CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
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Samples: Accordi Quadro, Accordo Quadro, Determination of the Sole Administrator
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Societàdelibera n. 326 della seduta dell’Ufficio di Presidenza del 19/10/2021: - ha approvato le integrazioni al programma generale 2021 di manifestazioni, nei termini prescrittiattività ed iniziative promozionali del Consiglio regionale a Cura dell’Ufficio di Gabinetto ed altresì autorizzata la medesima struttura a provvedere agli adempimenti amministrativi connessi all’organizzazione delle suddette attività; - fa rientrare all’interno del programma la seguente iniziativa: promozioni editoriali "Il fiore della California - alla ricerca del papavero Xxxxx"; - ha approvato, ha depositato la Propostaper esigenze di rappresentanza del Consiglio regionale, il Piano e la documentazione l’acquisto da parte dell’Ufficio di Gabinetto di un congruo numero di copie del volume di cui all'artal paragrafo che precede; - ha ammesso, per il suddetto acquisto, una spesa massima di Euro 5.000,00 (diconsi cinquemila/00) onnicomprensivi, da imputarsi sul capitolo 7.1 (beni per attività di rappresentanza) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2021 (missione 01 – programma 01 – codice pdcf 1.3.1.2.9); CONSIDERATO, a seguito di indagine conoscitiva effettuata dallo scrivente, che l’esclusiva disponibilità del volume è in capo alla Tipografia Menini di Xxxxxxx Xxxxxx & Figli sas, Spilimbergo z.i. 161 commi 2 nord 51/D, c.f. e 3 Legge fall.p.i. 00078770930; DATO ATTO, a seguito di quanto sopra, che: - non è possibile effettuare, in ossequio alle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti – procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” diffuse dall’ANAC, un’indagine preliminare, esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea di eventuali potenziali affidatari di una siffatta prestazione, tenuto conto che con decreto il bene è nella disponibilità esclusiva di un solo operatore sul mercato; - allo stato, non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che bene in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; cheargomento ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato n. 488 e che la proposta tipologia di concordato presentata da ATAC bene richiesto, ovvero equivalente, non è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fallpresente sul MEPA; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e RITENUTO, per le causali appena espresse: - di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, avviare procedura ai sensi dell’art. 31 36, secondo comma 10lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, del D.Lgs. 50/2016 n. 50 e s.m.i. e dell’articolo 4, comma 7, del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti l’acquisizione in economia di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 beni e servizi per l’acquisto di volumi “Il fiore della California - alla ricerca del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxpapavero Xxxxx”; - per di affidare alla Tipografia Menini di Xxxxxxx Xxxxxx & Figli sas, Spilimbergo z.i. nord 51/D, c.f. e p.i. 00078770930 la fase fornitura di svolgimento della procedura, individuazione copie del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019predetto volume; - per la fase di esecuzione del contrattoDATO ATTO, ai sensi del secondo comma dell’art. 33 del regolamento consiliare di contabilità, che: - il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello dell’affidamento, per esigenze di rappresentanza, di una fornitura di volumi “Il fiore della California - alla ricerca del papavero Xxxxx”; - l’oggetto del contratto è l’acquisto di copie del volume “Il fiore della California - alla ricerca del papavero Xxxxx”; - il valore economico massimo della fornitura è di Euro 5.000,00 (diconsi cinquemila/00) iva inclusa; - l’accordo verrà negoziato e stipulato mediante lo strumento della piattaforma elettronica regionale eAppaltiFVG (RdO ad unico fornitore); - la scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, secondo comma lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 4, comma 7, del Regolamento per le Spesel’acquisizione in economia di beni e servizi, le Gare ed per la seguente motivazione: disponibilità esclusiva; DATO altresì atto che: - alla procedura è stato assegnato il seguente CIG: ZC13391B57; - la spesa sarà impegnata con successiva determinazione; - i Contratti costi per la fornitura di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS volumi “Il fiore della California - alla ricerca del papavero Xxxxx”, per un massimo di Euro 5.000,00 onnicomprensivi, troveranno copertura sul capitolo 7.1 (beni per attività di rappresentanza) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2021 (missione 01 – programma 01 – codice pdc 1.3.1.2.9); n. 8 50 e dell’articolo 4, comma 7, del 22/02/2018Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi per l’acquisto di volumi “Il fiore della California - alla ricerca del papavero Xxxxx”; - di affidare la fornitura di volumi “Il fiore della California - alla ricerca del papavero Xxxxx” alla Tipografia Menini di Xxxxxxx Xxxxxx & Figli sas, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contrattoSpilimbergo z.i. nord 51/D, Xxxc.f. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;e p.i. 00078770930; - di dare atto che:
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Samples: Determinazione a Contrarre
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la SocietàDirezione Regionale Lavori Pubblici, nei termini prescrittiStazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo ha depositato adottato tutte le misure volte a garantire la Propostamassima partecipazione alle procedure di affidamento, il Piano nello specifico: - indicendo e la documentazione gestendo le procedure di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che gara interamente con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che modalità telematiche, ossia mediante l’utilizzo, - svolgendo le sedute pubbliche di gara in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostimodalità telematica, in via preventivaconformità all’indirizzo più volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato, al parere non vincolante Sez. III, n. 7039 del Comitato dei Creditori 13.12.2018 e dei Commissari GiudizialiConsiglio di Stato, con contestuale informativaSez. III, anche sui predetti parerin. 4990 del 25.11.2016), al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione secondo cui l’uso di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, una Piattaforma informatica per la procedura gestione telematica delle procedure di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili gara garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento tutte le fasi della procedura, individuazione l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contraente e stipulazione del contrattocontenuto delle stesse, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxl’incorruttibilità di ciascun documento presentato, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019senza alcuna possibilità di alterazione; - rinunciando al sopralluogo obbligatorio, così come disciplinato dall’art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, non essendo lo stesso strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, stante la descrizione compiuta e dettagliata dell’intervento da eseguirsi, prevista nella documentazione tecnica messa a disposizione dei concorrenti (progettazione allegata alla documentazione di gara, resa disponibile sulla piattaforma), senza necessità della visita dei luoghi; Fermo restando quanto sopra evidenziato, con la presente si comunica, pertanto, che codesto Operatore Economico, a seguito delle espletate operazioni di pubblico sorteggio di cui nelle premesse, è invitato a presentare l’offerta per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione nell’ambito della realizzazione delle “Opere di regimentazione e laminazione nel rispetto del contrattoprincipio dell’invarianza idraulica (Comuni di Guidonia Montecelio, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.pFonte Nuova e Sant’Xxxxxx Xxxxxx)” – CUP F96B19004490002 - CIG 9186753C64.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
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CONSIDERATO. CHE l’Organizzazione di cui trattasi risulta in grado di adempiere con l'efficacia, l'adeguatezza e la necessaria tempestività richiesta dalla situazione epidemiologica contingente, che non permette di differire nel tempo le attività di accoglienza dei lavoratori nel periodo agosto – dicembre 2022 all’interno del territorio ma che, piuttosto, richiede interventi improcrastinabili da porre in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso essere senza indugio alcuno; DATO ATTO CHE il Tribunale servizio di Roma una domanda gestione dell’insediamento “Fontane D’Oro sito in Campobello di concordato preventivo Mazara (TP), è da rendersi in favore degli immigrati cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio di riferimento; DATO ATTO CHE la procedura adottata è consona al principio di congruità e contenimento della spesa da sostenere rispetto al concreto interesse pubblico da perseguire, nonché rispettosa delle regole di buona amministrazione e ragionevolezza dell'agire dei pubblici poteri in considerazione dell'utilità che la collettività riceve nello svolgimento delle attività previste e da effettuarsi dall’Organizzazione di cui sopra, a fronte dell'erogazione di somme a titolo di rimborso dei costi in concreto sostenuti per tali attività, dietro presentazione di idonea e analitica rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione di quanto da prevedersi con riserva ai sensi dell'art. 161convenzionamento (soluzione indubbiamente più favorevole rispetto al ricorso al mercato); DATO ATTO CHE, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto nell'esclusivo rispetto del 27 settembre 2017perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Societàrimborso dei costi nel tempo necessari a fornire le specifiche prestazioni annoverate nella Convenzione da stipularsi avverrà nel rispetto del principio dell'effettività degli stessi, nei termini prescritti, ha depositato la Propostacon esclusione RILEVATO CHE, il Piano rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 non discriminazione è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata comunque da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche ritenersi rispettato alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, della lettera invito ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 31 36, comma 10, del D.Lgs2 lett. 50/2016 e s.m.ia) d. lgs. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 201750/2016, per la procedura il servizio di che trattasigestione del campo di accoglienza per lavoratori immigrati stagionali in provincia di Trapani nell’area del Comune di Campobello di Mazara sito “Fontane D’Oro”, vengono identificati i seguenti Responsabili a valere sul progetto SU.PR.EME.ITALIA - Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di Procedimentograve sfruttamento e marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, cofinanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020) - Assistenza Emergenziale - Agreement Number: 2019/HOME/ AMIF/AG/EMAS/0086 - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxCUP: I21F19000020009;
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CONSIDERATO. che il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di- cembre 2016, n. 229, recante: "Interventi urgenti in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'artfavore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”; - l'art. 1612, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto co. 2, del 27 settembre 2017decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; quale prevede che la Societàper l'eser- cizio delle funzioni attribuite “il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nei termini prescrittinel rispetto della Costituzione, ha depositato la Propostadei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo”. Inoltre, il Piano per gli interventi ritenuti di “particolare urgenza e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegatocriticità”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 1011, secondo comma, del D.Lgsdecreto legge n. 76 del 2020, come convertito con legge n. 120 del 2020, “i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'arti- colo 2, co. 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposi- zione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE”; - l'art. 2, co. 2, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, il quale prevede che “(…) è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e diret- tive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ri- costruzione”; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 e s.m.i, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021, di conferimento incarico al Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx di coordinatore della Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020, di nomina del Com- missario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Re- gioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge n. 109 del 28 settem- bre 2018, come prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2020 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 2020; - il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico, successivamente denominata “Agenzia na- zionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”, la quale perse- gue, tra l’altro, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuo- vere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innova- zione, sviluppare sistemi locali d’impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla pro- gettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”; - in particolare, l’articolo 2, co. 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interes- sate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni riten- gano di affidare, anche con l’apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali; - con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) e in particolare le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 459 a 463, Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l’organizzazione e l’at- tività da essa svolta; - la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’ar- ticolo 1, co. 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca priorità e obiettivi per l’Agenzia nonché indirizzi per il piano di xxxxxxxx e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, individua l’Agenzia quale ente strumentale dell’Amministrazione Centrale volto, tra l’altro, a “favorire l’attra- zione di investimenti esteri di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale”; - l’articolo 19, co. 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede che “le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello eser- citato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”; - l’articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che “Ai fini della realizzazione di interventi ri- guardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali com- petenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, com- prese quelle di cui all’articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l’Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni”; - l’articolo 33, co. 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall’articolo 11, co. 16-qua- ter, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, definisce l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investi- menti S.p.a. quale società in house dello Stato; - con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata disposta l’”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vi- gente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; - in particolare, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 50/2016, definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un’amministrazione pubblica; - gli articoli 29 e 192, co. 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. l’articolo 1, co. 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, disciplinano agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; - il decreto del Regolamento 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante “Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia nazionale per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’im- presa S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva appro- vazione ministeriale”, aggiorna il decreto del 27 Giugno 2017Ministro dello sviluppo economico 18 settem- bre 2007, per la procedura tenendo conto del mutato contesto di che trattasiriferimento e delle modifiche normative intervenute, vengono identificati i seguenti Responsabili anche al fine di Procedimento: - per la fase di definizione assicurare l’esercizio del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxcontrollo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti; - la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, reca “Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente l’attrazione degli inve- stimenti e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxlo sviluppo d’impresa S.p.A., in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 attuazione dell’art. 9-bis, co. 6, del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contrattodecreto-legge 21 giugno 0000, x. 00”, x, xx particolare, l’articolo 1, co. 3, lett. q), ai sensi del Regolamento quale il Commissario Straordinario si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione della pre- sente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ul- teriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull’andamento delle attività di Invitalia; - l’articolo 1, co. 3, lett. a) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l’indicazione dell’impe- gno di Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, tra- sparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; - l’articolo 1, co. 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che la convenzione deve contenere l’indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le Speseattività previste dalla convenzione; - l’articolo 1, co. 3, lett. j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le Gare ed convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali; - l’articolo 1, co. 3, lett. k) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che prevede la definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell’IVA, nell’ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispon- denti modalità di pagamento; - l’articolo 1, co. 3, lett. n) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il rinvio espresso a quanto disposto dall’art. 53, co. 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; - l’articolo 1, co. 3, lett. o), della medesima direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i Contratti contratti pubblici di ATAC lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, co. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’articolo 1, co. 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; - la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 dispone l’iscri- zione, tra le altre amministrazioni, della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affi- damenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all’articolo 192, co. 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. nonché A., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall’articolo 5, co. 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi dell’OdS della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre ammini- strazioni dello Stato; - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 ha approvato le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., deliberate dall’Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017; - l’articolo 4, co. 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della con- dizione posta dall’articolo 5, co. 1, lettera b) e co. 7 del decreto legislativo n. 8 50 del 22/02/201818 aprile 2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Mini- stero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; - la nota Invitalia acquisita con prot. MISE n. 319228 del 24 ottobre 2022, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale - Divisione III – Vigilanza enti strumentali, società partecipate e vigilate dal Ministero, l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2019-2021, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; - il Dirigente responsabile riscontro alla sopra citata nota del 24 ottobre 2022 con cui il Ministero dello sviluppo economico - Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale - Divisione III – Vigilanza enti stru- mentali, società partecipate e vigilate dal Ministero, tramite propria nota prot. n. 322898 del 27 ottobre 2022, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel trien- nio 2019-2021 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,93%, e che può pertanto consi- derarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016; - per Invitalia ricorrono le condizioni previste dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato è assoggettata, ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1 e ss.mm.ii, e dell’articolo 1, commi da 460 a 464, della struttura legge n. 296 del 2006, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo economico che gestirà il contrattolo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxe che la stessa società, per espressa disposizione statutaria è obbligata ad effettuare oltre l’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;
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CONSIDERATO. che CHE il succitato Accordo Quadro, attivato in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale 30/11/2021, come previsto dall'art. 4 dello stesso, avrà una durata di Roma una domanda 33 mesi a decorrere dal 30/11/2021, e che i contratti applicativi del suddetto Accordo Quadro, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante ordinativi di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161fornitura, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017hanno la durata dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura fino al 30/11/2024, il Tribunale ha ammesso la Società come chiaramente riportato nella Guida alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui Convenzione all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.2.1; che con decreto DATO ATTO CHE il contratto di fornitura si perfeziona in seguito alla decorrenza del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta termine di concordato presentata 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordine di fornitura da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheparte dell’operatore economico prescelto, ai sensi dell’art. 31 6, comma 1011, del D.Lgs. 50/2016 dell’Accordo Quadro, e s.m.i. che gli approvvigionamenti avvengono presso i punti vendita messi a disposizione dal Fornitore mediante carta magnetica Fuel Card, da utilizzare presso l’intera rete italiana Q8; DATO ATTO CHE l’importo di spesa presunto per la fornitura di carburante per autotrazione, benzina super senza piombo (Norma E.N. 228), mediante l'utilizzo di Fuel Card per il periodo di circa 29 mesi, dal 10/07/2022 fino al 30/11/2024, ammonta, sulla base della stima delle percorrenze e della presunta quantità di litri di carburante consumato (stimato in – 600 litri all’anno RILEVATO CHE tale importo, essendo stimato sulla base dello storico dei consumi e del Regolamento costo attuale del carburante, potrà eventualmente essere integrato sulla base di eventuali variazioni quantitative o di prezzo; RITENUTO PERTANTO necessario procedere all'affidamento della fornitura di carburante per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC autotrazione mediante FUEL CARD nell’ambito dell'Accordo Quadro “FUEL CARD 2” al fornitore KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017A., xxxxx xxxx'Xxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx P.IVA 00891951006, per la procedura il periodo di che trattasicirca 29 mesi a partire dal 10/03/2022 fino al 30/11/2024, vengono identificati i seguenti Responsabili da formalizzarsi con ordine di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxfornitura da trasmettere mediante piattaforma Consip;
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Samples: Fornitura Carburanti
CONSIDERATO. che le singole Aziende Sanitarie, dovranno sostenere le spese di gestione e di esecuzione dei singoli contratti che saranno stipulati a valle della sottoscrizione delle Convenzioni da parte della Regione Lazio, nonchi nominare il Direttore dell’esecuzione; Tutto ciò premesso, per le motivazioni indicate in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso premessa e che qui si intendono sostanzialmente ed integralmente riportate, di: − approvare l’operato del RUP; − approvare i verbali di seduta virtuale n. 2 del 1 giugno 2022 e n. 3 del 13 giugno 2022 che, seppur materialmente non allegati, sono parte integrante del presente atto e comunicati agli Operatori Economici interessati, tramite l’apposita funzione del portale STELLA; − approvare la graduatoria riportata nel Verbale di seduta virtuale n. 3 del 13 giugno 2022; − dichiarare le offerte il Tribunale cui valore i risultato superiore al prezzo posto a base d’asta e riferito a farmaci esclusivi, conformi agli atti di Roma una domanda gara, a seguito della valutazione della documentazione presentata a giustificazione da parte degli Operatori Economici e tenuto conto degli atti di concordato preventivo con riserva gara; − prendere atto della mancata pubblicazione del prezzo offerto da parte degli Operatori Economici che ne hanno fatto richiesta, secondo quanto riportato nel Verbale di seduta virtuale n. 2 del 1 giugno 2022; − subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso controlli per la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione verifica dei requisiti di cui all'artall’articolo 80 del D.lgs. 161 commi n. 50 del 2016 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall’articolo 86 comma 2 bis del Codice e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto lo spirare del termine dilatorio di omologazione che gli atti cui al comma 9 dell’art. 32 del Codice; − di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; chenotificare, ai sensi dell’art. 31 dell’art.76, comma 105, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 il presente atto agli Operatori Economici; − di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/, su sezione Amministrazione Trasparente e s.m.isul B.U.R.L. Avverso il presente atto i ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. Il Direttore Xxxxxx Xxxxxxxxx Deferasirox Xxxxx 00 xx 00 xxx 0,00000 € 8.629,08000 € 36 Deferasirox Mylan 180 mg 30 cpr 0,13250 € 21.465,00000 € 36 Deferasirox Mylan 360 mg 30 cpr 0,22500 € 189.540,00000 € 36 ALPROLIX 1000 UI 1,21000 € 2.359.500,00000 € VEDASI DICH. ULTERIORI AIC ALLEGATA PER DETTAGLIO TUTTI DOSAGGI 18 FANHDI 1000 U.I. 461,49000 € 1.162.954,80000 € Disponibile FANDHI anche nel xxxx.xx da 250 UI (AIC 033866043), 500 UI (AIC 033866056) e del Regolamento la specialità ALPHANATE nel xxxx.xx da 1000 UI (AIC 033077102) 18 FANHDI 1500 U.I. 692,23500 € 1.920.952,12000 € Disponibile FANHDI anche nel xxxx.xx da 250 UI (AIC 033866043), 500 UI (AIC 033866056) e la specialità ALPHANATE nel xxxx.xx da 1500 UI (AIC 033077114) 18 CORMETO 50CPS MOLLI 250MG 4,62660 € 319.235,40000 € Distribuzione e fatturazione Pharmaidea srl - si comunica che per le Speseuna serie di arrotondamenti automatici in piattaforma, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.abbiamo dovuto inserire gli sconti con cifre decimali altrimenti il prezzo non sarebbe stato conforme a quanto pubblicato in GU 36 Recombinate 1000 UI 0,60000 € 1.800.000,00000 € 36 NOVOEIGHT® 250 U.I. 0,50000 € 2.400.000,00000 € ulteriori A.I.C. 043153028 - 043153030 - 043153042 - 043153055 - 043153067 18 ESPEROCT® 500 U.I. 0,46800 € 2.574.000,00000 € ulteriori A.I.C. 048083024 - 048083036 - 048083048 - 048083051 12 FABBISOGNO DPC PER DURATA CONVENZIONE IMPORTO DA RECEPIRE PER DPC 60 66.780,00000 € 60.000 4.942,20000 € 120.000 15.900,00000 € 540.000 121.500,00000 € 1.890.000 2.286.900,00000 € 2.400 1.107.576,00000 € 2.500 1.730.587,50000 € 67.620 312.850,69200 € 2.940.000 1.764.000,00000 € 4.500.000 2.250.000,00000 € 5.400.000 2.527.200,00000 € 12.188.236,39200 € Ragione Sociale Codice Fiscale Gradu atoria Lotto CIG PRIMARIO ATC Principio Attivo Forma Farmaceutica Dosaggio VIA DI SOMMINI STRAZION E UM OGGE TTO INIZI ATIV A approvato QUANTITA' VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA ( 2 dec. ) DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA ( 5 dec. ) VALORE OFFERTO ( 2 dec. ) NOTE OPERATORE ECONOMICO SEGRETI TECNICI E COMME RCIALI Durata Convenz ione (mesi) FABBISOGN O DPC PER DURATA CONVENZIO NE IMPORTO DA RECEPIRE PER DPC CIG DERIVATO DPC TAKEDA SpA ITALIA 00696360155 1 7 9179338559 B02BD03 - ATTIVITÀ DI BYPASS DELL'INIBITORE DEL FATTORE VIII COMPLESSO PROTROMBINICO ANTIEMOFILICO UMANO ATTIVATO FLACONE 1000UF EV FLAC ONE 774 € 861.462,00 FEIBA 1000 UF con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: dispositivo BAXJECT II HF 1.113,00000 € € 861.462,00 36 60 € 66.780,00 9308631D4C MYLAN ITALIA SRL 02789580590 1 9 9179350F3D V03AC03 DEFERASIROX - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, XxxDEFERASIROX COMPRESSE 90 MG ORALE COM PRESS A 104.760 € 537.289,95 Deferasirox Xxxxx 00 xx 00 xxx 0,00000 € € 8.629,08 36 60.000 € 4.942,20 9308642662 MYLAN ITALIA SRL 02789580590 1 10 9179355361 V03AC03 DEFERASIROX - DEFERASIROX COMPRESSE 180 MG ORALE COM PRESS A 162.000 € 1.661.692,32 Xxxxxxxxxxx 000 xx 00 xxx Xxxxx 0,00000 € € 21.465,00 36 120.000 € 15.900,00 9308647A81 MYLAN ITALIA SRL 02789580590 1 11 91793639F9 V03AC03 DEFERASIROX - DEFERASIROX COMPRESSE 360 MG ORALE COM PRESS A 842.400 € 17.281.894,97 Xxxxxxxxxxx 000 xx 00 xxx Xxxxx 0,00000 € € 189.540,00 36 540.000 € 121.500,00 9308652EA0 Swedish Biovitrum Orphan 05288990962 1 14 9179388E99 B02BD04 - FATTORE IX EFTRENONACOG ALFA FIALE TUTTI DOSAGGI I EV UI 1.950.000 € 2.359.500,00 ALPROLIX 1000 UI 1,21000 € € 2.359.500,00 VEDASI DICH. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC ULTERIORI AIC ALLEGATA PER DETTAGLIO TUTTI DOSAGGI 18 1.890.000 € 2.286.900,00 93086561F1 GRIFOLS S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018ITALIA 10852890150 1 16 9179407E47 B02BD06 - FATTORE DI VON WILLEBRAND E FATTORE VIII DI COAGULAZIONE IN ASSOCIAZIONE FATTORE VIII UMANO DI COAGULAZIONE/ FATTORE DI VON WILLEBRAND FIALE 1000UI/1200 UI EV FIALA 2.520 € 1.164.240,00 FANHDI 1000 U.I. 461,49000 € € 1.162.954,80 Disponibile FANDHI anche nel xxxx.xx da 250 UI (AIC 033866043), il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto500 UI (AIC 033866056) e la specialità ALPHANATE nel xxxx.xx da 1000 UI (AIC 033077102) 18 2.400 € 1.107.576,00 930866053D GRIFOLS S.p.A. ITALIA 10852890150 1 17 91794100C5 B02BD06 - FATTORE DI VON WILLEBRAND E FATTORE VIII DI COAGULAZIONE IN ASSOCIAZIONE FATTORE VIII UMANO DI COAGULAZIONE/ FATTORE DI VON WILLEBRAND FIALE 1500UI/1800 UI EV FIALA 2.775 € 1.923.075,00 FANHDI 1500 U.I. 692,23500 € € 1.920.952,12 Disponibile FANHDI anche nel xxxx.xx da 250 UI (AIC 033866043), Xxx500 UI (AIC 033866056) e la specialità ALPHANATE nel xxxx.xx da 1500 UI (AIC 033077114) 18 2.500 € 1.730.587,50 9308669CA8 HRA PHARMA ITALIA SRL 06645680965 1 30 91795368BD V04CD01 METIRAPONE - METIRAPONE COMPRESSE 250 MG ORALE COM PRESS A 69.000 € 319.235,40 CORMETO MOLLI 250MG 50CPS 4,62660 € € 319.235,40 Distribuzione e fatturazione Pharmaidea srl - 36 67.620 € 312.850,69 93086740CC BIOVIIIx s.r.l. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;05006721210 1 31 9179539B36 B02BD02 - TUROCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE) OCTOCOG ALFA FLACONE TUTTI DOSAGGI I EV UI 3.000.000 € 1.800.000,00 Recombinate 1000 UI 0,60000 € € 1.800.000,00 36 2.940.000 € 1.764.000,00 9308678418 NOVO NORDISK SPA 03918040589 1 39 918004197A B02BD02 - TUROCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE) TUROCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE) FIALE TUTTI DOSAGGI I EV UI 4.800.000 € 2.400.000,00 NOVOEIGHT® 250 U.I. 0,50000 € € 2.400.000,00 ulteriori A.I.C. 043153028 - 043153030 - 043153042 - 043153055 - 043153067 18 4.500.000 € 2.250.000,00 9308681691 NOVO SPA NORDISK 03918040589 1 40 91800977B1 B02BD02 - TUROCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE) TUROCTOCOG ALFA PEGILATO FIALE TUTTI DOSAGGI I EV UI 5.500.000 € 2.574.000,00 ESPEROCT® 500 U.I. 0,46800 € € 2.574.000,00 ulteriori 048083024 048083036 048083048 048083051 A.I.C.--- 12 5.400.000 € 2.527.200,00 93086859DD € 12.188.236,39 valore complessivo iva € 1.218.823,64 10,00% € 13.407.060,03 importo complessivo compresa iva
