirigenti, nell'ambito di processi associativi; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e dei sistemi di valutazione della performance; d) criteri generali di graduazione delle posizioni dirigenziali; e) i criteri per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; f) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001; g) le condizioni, i requisiti e i limiti per il ricorso alla risoluzione consensualeconflittualità.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale