CONSEGNA DEI BENI Clausole campione
CONSEGNA DEI BENI. L’atto di presa in carico del rifugio sarà obbligatoriamente preceduto dall’effettuazione di apposito sopralluogo tra il concessionario e un rappresentante del Comune. L’inventario, la ricognizione e l’esatta consistenza dei beni ed il loro stato saranno accertati da un apposito verbale, redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti, che dovrà essere allegato al disciplinare di concessione. Allo scopo di verificare la gestione del rifugio, ogni anno, a conclusione del periodo di apertura stagionale, il Comune potrà effettuare una ricognizione della struttura con la verifica dell’inventario sopradetto. Alla scadenza della concessione sarà eseguito un ulteriore sopralluogo con cui saranno verificate le condizioni di riconsegna del bene al Comune di Dronero. Alla scadenza della concessione tutto l’arredamento e le suppellettili acquistate dal Concessionario, resteranno di proprietà dello stesso Concessionario, fatto salvo quanto rimborsato dal Comune. Tuttavia il Comune avrà la facoltà di acquistarli, in toto o in parte, corrispondendo al Concessionario il valore commerciale dei beni alla data di scadenza del contratto, ridotto del 30%. Qualora il Concessionario alla scadenza del contratto intenda alienare i beni in argomento, dovrà in ogni caso offrirli al Comune di Dronero prima che a qualsiasi altro acquirente; in caso contrario potrà essere chiamato a rifondere i relativi danni consistenti nel riposizionamento dell’arredo/suppellettile alienati con simili prodotti di nuova fabbricazione. Il Comune di Dronero manterrà il diritto di possedere duplicato delle chiavi di accesso ai locali del rifugio e personale incaricato del Comune di Dronero avrà facoltà di accedervi per compiere verifiche e azioni tecniche, anche in assenza del gestore, ma dandogliene notizia con congruo anticipo. E’ fatto divieto al gestore di consegnare le chiavi del complesso a terzi.
CONSEGNA DEI BENI. 1. I beni devono essere consegnati ed installati dalla ditta entro 90 giorni di calendario dalla data di stipulazione del contratto, ovvero, su espressa richiesta della stazione appaltante, entro 90 giorni di calendario dalla data dell’aggiudicazione definitiva, assumendosi da parte della ditta ogni rischio legato all’eventuale mancata stipulazione per difetto dei requisiti dell’attrezzatura.
2. La ditta deve effettuare la consegna di tutta la strumentazione a proprio rischio e con a proprio carico le spese di qualsiasi natura, comprensive di smaltimento degli imballaggi presso il costruendo Laboratorio ICE del Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona, sito a Verona in Via Santa Xxxxxx n. 12 (CAP 37135).
3. I locali dove vanno collocati i beni forniti sono all’interno dei laboratori ICE a questo fine attrezzati.
4. Per informazioni sulla collocazione e posa la ditta può chiedere chiarimenti e delucidazioni al Prof. Xxxxxx Xxxxx – Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona, tel. 000-0000000 (xxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx.). La consegna va concordata tramite mail, fax o per le vie brevi, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.
5. Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte alla ditta entro 60 giorni dalla consegna. L’accettazione ed il collaudo, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonerano la ditta dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. La stazione appaltante, qualora decidesse di trattenere ugualmente la strumentazione, può, a proprio insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura ed esigere l’adeguamento gratuito della strumentazione a quanto richiesto in sede di gara. Qualora la stazione appaltante decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, la ditta deve a sua cura e spese sostituirli entro 90 giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite.
6. Restano salve tutte le altre garanzie, anche prestazionali, della strumentazione fornita.
CONSEGNA DEI BENI. 3.1 Il Fornitore garantisce che:
(a) i Beni sono adeguatamente classificati, etichettati e imballati, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 94/62/CE dell'Unione Europea (UE) ed eventuali modifiche ed emendamenti, e disposti in modo sicuro tale da consentire il raggiungimento della destinazione finale in buone condizioni. I materiali di imballaggio e/o la eventuale restituzione dei Beni al Fornitore saranno a costo e rischio del Fornitore medesimo;
(b) ciascuna consegna dei Beni sarà accompagnata da un documento di trasporto recante la data dell'Ordine, il numero d'Ordine (se presente), il tipo e la quantità dei Beni (incluso il relativo numero di codice (se applicabile)) e le istruzioni di stoccaggio specifiche (se presenti), unitamente al Certificato di Conformità.
3.2 Il Fornitore consegnerà i Beni in stretta conformità con la relativa Specifica alla data indicata nell'Ordine (o, se non è specificata, entro 30 giorni dalla data del Contratto), e, ove non diversamente indicato dalla Società, in un giorno lavorativo durante il normale orario di attività della stessa. Salvo dove espressamente indicato nel Contratto, la consegna sarà DAP Incoterms® (ed. 2020). Non sono consentite consegne precedenti la data specificata nel Contratto.
3.3 Il Fornitore consegnerà la quantità di Beni ordinati in stretta conformità con il Contratto; in caso contrario la Società può rifiutare i Beni e restituirli a rischio e spese del Fornitore.
3.4 Il titolo di proprietà e il rischio sui Beni passeranno alla Società al completamento della consegna, secondo quanto stabilito nel Contratto.