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Samples: Deliberation of the General Director
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'artdell’art. 161687 del codice della navigazione, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017l’ENAC, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza nel rispetto dei poteri gestori di indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, agisce come unica autorità di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”settore dell’aviazione civile; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; - che, ai sensi dell’art. 31 704, comma 104, del D.Lgs. 50/2016 codice della navigazione, l’affidamento in concessione della gestione totale degli aeroporti è subordinato alla sottoscrizione della convenzione tra l’ENAC e s.m.i. il gestore e che, entro sei mesi dalla conclusione del Regolamento per le Speseprimo esercizio finanziario successivo a tale affidamento, le Gare ed i Contratti l’ENAC e il gestore stipulano altresì il contratto di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxprogramma ivi previsto; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxche, in virtù forza del decreto Interministeriale n. XXX la Società XXX è affidataria della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019gestione totale dello scalo/degli scali fino al XXX; - per la fase di esecuzione del contrattoche, ai sensi del Regolamento sopra citato art. 704 del codice della navigazione nonché dell’Atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 267 del 5 agosto 2016, l’ENAC è il soggetto pubblico competente alla stipula dei contratti di programma con il gestore aeroportuale; - che, l’art. 1, comma 11, del D.L. 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ss.mm.ii., prevede che “per le Speseconsentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, le Gare ed con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i Contratti contratti di ATAC S.p.A. nonché programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. […] Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti”; - che la Società ha conseguito per lo scalo di XXX, ai sensi dell’OdS della normativa e dei regolamenti vigenti, la certificazione dell’aeroporto n. 8 XXX; - che la Società di gestione ha ricevuto l’approvazione tecnica da ENAC del 22/02/2018Master Plan in data XXX; - che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.L. del’8 settembre 2004, n. 237, convertito con modificazioni dalla legge del 9 novembre 2004, n. 265, con Ordinanza del XXXX è stato adottato il Regolamento di Scalo per l’aeroporto di riferimento; - che ai sensi dell’art. 705, comma 2, lett. g) del codice della navigazione e in conformità alla Circolare ENAC GEN 06 del 31 ottobre 2014 la Società ha adottato la Carta dei servizi che, con riferimento all’Anno Base, è stata approvata dall’ENAC per lo scalo di XXX, con nota n. XXX; - che l’ENAC con la nota XXX del XXX ha individuato le modalità di redazione e presentazione del Piano quadriennale degli Investimenti; - che la Società ha presentato in data XXX con nota n. XXX, all’ENAC la documentazione necessaria alla stipula del Contratto di programma ai sensi e per effetti dell’art. 1, comma 11, del D.L. 12 settembre 2014, n.133; - che la Società ha presentato il Piano Quadriennale degli Interventi (Allegato 1) - comprensivo del Piano degli Investimenti, delle Previsioni di Traffico e del Piano Economico e Finanziario - e il Piano della Qualità e della Tutela Ambientale (Allegato 2), sui quali l’ENAC ha espresso parere tecnico favorevole, propedeutico alla Consultazione, con nota n. XXX del XXX; - che, al fine di acquisire il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, nel rispetto delle norme sul giusto procedimento e sulla trasparenza dell’azione amministrativa e in applicazione della Direttiva 12/2009/CE e dei Modelli di Regolazione dei Diritti Aeroportuali (d’ora in avanti Modelli) elaborati dall’ART, la Società, previo il suddetto parere tecnico favorevole delle strutture competenti dell’ENAC, ha provveduto a sottoporre a Consultazione: • il Piano quadriennale degli Interventi inclusivo, per il periodo contrattuale di riferimento, delle Previsioni di Traffico e del Piano degli Investimenti e relativo crono-programma, con l’indicazione delle opere, ove presenti, che rivestono particolare valenza strategica per lo sviluppo dello scalo e, dunque, suscettibili di applicazione della maggiorazione del tasso di remunerazione (WACC); • il Piano della Qualità e della Tutela Ambientale; - che, la Società, acquisito il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, ha presentato all’ENAC il Piano quadriennale degli interventi e il Piano della Qualità e della Tutela Ambientale per la sottoscrizione del Contratto di programma; - che l’ENAC, valutata la coerenza delle Previsioni di Traffico, del Piano degli Investimenti, del Piano della Qualità e della Tutela Ambientale sopra citata e, verificata la sostenibilità del Piano economico e finanziario, procede alla sottoscrizione del presente Contratto; - che, il Dirigente responsabile Consiglio di Amministrazione dell’ENAC ha modificato, con delibera XXX, lo schema di Contratto di programma tipo approvato con deliberazione n 20/2018 del 2 ottobre 2018; - che l’ENAC, trasmette al Ministero delle Infrastrutture e della struttura che gestirà Mobilità Sostenibili, e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx“Contratto di programma” stipulato con la Società per l’approvazione tramite decreto interministeriale;
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Samples: Program Contract
CONSIDERATO. che si è provveduto ad inserire nella programmazione biennale 2018/2019 la spesa relativa all’acquisto di un’autovettura da destinare al predetto Ufficio e si è avviata la ricerca di eventuali auto confiscate/sequestrate presso gli Uffici delle Dogane della Lombardia; CONSIDERATO, altresì, che occorre ripristinare celermente la disponibilità di almeno un autoveicolo a supporto delle attività istituzionali dell’Ufficio delle Dogane di Varese; PRESO ATTO che sulla piattaforma di e-procurement xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attiva la Convenzione Consip Noleggio autoveicoli 12 “Prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni”, stipulata da Consip S.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la società Lease Plan S.p.a.; PRESO ATTO che i lotti ancora disponibili risultano essere alla data odierna: Lotto 3 (veicoli commerciali), Lotto 4 (Veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL), Lotto 5 (Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano); VALUTATA l’opportunità di dotare l’Ufficio delle Dogane di Varese di un’auto simile a quelle già a disposizione e, pertanto, di richiedere il noleggio di un’auto Fiat Nuova Punto Street 1.4, a parte del Lotto 4 della suddetta Convenzione; RITENUTO di prevedere, tra le tipologie contrattuali previste dalla suddetta Convenzione, la durata contrattuale minima disponibile, pari a 36 mesi, ed una percorrenza massima ipotetica per l’auto prescelta di 60.000 km; VALUTATO di non attivare alcuna delle opzioni disponibili in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale aggiunta al solo “servizio base” di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161noleggio, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017configurato secondo le predette caratteristiche, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 costo mensile è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxpari ad euro 142,50 (Iva esclusa);
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Samples: Adesione a Convenzione Consip
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Societàdifficoltà di reclutare personale a tempo determinato, nei termini prescritticome indicato nella già citata D.G.R. n XI/3325 del 30.6.2020, ha depositato la Propostaè da imputare sia al breve periodo di durata del contratto sia ai tempi indifferibili di reclutamento previsti dalla normativa, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.non avendo graduatorie a disposizione; PRECISATO che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; checonseguentemente i contratti sopraccitati sono stati via via prorogati da ultimo, con decreto D.G. n. 688 del 16.01.201930.9.2020, fino al 31.12.2020; PRECISATO, altresì, che il Tribunale ha rilevato “team Covid H24” attualmente risulta costituito da n. 3 unità a seguito delle dimissioni presentate dai collaboratori; DATO ATTO che la proposta Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxx ha chiesto d’integrare l’equipe con l’inserimento di concordato presentata da ATAC n. 2 biologi; DATO ATTO, altresì, che la richiesta è stata approvata ai sensi degli artt. 177 assentita dalla Direzione Sanitaria in data 13.10.2020; PRECISATO che, dall’elenco di Regione Lombardia dei Dirigenti Sanitari Biologi disponibili (aggiornato al 19.6.2020) sono state acquisite le disponibilità alla stipula di contratto di lavoro autonomo a supporto del “team Covid 19”della Dott.ssa Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, nata a Erice (TP) il 11.7.1994 e 178 Legge falldella Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, nata a Taranto il 18.1.1993; CONSIDERATO che: • le attività professionali dei suddetti collaboratori saranno rese entro i limiti predeterminati a fronte di un compenso lordo omnicomprensivo erogato, salvo verifica della compatibilità della prestazione stessa con le modalità e le condizioni stabilite, oltre che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare obiettivi ed i Contratti risultati prefissati in relazione al lavoro programmato; • in ogni caso le attività verranno rese nell’ambito di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 un rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione da parte del 27 Giugno 2017collaboratore, per la procedura cui viene chiesto esclusivamente di svolgere il proprio incarico secondo le modalità pattuite in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati; RITENUTO di convenire che trattasiai suddetti incarichi siano applicate le condizioni contrattuali di cui all’allegato contratto di collaborazione; DATO ATTO che le collaborazioni straordinarie di cui al presente decreto sono da considerarsi aggiuntive rispetto ai livelli di finanziamento, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxcome indicato dalla X.X.X. x. XX/0000 xxx 00.0.0000;
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Samples: Contratti Di Lavoro Autonomo
CONSIDERATO. che l’Ordinativo di Xxxxxxxxx sarebbe giunto a scadenza il 31.12.2022, ferma la estensione automatica al 31.03.2023, a fronte di quanto previsto dall’art. 5.3.2 del Capitolato di Appalto CONSIP, che recita: “nel caso in cui la data prevista per la presa in consegna degli impianti sia successiva alla data della prima accensione degli Impianti Termici Effettuata dall’Amministrazione per proprio conto, la scadenza dei 5 anni sarà automaticamente prorogata fino al termine della Stagione di Riscaldamento dell’ultimo anno di durata del contratto stesso”; DATO ATTO che con Xxxxxxxx n. 1058 del 17/11/2022, AOU di Sassari - accertato che non risultavano attive né convenzioni della Centrale Unica di Committenza territoriale, né convenzioni CONSIP, relativamente alla tipologia di fornitura in questione e tali da soddisfare complessivamente le esigenze di AOU e garantire la funzionalità e la sicurezza degli ospedali e l’erogazione dei servizi sanitari - aveva adottato, la proroga del contratto per anni cinque, sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, inserendo nella proroga l’estensione per i due edifici PO Regina Margherita di Alghero e “Palazzo Rosa” di Xxx Xxxxx Xxxxxx 00 xx Xxxxxxx per i quali era comunque attivo il servizio MIES2; DATO ATTO che l’adozione della proroga poneva capo ad un percorso avviato, a fronte della indisponibilità di Convenzioni della Centrale Unica di Committenza territoriale e CONSIP, a decorrere dal marzo 2022 e finalizzato ad ottenere l’efficientamento del compendio impiantistico e del sistema nel suo complesso. Precisamente, a valle degli incontri tecnici intercorsi, l’ATI aveva presentato la Proposta di PTE Proroga il 10 maggio 2022; ed alla luce delle richieste di integrazione e chiarimento di AOU Sassari, l’ATI aveva presentato con proprio Prot. 436/2022/DP/gc REV. 1 in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale 14 ottobre 2022, la proposta di Roma una domanda PTE Proroga conclusiva; DATO ATTO che l’Assessorato alla Salute della Regione Sardegna - Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali – con determinazione dirigenziale n. 1584 (prot. 29411 del 20/12/2022) esprimeva, tuttavia, “Parere non favorevole nel merito della deliberazione D.G. dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge FallimentareSassari n. 1058 del 17/11/2022”; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; DATO ATTO che, con decreto Deliberazione 1261 del 16.01.201929.12.2022, AOU di Sassari, - visti : (i) la competenza in capo alla centrale di committenza regionale ovvero di quella nazionale (CONSIP dell’espletamento delle procedure di gara relative alla fornitura dei servizi manutentivi ed energia; (ii) l’assenza di dette convezioni attive sul servizio di riferimento; (iii) quanto previsto dall’art. 5.3.2 del Capitolato di Appalto CONSIP (che recita: “nel caso in cui la data prevista per la presa in consegna degli impianti sia successiva alla data della prima accensione degli Impianti Termici Effettuata dall’Amministrazione per proprio conto, la scadenza dei 5 anni sarà automaticamente prorogata fino al termine della Stagione di Riscaldamento dell’ultimo anno di durata del contratto stesso”) DATO ATTO che, con Deliberazione 1273 del 29.12.2022, AOU di Sassari – visto che non risultavano attive né convenzioni della Centrale Unica di Committenza territoriale, né convenzioni CONSIP che consentissero di coprire i servizi manutentivi in scadenza il 31/12/2022 ed espletati da Edison Facility Solution S.p.a. per conto di ARES Sardegna nell’ambito della convenzione CONSIP MIES2 – affidava al RTI Carbotermo S.p.a. – Eletecno ST S.p.a. i servizi manutentivi indicati in premessa per il PO Regina Margherita di Alghero (Ospedale Marino) e per il “Xxxxxxx Xxxx” xx Xxx Xxxxx Xxxxxx 00 in Sassari, per il primo trimestre 2023; DATO ATTO che con nota Prot. 015/23 del 09.01.2023, agli atti d’ufficio, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli arttcitato R.T.I. Carbotermo S.p.a. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti/ Eletecno ST, - in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile considerazione della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione vigenza del contratto, Xxxgiusta la precitata Deliberazione 1261 del 29.12.2022 di AOU di Sassari e proprio al fine di far conseguire alla amministrazione un efficientamento energetico attuale - ha confermato la Proposta di Proroga contrattuale con i contenuti già illustrati nel Piano Tecnico Economico, allegato protocollo RTI 436/2022/DP/gc REV. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx1 del 14 ottobre 2022, da intendersi integrati con il riconoscimento di condizioni ulteriori e di maggior favore per AOU. DATO ATTO che, in virtù sintesi: l’incremento dell’importo degli interventi di efficientamento energetico, gratuiti per l’Ente e posti integralmente a carico dell’Appaltatore, passa da euro 114.750,00 ad Euro 190.000,00, progettazione inclusa; DATO ATTO che gli interventi di efficientamento energetico, per l’importo di Euro 732.561,41, sono da remunerarsi in modo dilazionato attraverso il canone del servizio erogato nel periodo di proroga (cd quota ICREE) DATO ATTO che la quota per le Manutenzioni Straordinarie, compresa nel canone e da erogarsi in cinque anni, ammonta ad Euro 970.286,62 (cd quota ICMSA); DATO ATTO dell’impegno dell’Appaltatore ad eseguire gli interventi maggiormente urgenti per Ente (e precisamente il rifacimento completo del Telecontrollo su tutti gli edifici oggetto del MIES II) entro il 31 03 2023; DATO ATTO che l’incremento del risparmio energetico, a valle della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase realizzazione degli interventi di esecuzione del contrattoefficientamento garantito dall’appaltatore sarà di almeno 179,44 TEP annui DATO ATTO dell’impegno dell’Appaltatore ad accettare il recesso anticipatamente dall’affidamento in proroga, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, nel caso in cui fossero rese disponibili dalla Consip una o più Convenzioni che consentano di sostituire l’appalto MIES 2, prorogato ai sensi del Regolamento per le SpeseD. Lgs. 115/2008, le Gare senza che l’Appaltatore possa eccepire o pretendere alcun indennizzo/risarcimento in proposito, fermo restando comunque il completamento della stagione termica in corso ed i Contratti di ATAC S.pil rimborso, a favore dell’Appaltatore, delle quote residue a saldo degli investimenti da quest’ultimo già realizzati.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
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Samples: Proroga Del Contratto
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale le risorse finanziarie disponibili per ciascuna struttura organizzativa sono state definite mediante l’attribuzione di Roma una domanda ciascuno stanziamento ai rispettivi Centri di concordato preventivo Responsabilità Amministrativa (C.R.A.M.), anche con riserva ai sensi dell'art. 161riguardo a specifici Obietti-Funzione (ObFu), VI comma con l’approvazione del bilancio previsionale 2020, pluriennale 2021/2022, definito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, a seguito dell’adozione della Legge Fallimentare; che con decreto del Regionale 27 settembre 2017Dicembre 2019, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; chen. 28, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC quale è stato omologatoapprovato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022 e che gli stessi risultano coerenti con gli obiettivi operativi individuati; SU PROPOSTA della Direzione Generale, In conformità con le premesse che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione, DI ASSUMERE gli obiettivi strategici 2020 assegnati dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione 04 Agosto 2020, n. 36. DI ASSEGNARE a ciascuno dei Dirigenti titolari della direzione di Aree di ARSIAL, nonché agli uffici di Staff della Direzione Generale, gli obiettivi operativi indicati nelle relative schede di dettaglio, allegate alla presente determinazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale. DI DARE MANDATO ai Dirigenti di attribuire alle Posizioni di Xxxxxx ed ai dipendenti assegnati alla propria struttura gli obiettivi da realizzare nel corso dell’anno 2020. DI DEMANDARE al Controllo di Gestione il solo monitoraggio periodico con attività di rendicontazione alla Direzione Generale. Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No D.Lgs n. 33/2013 20 2 X X D.Lgs n. 33/2013 23 X X Obiettivi Operativi Anno 2020 Obiett. Obiett. Strateg. Finalità Obiettivo % Condivisione dell'Obiettivo con le altre strutture Parametro indicatore Peso 1 7 Consolidamento e miglioramento della Performance organizzativa, funzionale ed economica dell’Agenzia attraverso l’Innovazione continua. (Obiettivo Trasversale) Semplificazione dell’attività amministrativa attraverso la pienezza dematerializzazione/ digitalizzazione dei poteri gestori servizi e delle attività Creazione di database di raccolta dei pareri suddivisa per anno e Struttura richiedente con indicazione dell'oggetto della richiesta verbale o formale; di contratti /convenzioni e sentenze /ordinanze divisi per oggetto e soggetti con dematerializzazione dei documenti Percentuale 90% dei pareri informatizzati rispetto al numero delle richieste verbali o formali per l'anno 2019 2020 10 Percentuale 80% dei contratti /convezioni inseriti rispetto al numero di quelli pervenuti per la verifica giuridico amministrativa dalle altre strutture per gli anni 2019/2020 10 Percentuale 80 % delle sentenze/ordinanze rispetto a quelle emesse e pervenute dagli uffici giudiziari per gli anni 2019/2020 10 2 6 Incremento dell'efficienza amministrativa dei procedimenti e delle funzioni dell’ARSIAL in una ottica di trasparenza e di disposizione patrimoniale” fermo restando che riposizionamento della performance organizzativa Revisione dello Statuto dell'Agenzia Revisione dello Statuto dell'Agenzia da trasmettere al CdA per l'Adozione e successiva approvazione da parte della Regione Lazio Proposta Bozza di revisione dello Statuto dell'Agenzia entro il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto 31 ottobre 2020. 10 Predisposizione di omologazione che gli atti singoli piani operativi settimanali da condividere con il personale al fine di straordinaria amministrazione facilitare il relativo monitoraggio. (Il primo entro il 15 settembre) 10 5 7 Consolidamento e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostimiglioramento della Performance organizzativa, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato funzionale ed economica dell’Agenzia attraverso l’Innovazione continua. (Obiettivo Trasversale) Semplificazione dell’attività amministrativa attraverso la dematerializzazione / digitalizzazione dei Creditori servizi e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione 100 Trasversale a tutte le Aree Adeguamento delle modalità lavorative all'emergenza sanitaria Predisposizione di ATACLettere, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheCircolari, ai sensi dell’art. 31 comma 10Determine, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Delibere elaborate direttamente in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;formato digitale in misura > al 70% 10 100
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CONSIDERATO. che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza: le Regioni, nell’esprimere avviso favorevole all’Accordo, hanno evidenziato il tema della necessaria compartecipazione degli Enti Locali ai costi della sperimentazione; l’ANCI ha espresso avviso favorevole all’Accordo, auspicando che in data 18/09/2017 ATAC “dopo la sperimentazione, si possa arrivare ad un fondo stabile, che garantisca i costi”; l’UPI ha presentato presso espresso avviso favorevole; ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali; tra il Tribunale Governo, le Regioni, le Province Autonome di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la SocietàTrento e Bolzano e gli Enti locali, nei termini prescrittiseguenti termini: • Le Regioni e le Province Autonome, ha depositato la Propostagli Enti Locali e le Aziende Sanitarie Locali, secondo le rispettive competenze, assicurano l’assistenza socio-sanitaria ai minori ed ai giovani adulti del circuito penale, anche secondo il Piano principio della territorialità (art. 3-ter comma 3 lett. c) D.L. 22 dicembre 2011 n. 211), basato sulla residenza anagrafica ovvero sull'ultimo domicilio accertato da parte dell’Amministrazione della Giustizia Minorile e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC Comunità ovvero sul territorio nel quale è stato omologatocommesso il reato, qualora si tratti di soggetti senza fissa dimora, di nazionalità straniera (Rep. Atti CU/81/2009; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e CU/95/2011) ovvero di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere minori stranieri non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheaccompagnati, ai sensi dell’art. 31 comma 10della Legge 07/04/2017 n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”; • Il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità ha, del D.Lgs. 50/2016 tra le sue funzioni istituzionali, quella di dare esecuzione ai provvedimenti limitativi e s.m.i. privativi della libertà personale emessi dall’Autorità Giudiziaria Minorile e del Regolamento di predisporre i Progetti di intervento educativo a favore di tutti i soggetti dell’area penale, d’intesa ed in collaborazione con i Servizio Socio-Sanitari istituiti dalle Regioni e dagli Enti Locali; • Dall’analisi dei dati relativi all’utenza in carico ai Servizi minorili della Giustizia e dei Servizi sanitari e dell’Ente locale si osserva una crescente incidenza di minori/giovani adulti con disagio psicosociale, non rispondente pienamente ai criteri nosografici per le Speseformulare una adeguata diagnosi psicopatologica e/o di dipendenza; • Tale utenza non trova sempre adeguata risposta nell’attuale offerta dei servizi esistenti rendendosi, le Gare di sovente, necessario il collocamento degli stessi in strutture comunitarie, anche in applicazione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, i quali vengono attualmente eseguiti presso strutture di tipo socio-educative o terapeutiche; • Le predette strutture non rispondono sovente in maniera completa ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxappropriata ai bisogni complessi dell’utenza; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;• I dati rilevati rappresentano come:
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CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma l'importo della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno prestazione professionale può essere sottoposti, stimato in via preventiva, al parere non vincolante netto di IVA ed oneri previdenziali se dovuti, in € 27.473,60=, desumendo tale importo dalla stima dell'onorario professionale calcolato ai sensi del Comitato regolamento recante le modalità per la determinazione dei Creditori corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), come da prospetto allegato. RICHIAMATI i seguenti articoli del nuovo Codice dei Commissari Giudizialicontratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, come mo- dificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017, in vigore dal 20.05.2017: • l'art. 36 comma 2 lett. a) e le Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con contestuale informativade- libera n. 1097/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206/2018) che danno facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare servizi di importo inferiore a 40.000€ tramite procedura di affidamento diretto, da espletare anche senza consultazione di due o più operatori economici e facen- do ricorso a modalità semplificate; • l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche sui predetti pareritelematici, previsti dalle vigenti disposizioni in ma- teria di contenimento della spesa, possano procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizio- ne di servizi di importo inferiore a 40.000€; • l’art. 31 comma 8 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente attoD.Lgs 50/2016 e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000€, possono essere affidati in via di- retta. STABILITO, per quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa sopra esposto ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione in considerazione del valore contenuto del contratto, di ATACprocedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheappunto, mediante affidamento diretto semplificato, ai sensi dell’art. 31 comma 10delle norme di legge sopra richiamate, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017utilizzando, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisognol'aggiudicazione della commessa, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione criterio del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.pminor prez- zo.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
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Samples: Determina a Contrarre
CONSIDERATO. che che, in data 18/09/2017 ATAC 15 dicembre 2020, si sono svolte le operazioni concorsuali e che la Commissione esaminatrice, nella medesima data, ha presentato presso rimesso all’Amministrazione il Tribunale verbale dei lavori della Commissione per il seguito di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma competenza; ACCERTATA la regolarità degli atti della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la SocietàRITENUTO, nei termini prescrittisulla scorta di quanto su esposto, ha depositato la Propostadi approvare il verbale della Commissione esaminatrice, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che predisposto in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che17 dicembre 2020, con decreto allegato in forma riservata al presente atto del 16.01.2019quale forma parte integrante e sostanziale e agli atti presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e depositaria della pratica, approvando in particolare le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, due graduatorie esitate formulate ai sensi dell’art. 31 1, comma 10547 della Legge 30.12.2018, del D.Lgs. 50/2016 n.145 e s.m.i., e riportate nella parte dispositiva del presente atto: o una 1^ graduatoria, relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione, alla data di scadenza del bando, e risultati idonei; o una 2^ graduatoria, relativa ai candidati regolarmente iscritti a partire dal terzo anno di specializzazione alla data di scadenza del bando, e risultati idonei; PRESO ATTO della nota prot. e n. 90049/DS del Regolamento 24.12.2020, agli atti della scrivente struttura, con la quale il Direttore Sanitario, nel ricostruire il fabbisogno di personale dirigenziale per le Spese, le Gare ed i Contratti Strutture complesse di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura Anestesia e rianimazione di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di ProcedimentoPordenone e San Xxxx al Tagliamento: - per la fase rappresenta che “Tenuto conto che dai piani di definizione del fabbisognolavoro calcolati nel 2020, il Dirigente responsabile della struttura fabbisogno di anestesisti (compresi 2 direttori) era di 41.9 unità a Pordenone e 17 a San Xxxx al Tagliamento, a fronte di un negoziato 2020 di 58 unita (invece che ha manifestato 59). Tenuto altresì conto che nei piani di lavoro non era stato ricompreso il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxfabbisogno di personale necessario ad assicurare la copertura di 15 turni mensili di automedica pari a 1.36 unità attualmente coperti grazie all’utilizzo di Risorse aggiuntive regionali”; - per chiede di tener conto di un tanto al fine di procedere all’acquisizione delle unità di personale necessarie alla copertura dei nuovi fabbisogni rideterminati in complessive 60 unità; RITENUTO necessario da parte della scrivente Struttura, valutare la fase richiesta del Direttore Sanitario di svolgimento rinegoziazione delle unità di personale con profilo di dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione, conciliando la stessa con le necessità rappresentate da valutare in un’ottica di mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e con i principi consolidati di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; RITENUTO, alla luce di quanto sopra rappresentato, valutato e conciliato, di proporre alla Direzione aziendale l’accoglimento della procedura, individuazione del contraente richiesta di rinegoziazione delle unità di personale con profilo di dirigente medico – disciplina anestesia e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento rianimazione per le Spese, XX.XX. di Anestesia e rianimazione di Pordenone e San Xxxx al Tagliamento da n. 58 a n. 60 unità; VERIFICATO d’ufficio che alla data del 31.12.2020 risultano in servizio presso le Gare ed suddette strutture quarantacinque unità a tempo indeterminato e sette unità a tempo determinato fino a copertura definitiva del posto; RITENUTO conseguentemente di quantificare in n. 15 i Contratti posti vacanti alla data del 31.12.2020 presso le Strutture Complesse di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxAnestesia e rianimazione aziendali;
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Samples: Concorso Pubblico Per Assunzione Di Dirigenti Medici
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC 22/01/2018 è stato stipulato l’Accordo tra il Comune di Vignola e la Fondazione di Vignola, n. registro contratto 4/2018/c prog. Int 231/18, con il quale sono stati disciplinati gli interventi di manutenzione del parco circostante la Villa Trenti precisando all’art. 2 e all’art. 3, puntualmente gli interventi manutentivi a carico, rispettivamente della Fondazione di Vignola e del Comune di Vignola; ATTESO che tale Accordo ha presentato presso una durata di cinque anni, con scadenza pertanto al 22/01/2023; DATO atto che l’art. 7 dell’Accordo sopra citato, così come modificato dall’appendice n. registro contratto 39/2018/c prog. Int 1920/18, prevede il Tribunale versamento, da parte del Comune a favore della Fondazione, della somma annuale pari a € 6.100,00 annuali e fuori campo di Roma una domanda applicazione dell’IVA, a titolo di concordato preventivo rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del parco nella sua interezza, da riconoscere in in un’unica soluzione entro il 31 maggio dell’ anno di riferimento, previa richiesta scritta della Fondazione di Vignola; RICHIAMATE le determinazioni di impegno n. 174 del 06/04/2018 e n. 666 del 27/11/2018, relative rispettivamente all’assunzione dell’impegno di spesa per l’annualità 2018 e all’assunzione degli impegni di spesa per le annualità 2019 e 2020; RICHIAMATE, in particolare, la seguente corrispondenza: • La nota prot. 1833 del 16/01/2020 con riserva ai sensi dell'artla quale la Fondazione chiedeva di aumentare l’importo del rimborso per l’esecuzione delle manutenzioni a verde del parco in almeno € 10.000,00 annui; • La nota prot. 16137373 del 10/11/2020 con la quale il Comune proponeva alla Fondazione di procedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la manutenzione del parco di Villa Trenti, VI comma nella misura del 50%, con un minimo garantito di € 5.000,00, così come previsto dall’accordo vigente; • La nota prot. 34652 del 03/09/2021, con la quale la Fondazione rendicontava a consuntivo le spese sostenute nel corso dell’annualità 2020, per complessivi € 15.704,57, indicando quale quota parte del Comune la somma di € 7.852,29 corrispondente al 50% della Legge Fallimentaresomma rendicontata; • La successiva ed ultima nota, assunta agli atti con prot. n 22773 del 07/06/2022, con la quale si trasmette il rendiconto a consuntivo delle spese sostenute nel corso dell’annualità 2021, per complessivi €. 21.208,24; DATO ATTO che con decreto Determinazione n. 757 Del 22/12/2021, a seguito della sopra citata nota prot. n. 34652 /2021 ed in riferimento all’art 7 dell’ Accordo n. reg 4/2018/c, nonché ai sopra richiamati scambi di corrispondenza, si è proceduto ad impegnare al cap. 635/65 del 27 settembre 2017bilancio in corso, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Societàquota €. 6.100,00, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano quale acconto del rimborso spese per l’annualità 2021 e la documentazione quota di cui all'art€ 1.752,29, quale saldo del rimborso spese per l’annualità 2020, per un somma complessiva, fuori campo IVA, pari di € 7.852,29; PRESO ATTO della sopra richiamata comunicazione della Fondazione, assunta agli atti con prot. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che22773/2022, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e cui si rendicontano le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, spese sostenute complessivamente per la procedura manutenzione ordinaria del verde del parco in oggetto nell’annualità 2021 pari ad €. 20.208,24, indicando la quota del 50% a carico del Comune di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxVignola corrispondente ad € 10.604,12;
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CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare Dirigente dell’Area ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheindividuato, ai sensi dell’art. 31 comma 105 della L. 241/1990, quale responsabile unico del D.Lgsprocedimento la dr. 50/2016 Xxxxxxx Xxxxxxxx; SU PROPOSTA formulata dal dirigente Area Sperimentazione e s.m.iDiffusione dell’Innovazione nel Sistema Agro-Zootecnico, a seguito dell’istruttoria compiuta dal dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, e dal funzionario amministrativo rag. Xxxxx Xxxxxxx; In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del Regolamento dispositivo della presente determinazione DI AUTORIZZARE il dirigente dell’ Area Sperimentazione e Diffusione dell’Innovazione nel sistema agro-zootecnico all’acquisizione della fornitura, mediante convenzione “Consip Carburanti Rete – Accordo Quadro – Buoni Acquisto 1 - Lotto unico”- CIG derivato ZCE38F66D8, all’acquisto di n. 95 buoni gasolio per le Speseautotrazione in taglio da € 50,00 da utilizzare per automezzi in dotazione alle Aziende di Tarquinia, le Gare ed i Contratti Cerveteri e Testa di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico Lepre; DI IMPEGNARE a favore della Società ENI Spa – Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx n. 135 1 00144 - ROMA - Partita IVA 00905811006 - Codice Fiscale 00484960588 la somma di € 4.750,00 IVA inclusa al 22% sul XXXX XX000 Obiettivo Funzione B01GEN capitolo 1.03.01.02.002 “Carburanti combustibili e lubrificanti” del 27 Giugno 2017bilancio per l’esercizio finanziario 2022 gestione competenza; DI NOMINARE responsabile del procedimento il dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx che avrà la responsabilità diretta della cura e gestione corretta della fruizione dei buoni gasolio da parte delle “Aziende dimostrative di Arsial” e della loro rendicontazione; DI COMUNICARE alla Società ENI Spa – Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, per la procedura 1, 00144 - ROMA - Partita IVA 00905811006 - Codice Fiscale 00484960588, a cura del Responsabile del Procedimento, l’obbligo di che trattasiindicare all’atto dell’emissione della fattura elettronica il riferimento dell’atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della fattura elettronica, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente senza ulteriori verifiche e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;nel campo "Riferimento
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Samples: Convenzione Consip
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostiResponsabile Unico del Procedimento, in via preventivabase all’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, è il Xxxx. XXXXXXXX XXXXXX - di valutare l’esistenza di apposita convenzione Consip; - di verificare l’esistenza in MePA del metaprodotto e, in caso positivo, di procedere XXX XXXXXXXX 000/A – 70126 BARI (ITALY) all’acquisto nello stesso MePA utilizzando il parametro prezzo/qualità Consip; □ allo svolgimento di apposita ricerca di mercato espletata in modo aperto mediante pubblicazione di un avviso, non vincolante per l’Amministrazione, sul sito internet xxxx://xxx.xxx.xx e sul sito xxxx://xxxxx.xxx.xx, al parere non vincolante fine di individuare gli operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi recati dal D.Lgs n. 50 del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali18/04/2016 (N.B.: se si intende limitare il numero degli operatori da invitare in presenza di una più elevata richiesta di partecipazione, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”occorre indicare i criteri che verranno utilizzati per la selezione tra i vari operatori economici richiedenti); che l'attività oggetto del presente atto□ oppure allo svolgimento di apposito confronto concorrenziale, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione ossequio ai principi di ATACnon discriminazione, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; chelibera concorrenza e rotazione, ai sensi dell’art. 31 comma 1036 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs 50 del 18/04/2016, del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e s.m.i. e del Regolamento per le Speseproporzionalità, le Gare ed i Contratti con la trasmissione di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017lettere di invito ai seguenti operatori economici: (indicare gli operatori economici da invitare, per la procedura minimo tre) X oppure ad un confronto concorrenziale, sulla base di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxpreventivi acquisiti informalmente fuori MePA, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 particolare, avendo effettuato in ossequio ai principi di non discriminazione, libera concorrenza e rotazione, una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per mercato volta a identificare la fase platea di esecuzione del contrattopotenziali affidatari, ai sensi dell’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2, lett. a) del Regolamento per D.Lgs 50 del 18/04/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017 ravvisando l’esigenza di procedere con l’acquisizione di un unico preventivo dalla Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA part of Thermo Xxxxxx Scientific in quanto dall’esperienza scientifica acquisita i prodotti di interesse offerti dalla suddetta ditta consentono di riprodurre le Spese, le Gare ed i Contratti preparazioni delle librerie di ATAC S.p.A. nonché DNA genomico a singolo filamento secondo procedure già standardizzate nell’ambito delle attività di ricerca sperimentali in corso; X il contraente affidatario verrà selezionato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’OdS dell’Art. 95 del D.Lgs n. 8 50 del 22/02/201818/04/2016, comma 4: - lett. b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; - lett. c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; □ il Dirigente responsabile della struttura contraente affidatario verrà selezionato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), comma 3; XXX XXXXXXXX 000/A – 70126 BARI (ITALY) di dare atto che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;la spesa complessiva presunta pari a 500,00 euro IVA esclusa è contenuta nei limiti dell'impegno in premessa specificato; di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:
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Samples: Decision to Contract
CONSIDERATO. che che, così come previsto all’art. 9 dello schema approvato dell’atto preliminare di compravendita, le spese del pubblico atto di vendita e dipendenti sono a carico della Provincia di Ancona; ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa; RICHIAMATI: - il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx x. 000 in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso 31/10/2018 con il Tribunale quale è stato affidato al Dott. Avv. Xxxxxxxx Xxxxx, dirigente di Roma una domanda ruolo della Provincia di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161Ancona, VI comma della Legge Fallimentarel’incarico dirigenziale ad interim del Xxxxxxx XXX a decorrere dall’01.11.2018 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato; che con decreto - la determinazione n. 987 del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che19/09/2019, con decreto la quale il Dirigente conferma, fino alla data di affidamento dei nuovi incarichi di delega di funzioni, e comunque non oltre il termine del 16.01.201928/02/2020, il Tribunale ha rilevato che la proposta i quattro mesi dalla data di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto adozione del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventivasuddetto atto, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’artdott. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxXxxxxxxxxxx, Alta professionalità e titolare dell’Area “Gestione Edilizia Scolastica ed Istituzionale” del Settore III dell’Ente, la delega delle funzioni dirigenziali già conferite con propria determinazione dirigenziale n. 502 del 20/05/2019, fra le quali la sottoscrizione del presente provvedimento; - per la fase DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di svolgimento interessi di cui all’art. 6-bis della proceduraLegge n. 241/1990, individuazione come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del contraente Responsabile del procedimento e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 Dirigente responsabile”; DATO ATTO che sulla presente proposta risultano apposti i pareri di regolarità tecnica e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxcontabile degli uffici interessati;
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Samples: Partnership Agreement
CONSIDERATO. che il valore stimato del contratto è quantificabile in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano euro 3.735.000,00 (euro tremilionisettecentotrentacinquemila/00) e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto pertanto, trattandosi di contratto sopra la soglia di rilievo comunitario l’Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, intende procedere alla scelta del 16.01.2019contraente attraverso una procedura aperta; RITENUTO altresì, di aggiudicare il Tribunale ha rilevato contratto “de qua” utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 70 punti all’offerta tecnica ed un massimo di 30 punti all’offerta economica; VALUTATO di nominare quale responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx, Dirigente dell’Area Gestionale Giuridico Economica, che la proposta risulta in possesso dei requisiti di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 professionalità e 178 Legge fallcompetenze tecniche richieste dalla normativa vigente in relazione alla natura dell’affidamento medesimo; che con decreto per le motivazioni sopra esposte: - di procedere all’affidamento del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e servizio di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostigestione documentale del Consiglio regionale, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheattraverso una procedura aperta, ai sensi dell’artdell’articolo 60 del d.lgs. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 201750/2016, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione un valore stimato del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxcontratto pari ad euro 3.735.000,00 (euro tremilionisettecentotrentacinquemila/00) al netto dell’IVA; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa assegnando un massimo di 70 punti all’offerta tecnica ed un massimo di 30 punti all’offerta economica; - per di approvare la fase documentazione allegata al presente provvedimento di esecuzione cui costituisce parte integrante e sostanziale avente ad oggetto: “Capitolato prestazionale relativo al servizio di gestione documentale del contrattoConsiglio regionale del Lazio”; - di dare mandato alla competente struttura “Area Gare e contratti” di procedere alla stesura del disciplinare di gara; - di nominare, ai sensi quale responsabile unico del Regolamento per le Speseprocedimento, le Gare ed i Contratti la Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx, Dirigente dell’Area Gestionale Giuridico Economica in possesso dei requisiti di ATAC S.pidoneità professionale e tecnica richiesti dalla normativa vigente in ragione della natura dell’affidamento; - di inviare copia del presente provvedimento alla competente struttura al fine di procedere alla pubblicazione come previsto dalla normativa vigente.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
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Samples: Determinazione a Contrarre
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto la sottoscrizione del 16.01.2019Protocollo transitorio sulle relazioni industriali del 24 gennaio 2012, l’Azienda e le Organizzazioni sindacali firmatarie hanno concordato di estendere ai dipendenti della Società Trenord la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero contenuta nell’Accordo sottoscritto il Tribunale ha rilevato 23 novembre 1999 per il personale della Società FSI; - che il predetto Accordo, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato valutato idoneo dalla Commissione con le delibere n. 45-9.1 del 3.02.2000, n. 101 del 13.09.2001 e n. 149 del 29.11.2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2002, n. 86; - che, anche per quanto attiene alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel servizio Lunga Percorrenza, le parti, con gli Accordi aziendali del 28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, hanno recepito lo schema tracciato nella disciplina contrattuale vigente nel settore del Trasporto Ferroviario, prevedendo l’obbligo di assicurare la circolazione di una coppia di treni sulla tratta Bologna Centrale – Brennero, e di una coppia di treni notturni Euronight sulla direttrice Venezia – Tarvisio (EN 236/237); - che, in particolare, la coppia di treni da far circolare sul Servizio Asse del Brennero è stata individuata con riguardo all’importanza dei collegamenti sistemici che la proposta stessa garantisce; mentre, con riferimento alla coppia di concordato presentata treni notturni Euronight, da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto garantire sul Servizio Asse del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC Tarvisio, è stato omologatorispettato il livello di servizio minimo garantito dal precedente gestore del servizio (Trenitalia S.p.A.), cui la Società Trenord è subentrata dal 15 giugno 2014; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e - che, riproducendo gli Accordi sottoposti alla valutazione della Commissione, le medesime garanzie di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e tutela del diritto degli utenti, costituzionalmente tutelato, alla libera circolazione, si confermano le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposticonsiderazioni espresse dalla Commissione, in via preventiva, al parere non vincolante sede di valutazione di idoneità dell’Accordo del Comitato dei Creditori 23 novembre 1999 e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”successivi Accordi integrativi del settore (delibere n. 45-9.1 del 3.02.2000; che l'attività oggetto n. 101 del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC 13.09.2001; n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx29.11.2001);
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Samples: Commission Agreement
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso essendo vacante il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161posto del dirigente del Servizio spesa sanitaria, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostisottoscritta, in via preventivaqualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione generale della Centrale regionale di committenza, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; chedeputata a ricoprire tale ruolo, ai sensi dell’artdell’articolo 30, comma 4, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; RICHIAMATI i seguenti provvedimenti, concernenti l'emergenza sanitaria COVID19: • DPCM 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo "stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; • L.R. 9 marzo 2020, n. 9 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; • deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020 recante "Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 9/2020", con la quale viene dichiarato, sino al 31 comma 10luglio 2020, lo stato di emergenza regionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - COVID19; • deliberazione della Giunta regionale n. 45/3 del 8 settembre 2020 con la quale la Giunta regionale ha stabilito "di approvare che le misure di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020 sono attive sino al termine dello stato di emergenza nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 50/2016 n. 1/2018, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stabilito nella seduta del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020"; • D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura continuità operativa del sistema di che trattasiallerta COVID, vengono identificati i seguenti Responsabili nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con cui si dispone tra l’altro la proroga dello stato di Procedimento: - emergenza al 31 gennaio 2021; • D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture), recante “Misure urgenti per la fase graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di definizione del fabbisognocontenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, con il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisognoquale si dispone tra l'altro la proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021 (art. 10, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxcomma 1);
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Samples: Determination
CONSIDERATO. che da tale ratio – nell’ottica di una lettura del bando fedele ai principi vigenti in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale materia di Roma contrattualistica pubblica, che tenga cioè conto dell’oggetto e della funzione dell’affidamento (1363 1367 1369 c.c.) – si desume la necessità di una domanda congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'artCommercio, e l’oggetto del contratto d'appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste. 161Detta corrispondenza contenutistica (tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto di appalto), VI comma sebbene non debba intendersi quale perfetta e assoluta sovrapponibilità tra le componenti dei due termini di riferimento, va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della Legge Fallimentarerichiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (si veda, in termini, Cons. di Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257; che con decreto del 27 Cons. di Stato, V, 25 settembre 20172019, il Tribunale ha ammesso la Società alla proceduran. 6431; che la SocietàCons. di Stato, nei termini prescrittiV, ha depositato la Proposta15 novembre 2019, il Piano e la documentazione n. 7846; in tal senso anche parere di precontenzioso di cui all'art. 161 commi 2 alla delibera n. 194 del 1° marzo 2018, ove l’Autorità ha precisato che «La necessaria corrispondenza contenutistica tra risultanze descrittive del certificato camerale e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente attocontratto d’appalto non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, in quanto funzionale dovendosi svolgere le necessarie valutazioni alla prosecuzione stregua di un criterio di rispondenza dell’idoneità professionale richiesta rispetto all’oggetto contrattuale, da considerarsi globalmente e nella complessità delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxprestazioni contrattuali”);
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Samples: Controversy Resolution Request
CONSIDERATO. ▪ che la SRR ha ricevuto un’offerta da parte della società Sibelco Gren Solution s.r.l. in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale 27/01/2022 ed acquisita al protocollo al n.346/22 del 28/01/2022, avente ad oggetto la cessione dei rifiuti di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che imballaggi in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori vetro sottoposti a preselezione codice EER 15.01.07 e dei Commissari Giudizialirifiuti di imballaggi misti vetro e metalli codice EER 15.01.06, con contestuale informativaprovenienti dalla RD urbana svolta nell’ambito della SRR Catania Area Metropolitana, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione e il conferimento di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, sub-deleghe da parte della SRR per la procedura sottoscrizione delle convenzioni con Xx.Xx.Xx. ▪ che l’offerta prevede il ritiro da parte del cessionario, che ne sopporterà il relativo costo di che trattasiprelevamento e trasporto, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione dei rifiuti differenziati oggetto del contratto, Xxxconferiti presso una piattaforma di stoccaggio individuata dallo stesso cessionario, che porrà a suo totale ed esclusivo carico tutti gli oneri per lo stoccaggio, la movimentazione e l’eventuale preselezione, senza alcun onere in capo alla SRR e/o i Comuni soci. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxIl cessionario assumerà l’onere di garantire l’avvio a riciclo del rifiuto. ▪ che l’offerta pervenuta prevede il riconoscimento, in virtù favore della Disposizione Organizzativa SRR Catania Area Metropolitana, di un corrispettivo fisso di €/tonn. 20,00 (venti/euro) oltre IVA, determinato a priori in maniera forfetaria, per tutti i rifiuti di imballaggi in vetro, senza che tale determinazione di compenso sia vincolata da analisi merceologiche attestanti la qualità del materiale conferito; ▪ che il Consiglio di Amministrazione della SRR nella seduta del 04/03/2022 ha deliberato di procedere alla pubblicazione di un Avviso Esplorativo al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati alla cessione dei rifiuti dei rifiuti di imballaggi in vetro identificati con EER 15.01.07 e di imballaggi congiunti di vetro e metalli identificati con EER 15.01.06; ▪ che con Avviso Esplorativo del 14/03/2022 prot. n. 4 del 15.02.2019 1050/22, pubblicato sul sito web istituzionale della SRR e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019presso l’Albo Pretorio dei Comuni Soci della SRR si è provveduto ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, alla presentazione di offerte per la stipula, nell’ambito delle convenzioni Xx.Xx.Xx. di tipo C o D, di un contratto avente validità fino alla scadenza dell’accordo ANCI-CONAI, che preveda: - la cessione dei rifiuti di imballaggi in vetro identificati con EER 15.01.07 e dei rifiuti di imballaggi congiunti di vetro e metalli identificati con EER 15.01.06, provenienti dalla RD urbana svolta nell’ambito della SRR Catania Area Metropolitana; - il conferimento di sub-deleghe da parte della SRR per la fase sottoscrizione delle convenzioni con Xx.Xx.Xx., nell’ambito dei Comuni che hanno delegato la SRR; - il ritiro da parte del cessionario, che ne sopporterà il relativo costo di esecuzione prelevamento e trasporto, dei rifiuti differenziati oggetto del contratto, conferiti presso una piattaforma di stoccaggio individuata dallo stesso cessionario, che porrà a suo totale ed esclusivo carico tutti gli oneri per lo stoccaggio, la movimentazione e l’eventuale preselezione, senza alcun onere in capo alla SRR. Il cessionario assumerà l’onere di garantire l’avvio a riciclo del rifiuto; - il riconoscimento, in favore della SRR Catania Area Metropolitana, di un corrispettivo fisso a tonnellata determinato a priori in maniera forfetaria, per i rifiuti di imballaggi in vetro identificati con EER 15.01.07 e per i rifiuti di imballaggi congiunti di vetro e metalli identificati con EER 15.01.06 conferiti nella piazzola di stoccaggio individuata dal cessionario. Il corrispettivo non sarà soggetto a variazioni derivanti da analisi qualitative dei rifiuti, i quali non verranno sottoposti ad analisi merceologiche volte a definirne la qualità. Il corrispettivo per la SRR rimarrà sempre quello fisso predeterminato tra le parti; ▪ che la società Sarco s.r.l. con nota del 19/03/2022 prot. n.43/c acquisita al protocollo della SRR al n.1216/22 del 22/03/2022 ha presentato in riscontro all’Avviso Esplorativo della SRR un’offerta economica di €/tonn 16,50 (sedici/50) euro a tonnellata per la cessione dei rifiuti di imballaggi in vetro identificati con EER 15.01.07 e di imballaggi congiunti di vetro e metalli identificati con EER 15.01.06 mediante rilascio delle sub deleghe COREVE, CIAL e RICREA; ▪ che la società Consorzio Contea ha presentato inizialmente con PEC del 18-03-2022 acquisita al prot. della SRR al n.1200/22 del 21-03-2022 e successivamente con nota del 22-03-2022 acquisita al prot. n.1231/22 del 23-03-2022 una richiesta di chiarimenti in merito ai sensi requisiti autorizzativi di carattere ambientale necessari per proporre una manifestazione d’interesse ed eccependo che l’Avviso Esplorativo non presentava i requisiti necessari per l’elaborazione di tale manifestazione d’interesse. Tale richiesta è stata riscontrata dalla SRR con nota del Regolamento per le Spese, le Gare ed 23-02-2022 prot. n.1239/22 comunicando a mezzo PEC che l’Avviso Esplorativo contiene tutti i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxrequisiti necessari affinché un operatore economico possa produrre una manifestazione d’interesse;
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Samples: Determinazione N. 07/2022
CONSIDERATO. che •Che il Servizio Tecnico area Urbanistica deve affidare un nuovo appalto specifico, mirato a soddisfare-le esigenze di legalità in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale materia di Roma una domanda edifici realizzati abusivamente sul territorio comunale e sottoposti a provvedimento di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, demolizione ai sensi del Regolamento Testo Unico per le Spesel’Edilizia art. 31 del DPR 380/2001. •che al fine del perseguimento della legalità in materia di abusivismo edilizio si ritiene necessario attivare un nuovo appalto specifico in quanto il precedente risulta scaduto, le Gare ed i Contratti atto a garantire gli interventi necessari di ATAC S.p.A. nonché “demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi” nel territorio del Comune di Ciampino, che sono stati oggetto di provvedimenti sanzionatori in danno •che per una razionale, efficacia e gestione dell’azione Amministrativa si intende ricorrere alla strumento di “Accordo Quadro” (ai sensi dell’OdS dell’art.54 comma 3 del D.lgsv.50/16 e ss.mm.ii.) che consente di selezionare una o più imprese e di fissare regole generali secondo le quali affidare, nel limite dell’importo stabilito, i lavori di demolizione che l’Amministrazione riterrà, nell’arco temporale prestabiliti. •che a tal proposito l’Ufficio Tecnico Area Urbanistica ha redatto gli elaborati di “Accordo quadro” per i lavori di “demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi” nel territorio del Comune di Ciampino – durata 4 anni” prot. n. 8 39108 del 22/02/201808/10/2020, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxagli atti dell’ufficio e composto dai seguenti elaborati: -Capitolato Speciale d’Appalto; -Quadro Economico; -computo metrico estimativo -Piano di Sicurezza e Coordinamento; -Relazione -Schema Accordo Quadro; -Schema di Contratto applicativo; -Quadro Economico nell’importo di complessivi €.300.000,00 così suddiviso: -;
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Samples: Accordo Quadro Lavori
CONSIDERATO. che con Decreto del Ministero della Salute n. MDS/DGPROGS/48 del 30/03/2022, trasmesso in data 02/05/2022 prot. 16816/22, è stato approvato il secondo riallineamento del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all’art. 2 del DL 19/05/2020 n. 34, che prevede un complessivo importo del quadro tecnico economico pari ad € 493.969,13 così suddivisi: Opere edili € 54.233,33 Impianti Meccanici € 73.895,27 Impianti elettrici € 58.249,47 Oneri Sicurezza, non soggetti a ribasso € 7.697,89 Iva 10% su totale opere € 19.407,60 Attrezzature (IVA inclusa) € 189.767,86 Spese tecniche progettazione-DL (oneri ed IVA inclusi) € 47.432,93 Spese tecniche collaudi (oneri ed IVA inclusi) €7.179,30 Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 € 2.948,31 Altre somme a disposizione (imprevisti etc.) € 33.157,16 TENUTO CONTO che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposticorso d'opera, in via preventivaparticolare dopo le demolizioni edili ed impiantistiche è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle opere previste dal progetto esecutivo atte a definire e ad ottimizzare alcune scelte esecutive per rendere più organico e definito l’intervento nella sua complessità, al parere ma che nel complesso non vincolante alterano la natura generale del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; checontratto, ai sensi dell’art. 31 106 comma 10, 2 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ss.mm.ii.; DATO ATTO che la realizzazione delle opere di cui sopra comporta una proroga del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti termine contrattuale di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx30 giorni; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxVALUTATO dal Direttore dei lavori, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 accordo con il RUP e la SA, di concedere una ulteriore proroga sui tempi contrattuali, derivante dalla consapevolezza relativa alla anomala situazione di eccezionalità che vede coinvolto appieno il settore delle costruzioni e dell’edilizia in generale, dove si riscontrano inattesi ed imprevedibili aumenti di prezzi delle materie prime e conseguenti difficoltà nel reperire le forniture, a causa spesso del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase fermo di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti catene di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxapprovvigionamento;