CONSEGNA DEI BENI. Se non diversamente indicato nell’ordine specifico o nel contratto specifico, i Beni dovranno essere consegnati presso la sede del Committente. Per la consegna dei Beni il Fornitore dovrà contattare il referente del Committente di riferimento. Su ciascun documento di trasporto dovranno essere riportate le seguenti informazioni: - Numero dell’Ordine. - Posizione dell'Ordine alla quale la spedizione si riferisce. I Beni oggetto d’Ordine dovranno essere imballati in modo tale da evitare danneggiamenti in fase di movimentazione e trasporto. I costi di imballo sono a carico del Fornitore. La fornitura dei Beni oggetto d’Ordine è regolata dal D.lgs 151/2005 e successivi Decreti Attuativi in relazione alla responsabilità del produttore per la gestione e il sostenimento delle spese di smaltimento dei rifiuti RAEE senza che da ciò derivi alcun costo a carico di Committente. L'accettazione dei Beni è condizionata dall'esito positivo del controllo qualitativo e quantitativo; l'accettazione dei Beni non comporta assunzione di responsabilità da parte di Committente in merito ad eventuali non conformità concernenti la quantità/qualità dei Beni e/o dei componenti degli stessi non rilevabili dall'esame degli imballi consegnati. I controlli che Committente si riserva di eseguire consistono, in via esemplificativa e non esaustiva: - verifica in fase di ricezione; - verifica documentale, per accertare la completezza e la congruenza del documento di trasporto e della documentazione attestante la conformità del prodotto ai requisiti specificati in ordine; - verifica visiva, per quanto riguarda: • l'integrità dell'imballo del prodotto; • la corrispondenza delle sigle sulle confezioni e sugli imballi; • la corrispondenza della quantità e della tipologia del prodotto fornito rispetto alla sopraindicata documentazione; • eventuali prove di laboratorio o collaudo.
CONSEGNA DEI BENI. I materiali accettati alla verifica di conformità/collaudo, relativi alla prima consegna, dovranno essere consegnati, a cura della Società, franco domicilio del compratore in esenzione da qualsiasi spesa, presso , entro gg. solari, a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione dell’ordine di assegnazione da parte del Servizio Armamento, La consegna della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, in particolare di quelle previste dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento, inoltre le modalità del trasporto e del piano di consegna, qualora non previste, saranno previamente definite da questa Amministrazione, tenuto conto delle esigenze di sicurezza connesse alla tipologia dei beni trasportati. I manufatti dovranno essere consegnati all’interno dei magazzini secondo le indicazioni del personale addetto. In caso di ritardi, da parte della Società, nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura, saranno applicate le penali di cui all’articolo 12. Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali della fornitura riscontrate nella distribuzione saranno denunciati alla Società entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data in cui l’Amministrazione riceverà i beni in ogni singolo punto di distribuzione. Il materiale in contestazione rimarrà a disposizione della Società per i successivi 15 (quindici) giorni per la verifica in contraddittorio di quanto contestato. Trascorso tale termine il materiale sarà restituito con oneri a carico della Società che si impegnerà a reintegrarlo entro ulteriori 15 (quindici) giorni. In caso di inadempimento da parte della Società si procederà con esecuzione in danno fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6.
CONSEGNA DEI BENI. I beni accettati alla verifica di conformità già si trovano sul luogo della consegna in quanto coincidente con quello di approntamento al collaudo presso il Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx XXXX xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx xx Xxxxx (XX). I beni potranno essere movimentati all’interno dei magazzini secondo le indicazioni del personale addetto. In caso di ritardi, da parte dell’Impresa, nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura, saranno applicate le penali di cui all’art. 12. Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali della fornitura riscontrate nella consegna per l’approntamento al collaudo saranno denunciati all’Impresa entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data in cui l’Amministrazione riceverà i beni presso il citato Centro. Il materiale in contestazione rimarrà a disposizione dell’Impresa per i successivi 15 (quindici) giorni solari per la verifica in contraddittorio di quanto contestato. Trascorso tale termine il materiale sarà restituito con oneri a carico dell’Impresa che si impegnerà a reintegrarlo entro ulteriori 15 (quindici) giorni solari. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa si procederà con esecuzione in danno fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.
CONSEGNA DEI BENI. 8.1 Il Fornitore provvede a consegnare i beni ordinati e/o a comunicare le password / credenziali di accesso, senza ingiustificato ritardo, al più tardi, entro 30 gg. (trenta giorni) dalla data di conclusione del Contratto, con le modalità indicate sul sito web, o, in subordine, scelte dall’Acquirente.
8.2 Qualora il Fornitore non sia in grado di effettuare la spedizione e/o la comunicazione entro il termine di cui al comma precedente, ne darà tempestivo avviso all’Acquirente tramite e-mail, ovvero telefonicamente, sempre che tali recapiti siano stati forniti in fase di registrazione online ed inoltro dell’ordine.
CONSEGNA DEI BENI. La consegna della merce di solito avviene franco fabbrica del Prestatore d’opera, ciò significa che la consegna allo spedizioniere sarà considerata come consegna al Committente. Abbiamo redatto il contratto in linea la prassi secondo la quale il vettore viene scelto dal Committente.
CONSEGNA DEI BENI. Il Comodante consegna i predetti mezzi nello stato in cui si trovano. AREU, a seguito delle verifiche effettuate dalla propria Struttura Semplice Logistica, prende atto che i predetti automezzi sono pienamente idonei allo svolgimento della funzione MSB, così come risulta da quanto indicato nel verbale di consegna.
CONSEGNA DEI BENI. A seguito della stipulazione del contratto che disciplina il rapporto concessorio il concedente procederà alla consegna dei beni al concessionario redigendo contestualmente apposito verbale da cui dovrà risultare lo stato di conservazione dei medesimi che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.