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Samples: Delibera
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, a fronte del decaduto interesse del Comune di Cavarzere al mantenimento in essere della derivazione idrica in Sx del Fiume Gorzone in località Rottanova di Cavarzere, non più necessaria per la diluizione di reflui del depuratore comunale ora dismesso, risulta invece di particolare interesse per il Consorzio il mantenimento in essere di tale derivazione in quanto indispensabile per l’irrigazione di soccorso di vasta area agricola lungo l’asta idraulica costituita dallo scolo Secondario Superiore; DATA LETTURA dell'allegata bozza di accordo di programma, dalla quale distintamente risultano gli impegni sull'Amministrazione Comunale e sul Consorzio, che viene così gravato dei canoni annui per la concessione in argomento a partire dall'anno 2017 fino alla scadenza della concessione stessa prevista per l’anno 2026, con decreto una spesa annua stimata in euro 366,39; APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, Xxx.Xxxxxxxxxx, su invito del 16.01.2019Presidente ha chiarito la portata del presente accordo di programma, confermando che il Tribunale ha rilevato che la proposta Comune rimane comunque proprietario della struttura a sifone, rispondendo ai quesiti di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 Xxxxxxx e 178 Legge fallXxxxxx; che RITENUTO di approvare l'allegata bozza di accordo di programma con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori Comune di Cavarzere, dalla quale risultano gli impegni gravanti sull'Amministrazione Comunale e sul Consorzio e di disposizione patrimoniale” fermo restando che autorizzare il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto Presidente a procedere alla relativa stipula, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di omologazione che gli atti procedere al corrispondente impegno di straordinaria amministrazione e spesa secondo le transazioni al previsioni del vigente Piano Esecutivo di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxGestione;
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Samples: Accordo Di Programma
CONSIDERATO. in ordine alla natura dell’instaurando rapporto, che: - il prestatore d’opera s’impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione; - il prestatore instaura con il Comune di Pontoglio un rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale, non continuativo, non soggetto all’osservanza di un orario determinato, che non comporta l’inserimento del prestatore nell’organizzazione dell’Ente in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso modo sistematico, che non è soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro; RILEVATO che nell’incarico in parola sussistono gli elementi della particolare e comprovata specializzazione, trattandosi di incarico a soggetto dotato di particolare e pluriennale esperienza nella materia riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dell’esecutore; ATTESO che nel contratto d’opera professionale gli elementi caratterizzanti sono dati sia dal carattere prevalentemente intellettuale della prestazione che dall’oggetto della prestazione che coincide con il Tribunale compimento di Roma una domanda un’attività; RITENUTO di inquadrare tale prestazione, stante il requisito della professionalità ma non quello dell’abitualità e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo occasionale previste dall’art. 67, comma 1, lettera l) del T.U.I.R. D.P.R. n. 917/1986 (redditi diversi); CONCORDATO di regolare i rapporti tra le parti secondo le seguenti clausole essenziali: • l’importo concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161per la prestazione, VI comma calcolato a corpo, è pari ad un importo complessivo di € 5.000,00 al lordo della Legge Fallimentareritenuta d'acconto del 20%; che con decreto del 27 settembre 2017, su tale spesa è a carico dell'Ente la somma di € 425,00 a titolo di IRAP; • l'incarico avrà come oggetto il Tribunale ha ammesso la Società alla procedurasupporto dell'Area Economico Finanziaria; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, • l'incarico di servizio inizierà il Piano giorno 1 aprile e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.scadrà il 31 maggio 2017 senza alcun rinnovo tacito; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli RICHIAMATI gli artt. 177 2222 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e xx. xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. 0000 xx.), xx xxxxxxx di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxcontratti d’opera intellettuali;
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Samples: Affidamento Incarico Di Lavoro Autonomo Occasionale
CONSIDERATO. -che il Fondo Nuove Competenze (FNC), così come dettagliato in premessa, offre la possibilità di accedere al riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contrattoabbiano stipulato , ai sensi del Regolamento richiamato art. 88 comma 1 del D. L. n. 34/2020 e dell’art. 3 del Decreto Interministeriale di attuazione, per le Spesemutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, le Gare ed i Contratti accordi collettivi di ATAC S.p.A. nonché rimodulazione dell’orario di lavoro, sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni datoriali e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi dell’OdS delle normative vigenti, per i quali le ore in riduzione dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori coinvolti; -che il rifinanziamento di cui al comma 1 del decreto interministeriale del 22 settembre 2022 opera a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro, di cui al comma 1 del citato articolo 88 del D.L. n. 8 34 del 22/02/20182020, sottoscritte entro il Dirigente responsabile 31 dicembre 2022 e finalizzate a percorsi formativi dei lavoratori, dalle caratteristiche di cui all’articolo 4, da realizzarsi anche nel 2023; -che i termini per la conclusione delle attività formative sono individuati in sede attuativa da ANPAL, anche in considerazione della struttura partecipazione dei Fondi paritetici interprofessionali ai sensi dell’articolo 4, fermi comunque restando i termini per l’ammissibilità della spesa a valere sul Fondo Sociale Europeo nel periodo 2014-2020, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013; -che la Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, anche a seguito della positiva esperienza relativa alla partecipazione al primo avviso del FNC, è stata ed è interessata ad una sempre aggiornata riorganizzazione produttiva, mirante, soprattutto, ad armonizzare le mutate contingenze produttive in relazione alle nuove competenze richieste e al relativo adeguamento dell’orario di lavoro; -che l’art. 4 del Decreto Interministeriale del 22/09/2022, registrato dalla Corte dei Conti il 22/10/2020 al n. 2045, stabilisce che gestirà il contrattoad ogni istanza di contributo ed in allegato all’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro, Xxxvenga allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze, con individuazione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, delle modalità di svolgimento del percorso formativo e della relativa durata, redatta in conformità ai dettami del citato art. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;4 nonché alle indicazioni dettate dall’Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze approvato con Determina n. 320 del 10/11/2022 del Commissario Straordinario dell’ANPAL; -che l’art. 7 dell’Avviso Pubblico individua, come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati livello nazionale e regionale, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, svolgano attività di formazione e che saranno espressamente individuati dall’impresa richiedente all’interno del progetto formativo allegato all’accordo collettivo.
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Samples: Affidamento Del Servizio Di Progettazione E Erogazione Dei Percorsi Formativi
CONSIDERATO. che le proposte di modifica formulate dalle Regioni e dalle associazioni degli odontoiatri e di categoria incidevano in data 18/09/2017 ATAC ha presentato modo sostanziale sui contenuti dell’Accordo siglato il 23 novembre 2017 e che pertanto si rendeva necessario intervenire con un nuovo Accordo che sostituisse integralmente il citato Accordo del 23 novembre 2017; TENUTO CONTO che, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo, che avrebbe richiesto tempi lunghi, con il suindicato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 maggio 2020 (Rep. Atti n. 66/CSR) sono state prorogate di dodici mesi le disposizioni transitorie di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, del richiamato Accordo del 23 novembre 2017 e con successivo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 giugno 2021 (Rep. Atti n. 89/CSR) sono state nuovamente prorogate di ulteriori dodici mesi le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del medesimo Accordo del 23 novembre 2017; TENUTO CONTO che nel corso dei diversi incontri svoltisi presso il Tribunale Ministero della salute con le Regioni, le organizzazioni datoriali e le associazioni di Roma una domanda categoria, sono state approfondite le difficoltà applicative del citato Accordo del 23 novembre 2017 dal cui esame è emersa la necessità di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161apportare modifiche sostanziali al predetto Accordo; ATTESO che al fine di rendere agevole l’applicazione delle modifiche è apparso utile, VI comma della Legge Fallimentare; piuttosto che con decreto intervenire su singole parti dell’Accordo del 27 settembre 23 novembre 2017, predisporre il Tribunale ha ammesso la Società alla proceduratesto di un nuovo Accordo in sostituzione del precedente, che contenesse sia le parti non modificate sia quelle emendate, così da avere un testo unico concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico; RITENUTO quindi di procedere ad un nuovo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che la Societàsostituisse integralmente l’Accordo tra il Governo, nei termini prescrittile Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017, ha depositato la Propostarecante individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, il Piano e la documentazione quale operatore di interesse sanitario di cui all'artall’art. 161 commi 2 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta per la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventivadisciplina della relativa formazione (Rep. Atti n. 209/CSR), al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudizialifine di disporre di un unico testo, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017pronta utilità, per la procedura disciplina del profilo professionale dell’Assistente di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxstudio odontoiatrico;
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Samples: Accordo Tra Il Governo, Le Regioni E Le Province Autonome
CONSIDERATO. che le imprese richiedenti le agevolazioni di cui al Bando hanno presentato domanda per accedere al contributo con le modalità e nei termini di cui all’articolo 6 del Provvedimento attuativo; • che all’atto della presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, alle imprese richiedenti è stato rilasciato il Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del Provvedimento attuativo; • che le domande presentate dai soggetti beneficiari, sono state ammesse all’istruttoria per le verifiche automatiche di cui all’articolo 8, comma 1, del Provvedimento attuativo, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all’articolo 2, comma 2 del Bando, tenuto conto della priorità e delle riserve di cui alle premesse che precedono; • che all’esito delle citate verifiche Invitalia ha provveduto alla registrazione dell’aiuto individuale nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e, in data 17 luglio 2024, è stato adottato il Provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni per n. 1.964 imprese ammesse al contributo come individuate nell’”Allegato A_Bonus per l'export digitale plus - Elenco soggetti beneficiari” del Provvedimento in parola; • che è stato successivamente accertato che i COR associati alle singole imprese ammesse, fatta eccezione per n. 2 codici di domanda ICE-2_00001108, ICE-2_00002000, rappresentavano un valore del contributo registrato in RNA non coerente con quello concesso; • che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale 30 luglio 2024 sono state adottate n.5 delibere di Roma una revoca delle agevolazioni, debitamente motivate e ritualmente comunicate alle imprese interessate (G.B.C. MARMI - S.R.L. recante Codice domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'artICE-2_00005160, CY-LASER S.R.L. recante Codice domanda ICE-2_00000684, NORTH PLASTIK S.P.A. recante Codice domanda ICE-2_00001641, XXXXXX S.R.L. recante Codice domanda ICE-2_00002213, NUOVA PICAFOND S.R.L. recante Codice domanda ICE-2_00002485). 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano Tutto ciò premesso e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;considerato
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Samples: Bonus Export Digitale Plus
CONSIDERATO. che la Struttura Superficie, nella lettera 142521 del 13.08.2018, in atti, ha segnalato che la mancanza da alcuni anni degli strumenti di diagnosi per le vetture tipo Iveco, ha determinato inefficienze nei processi manutentivi delle stesse vetture, che rappresentano la grande maggioranza del parco di Superficie; che la Struttura Superficie, nella medesima lettera e nella successiva prot. 154567 del 11.09.2018 ad integrazione, in atti, visto l’esito negativo della gara esperita ed acquisita la formale dichiarazione di esclusività di Iveco da parte Romana Diesel, al fine di superare la situazione di criticità legata alla mancanza della fornitura di che trattasi, ha manifestato la necessità di procedere con l’approvvigionamento di n.10 pacchetti software di diagnosi bus Iveco (Easy Light) con relative interfacce di collegamento pc/veicolo, i medesimi oggetto dell’intero Accordo Quadro non aggiudicato, con relativi contratti di assistenza ed aggiornamento per una durata annuale, in luogo dei 4 anni richiesti con l’Accordo Quadro; che come precisato dalla Struttura Superficie con mail del 24.10.2018, in atti, lo slittamento dei termini di consegna previsti dal precedente capitolato ha determinato il raggiungimento del fabbisogno complessivo di 10 pacchetti software, come peraltro precedentemente ipotizzato nell’Accordo Quadro e nello specifico il fabbisogno di 10 strumenti copre le necessità operative di tutte le 7 rimesse, con potenziamento di quelle maggiormente critiche (Grottarossa, Xxxxxxxx e Tor Sapienza), e delle Officine Centrali; che il contratto di assistenza ed aggiornamento risulta essenziale in quanto senza il citato abbonamento il software d’uso non sarebbe fruibile ed è stata determinata la durata di un anno, con riserva di procedere eventualmente con successivi rinnovi, come esplicitato nella lettera 142521 del 13.08.2018, in atti; che nella lettera prot. 142521 del 13.08.2018, la struttura Superficie ha inoltre dichiarato che attiverà un’ulteriore richiesta per l’acquisto dei pc portali per l’installazione dei pacchetti software di che trattasi; che la struttura Superficie, come da note sopra citate e relativi allegati, ha quindi richiesto un’offerta alla Società Romana Diesel s.p.a., per la fornitura di n. 10 pacchetti software di diagnosi bus Iveco con relative interfacce di collegamento pc/veicolo e relativi contratti di assistenza ed aggiornamento per 1 anno; che come precisato dalla Struttura Superficie con mail del 24.10.2018, in atti, ci si è rivolti alla Romana Diesel s.p.a. perché concessionaria ufficiale ed esclusiva per la regione Lazio e, come tale, autorizzata alla commercializzazione del prodotto richiesto e relativi servizi di assistenza, coerentemente alla citata dichiarazione prodotta dalla stessa Società; che successivamente la Società Romana Diesel s.p.a. ha prodotto specifica offerta del 08/08/2018, allegata alla nota 142521 del 13.08.2018 in atti, successivamente aggiornata ed integrata con offerta del 10.09.2018, allegata alla nota prot. 154567 del 11.09.2018, in atti, per un totale complessivo pari ad Euro 52.790,00 oltre I.V.A., così composto: - Costo Fornitura software Easy Light: Euro 2.900,00 oltre I.V.A./cad., per complessivi Euro 29.000,00 oltre I.V.A. per n. 10 Easy Light; - Costo Contratto assistenza ed aggiornamento per software Easy Light per 1 anno: Euro 2.379,00 oltre I.V.A./cad. all’anno, per complessivi Euro 23.790,00 oltre I.V.A. per n. 10 Easy Light all’anno; che nella lettera prot. 154567 del 11.09.2018 la struttura Superficie ha dichiarato la congruità del prezzo offerto rispetto all’offerta complessiva; che, nel caso di specie, rientrante nei settori speciali, in virtù delle premesse e di quanto evidenziato sopra, trova quindi applicazione l’art.125 comma 1 lettera c) punto 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. laddove si prevede che è possibile ricorrere ad una procedura negoziata senza previa indizione di gara quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per “tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto”; che detta condizione viene altresì confermata dall’esito negativo della procedura negoziata plurima senza pubblicazione del bando esperita; che l’importo di Euro 29.000,00 oltre I.V.A. è stato previsto al centro di costo DC5406-Ordine Interno 10181 - Richiesta di Misura 10365 Scheda 90211 Denominazione Investimento "Attrezzature e macchine d'officina" dell’Esercizio 2018 e l’importo di Euro 23.790,00 oltre I.V.A. è stato previsto alla seguente voce di costo PB7A500 del centro di costo DC5406 e della commessa CP-GMMSP per l’Esercizio 2019; che per detti importi, sono state quindi emesse le seguenti RdA nel sistema Sap, per un importo complessivo di 52.790 oltre I.V.A.: - Richiesta di Acquisto n. 10481161 per un importo di 29.000,00, per la fornitura di n.10 software EASY LIGHT; - Richiesta di Acquisto n.10480415 per un importo di 23.790,00, per il contratto di assistenza ed aggiornamento per n.10 software Easy Light per un anno; che in data 18/09/2017 18 settembre 2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma dell’art.161 6°com ma della Legge FallimentareFallimentare per garantire da un lato la riduzione dell’esposizione debitoria e dall’altro la continuità aziendale; che che, con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso accolto la Società alla proceduradomanda, fissando in 60 giorni il termine per la presentazione della relativa proposta e del piano di soddisfacimento dei creditori ai sensi dell’art.161 3°comma; che la Societàche, nei termini prescritticon Decreto del 24.11.2017, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 tale termine è stata dichiarata aperta la procedurastato prorogato al 26.01.2018; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, 26.01.2018 questa Azienda ha depositato presso il Tribunale ha rilevato che Fallimentare di Roma la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli arttconcordato, del piano e della documentazione previsti dall’art. 177 161 secondo e 178 Legge fallterzo comma L.F., rispetto alla quale siamo in attesa del relativo provvedimento; che in data 30.05.2018 questa Azienda ha depositato presso il Tribunale Fallimentare di Roma le integrazioni al piano di concordato richieste con decreto Decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato21 marzo 2018; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare fallimentare di Roma ha previsto nel decreto emesso in data 27.07.2018 il Decreto di omologazione ammissione di Atac al concordato in continuità; che gli l’ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità non priva ATAC della disponibilità del proprio patrimonio (inteso come amministrazione dei propri beni ed esercizio dell’impresa) ma ne limita l’operatività gestionale prevedendo – da un lato – che tali attività siano svolte “sotto la vigilanza di un Commissario Giudiziale” e – dall’altra – limitando i poteri gestori agli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudizialiordinaria amministrazione, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”ciò intendendosi – a livello patrimoniale – quegli atti che appaiono ineludibili nell’ottica della continuità aziendale e strettamente funzionali all’operatività d’impresa; che l'attività la fornitura oggetto del presente atto, affidamento rientra tra gli atti consentiti in quanto considerati di ordinaria amministrazione, essendo la stessa strettamente funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile e riconducibile, come tale, all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017nonché ineludibile nell’ottica della continuità aziendale e della conservazione dell’asset patrimoniale gestito; che, ai sensi del comma 10 dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in applicazione del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC s.p.a., approvato con Determina dell’Amministratore Unico n. 135 del 27/06/2017, per la procedura di che trattasi vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente-fornitore e stipulazione del contratto, Avv. Xxxxxx Xxxxxx, come da Procura notarile Rep. n. 5941 del 28/12/2016; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A A., nonché ai sensi del punto 2.1 delle Linee Guida emanate con OdS n. 8 del 22.02.2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, che è subentrata al precedente Responsabile Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a seguito dell’OdS n. 45 del 16.10.2018; che, ai sensi del comma 10 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in applicazione del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC s.p.a., approvato con Determina Amministratore dell’Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 201727/06/2017, per la procedura di che trattasiaffidamento ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente contraente-fornitore e stipulazione del contratto, XxxAvv. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxXxxxxx Xxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva come da Procura notarile Rep. n. 9081 5941 del 25/03/201928/12/2016; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. A., nonché ai sensi dell’OdS del punto 2.1 delle Linee Guida emanate con OdS n. 8 del 22/02/201822.02.2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, che è subentrata al precedente Responsabile Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;Xxxxxxxxx a seguito dell’OdS n. 45 del 16.10.2018; • di prendere atto dell’esito negativo della procedura negoziata plurima senza pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 comma 2 lettera b) e 36 comma 2 lettera
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Samples: Accordo Quadro
CONSIDERATO. che La Stazione Appaltante ha effettuato una disamina dei curricula dei predetti soggetti e, a seguito dell’attivitm istruttoria espletata, tenuto conto del fatto che nessuno dei soggetti ha formalizzato eccezioni o rilievi di sorta in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale ordine a conflitti di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161interesse, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017incompetenza e/o incompatibilitm, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; ritiene che, per quanto noto ed accertabile, da questa struttura, con decreto l’utilizzo della normale diligenza professionale, sia stata di fatto accertata l’insussistenza delle cause ostative al conferimento di incarico di presidente/componente della Commissione Giudicatrice per la gara in questione; RITENUTO, per quanto sopra considerato, di poter procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la procedura in argomento; - la nomina di una Commissione Giudicatrice incaricata dell’esame delle offerte tecniche ed economiche pervenute in relazione alla procedura aperta ex art. 60 D.lgs 50/2016 per l'affidamento tramite Accordo quadro ex art. 54, co. 4 lett. a) D.lgs 50/2016 s.m.i., della fornitura di Firme Elettroniche Qualificate (FEQ) one shot e servizi connessi- CIG: 9133397DA0; - la nomina del 16.01.2019Seggio di gara, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostisi occuperm della valutazione della documentazione amministrativa, in via preventivaconformitm con quanto riportato dal Regolamento Acquisti di PagoPA S.p.A (art. 11 par.2), al parere non vincolante che è composto dal sottoscritto RUP Xxxxxxxx Xxxxxxx, nonchè da Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx, dipendenti della Societm; - di provvedere, ai fini dell’adempimento previsto dall’art. 29, comma 1, del Comitato D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione in “Societm Trasparente” dei Creditori e curricula dei Commissari Giudizialimembri della Commissione, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto nonché del presente atto, a far data dalla sua adozione. Alla Commissione sono attribuiti i compiti indicati nel Disciplinare di gara e ed in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;particolare:
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Firme Elettroniche Qualificate
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale dall’adozione della sopra citata Determinazione n. 436/2018 e fino al 04/06/2018 i contratti hanno subito costanti variazioni, come meglio dettagliate nell’Allegato “A”, colonna “Nota VARIAZIONI”, composto da pagine 6, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sia per effetto dell’applicazione del disposto di Roma una domanda cui all’art. 8.11 – Prezzi e Revisione dei prezzi del capitolato speciale, che prevede, tra l’altro " Nel caso di concordato preventivo dosaggi o forme farmaceutiche o volumi diverse da quelle aggiudicate, gli stessi potranno essere richiesti e quindi aggiudicati al fornitore aggiudicatario del principio attivo con riserva ai sensi dell'artla percentuale più alta di sconto.” , sia per effetto di altre variazioni quali: − cessione, da parte dell’aggiudicatario, di prodotti ad altro fornitore; − cessata produzione e relativo subentro di nuovo fornitore; − migliorie prezzi offerti: − sostituzione di AIC di prodotti aggiudicati; e che le stesse sono state già comunicate al Dipartimento della Logistica ESTAR per consentire la corretta emissione degli ordini di farmaci (v. prot. 161n. 17445 del 06/04/2018, VI comma della Legge Fallimentaren. 17478 del 09/04/2018, n. 19930 del 20/04/2018, n. 21907 del 07/05/2018, n. 27150 del 30/05/2018, n. 27907 del 04/06/2018); RICORDATO, altresì, che con decreto Determinazione n. 793 del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso 01/06/2018 sono state approvate le risultanze della procedura ESTARFAPR15 indetta per la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione fornitura in somministrazione di cui all'artFARMACI (p.a. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta ENOXAPARINA SODICA) occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana mediante Sistema Dinamico di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheAcquisizione (SDA), ai sensi dell’art. 31 comma 10, 55 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 201750/2016, per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 13.155.315,39 (IVA esclusa) e pari ad euro 14.470.846,90 (IVA inclusa) e per una durata contrattuale dall’ 11/06/2018 al 31/03/2021; ATTESO che successivamente alla comunicazione di assegnazione fornitura, come da prot. 27533 del 01/06/2018, si riteneva necessario chiedere alla ditta ROVI BIOTECH, aggiudicataria del lotto n. 2854 Enoxaparina sodica siringa da 4000UI con la procedura specialità “Enoxaparina Rovi 4.000 UI (40 mg)/0,4 mL soluzione iniettabile in siringa preriempita 6 siringhe preriempite in vetro”, la migliore offerta economica per integrare a contratto i restanti dosaggi 2.000UI, 6.000UI, 8.000UI e 10.000UI, di che trattasicui ai lotti nn. 2853, vengono identificati 2855, 2856,2857 non aggiudicati; PRESO ATTO della proposta prot. 201805090 del 01/06/2018, presentata dalla ditta ROVI BIOTECH, agli atti di questa struttura; RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla integrazione contrattuale per i seguenti Responsabili prodotti e alle condizioni economiche riepilogate nell’allegato di Procedimento: - per la fase lettera “B” composto da pagine 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; ATTESO che, conseguentemente alla suddetta integrazione, l’importo contrattuale di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa cui alla Determinazione n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx793/2018 sopra richiamata viene modificato da euro 13.155.315,39 (IVA esclusa) ad euro 20.037.393,55 (IVA esclusa);
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Samples: Fornitura Di Farmaci
CONSIDERATO. che con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11 luglio 2018, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono state individuate le categorie di beni e servizi in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale ordine alle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di Roma ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché' le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; - che tra le suddette categorie di beni e servizi è inclusa la fornitura di Stent; - che sono in scadenza i contratti stipulati dalle Aziende Sanitarie della Regione a seguito di adesione, da parte delle stesse, agli Accordi Quadro di cui alle precedenti procedure di gara centralizzate per la fornitura di “Stent e Dispositivi per Emodinamica”; RITENUTO necessario al fine di assicurare la continuità della fornitura alle AA.SS.LL., di procedere all’indizione di una domanda di concordato preventivo con riserva Procedura Aperta ai sensi dell'artdell’art. 16160 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di “Stent e Dispositivi per Emodinamica”, VI comma per le Aziende del SSR della Legge FallimentareRegione Campania; DATO ATTO - che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata i prodotti oggetto della procedura saranno aggiudicati ai sensi degli arttdei seguenti criteri: • criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 c.2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici; • limitatamente ai lotti nn. 177 e 178 Legge fall; che con decreto 22,23: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 lett. b) del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente attocontratti pubblici, in quanto funzionale trattasi di “forniture con caratteristiche standardizzate” le cui caratteristiche essenziali e le specifiche tecniche sono puntualmente definite con riferimento ad una tipologia di qualità medio alta, standardizzata sul mercato; - che le Aziende Sanitarie della Regione Campania, hanno comunicato i rispettivi fabbisogni inerenti la fornitura di “Stent e Dispositivi per Emodinamica”; - che la suddetta procedura di gara sarà interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 58 del Codice; DATO ATTO - che il valore stimato dell'appalto è quantificato, ai sensi dell’art.35 comma 4 del Codice, in euro € 283.047.565,50 IVA ai sensi di legge esclusa; - che in esito all’aggiudicazione, con gli operatori economici risultati aggiudicatari verranno stipulati Accordi Quadro che avranno una durata di 6 mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, estendibili di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla prosecuzione delle attività d’impresa data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti e che entro tale periodo le Aziende del SSR della Regione Campania, a seguito dell’adesione all’ Accordi Quadro stipulato da Xx.Xx.Xx. potranno emettere ordinativi di Fornitura di durata pari a 36 mesi; ATTESO CHE la Direzione Acquisti di Xx.Xx.Xx. SpA ha provveduto a predisporre i sottoelencati atti di gara: Disciplinare di gara ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione allegati; Capitolato tecnico ed allegati; Schema di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017Accordo Quadro; chePatto di Integrità; RITENUTO di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 comma 1014 del D.lgs. 50/2016, del D.Lgsfino alla aggiudicazione efficace la Xxxx. 50/2016 e s.m.iXxxxxxxxx Xxxxxxxx, in servizio presso Xx.Xx.Xx. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisognoTanto premesso, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxDirettore Generale, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 dei poteri conferitigli con verbale del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 Consiglio di Amministrazione del 25/03/2019; - 15 novembre 2021, per la fase di esecuzione del contrattoi motivi citati in premessa, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;si intendono integralmente richiamati,
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Samples: Accordo Quadro
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva Che l’accordo quadro ai sensi dell'art. 1613, VI comma della Legge Fallimentareco. 1, lett. iii) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste; - che con decreto ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. cccc) del 27 settembre 2017D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza sono strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo: - che è necessario garantire continuità di servizio nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto in essere e l’attivazione del nuovo contratto di connettività; - che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento sig. Xxxxxx XXXXX, conflitto di interessi, come individuato all’art. 22 del Codice Etico di ARTE Savona; DATO ATTO - Che da capitolato Consip SPC2, il Tribunale taglio a 30M non è previsto, per cui, anche in vista della sempre maggior esigenze di banda richieste dai software, Fastweb con la sopra citata nota assunta a protocollo al n. 279 del 13.01.2020, ha ammesso la Società alla proceduraproposto all’Azienda il taglio di banda di 40M ovvero quello più vicino allo statu quo (pag.24 del Capitolato tecnico, taglio 40M, Profilo STDO-3); - che la Societàrete Fastweb oggetto del rinnovo è una connettività MPLS acquisita nell’ambito della connettività SPC per la quale non è prevista l’interoperabilità tra fornitori. Per questo motivo essendo il nodo regionale fornito da Fastweb, nei anche i nodi periferici (tra cui quelli delle Arte Liguri e quindi anche Arte Savona) devono essere necessariamente acquisiti dal medesimo fornitore; - che da capitolato Consip SPC2, i fornitori non sono obbligati a fornire linee in fibra in Comuni che non siano capoluoghi di Regione (pag. 25 del Capitolato) ciononostante, Fastweb si è dichiarata disponibile a offrire questo servizio/connessione ad Arte Savona, presso la propria sede di Xxx Xxxxxxxx 00 e per tutta la durata del contratto Consip SPC2. - che è stato valutato che la fornitura proposta rispecchia le esigenze dell’Ente in termini prescrittidi prestazioni ed affidabilità e definisce in maniera coerente il relativo piano dei fabbisogni Consip SPC2; - che, ha depositato la Propostaa seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il Piano presente provvedimento risulta conforme ai principi e la documentazione precetti di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; - che è necessario inserire il titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 161 commi 2 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente e 3 Legge fall.; che con pubblicare in tale sezione il decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli arttdell'art. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista 29 “la pienezza dei poteri gestori e principi in materia di disposizione patrimonialetrasparenza” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’artD. Lgs. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx50/2016;
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CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161della citata D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, VI comma nella fase preliminare di espletamento delle procedure finalizzate all’attuazione del regolamento, occorre procedere a formalizzare la sottoarticolazione dei settori in uffici operativi, ai fini della Legge Fallimentaredefinizione delle procedure di pesatura delle posizioni dirigenziali e di mappatura del rischio corruzione dei settori del Dipartimento, oggetto di riorganizzazione; DATO ATTO che, DATO ATTO ALTRESI' CHE: RITENUTO opportuno: DATO ATTO che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione sono state regolarmente acquisite le dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all'artall’art.20 del d.lgs n.39/2013, rilasciate dai dirigenti medesimi. 161 commi 2 RITENUTA, infine, la propria competenza ed attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto correttezza del presente atto; APPROVARE la nuova struttura organizzativa del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali per come riportato negli allegati al presente provvedimento: CONFERMARE gli incarichi ai Dirigenti di Settore di cui ai Decreti dirigenziali n. 7251 del 01.07.2022, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione n. 9908 del 26.08.2022, n. 11802 del 05.10.2022, n. 14222 del 14.11.2022, n. 17067 del 22.12.2022 CONFERMARE la scheda degli obiettivi individuali, già assegnati ai suddetti Dirigenti senza soluzione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017continuità; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, DI RINVIARE a successivo provvedimento il conferimento dell’incarico di direzione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti Settore 9 - Green economy: Progetti strategici di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017sviluppo – Attuazione Zes - Gioia Tauro; REVOCARE, per la procedura di l’effetto, i decreti precedentemente adottati, che trattasirisultino in contrasto con il presente provvedimento; DARE ATTO che l’approvazione del presente decreto non comporta alcun onere per l’Amministrazione Regionale; NOTIFICARE il presente provvedimento ai Settori del “Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali”, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile al Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” e al Responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento Prevenzione della procedura, individuazione del contraente Corruzione e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxTrasparenza;
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Samples: Decreto Dirigenziale
CONSIDERATO. il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le sole parti in vigore e applicabili; il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii (CAD), recante codice dell’ amministrazione digitale e, in particolare, le disposizioni in materia di sicurezza informatica (art. 51, 60); l’art. 17 del CAD “Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale”, il quale prevede che “Le pubbliche amministrazioni garantiscano l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso coerenza con le regole tecniche di cui all’articolo 71.”; che “al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii (CAD) , ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il Tribunale numero complessivo di Roma tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una domanda maggiore efficienza ed economicità”; la deliberazione n. 32/15 del 8/8/2019 con la quale è stato confermato l'incarico di concordato preventivo con riserva Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) ai sensi dell'art. 16117 del CAD, VI comma in capo al Direttore generale degli Affari Generali e della Legge FallimentareSocietà dell'Informazione (ora Direzione generale dell’innovazione e sicurezza It), con le funzioni più dettagliatamente declinate nella Circolare n. 3/2018 del Ministero della Pubblica Amministrazione; che con decreto tra i compiti attribuiti al suddetto ufficio del 27 settembre 2017RTD, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; all’art. 17 prevede che la Societàfigura del Responsabile della Transizione Digitale (RTD) ha tra le proprie funzioni quella di indirizzo, nei termini prescrittipianificazione, ha depositato la Proposta, il Piano coordinamento e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; chedati, ai sensi dell’artsistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività e che inoltre sono ricomprese le seguenti attività: • Art. 31 comma 1017 del decreto legislativo 7 marzo 2005, del D.Lgs. 50/2016 n. 82 Lett h) progettazione e s.m.i. coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini ed imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti l'attuazione di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, accordi di servizio tra amministrazioni per la procedura realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; • Art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Lett. J): pianificazione e coordinamento del processo di che trattasidiffusione, vengono identificati all'interno dell'amministrazione, dei processi di integrazione e interoperabilità tra i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente sistemi e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxservizi dell'amministrazione;
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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Cloud Computing E Sicurezza
CONSIDERATO. che per le gare in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali integrati, sicurezza da remoto), servizi che supportano le amministrazioni nell’attuazione dall’Agenda digitale, è dovuto a Consip il Tribunale pagamento di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostiun contributo, in via preventivaattuazione dell’art. 18, al parere non vincolante comma 3, del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione Centro Regionale di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC Programmazione DETERMINAZIONE N. REP. N. DEL D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 212/2017; che177. Tale importo deve essere corrisposto a Consip, ai sensi dell’art. 31 4, comma 103-quater, del D.LgsDL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135. 50/2016 e s.m.i. e Il calcolo del Regolamento per le Spesepredetto contributo deve essere effettuato conformemente all’art.2 “Contributo dovuto con riferimento ad accordi o contratti quadro” del Dpcm 23 giugno 2010, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati secondo i seguenti Responsabili di Procedimentoparametri: - per la fase i contratti esecutivi di definizione del fabbisognoaccordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxcui corrispettivo non sia superiore ad euro 1.000.000,00: 8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto; - per la fase i contratti esecutivi di svolgimento della proceduraaccordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, individuazione il cui corrispettivo sia superiore ad euro 1.000.000,00: 5 per mille del contraente e stipulazione valore del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019contratto esecutivo sottoscritto; - per gli atti aggiuntivi a contratti esecutivi: 3 per mille sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo; RITENUTO opportuno, per poter aderire al predetto Accordo, predisporre il “Piano dei Fabbisogni” per la fase fornitura di esecuzione servizi di Digital Transformation per il Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx – Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, per un importo complessivo pari a euro 429.800,00 di cui euro 350.000,00 come imponibile (totale ordine), euro 77.000,00 (per IVA al 22%) e euro 2.800, 00 come contributo dovuto a Consip (8 per mille del valore del contratto); RITENUTO opportuno aderire all’Accordo per la fornitura di servizi di Digital Transformation – Lotto 5, CIG 81273651C5, attraverso la stipula di uno specifico Contratto Esecutivo con l’RTI aggiudicataria della fornitura, composta da Intellera Consulting Srl (PwC Public Sector S.r.l.), Almaviva S.p.A., Altaformazione S.r.l., Openknowledge S.r.l., Talent Garden Milano S.r.l.; DATO ATTO che alle spese per la fornitura di servizi di Digital Transformation per il Centro Regionale di Programmazione – Regione Autonoma della Sardegna si farà fronte con le risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la competitività destinato agli interventi della Programmazione Territoriale e della Programmazione Unitaria, Assistenza tecnica Capitolo SC01.0649 cdr 00.03.60.00; Centro Regionale di Programmazione DETERMINAZIONE N. REP. N. DEL CONSIDERATO che il codice CIG PRINCIPALE assegnato al Lotto 5 è 81273651C5 e che, prima dell'attivazione del relativo contratto esecutivo si procederà chiedere, sulla piattaforma SIMOG, un CIG derivato da agganciare al predetto CIG PRINCIPALE; RITENUTO necessario, ai sensi dell’art.31 del Regolamento per le SpeseD.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., le Gare ed i Contratti nominare in qualità di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 Responsabile unico del 22/02/2018procedimento, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contrattoResponsabile del Gruppo Lavoro Monitoraggio Unitario e Transizione Digitale, XxxXxxx. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxXxxxxxxxx Xxxxx;
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Di Digital Transformation
CONSIDERATO. che che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome, hanno espresso avviso favorevole all'Accordo; ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul protocollo in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso argomento; tra il Tribunale Governo, le Regioni e le Province autonome di Roma una domanda Trento e di concordato preventivo Bolzano nei seguenti termini: VISTI: − l’ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi – caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n.144 e successive modificazioni, prorogata, da ultimo, con riserva ai sensi dell'art. 161l’ordinanza del Ministro della salute 23 giugno 2021, VI comma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Legge FallimentareRepubblica italiana 7 luglio 2021, n.161; che con − il decreto del 27 Ministro della salute 28 giugno 2016 di modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.317, recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali” e in particolare l’articolo 2, comma 1, che introduce, dal 2 settembre 2017, l’obbligo della compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (Modello 4) esclusivamente in modalità informatica; − il Tribunale ha ammesso regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e relativi atti delegati e di esecuzione, concernenti le malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di movimentazione animale; − il regolamento (UE) n.2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che, tra l’altro, abroga il regolamento (CE) n.882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; − la Società alla procedura; che la Societàdecisione di esecuzione n.2017/1910/UE della Commissione del 17 ottobre 2017, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di con cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 l’Italia è stata dichiarata aperta la proceduraindenne da leucosi bovina enzootica; − il regolamento di esecuzione (UE) n.2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditoristabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate; che− il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, con decreto che integra il regolamento (UE) n.2016/429 del 16.01.2019Parlamento europeo e del Consiglio per le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi, nonché alla tracciabilità di determinati animali; − il Tribunale ha rilevato regolamento delegato (UE) n.2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che la proposta integra il regolamento (UE) n.2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 determinate malattie elencate; − il regolamento (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori relativi atti delegati e di disposizione patrimoniale” fermo restando esecuzione, che integra il Tribunale Fallimentare regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova ed in particolare per infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium caprae) (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica; − il regolamento (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 e relativi atti delegati e di esecuzione, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti ed in particolare per infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium caprae) (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica; − il regolamento (UE) 2021/881 della Commissione del 23 marzo 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti ed in particolare per infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium caprae) (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica; − la nota DGSAF prot. 9763 del 20 aprile 2021 con cui il Ministero della salute ha previsto nel decreto fornito le indicazioni operative per l’applicazione del regolamento (UE) 2016/429; − la legge 22 aprile 2021, n.53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e di omologazione che gli altri atti dell’Unione Europea – Legge di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostidelegazione europea 2019 – 2020 ed, in via preventivaparticolare, al parere non vincolante l’articolo 14 concernente l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxregolamento (UE) 2016/429;
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Samples: Protocollo Per Le Movimentazioni Di Bovini E Bufalini, Ovini E Caprini
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso i Soci fondatori hanno inteso costituire la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC società Trentino Parcheggi S.p.A. nonché (ora Trentino Mobilità S.p.A.) al fine di istituire una mera articolazione organizzativa esterna e nel dominio dei medesimi, che fosse vocata all'erogazione di servizi pubblici e alla produzione di lavori/servizi/forniture nell'interesse dei medesimi Enti; - che la medesima finalità è stata perseguita anche dai Soci pubblici intervenuti successivamente; - che in base alla disciplina interna applicabile e ai principi di derivazione comunitaria, l'affidamento diretto di attività integranti erogazione di servizi pubblici è ammesso “a condizione che l’Ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l’Ente o gli Enti pubblici che la controllano” (art. 10, comma 7, lett. d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6); - che ai sensi dell’OdS dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 febbraio 2014, e dell'art. 5 del Codice dei contratti pubblici emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 8 del 22/02/2018, 50 ogni Amministrazione socia esercita sulla Società in house “un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (…) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata”; - che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;controllo su una persona giuridica quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
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Samples: Convenzione Di Controllo Analogo
CONSIDERATO. che in l’importo complessivo della presente adesione ammonta a complessivi €. 5.199.513,81 oltre IVA a far data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale da quanto indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante, e fino alla scadenza di Roma una domanda ogni singolo lotto delle convenzioni ARIA su menzionate; RITENUTO di concordato preventivo nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ognuno per la parte di propria competenza, con riserva ai sensi dell'art. 161le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti: - la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017Dirigente Responsabile Farmacia aziendale fino al 31/01/22, alla quale subentra, a far data dal 01/02/22, il Tribunale ha ammesso xxxx. Xxxx Xxxxxx, Farmacista Dirigente; - la Società alla proceduraDott.ssa Xxxx Xxxxxxx del Servizio Farmacia Aziendale; - il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile Struttura Semplice Vaccinazioni; - la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Dirigente Responsabile dello SMEL aziendale; - il Rag. Xxxxxxx Xxxxx del Settore Gestione Logistica aziendale; DATO atto che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano nel corso dei mesi di dicembre 2021 e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimentogennaio 2022: - ARIA Spa ha prorogato la scadenza di alcune Convenzioni; - si sono resi necessari dei subentri per la fase variazioni nelle autorizzazioni di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxximmissione in commercio di alcuni farmaci; - per la fase quanto sopra, come meglio dettagliato nel file allegato, non si rende necessario un nuovo impegno di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, spesa in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxquanto già acquisito con precedenti provvedimenti;
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Samples: Formalizzazione Dell'adesione Alle Convenzioni Per La Fornitura Di Prodotti Sanitari
CONSIDERATO. che in riferimento al disposto dell’art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell’art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché agli ulteriori obblighi in materia di centralizzazione e aggregazione degli acquisti, la fornitura di gas rientra tra le categorie merceologiche di beni e servizi a consumo intensivo, di cui all'art. 1, comma 7 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, per le quali sussiste l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Xxxxxx s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali o, in alternativa, di esperire proprie autonome procedure, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati o procedure di evidenza pubblica, prevedendo corrispettivi inferiori nella misura percentuale normativamente prevista; DATO ATTO che questa Amministrazione con determina direttoriale prot. n. 578-I del 14 marzo 2020 aveva aderito alla convenzione di Consip s.p.a. “Gas Naturale 12 - Lotto 3”, a disposizione delle amministrazioni pubbliche aventi sede in Veneto e Trentino-Alto Adige, convenzione della quale era risultata aggiudicataria la ditta SoEnergy s.r.l., per la durata contrattuale di dodici mesi a decorrere dal 1° maggio 2020; PRESO ATTO della cessione del ramo d’azienda di SoEnergy s.r.l. afferente l’attività di vendita di energia elettrica e gas naturale, con effetti a far data 18/09/2017 ATAC dal 1° gennaio 2021, a Sinergas s.p.a., così subentrata anche nelle obbligazioni derivanti dalla convenzione “Gas Naturale 12 - Lotto 3”, come da nullaosta rilasciati da Consip s.p.a., di cui agli atti prot. n. 235-A del 28/01/2021; DATO ATTO che la conclusione del contratto attuativo con la subentrata Sinergas s.p.a. è prevista per il 30 aprile 2021 e che pertanto occorre aderire ad una nuova convenzione per l'approvvigionamento della fornitura a fare data dal 1° maggio 2021; RILEVATO sulla piattaforma di e-procurement della Pubblica Amministrazione, gestita da Consip s.p.a., che la medesima società a far data dal 27/01/2020 ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva reso attiva, ai sensi dell'art. 161, VI comma 26 della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017n. 488/1999, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista nuova convenzione “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimonialeGas Naturale 13 – Lotto 4” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Speseamministrazioni pubbliche aventi sede in Veneto e Trentino-Alto Adige, le Gare ed i Contratti della quale risulta aggiudicataria Dolomiti Energia s.p.a. (CIG di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxgara 8332111383);
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Samples: Gas Supply Agreement
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale attuazione delle disposizioni dei Regolamenti UE nn. 300/2008 e 1998/2015 e succ., al fine di Roma una domanda prevenire gli accessi non autorizzati alle aree oggetto del contratto di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161subconcessione, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto nelle more del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso perfezionamento del contratto de quo si è reso necessario addivenire ad un accordo transitorio tra la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano Direzione Generale dell’AREUS e la documentazione Soc. Sogaer s.p.a. che prevede che tutte le persone autorizzate per conto di cui all'artAREUS a prestare attività lavorativa in aeroporto devono richiedere il rilascio dei tesserini aeroportuali, dei lasciapassare dei veicoli e, in genere, delle autorizzazioni per l’accesso di persone e di veicoli alle aree dell’Aeroporto; RICHIAMATE le interlocuzioni intercorse tra le parti, dirette al perfezionamento dell’accordo succitato, acquisite agli atti del procedimento, che prevedono che a partire dal mese di settembre SOGAER s.p.a. 161 commi 2 e 3 Legge fall.provvederà ad inviare una fattura riepilogativa per tutti i pass provvisori rilasciati, su apposita richiesta di AREUS, nel corso della mensilità di riferimento; RITENUTO opportuno dover procedere alla formalizzazione dell’accordo, che con decreto sarà da ritenersi vigente tra le parti fino all’atto della firma del Tribunale rinnovo del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta contratto di subconcessione degli spazi operativi, dove al suo interno troverà apposita disciplina la proceduraprocedura del rilascio dei tesserini aeroportuali; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; DATO ATTO che, con decreto la firma del 16.01.2019presente provvedimento, il Tribunale ha rilevato che proponente ne attesta la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per le proprie specifiche competenze ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 502/1992 e s.m.i. e ss.mm.ii.; DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;presente
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Samples: Accordo Tra L’areus E La Soc. Sogaer Per Il Rilascio Tesserini Aeroportuali
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, in relazione al nuovo affidamento in appalto del servizio, si ritiene opportuno delineare talune linee guida da adottarsi nella predisposizione degli atti di gara e, in particolare: ricorrere ad una procedura di gara aperta con decreto applicazione del 16.01.2019criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 articoli 44, 52, 58, 60 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.iss. mm e ii, in ragione dell'importo complessivo stimato del Regolamento contratto; stabilire l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto legislativo, che dovrà essere valutata in base al rapporto qualità del servizio e prezzo, secondo le specifiche ed i pesi che verranno dettagliati nel disciplinare di gara, valutando in misura prevalente la componente tecnico-qualitativa del progetto e delle attività, prevedendo per tale aspetto un punteggio maggiore e riservando alla componente del prezzo la quota restante del punteggio; espletare la procedura di gara avvalendosi del sistema degli acquisti telematici della Regione Lazio; individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, la dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione Affari Generali; definire la durata dell'appalto in tre anni (36 mesi) con possibilità di rinnovo del contratto per almeno un ulteriore anno subordinatamente all'approvazione da parte del CDA della modifica al programma biennale degli acquisti di beni e servizi; stabilire che il personale somministrato opererà prevalentemente nei servizi dell’Agenzia ARSIAL ed in particolare nella Sede Centrale di Roma; stimare, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore complessivo per il nuovo affidamento, in funzione della durata di tre anni dall’aggiudicazione, in complessivi € 342.490,78 per ognuna delle annualità dando atto che il calcolo è stato effettuato, presuntivamente, sulla base dell’attuale strutturazione dell’appalto in corso, compresi i relativi oneri e Iva a norma di legge, ad eccezione di eventuali ulteriori risorse necessarie per alcuni istituti contrattuali; dare atto che la spesa complessiva prevista per l'eventuale opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi sarà calcolata in base alla quantificazione economica sopra delineata e troverà disponibilità nei rispettivi bilanci previsionali, subordinatamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della modifica al programma biennale degli acquisti di beni e servizi; stabilire per tutti i soggetti partecipanti alla procedura di selezione di richiedere il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti, e verificare attentamente che gli operatori economici partecipanti siano dotati della massima esperienza ed affidabilità; DATO ATTO, inoltre: che per l'attività di controllo nelle fasi di valutazione dei requisiti, verranno utilizzati gli elementi previsti dalle indicazioni fornite dall'ANAC [Autorità Nazionale Anticorruzione], con particolare riguardo all'osservanza delle disposizioni previste dalle norme contro le infiltrazioni della criminalità organizzata (antimafia) ed alla verifica della insussistenza di condanne penali; che con apposita determinazione direttoriale, si provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione dei progetti; SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, previa istruttoria effettuata di concerto con il responsabile della P.O. Trattamento giuridico; CON VOTO Unanime; In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione, DI AUTORIZZARE l’indizione di una procedura di gara europea ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii, per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017motivazioni indicate in narrativa e qui si intendono integralmente riportate, per la procedura conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso ARSIAL. DI DEMANDARE alla dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, tutti gli atti gestionali relativi all'espletamento della gara in sede di adozione della determinazione a contrattare e di approvazione degli elaborati di gara. DI DEFINIRE in 3 (tre) anni la durata dell’affidamento con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario con proroga di almeno un anno valutata come idonea per assicurare maggior qualità al servizio, subordinatamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della modifica al programma biennale degli acquisti di beni e servizi. DI APPROVARE la spesa presuntiva complessiva a carico dell’Agenzia ARSIAL pari ad euro 342.490, 78 per ognuna delle annualità del contratto dando atto che trattasiil calcolo è stato effettuato, vengono identificati presuntivamente, sulla base dell’attuale strutturazione dell’appalto in corso, compresi i relativi oneri e Iva a norma di legge, ad eccezione di eventuali ulteriori risorse necessarie per alcuni istituti contrattuali. DI STABILIRE che con apposito provvedimento si provveda alla prenotazione degli impegni di spesa come previsto nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi, ex Deliberazione n. 17/2022 e successivi aggiornamenti, compresi anche di eventuali risorse necessarie per la retribuzione di istituti contrattuali (eventuali rimborsi spese per missioni, etc). DI DARE ATTO che per la parte di spesa relativa all'eventuale opzione di rinnovo del contratto verranno assunti gli eventuali impegni di spesa sui relativi bilanci previsionali di competenza, con appositi atti di approvazione in caso di rinnovo, subordinatamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della modifica al programma biennale degli acquisti di beni e servizi. DI STABILIRE i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;indirizzi generali:
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Samples: Appalto Per l'Affidamento Del Servizio Di Fornitura Di Somministrazione Lavoro Temporaneo
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC 20 aprile 2011, con nota prot. n. 269, l’Agenzia ha presentato presso il Tribunale sottoposto alla attenzione dell’Assessore ai Lavori Pubblici e alle Periferie, al Direttore Esecutivo, al Segretario Generale e al Presidente dell’Assemblea Ca- pitolina, le principali criticità rilevate circa la deliberazione in oggetto; PRESO ATTO che a seguito della suddetta nota non è ad oggi intervenuto al- cun provvedimento di modifica della deliberazione in oggetto da parte degli or- gani istituzionali di Roma una domanda Capitale; RITENUTO che le criticità evidenziate debbano comunque essere rappresenta- te all’intera Assemblea Giunta, al Sindaco e alla Giunta, in ottemperanza ai compiti istituzionali attribuiti dal Consiglio Comunale all’Agenzia con delibera- zione n. 212/2007; di concordato preventivo sottoporre all’attenzione dell’Assemblea Capitolina, al Sindaco e alla Giunta Capitolina, attraverso la presente segnalazione, in ottemperanza ai compiti isti- tuzionali attribuiti dal Consiglio Comunale con riserva ai sensi dell'artdeliberazione n. 212/2007, le principali criticità rilevate circa la deliberazione in oggetto. 161La prima questione riguarda le competenze dell’Assemblea Capitolina in tema di servizi pubblici locali, VI comma della Legge Fallimentare; in particolare per quanto attiene la formulazione degli atti di indirizzo per la stipula dei Contratti di servizio. La DCC 20/2007, che con decreto del 27 settembre 2017disciplina tale materia, chiarisce (cap. 3 pag. 34 penulti- mo e ultimo capoverso e pag. 35 primo capoverso) che “Alla scadenza di cia- scun contratto, il Tribunale ha ammesso Consiglio Comunale interviene, se necessario, sugli indirizzi generali e sulle linee guida …” e che eventuali interventi di modifica o integra- zioni al Contratto di servizio sono riservate al Consiglio “ove tali interventi ri- guardino gli indirizzi espressi o le materie disciplinate dal Consiglio stesso”. Il Consiglio Comunale si è pronunciato sul servizio di illuminazione pubblica per la Società alla procedura; prima e ultima volta solo con la DCC 29/1997 e da allora sono stati stipulati due contratti (1998-2004 con atto aggiuntivo del 2002, 2005-2015 con l’adeguamento del 2011 in questione). Il presente adeguamento contrattuale muove dal presupposto che l’art. 9 “Effi- cienza e investimenti” comma 2 prevedeva nel 2011, con decorrenza 01/01/2012, la Societànegoziazione di nuovi parametri qualitativi e quantitativi, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano tenendo conto dei miglioramenti nel frattempo realizzati sulla rete e la documentazione sugli impianti. Il comma in questione si riferisce però al recupero di produttività ed agli incre- menti di efficienza di cui all'artall’art. 161 commi 2 9.1, che hanno comportato una riduzione del corrispettivo dallo 0,5% del 2007 al 5% del 2011 (tra l’altro, non attuato a causa dell’adeguamento in questione). La seconda questione è connessa alla durata dell’affidamento e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli arttalla normativa transitoria introdotta dall’art. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento 23-bis della L. 166/2009 per le Spesesocietà quotate. L’impostazione adottata con la DGCa 130/2010 presenta, le Gare ed ad avviso dell’Agenzia, vizi di merito numerosi, collegati e decisivi. dendo il Contratto nulla in tal senso – nella possibilità di rivedere i Contratti di ATAC S.pparametri quali-quantitativi.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
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Samples: Contratto Di Servizio
CONSIDERATO. inoltre che la Regione Veneto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 12 gennaio 2021, ha nominato il Commissario liquidatore per la “definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della disciolta Comunità montana della Lessinia, mediante la predisposizione di un piano di successione (liquidazione)” e che pertanto, la stessa Comunità ha manifestato l’intenzione di porre in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale vendita l’immobile oggetto del contratto di Roma locazione in parola; DATO ATTO quindi che, nelle more della definizione del processo di alienazione del bene immobile della CMDL in liquidazione, le parti hanno concordato di proseguire, fino al 31.122022 e salvo eventuali proroghe, nella occupazione temporanea dell’immobile procedendo, contestualmente, ad una domanda rinegoziazione del canone di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'artlocazione; RICHIAMATI inoltre: - l’art. 161, VI 3 comma della Legge Fallimentare1 del DL 95/2012 recante disposizioni per la razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per le locazioni passive; - l’art. 4 comma 2 del DL 62/2019 che dispone la proroga di termini in materia economica e finanziaria; che con decreto prevedono che gli aggiornamenti relativi alle variazioni ISTAT non si applichino al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali; PRESO ATTO della successiva corrispondenza intercorsa tra la CMDL e il CBVR, agli atti del 27 settembre 2017presente provvedimento, il Tribunale ha ammesso la Società e degli incontri tenutisi presso gli uffici di questo Ente alla procedura; presenza dei funzionari del CBVR e della CMDL, e preso atto che la Societàle parti hanno condotto una trattativa tesa a definire un canone da applicare al periodo di locazione temporanea, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione che tenga conto sia delle disposizioni normative di cui all'artal citato art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza D. L. n. 95/2011, sia dell’andamento attuale dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta prezzi di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi mercato degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute immobili ad uso ufficio siti nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxmedesima sezione urbana catastale;
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Samples: Contratto Di Locazione
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC CHE l’operatore economico ESRI ITALIA S.P.A. ha presentato presso autocertificato il Tribunale possesso dei requisiti generali di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161cui agli articoli 94 e 95, VI comma della Legge Fallimentaredel D. Lgs 36/2023; che con decreto RISCONTRATO CHE questa Amministrazione ha verificato, tramite il sistema fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE1.0 e del 27 settembre 2017DURC on line, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ditta ESRI ITALIA S.P.A. ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione possesso dei requisiti di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ordine generale ai sensi degli artt. 177 articoli 94 (cause di esclusione automati- ca), 95 (cause di esclusione non automatica), 96 (disciplina dell'esclusione) e 178 Legge fall98 (illecito professio- nale grave) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; che come risulta dalle seguenti certificazioni, allegate al verbale di possesso dei requisiti di ordine generale registrato con decreto numero 79/24 del 25.06.2019 30/01/2024 sul sistema di gestione documentale Archiflow – archivio documenti non protocollati - fascicolo archivistico del procedimento di gara: 2023 - 06.05/127; • il concordato preventivo proposto Certificato del Casellario Giudiziale (esito: nullo); • il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da ATAC è reato (esito: nullo); • la regolarità delle imposte e tasse per il tramite dell’Agenzia delle Entrate (esito: regolare); • la Visura Camerale con l’indicazione dello stato omologatodi fallimento (esito: nullo); che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “• la pienezza dei poteri gestori e Comunicazione Antimafia: per motivi di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostiurgenza, si procede in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, assenza della comuni- cazione antimafia ai sensi dell’art. 31 89, comma 101 del D.lgs n. 159/2011; l’amministrazione ha acquisito apposita dichiarazione con la quale l’operatore economico ha dichiarato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.LgsDecreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 50/2016 Il contratto sarà sotto- posto a condizione risolutiva in caso di esito positivo delle verifiche. L’urgenza è determi- nata dal fatto che il servizio in oggetto deve iniziare, inderogabilmente, entro il mese di gennaio 2024 e s.m.iil suo ritardato inizio genera interruzione di funzioni fondamentali per l’atti- vità dell’Agenzia. e del Regolamento • il DURC (esito: regolare); • l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC (non sono presenti Annota- zioni); • ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 68/99 “norme per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimentoil diritto al lavoro dei disabili” (esito: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxregolare);
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Samples: Enterprise License Agreement
CONSIDERATO. che dall’adozione della sopra citata Determinazione n. 1247 del 06/09/2019 e fino al 20/12/2019 i contratti hanno subito costanti variazioni, come meglio dettagliate nell’Allegato “A”, colonna “Nota VARIAZIONI”, composto da pagine 24, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sia per effetto dell’applicazione del disposto di cui all’art. 8.11 – Prezzi e Revisione dei prezzi del capitolato speciale, che prevede, tra l’altro " Nel caso di dosaggi o forme farmaceutiche o volumi diverse da quelle aggiudicate, gli stessi potranno essere richiesti e quindi aggiudicati al fornitore aggiudicatario del principio attivo con la percentuale più alta di sconto.” , sia per effetto di altre variazioni quali: − cessione, da parte dell’aggiudicatario, di prodotti ad altro fornitore; − cessata produzione e relativo subentro di nuovo fornitore; − migliorie prezzi offerti: − sostituzione di AIC di prodotti aggiudicati; e che le stesse sono state già comunicate al Dipartimento della Logistica ESTAR per consentire la corretta emissione degli ordini di farmaci (v. prot. n. 47017 del 23/09/2019, n. 50516 del 10/10/2019, n. 59169 del 28/11/2019, n. 60901 del 06/12/2019, n. 62637 del 16/12/2019, n. 63665 del 20/12/2019); RITENUTO, per quanto sopra, di procedere alla integrazione ed aggiornamento della situazione contrattuale per i soli lotti riportati e dettagliati nell’allegato “A” composto da pagine 24 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito di variazioni intervenute come sopra riportato, fermo restando quanto già disposto con i suddetti atti; PRESO ATTO, inoltre, che a seguito aggiudicazione della procedura aperta, svolta in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso modalità telematica, per la conclusione di un Accordo Quadro con più fornitori senza rilancio competitivo, per la fornitura di SPECIALITA’ MEDICINALI (LOTTO 1: ADALIMUMAB, LOTTO 2: INFLIXIMAB, LOTTO 3: ENOXAPARINA SODICA, LOTTO 4: FOLLITROPINA ALFA) occorrenti alle XX.XX. della Regione Toscana, per un importo complessivo di euro 9.107.250,10 (IVA esclusa) pari ad euro 10.017.975,10 (IVA compresa), per il Tribunale periodo contrattuale dal 01/09/2019 al 31/03/2021, con eventuale proroga di Roma una domanda 6 mesi, come da Determinazione del Direttore di concordato preventivo Area n. 1045 del 24/07/2019, la ditta Biogen Xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxx x’xxxxx, xxx XXXXX 0: INFLIXIMAB con riserva ai sensi dell'artnota prot. 161IF/sm 137/2019/C/2019 dell'08/10/2019, VI comma agli atti, presentava offerta migliorativa per la fornitura della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, specialità FLIXABI FIALA 100MG riducendo il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; prezzo unitario offerto in sede di gara da euro 98,36 ad euro 89,50 e che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 stessa è stata dichiarata aperta la proceduraaccettata in quanto prevista dal capitolato di gara all’art. 8.10 – Prezzi e revisione dei prezzi; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; PRESO ATTO, altresì, che, : − con decreto Determinazione n. 1794 del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC 13/12/2019 è stata approvata ai sensi degli artt. 177 approvato l’esito della procedura ESTARFAPR35 indetta per la fornitura in somministrazione di FARMACI (SPECIALITÀ MEDICINALI, MEZZI DI CONTRASTO, SOLUZIONI INFUSIONALI, STUPEFACENTI, VACCINI) e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e RADIOFARMACI occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana mediante Sistema Dinamico di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheAcquisizione (SDA), ai sensi dell’art. 31 comma 10, 55 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico 50/2016; − il lotto n. 135 del 27 Giugno 2017, per 3368 TOPIRAMATO (specialità TOPAMAX) non è stato aggiudicato in quanto la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ditta Janssen Cilag ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della presentato offerta superiore alla base d’asta indicata a pena esclusione dalla procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
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Samples: Fornitura Di Farmaci
CONSIDERATO. che il centro Alzheimer dell’INRCA è in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale possesso dei requisiti assistenziali previsti dalla DGRM n. 1331 del 25.11.2014, prorogata con DGRM n. 1588 del 27.12.2017, in particolare risponde al livello di Roma una domanda intensità assistenziale codice SRD “Prestazioni sanitarie e riabilitative erogate in Centri diurni a pazienti con prevalenti disturbi cognitivi e/o del comportamento. I trattamenti sono costituiti da prestazioni di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161carattere infermieristico, VI comma della Legge Fallimentarerieducative, tutelari, supporto psicologico e di animazione”; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; PRESO ATTO - che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione convenzione di cui all'artalla determina n. 25/DGEN/2020 è scaduta il 31/12/2020; - che il servizio, non essendo stato revocato da XXXX XX0, è sato regolarmente erogato; - degli accordi intercorsi per le vie brevi tra il Direttore Sanitario INRCA e il Direttore XXXX XX0, con prot. 161 commi 2 n. 20020 del 18/05/2021, lo scrivente ufficio ha inviato la bozza di testo convenzionale per la regolamentazione dei rapporti di cui all’oggetto quale proposta di rinnovo agli stessi patti e 3 Legge fall.; che con decreto condizioni della convenzione scaduta il 31/12/2020, ad eccezione del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; periodo di vigenza che, con decreto del 16.01.2019dovendo ratificare la validità dal 01/01/2021, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologatoprevisto sino al 31/12/2023; DATO ATTO che lo scrivente ufficio dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e aver ricevuto per le vie brevi il benestare di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto ASUR AV2 al rinnovo secondo quanto riportato nel decreto testo convenzione di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudizialicui sopra, con contestuale informativamail del 09/11/2021 ha trasmesso ad ASUR AV2 il suddetto testo ai fini della predisposizione della relativa determina di approvazione ricevendo tramite mail dello stesso giorno riscontro positivo da XXXX XX0; RITENUTO PERTANTO - di dover procedere al rinnovo della convenzione con l’ASUR/AV2 per la regolamentazione dei rapporti di acquisto di prestazioni semiresidenziali del Centro Diurno Alzheimer, anche sui predetti parericome da testo convenzionale allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, con validità dal 01.01.2021 al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto 31.12.2023, ratificando il periodo dal 01.01.2021 sino alla data di sottoscrizione del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - di prevedere per gli anni dal 2021 al 2023, quale introito massimo annuale, la fase somma di svolgimento della procedura, individuazione Euro 290.000,00 calcolato secondo quanto indicato negli artt. 4 e 6 del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxtesto convenzionale allegato;
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Samples: Convenzione
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Societànormativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nei termini prescrittimodificata dal decreto legge 6 luglio 2012, ha depositato la Propostan. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il Piano ricorso a centrali di committenza e la documentazione agli strumenti telematici di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; chenegoziazione (e-procurement), con decreto del 16.01.2019prevede: l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle “Convenzioni CONSIP”, il Tribunale ha rilevato che la proposta ovvero di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, acquisizioni in via preventivaautonoma (art. 26, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori comma 3, della legge n. 488/1999 e dei Commissari Giudizialiart. 1, con contestuale informativacomma 449, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione legge n. 296/2006). La violazione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; chetale obbligo determina, ai sensi dell’art. 31 dell’articolo 1, comma 101, del D.Lgsd.l. 50/2016 n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012 e s.m.idell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra- rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del Regolamento 3 per cento per le Spesecategorie merceologiche carburanti extra-rete, le Gare ed carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, contratti stipulati ai sensi del Regolamento precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per le Speseil contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati; Atteso che la legge n. 208 del 28/12/2015, comma 512, prevede quanto segue: “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Gare ed i Contratti amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di ATAC S.p.A. nonché statistica (ISTAT) ai sensi dell’OdS dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 8 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.”; è attiva la convenzione denominata “Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7”, stipulata tra la CONSIP Spa e la società Eni Spa, P.Iva 00905811006, avente ad oggetto la fornitura di gasolio e benzina per auto; ai fini del 22/02/2018contenimento dei costi, relativi alla somministrazione di carburanti, è necessario conseguire idonee azioni amministrative finalizzate a reperire sul mercato le condizioni economiche più possibili vantaggiose per l’Ente; la Convenzione CONSIP “Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7”– Società fornitrice: Eni Spa consentirà all’Amministrazione Comunale, nel medio e lungo periodo, il Dirigente responsabile conseguimento di realistici risparmi di spesa; Nome Commerciale: Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7; Fornitore: Eni Spa, Xxxxxxxx X. Xxxxxx 0, 00100, Roma (Rm) – Partita IVA 00905811006 Tipo Contratto: Somministrazione mediante buoni dal valore nominale di €. 50,00; Modalità di emissione dell’ordine: On Line con firma digitale Ordine d’acquisto n. 5028830 le clausole essenziali del contratto sono indicate negli atti della struttura che gestirà Convenzione CONSIP, di cui al Sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; il contrattocontratto verrà stipulato, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxsulla base di quanto stabilito nella Convenzione CONSIP; la scelta del contraente, cui affidare la fornitura in oggetto, viene effettuata facendo ricorso alla Convenzione CONSIP;
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Samples: Adesione Convenzione Consip "Carburanti Rete Buoni Acquisto 7"
CONSIDERATO. che l’Intesa Istituzionale di Programma tra Governo e Regione Campania, sottoscritta in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso 16 febbraio 2000, e l’Accordo di Programma Quadro “Poli e Filiere Produttive”, sottoscritto in pari data, hanno riconosciu- to che la realizzazione degli obiettivi per l’aumento della competitività e la produttività delle imprese campane, nonché, l’incremento dell’occupazione, può essere raggiunta anche attraverso lo sviluppo di alcuni comparti o filiere produttive utilizzando lo strumento del Contratto di Programma; che per i Contratti di Programma, rientranti nel citato Accordo di Programma, è previsto un cofinanzia- mento regionale e che per tali contratti è prevista una partecipazione della Regione nelle scelte degli interventi da effettuare nel territorio campano; che nella seduta Conferenza Unificata Stato-Regioni del 15 aprile 2003 nell’ambito delle iniziative per i contratti di programma, il Tribunale Governo e le Regioni hanno convenuto modalità operative intese alla semplificazio- ne e velocizzazione delle procedure confermando l’intervento della Regione nella valutazione della compatibi- lità dell’iniziativa con il territorio e con i programmi dì sviluppo locale al fine di Roma una domanda assicurare l’integrazione con gli strumenti di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentaresviluppo; che con decreto Delibera CIPE del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso 25.07.2003 e con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12.11.2003 si stabiliva la Società nuova procedura di accesso alla proceduracontrattazione negoziata; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato Regione Campania formalizzava al Ministero dell’Economia e delle Finanze la Proposta, il Piano e la documentazione richiesta di estendere al- meno fino all’80% dell’attribuzione 2001/2003 di cui all'artalla deliberazione CIPE 138/2000 gli impegni di spesa destinabi- li al finanziamento dei Contratti di programma; che a seguito di tale richiesta il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunicava con nota prot. 161 commi 2 e 3 Legge fall.n. 35685 del 29/11/2002, di aver approvato, con delibera CIPE del 24/10/2002 una modifica al punto 5.4 della su ri- chiamata delibera CIPE n. 138/2000, ampliando dal 30% all’80% il limite di spesa delle risorse da destinare alle attività produttive, accogliendo così l’istanza della Regione Campania; che con decreto nota prot. 1737 del Tribunale 23.05.03 l’Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania confer- mava al Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese, l’orien- tamento della Regione Campania di fissare il limite massimo dell’intensità di aiuti concedibile per i contratti di programma di nonna pari all’80% del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la proceduramassimale - previsto dalla vigente normativa in materia di regimi di aiuti con compartecipazione paritetica, tra Stato e Regione; che l’accordo di P.Q. “Sviluppo Locale” stipulato il 22/12/2003 tra MEF, MAP e Regione Campania preve- de tra gli ulteriori interventi programmatici, l’assegnazione di risorse destinate al cofinanziamento regionale di contratti di programma in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fallsettori strategici; che con decreto nota prot. n. 1.227.510 del 25.06.2019 12/10/2004 il concordato preventivo proposto da ATAC Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale Coordinamento Imprese - comunicava il completamento dell’esame degli elementi preliminari per l’ammissio- ne all’istruttoria a presentata dal “Consorzio Industrie Polo Della Qualità s.c.a r.l .”, e nel rispetto della nuova procedura di accesso alla Contrattazione programmata stabilita dalla delibera CIPE del 25.07.2003 n. 26 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12.11.2003, richiedeva alla Regione Campania di esprimersi circa la compatibilità dell’iniziativa con la programmazione regionale; che con delibera della Giunta regionale n. 2044 del 05/11/2004 è stato omologatoreso al MAP il previsto parere di compatibilità con la programmazione regionale ai sensi della deliberazione CIPE e successive modifiche ed in- tegrazioni; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista con nota n. 1.237.091 del 28/07/2005 del Ministero delle Attività Produttive - la Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese ha verificato per il “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;Consorzio Industrie Polo Della Qualità s.c.a
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Samples: Cofinancing Agreement
CONSIDERATO. che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’accordo con la seguente raccomandazione: “di tenere in adeguato conto che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso lo sviluppo degli approcci di telemedicina potrà avere un impatto incrementale sul volume di prestazioni prodotte, con conseguente impatto sul fabbisogno di risorse che andrebbe opportunamente valutato”; ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; tra il Tribunale Governo, le Regioni, le Province Autonome di Roma una domanda Trento e di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la SocietàBolzano, nei termini prescrittiseguenti termini: CONSIDERATO CHE: - il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno condiviso la necessità di fornire indicazioni uniformi sull’intero territorio nazionale per l’erogazione delle prestazioni a distanza, ha depositato con particolare riguardo alle attività specialistiche (Art. 50, decreto legge n. 269 del 30/09/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24/11/2003 e s.m.i), estendendo la Propostapratica medica e assistenziale oltre gli spazi fisici in cui usualmente si svolge secondo le tradizionali procedure; - con la sottoscrizione del Patto della salute 2019-2021 (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019) è stata concordata la riorganizzazione dell’assistenza territoriale con l’obiettivo di favorire, attraverso modelli organizzativi integrati, attività di prevenzione e promozione della salute, percorsi di presa in carico della cronicità basati sulla medicina di iniziativa, in stretta correlazione con il Piano nazionale della cronicità, il Piano di governo delle liste di attesa e il Piano nazionale della prevenzione; - la pandemia Covid-19 e alcune delle misure messe in atto per contenerla hanno ostacolato, talvolta anche in modo rilevante, l’erogazione in forma tradizionale di numerose prestazioni sanitarie, a discapito dei pazienti affetti da patologie croniche, malattie rare, disturbi del neurosviluppo, disturbi psichiatrici, disabilità psicofisiche e dei pazienti che necessitano di continuità assistenziale di medio e lungo periodo, rendendo così indispensabile adeguare i processi di lavoro del SSN alle attuali esigenze dei cittadini e alle notevoli innovazioni delle scienze biomediche e biopsicosociali, puntando sul rafforzamento dell’erogazione di prestazioni e servizi a distanza, per mezzo delle nuove opportunità dovute alle tecnologie digitali e di telecomunicazione; - le prestazioni di teleriabilitazione sono interventi inseriti nel Progetto Riabilitativo Individuale (PRI), secondo l’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome recante “Piano di indirizzo della riabilitazione” (Rep. Atti n. 50/CSR del 10 febbraio 2011), nel Piano di Trattamento Individuale (PTI) in considerazione dell’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata recante “Piano di azioni nazionale per la salute mentale” (Rep. Atti n.4/CU del 24 gennaio 2013), o nel Progetto di Assistenza Individuale (PAI) come previsto all’art.22 del DPCM 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; - in questo momento storico è essenziale un rinnovamento organizzativo e culturale teso ad una diffusa ed uniforme traduzione operativa dei principi di primary health care, raccomandati dall’OMS e la documentazione riorganizzazione delle attività sanitarie, clinico-assistenziali e di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto riabilitazione deve poter garantire contemporaneamente la massima continuità assistenziale ed empowerment del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; chepaziente, con decreto il minimo rischio di diffusione del 16.01.2019virus ad utenti, il Tribunale ha rilevato che operatori e familiari; - l’erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione rappresenta un elemento concreto di innovazione organizzativa nel processo assistenziale; VISTI i Rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19: n. 12/2020 “Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID-19” del 13 aprile 2020; n. 60/2020 “Indicazioni ad interim per servizi sanitari di telemedicina in pediatria durante e oltre la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fallpandemia COVID-19” del 10 ottobre 2020; che n. 8/2020, Rev. 2, “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico e/o con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegatodisabilità intellettiva nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 28 ottobre 2020; n. 43/2020 “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno della salute mentale nei minori di età durante la pandemia COVID-19” del Regolamento 31 maggio 2020; n. 24/2020 “Indicazioni ad interim per le Speseuna appropriata gestione dell’iposurrenalismo in età pediatrica nell’attuale scenario emergenziale da infezione da SARS- CoV-2”, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx10 maggio 2020;
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CONSIDERATO. che lo stesso Assessore, nel richiamare la predetta nota prot. n. 1166/2020, rappresenta: che il comma 1 dell'art. 22 del decreto legge n. 18/2020, riguardante il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prescrive la modalità per la concessione, da parte delle Regioni e Province autonome, della Cassa integrazione (CIG) in deroga ai datori di lavoro del settore privato; che i Datori di lavoro aventi diritto ad accedere CIG in deroga sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 148/2015; che la CIG è riconosciuta nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020, limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data; che le risorse finanziarie previste Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa R e p u b b l i c a I t a l i a n a REGIONE SICILIANA dal richiamato art. 22 del D.L. n. 18/2020 sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome con uno o più decreti del Ministro per il lavoro e le politiche sociali di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze; che i trattamenti di CIG in deroga sono concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, e la cui efficacia è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dal Decreto di riparto; che il comma 1 dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020, per la concessione della CIG in deroga, prevede la preliminare sottoscrizione di un Accordo che può essere concluso anche in via telematica con le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro; che, in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso 25 marzo 2020, a seguito della conclusione dell'iter di consultazione, è stato sottoscritto, in via telematica, tra l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva lavoro, il Dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, le Parti Sociali e le Organizzazioni Datoriali, per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga, ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare22 del decreto legge n. 18/2020; che l'Accordo Quadro sottoscritto dettaglia le procedure e i requisiti per l'erogazione della CIG, inoltre, prevede che le risorse per i trattamenti in deroga sono trasferite direttamente dallo Stato all'INPS, soggetto erogatore, e che la Regione Siciliana adotterà i provvedimenti di concessione nei limiti delle risorse assegnate dal decreto di riparto del Ministro per il lavoro e le politiche sociali di concerto con decreto il Ministro per l'economia e le finanze; RITENUTO di apprezzare la superiore proposta; Documento firmato digitalmente ai sensi del 27 settembre 2017D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa R e p u b b l i c a I t a l i a n a REGIONE SICILIANA SU proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, per quanto esposto in preambolo, di apprezzare l'Accordo Quadro sottoscritto, in data 25 marzo 2020, tra l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la SocietàDirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, nei termini prescrittidell'impiego, ha depositato la Propostadell'orientamento, il Piano dei servizi e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; chedelle attività formative, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione le Parti Sociali e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostiOrganizzazioni Datoriali, per l'erogazione della Cassa Integrazione in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheDeroga, ai sensi dell’artdell'articolo 22 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, a seguito della conclusione dell'iter di consultazione, accluso alla nota assessoriale prot. 31 comma 10n. 1166 del 26 marzo 2020, costituenti allegato alla presente deliberazione, dando mandato al competente Dipartimento regionale del D.Lgs. 50/2016 lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti delle attività formative di ATAC S.padottare ogni conseguente attività gestionale in materia.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
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Samples: Deliberation
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Societàdelibera n. 229 della seduta dell’Ufficio di Presidenza del 14/04/2020: - ha approvato il programma generale 2020 di manifestazioni, nei termini prescrittiattività ed iniziative promozionali del Consiglio regionale a Cura dell’Ufficio di Gabinetto ed altresì autorizzata la medesima struttura a provvedere agli adempimenti amministrativi connessi all’organizzazione delle suddette attività; - fa rientrare all’interno del programma la seguente iniziativa: promozioni editoriali - "Volume celebrativo del 150° anniversario di fondazione della SOMSI di Cividale del Friuli”; - ha approvato, ha depositato la Propostaper esigenze di rappresentanza del Consiglio regionale, il Piano e la documentazione l’acquisto da parte dell’Ufficio di Gabinetto di un congruo numero di copie del volume di cui all'artal paragrafo che precede; - ha ammesso, per il suddetto acquisto, una spesa massima di Euro 2.000,00 (diconsi duemila/00) onnicomprensivi, da imputarsi sul capitolo 7.1 (beni per attività di rappresentanza) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2020 (missione 01 – programma 01 – codice pdcf 1.3.1.2.9); CONSIDERATO, a seguito di indagine conoscitiva effettuata dallo scrivente, che l’esclusiva disponibilità del volume è in capo alla associazione Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale del Friuli con sede legale in Cividale del Friuli, foro X. Xxxxxx 14, c.f. 161 commi 2 e 3 Legge fall.p.i. 80002690305; DATO ATTO, a seguito di quanto sopra, che: - non è possibile effettuare, in ossequio alle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti – procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” diffuse dall’ANAC, un’indagine preliminare, esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea di eventuali potenziali affidatari di una siffatta prestazione, tenuto conto che con decreto il bene è nella disponibilità esclusiva di un solo operatore sul mercato; - allo stato, non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che bene in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; cheargomento ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato n. 488 e che la proposta tipologia di concordato presentata da ATAC bene richiesto, ovvero equivalente, non è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fallpresente sul MEPA; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e RITENUTO, per le causali appena espresse: - di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, avviare procedura ai sensi dell’art. 31 36, secondo comma 10lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, del D.Lgs. 50/2016 n. 50 e s.m.i. e dell’articolo 4, comma 7, del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti l’acquisizione in economia di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 beni e servizi per l’acquisto di volumi "Volume celebrativo del 27 Giugno 2017, per la procedura 150° anniversario di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili fondazione della SOMSI di Procedimento: - per la fase di definizione Cividale del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxFriuli”; - per di affidare alla associazione Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale del Friuli la fase fornitura di svolgimento della procedura, individuazione copie del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019volume suddetto; - per la fase di esecuzione del contrattoDATO ATTO, ai sensi del secondo comma dell’art. 33 del regolamento consiliare di contabilità, che: - il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello dell’affidamento, per esigenze di rappresentanza, di una fornitura di volumi "Volume celebrativo del 150° anniversario di fondazione della SOMSI di Cividale del Friuli”; - l’oggetto del contratto è l’acquisto di copie del volume "Volume celebrativo del 150° anniversario di fondazione della SOMSI di Cividale del Friuli”; - il valore economico massimo della fornitura è di Euro 2.000,00 (diconsi duemila/00) iva inclusa; - l’accordo verrà negoziato e stipulato mediante lo strumento della piattaforma elettronica regionale eAppaltiFVG (RdO ad unico fornitore); - la scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, secondo comma lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 4, comma 7, del Regolamento per le Spesel’acquisizione in economia di beni e servizi, le Gare ed per la seguente motivazione: disponibilità esclusiva; DATO altresì atto che: - alla procedura è stato assegnato il seguente CIG: Z2C2D73B80; - la spesa sarà impegnata con successiva determinazione; - i Contratti costi per la fornitura di ATAC S.p.A. nonché volumi "Volume celebrativo del 150° anniversario di fondazione della SOMSI di Cividale del Friuli”, per un massimo di Euro 2.000,00 onnicomprensivi, troveranno copertura sul capitolo 7.1 (beni per attività di rappresentanza) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2020 (missione 01 – programma 01 – codice pdc 1.3.1.2.9); - di avviare procedura ai sensi dell’OdS dell’art. 36, secondo comma lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 8 50 e dell’articolo 4, comma 7, del 22/02/2018, il Dirigente responsabile Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi per l’acquisto di volumi "Volume celebrativo del 150° anniversario di fondazione della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;SOMSI di Cividale del Friuli”; - di affidare la suddetta fornitura di volumi "Volume celebrativo del 150° anniversario di fondazione della SOMSI di Cividale del Friuli” alla associazione Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale del Friuli; - di dare atto che:
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Samples: Fornitura Di Volumi Celebrativi
CONSIDERATO. che in relazione a quanto sopra indicato, le ASR dell’AIC3, AOU Maggiore della Carità di Novara, ASL Novara, ASL Biella, ASL VCO, ASL Vercelli hanno predisposto il “Piano dei Fabbisogni per il progetto GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA GESTIONALE DI LABORATORIO ANALISI E MICROBIOLOGIA”, allegato parte integrante alla presente deliberazione e che per ragioni di sicurezza informatica viene pubblicato con omissis, descrivendo le esigenze e i servizi che l’AIC n. 3 intende richiedere, e inviandolo al Polo Strategico Nazionale con PEC del 23/03/2023 (2023-0000001521330033-PdF-P1R1); DATO ATTO che il Polo Strategico Nazionale ha predisposto il “Progetto dei Fabbisogni”, anch’esso allegato parte integrante alla presente deliberazione e che per ragioni di sicurezza informatica viene pubblicato con omissis, e che detto “Progetto dei Fabbisogni” contiene la proposta tecnico-economica relativa all’esigenza espressa dalle ASR dell’AIC3, sviluppata secondo le modalità tecniche e i listini previsti dalla Convenzione e dai relativi allegati, inviandolo tramite PEC all’ASL VCO in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso 03/07/2023 prot. 42297; PRESO ATTO della congruità del predetto Progetto dei Fabbisogni e ritenuto di approvarlo, nonché della necessità di procedere di conseguenza alla stipula del Contratto d’Utenza con il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161Polo Strategico Nazionale, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto alla citata determinazione 7 ottobre 2022 della Presidenza del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza Consiglio dei creditori; cheMinistri, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, Dipartimento per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxtrasformazione digitale;
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CONSIDERATO. che che, sulla base dell’Accordo in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo Conferenza Unificata del 17 aprile 2019 soprarichiamato, è necessario procedere alle seguenti modifiche dei moduli precedentemente adottati con riserva ai sensi dell'art. 161gli Accordi in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017, VI comma della Legge Fallimentare; che del 6 luglio 2017 e del 22 febbraio 2018, rispettivamente recepiti con decreto la D.G.R. n. 476 del 16 giugno 2017, la D.G.R. n. 788 del 27 settembre 2017 e la D.G.R. n. 207 del 30 marzo 2018: - sostituire, nei moduli “Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate) e “Segnalazione certificata di inizio attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate)”, adottati con l’Accordo del 4 maggio 2017, il Tribunale ha ammesso quadro relativo ad “Altre dichiarazioni” con il seguente: Il/la Società sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio: di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, di igiene e sanità, sicurezza nei luoghi di lavoro e le norme relative alla procedura; destinazione d’uso che i locali sede dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di sorvegliabilità (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564). di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio dell’attività venga svolto presso la Societàpropria abitazione (home restaurant)(*) Altro(*) (Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale) Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*) -sostituire, nei termini prescrittimoduli “Domanda di autorizzazione per l’esercizio di media o grande struttura di vendita” adottato con l’Accordo del 4 maggio 2017, ha depositato la Propostaall’interno del Quadro riepilogativo della documentazione allegata, il Piano le righe corrispondenti, rispettivamente, alle “Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (Allegato A)” e la documentazione alle “Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B)” con le seguenti: Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (Allegato A) + copia del documento di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostiidentità Sempre, in via preventivapresenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B) + copia del documento di identità Sempre, in presenza di un preposto - apportare, al parere non vincolante modulo “Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio dell’attività di acconciatore e/o estetista”, adottato con l’Accordo del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali4 maggio 2017, con contestuale informativaall’interno del Quadro riepilogativo della documentazione allegata, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegatonel riquadro relativo alla “Documentazione allegata alla SCIA”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;modifiche:
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Samples: Deliberazione Della Giunta Regionale
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva l'Istituto ai sensi dell'art. 161, VI comma della del D.L. 95/2012 è incluso nella tabella A annessa alla Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui all'art. 161 commi 2 alla medesima legge e 3 Legge fallss.mm.ii.; che con decreto , nonché ai decreti attuativi del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura22/11/1985 e 04/08/2009; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto 31/12/2021 scade la convenzione di cassa delle scuole che hanno sottoscritto l'Accordo "Rete per l'affidamento del 16.01.2019, servizio di convenzione di cassa per il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge falltriennio 2018/2021"; che il servizio di cassa deve svolgersi con decreto l'applicativo "ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE" - OIL; il X.X. 00 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del 25.06.2019 Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologatorelativo regolamento approvato con X.X. 00 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di disposizione patrimoniale” fermo restando che diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione autonomia delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheIstituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 31 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; la Legge 107/2015; l'articolo 32, comma 102, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spesen. 50/2016, il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxstazioni appaltanti, in virtù della Disposizione Organizzativa conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte "; l'art. 20 del D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016: il Regolamento di Istituto per l'attività negoziale, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, ap la nota M.I.U.R. prot. 24078 del 30-11-2018, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 05 marzo 2019 con delibera n. 4 18; l'accordo di Rete per l'affidamento del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase servizio di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti convenzione di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS cassa sottoscritto tra n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile Istituzioni scolastiche della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxprovincia di Lecco;
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Samples: Convenzione Di Cassa
CONSIDERATO. che il servizio in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale oggetto è qualificato ad alta intensità di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva manodopera ai sensi dell'artdell’art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto 50 del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano D.Lgs. n. 50/2016 e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019per tale motivo, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e adottato quale criterio di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheaggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 31 comma 10, 95 co. 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo un punteggio massimo di 30 all’elemento economico e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx70 all’offerta tecnica, in virtù della Disposizione Organizzativa conformità alle prescrizioni di cui all’art. 95 co. 10 del D.Lgs. n. 4 50/2016; CONSIDERATO che • stando al previsto criterio di aggiudicazione dell’OEPV di cui all’ art. 95, commi 2 e ss. del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. D.Lgs. n. 9081 del 25/03/201950/2016 è necessario procedere alla nomina dell’apposita Commissione giudicatrice; - per • la fase di esecuzione del contrattoCommissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 3, penultimo periodo del Regolamento per le SpeseD.Lgs. n. 50/2016, le Gare ed i Contratti deve essere composta da un numero dispari di ATAC S.p.A. nonché componenti, scelti tra esperti iscritti all’albo istituito preso l’ANAC, di cui all’art. 78 del medesimo Decreto; • l’operatività del previsto albo è differita come da comunicato del Presidente del 10/04/2019; • ai sensi dell’OdS dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 8 50/2016 è previsto che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui al richiamato art. 78 la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltate; • le modalità di nomina della Commissione giudicatrice sono state individuate dalla Regione Lazio con la Deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 22/02/201828/07/2020 concernente “Modifiche al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni”; • con la suddetta D.G.R n. 512/2020 è stato inserito, all’interno del citato Regolamento Regionale, il Dirigente responsabile “CAPO VII Bis - Disciplina dei criteri di nomina delle commissioni giudicatrici di gara nei contratti di appalto o di concessione aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. istituzione dell’elenco regionale dei commissari e modalità di composizione dell’elenco”; • il presupposto dell’applicazione della struttura disciplina prevista dalla D.G.R. 512/2020 per l’individuazione dei componenti della Commissione Giudicatrice è la formazione dell’elenco dei componenti di commissione giudicatrice di gara che gestirà alla data di cui al presente provvedimento è ancora in fase di predisposizione e, pertanto, non sussiste la possibilità di attingere da detto elenco le risorse cui conferire l’incarico de quo; • con nota n. 853217 del 06/10/2020, la Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, competente, ai sensi dell’art. 387-ter comma 3 del citato Regolamento Regionale per la tenuta e l’aggiornamento del medesimo, ha comunicato, nelle more dell’istituzione dell’elenco regionale dei commissari di gara, di procedere, secondo la previgente normativa, alla nomina del Presidente e dei Componenti delle commissioni giudicatrici di gara nei contratti di appalto o di concessione aggiudicati con il contrattocriterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. PRESO ATTO, Xxxaltresì, dell’inoperatività dell’Albo dei commissari istituito presso l’ANAC; RITENUTO necessario procedere all’individuazione dei membri della commissione in maniera trasparente, ai sensi dell’art. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx216 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, e conformandosi alle disposizioni dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, che richiede la nomina di soggetti esperti;
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Samples: Convenzione Quadro Per Servizi Di Pulizia E Sanificazione
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso gli Operatori Economici partecipanti al lotto 1 ed ammessi al prosieguo della procedura sono: - Poste Italiane; - Citypost Spa. CONSIDERATO che: • essendo previsto il Tribunale criterio di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161aggiudicazione dell’OEPV, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'artall’ art. 161 95, commi 2 e 3 Legge fall.ss. del D.Lgs. n. 50/2016, è necessario procedere alla nomina dell’apposita Commissione giudicatrice; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta • la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheCommissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 31 77, comma 102, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere composta da un numero dispari di componenti, scelti tra esperti iscritti all’albo istituito preso l’ANAC, di cui all’art. 78 del medesimo Decreto; • l’operatività dell’Albo dei commissari di gara tenuto dall’ANAC, di cui all’art. 78 del d.lgs. 50/2017, è sospesa sino al 31 dicembre 2021; • ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 è previsto che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui al richiamato art. 78, la Commissione giudicatrice continua a essere nominata dall’organo della stazione appaltante secondo le regole di competenza e s.m.i. e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltate; • le modalità di nomina della Commissione giudicatrice sono state individuate dalla Regione Lazio mediante la previsione di cui all’art.387 ter del Regolamento per regionale 6 settembre 2002 n. 1 - istituzione dell’elenco regionale dei commissari di gara; • le Spesesuddette modalità non sono ancora operative, le Gare ed i Contratti come confermato dalla comunicazione pervenuta, prot. n. 853217 del 06/10/2020, da parte della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi. PRESO ATTO, pertanto, dell’inoperatività dei due Albi di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura cui sopra; RITENUTO NECESSARIO procedere all’individuazione dei membri della commissione secondo canoni di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contrattotrasparenza, ai sensi dell’art. 216 co. 12 del Regolamento per le SpeseD.Lgs. n. 50/2016, le Gare ed i Contratti e conformandosi alle disposizioni dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, che richiede la nomina di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxsoggetti esperti;
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CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto atto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso Presidente Commissario-Straordinario GE n. 117 del 2/10/2009 la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 suddetta Convenzione è stata dichiarata aperta prorogata fino al 31/12/2009, così come stabilito nella Conferenza Sindaci dell’1/10/2009, dando mandato agli uffici di rivedere ed integrare nel frattempo la proceduraconvenzione stessa, tenendo conto della richiesta di adesione del Comune di Urbino in sede della sopracitata Conferenza Sindaci dell’1/10/2009; ATTESO che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza nella Conferenza Sindaci del 3 dicembre 2009 sono state stabilite le quote dei creditoriComuni (o loro Istituzioni) sulla base della proposta del Presidente–Commissario formulata tenendo conto dei dati relativi alle attività svolte dal Sistema Bibliotecario a favore dei vari enti comunali come esplicitati nell’allegata tabella (allegato A) predisposta dal Servizio Cultura dell’Ente; chePRECISATO, con decreto quindi, che tali quote sono state esplicitate all’art. 7 dell’allegato schema di convenzione, che fissa modalità e tempi di realizzazione e gestione del 16.01.2019, Sistema Bibliotecario comprensoriale “Alto Metauro” per il Tribunale ha rilevato periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2012; ATTESO che la proposta tali quote a carico dei Comuni aderenti pari ad Euro 15.000,00 verranno utilizzate per le spese di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fallgestione del Sistema Bibliotecario convenzionato; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di RITENUTO per quanto sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori approvare lo schema di convenzione tra la Comunità Montana dell’Alto e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare Medio Metauro ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017Comuni (o loro Istituzioni) di: Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado, Urbania, Peglio, Fermignano, Xxxxxxxxxx in Foglia, Petriano e Urbino per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - gestione del Sistema Bibliotecario Alto Metauro per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxperiodo 1° gennaio 2010/31 dicembre 2012;
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Samples: Convenzione Per Gestione Associata Del Sistema Bibliotecario Comprensoriale
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto la citata nota prot. n.1611/2022 il Dipartimento regionale degli affari extraregionali, rappresenta, altresì, che, “la volontà dell'Organo politico è, comunque, di autorizzare il rientro della Regione Siciliana nella compagine del 27 settembre 2017GECT ArchiMed” e, tenuto conto dell'esercizio provvisorio in corso e dell'attuale stanziamento del capitolo di spesa del bilancio regionale 104520: “Spese per l'adesione e la partecipazione della Regione Siciliana alle organizzazioni internazionali di enti locali che svolgono attività consultiva nei confronti della Comunità europea”, nelle more che intervenga la necessaria dotazione a regime del suddetto capitolo per tutte le necessità derivanti anche dalle quote associative della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa (CRPM), ripropone la superiore bozza di Accordo, prevedendo di utilizzare la dotazione del suddetto capitolo, ad oggi pari a € 9.067,50, prioritariamente per l'erogazione di una prima tranche, a cui seguiranno acconti successivi delle somme previste nel superiore Accordo di bonario componimento, fino alla concorrenza, per l'esercizio 2022, di € 120.000,00; RITENUTO di prendere atto della bozza di Accordo di bonario componimento tra la Regione Siciliana e il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la SocietàGECT ArchiMed, nei termini prescrittisopra specificati, ha depositato al fine di autorizzare il rientro della Regione Siciliana nella compagine dell'organismo di cooperazione, disposta originariamente con la Propostacitata deliberazione della Giunta regionale n.172/2011; SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia, per quanto esposto in preambolo, di prendere atto della bozza di Accordo di bonario componimento tra la Regione Siciliana e il Piano GECT ArchiMed, nei termini in premessa specificati, al fine di autorizzare il rientro della Regione Siciliana nella compagine R e p u b b l i c a I t a l i a n a REGIONE SICILIANA GIUNTA REGIONALE dell'organismo di cooperazione, disposta originariamente con la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto deliberazione della Giunta regionale n.172 del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti2011, in via preventivaconformità alla proposta nota prot. n. n.2268/A.01 del 25 marzo 2022 dell'Assessore regionale per l'economia, al parere non vincolante nonché alla nota prot. n. 1611 del Comitato dei Creditori 14 marzo 2022 del Dipartimento regionale degli Affari extraregionali e dei Commissari Giudizialiatti acclusi, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del costituenti allegato alla presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.pdeliberazione.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
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Samples: Accordo Di Bonario Componimento
CONSIDERATO. che per i territori delle Aree individuate con la citata DGR 5799/2016, è stato sviluppato il percorso di costruzione delle strategie locali di sviluppo e di individuazione delle operazioni attuative attraverso la cooperazione e la partecipazione, per ciascun territorio, dei Comuni individuati dalla medesima DGR, delle rispettive Comunità Montane, di Regione Lombardia, del Comitato Nazionale Aree Interne, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; RICHIAMATA la DGR 7586 del 18 dicembre 2017 “Modalità operative per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie “Nuove Aree Interne””, la quale ha: - determinato il Tribunale quadro delle risorse finanziarie per l’attuazione della strategia aree interne a valere sui fondi SIE 2014-2020 con riferimento allenuove aree interne; - definito le procedure di Roma una domanda selezione, la disciplina in materia di concordato preventivo aiuti di stato e le spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie di sviluppo delle aree interne; - approvato lo schema di convenzione che sarà sottoscritto da Regione Lombardia con riserva ciascun comune capofila delle nuove aree interne di “Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese” e “Alto Lago di Como e Valli del Lario”; - individuato il dirigente pro tempore dell’Unità Organizzativa Programmazione e Coordinamento SIREG quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 161fini dell’istruttoria delle proposte di strategia e delle operazioni attuative delle stesse, VI comma della Legge Fallimentarepresentate dalle Aree Interne selezionate; che - demandato al Gruppo di Lavoro interdirezionale costituito con decreto Decreto del 27 settembre Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione n. 633 del 24 gennaio 2017 e confermato con Decreto n.16040 del 13 dicembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Societàl’istruttoria delle proposte di strategia e delle operazioni attuative delle stesse, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi presentate dalle Aree Interne selezionate in base ai criteri definiti nell’Allegato 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxcitata DGR;
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Societàdelibera n. 321 della seduta dell’Ufficio di Presidenza del 29/07/2021: - ha approvato le integrazioni al programma generale 2021 di manifestazioni, nei termini prescrittiattività ed iniziative promozionali del Consiglio regionale a Cura dell’Ufficio di Gabinetto ed altresì autorizzata la medesima struttura a provvedere agli adempimenti amministrativi connessi all’organizzazione delle suddette attività; - fa rientrare all’interno del programma la seguente iniziativa: promozioni editoriali "Gli amici della musica di Udine - 100 stagioni concertistiche"; - ha approvato, ha depositato la Propostaper esigenze di rappresentanza del Consiglio regionale, il Piano e la documentazione l’acquisto da parte dell’Ufficio di Gabinetto di un congruo numero di copie del volume di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.al paragrafo che precede; - ha ammesso, per il suddetto acquisto, una spesa massima di Euro 3.750,00 (diconsi tremilasettecentocinquanta/00) onnicomprensivi, da imputarsi sul capitolo 7.1 (beni per attività di rappresentanza) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2021 (missione 01 – programma 01 – codice pdcf 1.3.1.2.9); CONSIDERATO, a seguito di indagine conoscitiva effettuata dallo scrivente, che con decreto l’esclusiva disponibilità del Tribunale del 27.07.2018 volume è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; checapo a Associazione Amici della Musica di Udine, con decreto sede legale in Udine, V.le Europa Unita 101, P.I.01366840302; DATO ATTO, a seguito di quanto sopra, che: - non è possibile effettuare, in ossequio alle “Linee guida attuative del 16.01.2019nuovo Codice degli Appalti – procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” diffuse dall’ANAC, un’indagine preliminare, esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea di eventuali potenziali affidatari di una siffatta prestazione, tenuto conto che il Tribunale ha rilevato bene è nella disponibilità esclusiva di un solo operatore sul mercato; - allo stato, non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura del bene in argomento ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e che la proposta tipologia di concordato presentata da ATAC bene richiesto, ovvero equivalente, non è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fallpresente sul MEPA; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e RITENUTO, per le causali appena espresse: - di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, avviare procedura ai sensi dell’art. 31 36, secondo comma 10lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, del D.Lgs. 50/2016 n. 50 e s.m.i. e dell’articolo 4, comma 7, del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti l’acquisizione in economia di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, beni e servizi per la procedura l’acquisto di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili volumi “Gli amici della musica di Procedimento: Udine - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx100 stagioni concertistiche”; - per di affidare alla Associazione Amici della Musica di Udine la fase fornitura di svolgimento della procedura, individuazione copie del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019predetto volume; - per la fase di esecuzione del contrattoDATO ATTO, ai sensi del secondo comma dell’art. 33 del regolamento consiliare di contabilità, che: - il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello dell’affidamento, per esigenze di rappresentanza, di una fornitura di volumi “Gli amici della musica di Udine - 100 stagioni concertistiche”; - l’oggetto del contratto è l’acquisto di copie del volume “Gli amici della musica di Udine - 100 stagioni concertistiche”; - il valore economico massimo della fornitura è di Euro 3.750,00 (diconsi tremilasettecentocinquanta/00) iva inclusa; - l’accordo verrà negoziato e stipulato mediante lo strumento della piattaforma elettronica regionale eAppaltiFVG (RdO ad unico fornitore); - la scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, secondo comma lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 4, comma 7, del Regolamento per le Spesel’acquisizione in economia di beni e servizi, le Gare ed per la seguente motivazione: disponibilità esclusiva; DATO altresì atto che: - alla procedura è stato assegnato il seguente CIG: Z6A33709F8; - la spesa sarà impegnata con successiva determinazione; - i Contratti costi per la fornitura di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS volumi “Gli amici della musica di Udine - 100 stagioni concertistiche”, per un massimo di Euro 3.750,00 onnicomprensivi, troveranno copertura sul capitolo 7.1 (beni per attività di rappresentanza) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2021 (missione 01 – programma 01 – codice pdc 1.3.1.2.9); n. 8 50 e dell’articolo 4, comma 7, del 22/02/2018Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi per l’acquisto di volumi “Gli amici della musica di Udine - 100 stagioni concertistiche”; - di affidare la fornitura di volumi “Gli amici della musica di Udine - 100 stagioni concertistiche” alla Associazione Amici della Musica di Udine, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contrattocon sede legale in Udine, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;V.le Europa Unita 101, P.I.01366840302; - di dare atto che:
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Samples: Determina a Contrarre
CONSIDERATO. infine che: DATO ATTO, altresì, che lo studio alla base della variante è trattenuto agli atti del Settore Assetto del territorio e che l’aggiornamento degli ulteriori elaborati di Piano, diretta conseguenza della modifica di che trattasi e pertanto non soggetti alla pubblicità partecipativa, è demandato alla successiva fase dell’approvazione della variante; RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, che il Vice Direttore del Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti, operando in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale nome e per conto dell’Autorità di Roma una domanda bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, in applicazione dell’Accordo di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano avvalimento e la documentazione delle modalità procedurali di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto al DSG n. 49/2018, adotti la variante al piano di bacino stralcio del Tribunale torrente Polcevera, relativa alla perimetrazione delle fasce di inondabilità del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che rio Maltempo, affluente in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; chesponda sinistra del torrente Polcevera in comune di Genova, con decreto del 16.01.2019l’individuazione dei tiranti e delle velocità di scorrimento, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 come riportata nell’allegato 1, parte integrante e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto sostanziale del presente atto, ai fini dell’indizione della prevista fase di pubblicità partecipativa, preventiva all’approvazione della variante stessa, per consentire a chiunque sia interessato di esprimere eventuali osservazioni; RITENUTO, inoltre, in quanto funzionale attuazione delle modalità procedurali ex DSG n. 49/2018, di dare mandato al Dirigente del Settore Assetto del territorio di procedere agli adempimenti connessi alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione fase di ATACpubblicità partecipativa, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017nel termine di trenta giorni consecutivi; RITENUTO, infine, necessario che, ai sensi dell’art. 31 comma 10in conformità alle modalità procedurali di cui al DSG n. 49/2018, fino all’entrata in vigore definitiva della variante in adozione, si applichino le disposizioni più restrittive tra quelle del D.Lgs. 50/2016 piano vigente e s.m.i. e del Regolamento per le Spesequelle della variante adottata, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxquale adeguato regime transitorio;
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Samples: Accordo Di Avvalimento
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC 18.04.2019 è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista approvato il D.L. n. 32 “la pienezza Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei poteri gestori contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di disposizione patrimonialericostruzione a seguito di eventi sismici” fermo restando – c.d. “Sblocca Cantieri” - che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione apportato modifiche al D.Lgs. 50/2016; • che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’artl’art. 31 comma 10, 216 del D.Lgs. 50/2016 dispone che le modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019 si applicano alle “procedure e s.m.i. e del Regolamento ai contratti per le Spese, le Gare ed quali i Contratti di ATAC S.p.A approvato bandi o avvisi con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per cui si indice la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione scelta del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxsiano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in virtù caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”; RITENUTO pertanto necessario, al fine di adeguare la procedura di gara alla nuova disciplina, rettificare la citata determina a contrarre CID 47847 unicamente in riferimento alla modalità di scelta del contraente ed al criterio di aggiudicazione nel seguente modo: modalità di scelta del contraente: procedura aperta secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 che recita: “per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8”; criterio di aggiudicazione: sulla base del criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, depurato della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase quota degli oneri di esecuzione del contrattosicurezza, ai sensi del Regolamento novellato ’art. 36 comma 9- bis e del novellato art 97 del D.Lgs. 50/2016; Considerato che, in autotutela, viene annullato il sorteggio della procedura negoziata di cui alla determinazione CID 47847, per effetto dell’entrata in vigore del D.L. n. 32/2019; PRESO ATTO che nel disciplinare di gara sarà possibile prevedere lo strumento dell’inversione delle fasi di gara, previsto dall’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 che recita: “Le stazioni appaltanti possono decidere che le Speseofferte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le Gare ed stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i Contratti requisiti e le capacità di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contrattoa campione, Xxxanche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo
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Samples: Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade Provinciali
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato 23 settembre 2015 si è tenuta presso il Tribunale la Prefettura di Roma Reggio Calabria una domanda Riunione tecnica di concordato preventivo coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto, con riserva la partecipazione del Procuratore della Repubblica, titolare della locale Direzione Distrettuale Antimafia, del Sindaco della Città, e degli Assessori comunali ai Lavori Pubblici - Grandi Opere e Arredo Urbano, al Bilancio-Tributi e Programmazione Finanziaria e alla Legalità, Sicurezza, Coesione Sociale e Polizia Locale, per un esame delle problematiche dell‟Ente e per l‟individuazione di iniziative di controllo gestionale e di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni della criminalità organizzata; - che in tale occasione, in uno spirito di leale collaborazione, è stata rinnovata all‟Amministrazione, eletta lo scorso 26 ottobre 2014, dopo un commissariamento ai sensi dell'art. 161dell‟articolo 143 del T.U.E.L., VI comma della Legge Fallimentarela disponibilità per il monitoraggio e la verifica delle attività di gestione, in particolare nel settore degli appalti pubblici, anche in attuazione delle vigenti normative antimafia e anticorruzione; - che in tal senso è stato fatto esplicito riferimento al comunicato del Presidente dell‟ANAC del 16 aprile 2015 in materia di appalti e di anomalo ricorso alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti; - che con prefettizia n. 17494 in data 17 febbraio 2016 è stato proposto al Sindaco di Reggio Calabria di valutare la possibilità di attivare, anche mediante Intese, iniziative di prevenzione, vigilanza e controllo contro potenziali infiltrazioni criminali nelle procedure amministrative e di spesa nei settori potenzialmente “a rischio”; - che con lettera n. 34114 del 3 marzo 2016 il Sindaco del Capoluogo ha manifestato “incondizionato accoglimento” di quanto prospettato in merito all‟individuazione di strumenti di verifica e controllo dell‟attività gestionale, finalizzati alla prevenzione e contrasto a potenziali rischi di condizionamenti o di infiltrazione mafiosa; - che con decreto datato 25 settembre 2015 il Prefetto di Reggio Calabria ha costituito, all‟interno del 27 settembre 2017Gruppo Interforze previsto dall‟art. 5 del Decreto del Ministro dell‟Interno del 14 marzo 2003, un Organismo specializzato al quale attribuire il Tribunale ha ammesso la Società alla proceduracompito di monitorare, a fini di prevenzione e vigilanza, i principali appalti di Opere pubbliche sul territorio per contrastare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; - che, con decreto note n. 49300 e 66171, rispettivamente del 16.01.201913 luglio e del 30 settembre 2016, il Tribunale Ministero dell‟Interno ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 trasmesso il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale prescritto nulla osta alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxstipula;
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Samples: Protocollo Di Azione
CONSIDERATO. che dalla suddetta relazione CI-UAC-2021-020 del 20/09/2021 si evince in data 18/09/2017 ATAC particolare che: - in ottemperanza al suddetto decreto direttoriale n° n° 211/2021 del 30/03/2021 con RdO n. 2775749, è stata bandita nel portale di e-procurament xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx la procedura selettiva in modalità aperta a tutti gli Operatori Economici abilitati al MePa alla categoria “Servizi”, Bando – “Servizi professionali fiscali e tributari”; - in seguito alla valutazione della documentazione relativa ai requisiti soggettivi ed economico- finanziari inerenti all’appalto in parola, la Commissione giudicatrice ha presentato presso il Tribunale avviato la valutazione delle offerte tecnihje (verbale n. 1 del 15 giugno 2021) attribuendo i seguenti punteggi: Denominazione impresa Punteggio Offerta Tecnica Dr. Xxxxx Xxxxxx 44,00 TLS Associazione Professionale di Roma una domanda di concordato preventivo Avvocati e Commercialisti 42,00 - successivamente, con riserva ai sensi dell'art. 161riunione del 15 giugno 2021 (Verbale n. 2), VI comma la commissione ha terminato i lavori provvedendo all’apertura della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017busta economica nel portale MePa, il Tribunale quale ha ammesso attribuito il punteggio relativo all’offerta economica, stilando la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano seguente graduatoria finale: Posizione Denominazione impresa Punteggio Offerta Tecnica Punteggio Offerta Economica a canone Valore Offerta Economica Attività Extra Importo contributi cassa 4% inclusi e la documentazione IVA esclusa Punteggio Complessivo 1 TLS Associazione Professionale di cui all'art. 161 commi Avvocati e Commercialisti 42,00 12,00 17,00 € 76.500,00 71,00 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta Dr. Xxxxx Xxxxxx 44,00 8,79 18,00 € 85.500,00 70,79 - non ricorrono i presupposti di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostiverifica della congruità dell’offerta, in via preventivaquanto, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione nessuna delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, offerte risulta anomala ai sensi dell’art. 31 97, comma 103, del D.LgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento n. 50/2016; DECRETO N. /2021 Data: Pagina: 5 di 6 Oggetto: Determina a contrarre - Procedura negoziata aperta MePA per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente soggetto economico che fornirà il servizio di assistenza in materia fiscale e stipulazione tributaria per 24 mesi con decorrenza dal 14/10/2021 con opzione di rinnovo per ulteriori ed eventuali 24 mesi alle medesime condizioni tecniche ed economiche – CIG 8679525A9B - Aggiudicazione alla società TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti ed autorizzazione alla stipula del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.pcontratto .A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
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Samples: Contratto Di Servizio
CONSIDERATO. in ordine alla natura dell’ instaurando rapporto, che: - il prestatore d’opera s’impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione; - il prestatore instaura con il Comune di Pontoglio un rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale, non continuativo, non soggetto all’osservanza di un orario determinato, che non comporta l’inserimento del prestatore nell’organizzazione dell’Ente in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso modo sistematico, che non è soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro; RILEVATO che nell’incarico in parola sussistono gli elementi della particolare e comprovata specializzazione, trattandosi di incarico a soggetto dotato di particolare e pluriennale esperienza nella materia riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dell’esecutore; ATTESO che nel contratto d’opera professionale gli elementi caratterizzanti sono dati sia dal carattere prevalentemente intellettuale della prestazione che dall’oggetto della prestazione che coincide con il Tribunale compimento di Roma una domanda un’attività; RITENUTO di inquadrare tale prestazione, stante il requisito della professionalità ma non quello dell’abitualità e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo occasionale previste dall’art. 67, comma 1, lettera l) del T.U.I.R. D.P.R. n. 917/1986 (redditi diversi); CONCORDATO di regolare i rapporti tra le parti secondo le seguenti clausole essenziali: • l’importo concordato preventivo con riserva ai sensi dell'artper la prestazione, calcolato a corpo, è pari ad un importo complessivo di € 5.000,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 20%; su tale spesa è a carico dell'Ente la somma di € 425,00 a titolo di IRAP; • l'incarico avrà come oggetto il supporto dell'Area Servizi Finanziari; • l'incarico di servizio inizierà il 20 Aprile 2016 e scadrà il 30 giugno 2016 senza alcun rinnovo tacito; RICHIAMATI gli artt. 1612222 e xx. xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. 0000 xx.), VI comma della Legge Fallimentarexx xxxxxxx di contratti d’opera intellettuali; RITENUTO di procedere ad approvare l’affidamento dell’incarico di servizio e ad approvare il relativo contratto di servizio che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso regolerà i rapporti tra le parti; ACCERTATA la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano regolarità tecnica e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale ai fini del controllo di cui all’articolo 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012; PREMESSO CHE: • con il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 è riconducibile all’ordinaria gestione stato differito al 30/04/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC Previsione 2016-2018 compentenza 2016; • che con le determine n. 212/20172 del 12.01.2016 e n. 138 del 30.03.2016 è stato preso atto dell’esercizio provvisorio sino al 30 aprile 2016; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017• che fino a tal termine si possono impegnare, per ciascun programma, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti per il secondo esercizio del bilancio deliberato l’anno precedente, ridotte degli importi già impegnati in precedenza e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; Considerato che la procedura suddetta spesa risulta necessaria al fine di che trattasievitare danno all'Ente e non è suscettibile di essere frazionata in dodicesimi; Visti gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015/2017 per l'annualità 2016, vengono identificati i seguenti Responsabili riclassificati secondo lo schema di Procedimento: - cui all'allegato 9, approvati dal C. C. con deliberazione n. 25 del 30 luglio 2015; ACCERTATA la disponibilità finanziaria al codice riclassificato 0103103 capitolo 1043.11 per la fase di definizione € 5.000,00 e al codice riclassificato 0103102 capitolo 1021.03 per € 425,00 del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxbilancio pluriennale 2015-2017 competenza 2016 ;
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CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale Regolamento Regionale citato, all’art. 30 “Rete di Roma una domanda vendita”, individua alcuni principi atti a garantire la vendita ed il rimborso di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161tutti i titoli di viaggio da parte degli affidatari dei contratti di servizio di trasporto pubblico, VI comma della Legge Fallimentare; e stabilisce tra l’altro che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Societàgli Enti regolatori inseriscono, nei termini prescritticontratti per i servizi di trasporto pubblico locale, clausole dirette a garantire la vendita di tutti titoli di viaggio, che coinvolgono i servizi di propria competenza, rilevando conseguentemente un’incongruenza con i “Criteri per lo sviluppo di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi ed interoperabili in Regione Lombardia” approvati con d.g.r. 2672/2011, che prevedono che “tutti gli operatori possano vendere tutti i titoli di viaggio previsti dal sistema, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano viaggiabili o viaggiati su servizi dell’operatore che ha depositato emesso il titolo o, totalmente o parzialmente, su servizi di altri operatori.”; RITENUTO necessario, per quanto sopra, aggiornare il documento “Criteri per lo sviluppo di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi ed interoperabili in Regione Lombardia”, al fine di: - relativamente all’aspetto delle caratteristiche tecnologiche delle smart card (art.33, c.1, lett. a), punto iv., del R.R. n. 4/2014), adeguare i criteri già previsti nel documento, all’evoluzione della tessera sanitaria regionale, apportando la Propostaseguente modifica: • al punto 3.1 “Standard di riferimento”: ▪ alla fine del secondo paragrafo, il Piano cancellazione delle parole “e la documentazione compatibilità con la Carta Regionale dei Servizi (CRS)”; ▪ alla fine del quinto paragrafo, cancellazione delle parole “considerando anche la compatibilità con la CRS”; • cancellazione del punto 3.1.3 “Compatibilità con la Carta Regionale dei Servizi”; - relativamente all’aspetto relativo alla flessibilità della gestione delle strutture e dei livelli tariffari (art.33, c.1, lett. a), punto vi., del R.R. n. 4/2014) adeguare i criteri già previsti nel documento, a quanto disposto dall’art.30 del medesimo regolamento sopra richiamato apportando le seguenti modifiche: • al punto 1.3 “Principi tariffari e processi commerciali di cui all'art. 161 commi 2 riferimento”: ▪ cancellazione del paragrafo “Qualunque operatore aderente a BELL dovrà essere in grado di vedere a sistema, emettere, e 3 Legge fall.rendicontare qualsivoglia tariffa gestita da BELL, sia essa mono- operatore o pluri-operatore”; ▪ sostituzione del paragrafo “XXXX prevede che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; chetutti gli operatori possano vendere tutti i titoli di viaggio previsti dal sistema, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione indipendentemente dal fatto che gli atti stessi siano viaggiabili o viaggiati su servizi dell’operatore che ha emesso il titolo o, totalmente o parzialmente, su servizi di straordinaria amministrazione altri operatori. Ne consegue quindi la necessità di prevedere una corretta allocazione dei ricavi da traffico.” con il seguente paragrafo "Qualunque operatore dovrà essere in grado di vedere a sistema, vendere, riconoscere e le transazioni al rendicontare i titoli di sopra viaggio del Sistema Tariffario Integrato Regionale (STIR), validi sui servizi di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, propria competenza ai sensi dell’art. 31 30 (rete di vendita), comma 101, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Speseregolamento regionale 10 giugno 2014, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx4";
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Samples: Fornitura Di Un Sistema Di Bigliettazione Elettronica
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale Che l’Istituto Nazionale di Roma una domanda Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è un ente di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione ricerca di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, diritto pubblico ai sensi dell’art. 31 comma 1019 del decreto legge 6 luglio 2011 e quale principale ente di ricerca di diritto pubblico a sostegno dei processi di miglioramento e innovazione didattica, rappresenta il punto di riferimento per la ricerca educativa in Italia, vantando una consolidata esperienza nella formazione del D.Lgs. 50/2016 personale amministrativo, docente e s.m.i. tecnico; • Che INDIRE ha già contribuito a svolgere azioni di Capacità Istituzionale per l’Amministrazione Regionale; • Che INDIRE ha già collaborato con la Regione Siciliana per la realizzazione di un insieme integrato di programmi di intervento, volti a favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni regionali e a creare un ambiente favorevole all’attuazione delle politiche di sviluppo con particolare riferimento a quelle comunitarie; • Che INDIRE ha maturato un’alta specializzazione ed esperienza nelle materie oggetto della collaborazione richiesta dall’Amministrazione e di accompagnamento alla gestione di programmi complessi sia a livello generale, che di singole aree territoriali; • Che lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), è stato definitivamente deliberato in data 8 novembre 2017 con la delibera del Regolamento Consiglio di Amministrazione INDIRE n. 13 del 20 ottobre 2017, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 27 del 2 febbraio 2018; • Che l'articolo 1 del succitato Statuto individua l'INDIRE quale ente di ricerca di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; • Che ai sensi dell'articolo 2 del citato Statuto, tra le finalità statutarie dell'INDIRE rientra quella di favorire forme di sinergia e di opportuno raccordo con gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le Regioni e gli enti locali, assumendo modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell’intera comunità scientifica di riferimento, nonchè compiti di supporto e di sostegno ai processi di miglioramento e di innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e di ricerca didattica; • Che l’Amministrazione, attraverso il supporto di INDIRE, intende dare un maggiore impulso all’attuazione della Programmazione Operativa Complementare 2014-2020, attualmente rallentata dal complesso processo di rinnovamento dell’intero sistema regionale attraverso il potenziamento dei servizi erogati direttamente dalle proprie strutture interessate alla progettazione e gestione degli investimenti pubblici e di quelli garantiti da altri soggetti istituzionali, oltre che dai beneficiari, consolidando la capacità di programmazione attuativa, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi realizzati; • che, pertanto, la collaborazione tra le Parti risulta essere lo strumento maggiormente idoneo per la realizzazione dei reciproci fini istituzionali ed in particolare per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.pattività innanzi dette.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
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Samples: Collaboration Agreement
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto Determina n. 12/2020 Prot.n. 883 dell’Amministratore Unico di RAM, è stato decretato l’avvio della procedura aperta sopra soglia comunitaria per la somministrazione pratica dei moduli formativi, afferenti la guida sicura con simulatore di guida di alta qualità e la guida ecosostenibile con prova su strada, conferendo, per tale procedura, l’incarico di Responsabile Unico del 16.01.2019Procedimento (RUP) e di Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), con precedente Determina n. 11/2020; – che la suddetta procedura aperta sopra soglia comunitaria è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie speciale n. 34 in data 23/03/2020 e che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, a seguito di rettifica, è stato fissato al 13/07/2020; – che hanno presentato offerta n. 6 Imprese e che, a seguito di una valutazione della documentazione di gara ricevuta, eseguita dal RUP, dal seggio di gara e dalla Commissione Giudicatrice esterna ad hoc nominata, sono stati formulati provvedimenti di esclusione di n. 5 Imprese, da cui è derivata l’ammissione regolare alla gara di un solo ed unico concorrente; – che, con la citata comunicazione del 07/10/2020 prot. 0002899, il Tribunale COMITATO, dopo attenta analisi dell’andamento delle attività, chiedeva a RAM di valutare la necessità della sospensione dell’aggiudicazione della gara per la formazione pratica, ritenuta dal COMITATO opportuna in seguito ad un’attenta congiunta disamina di tutti gli aspetti problematici riscontrati nel progetto Guidiamo Sicuro e per porre in essere ogni misura considerata necessaria per la regolare prosecuzione del progetto stesso, nella sua interezza, inclusa una revisione della CONVENZIONE medesima; – che XXX, in seguito ad una propria e attenta valutazione degli aspetti problematici emersi (scarsa partecipazione dei discenti, difficoltà di fruizione dei corsi, evidenti difficoltà operative nelle svolgimento delle prove pratiche su strada e sul simulatore di guida di alta qualità) ha rilevato dichiarato la sospensione della suddetta gara, con provvedimento del RUP del 07/10/2020 prot. 4112; – che, in particolare, XXX ha inviato al COMITATO la comunicazione prot. 4261 del 20/10/2020 con la quale ha esplicitato, in maniera più dettagliata, le criticità progettuali summenzionate emerse durante l’implementazione della campagna di formazione e qui di seguito riportate: verificata scarsa partecipazione dei conducenti alla fase di formazione teorica; evidenti difficoltà operative relative allo svolgimento della prova pratica su strada, aggravate, tra l’altro, dai vincoli imposti dall’emergenza sanitaria epidemiologica tra cui: la presenza contemporanea a bordo di un discente e di un istruttore; l’utilizzo di veicoli di proprietà di terzi; esigua disponibilità sul mercato di un “simulatore di guida di alta qualità” pienamente rispondente alle caratteristiche del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 17/08/2017, circostanza, tra l’altro, appurata nel corso della procedura di gara fin qui svolta; - che il COMITATO, con Comunicazione del 28/10/2020 prot. 3137, prendendo atto di quanto rappresentato da RAM, ha espresso la necessità di procedere ad una revisione della sopramenzionata CONVENZIONE attraverso: la previsione di ulteriori modalità di erogazione della formazione teorica, nonché la rimodulazione dell’esecuzione della formazione pratica, con particolare riferimento all’eliminazione della prova su strada ed alla revisione delle caratteristiche del simulatore di guida; l’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione per l’affidamento dei servizi di somministrazione pratica dei moduli formativi compatibile con le suddette modifiche; la predisposizione di un nuovo cronoprogramma di progetto e la conseguente proposta di concordato presentata proroga dei termini di conclusione delle attività. - che RAM, in ragione di quanto sopra esposto, ha provveduto con apposita comunicazione prot. 4422 del 18/11/2020, a trasmettere al COMITATO la descrizione dettagliata delle attività rimodulate, nonché il quadro aggiornato dei costi e il nuovo cronoprogramma di progetto; - che RAM, nell’ambito della rimodulazione dei costi e delle attività, ha tenuto conto del nuovo Accordo di Servizio stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e RAM il 26 Giugno 2020 prot. 261, con il quale vengono definite le nuove linee di attività da ATAC è stata approvata ai sensi degli arttaffidare alla Società sulla base della Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; - che, in particolare, il comma 2 dell’art. 177 5 del sopramenzionato Accordo di Servizio prevede che ogni Atto Attuativo del predetto Accordo “dovrà essere anticipato da un preventivo della Società, riportante i costi da sostenere imputabili allo specifico progetto, nonché la quantità e 178 Legge fallla qualifica del personale che si intende utilizzare ed il tempo di utilizzo del medesimo, specificando l’eventuale ricorso a personale esterno”; - che con decreto RAM, ha pertanto quantificato il costo aggiornato per la realizzazione della Campagna di formazione, comprensivo delle attività già eseguite alla data del 25.06.2019 presente Atto, in complessivi € 2.394.826,10 oltre IVA, meglio dettagliati nella citata comunicazione 4422/2020 cui si rinvia, ed ha rimodulato il concordato cronoprogramma per l’esecuzione delle attività a tutto il mese di Luglio 2022; - che il suddetto preventivo proposto da ATAC prot. 4422 del 18/11/2020 è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori ritenuto congruo dal Comitato tecnico, come previsto dal sopramenzionato Accordo di Servizio del 26 Giugno 2020, come si evince dai verbali del suddetto Comitato n. 3 del 10 dicembre 2020 e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/201921 dicembre 2020; - che in quest’ultimo verbale il Comitato tecnico, pur esprimendo parere favorevole rispetto alla congruità del preventivo, ha chiesto alla società RAM la modifica del preventivo di cui alla nota 4422 del 18 novembre 2020, espungendo le voci di costo indirette relative alle spese di affitto della sede, telefonia ed elettricità, inserite erroneamente, nel preventivo per un refuso di stampa come chiarito dal rappresentante della società RAM e comunque non pertinenti al perimetro di applicazione del preventivo in argomento; - che la fase di esecuzione società RAM ha presentato con nota n. 4685 del contratto, ai sensi 23 dicembre 2020 acquisita al protocollo del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS Comitato n. 8 4098 del 22/02/201828 dicembre 2020, il Dirigente responsabile preventivo dal quale sono state espunte le voci di costo di cui al punto precedente; - che le PARTI, a tal fine, convengono di procedere alla stipula di un apposito Addendum alla CONVENZIONE, come previsto dall’art. 18 della struttura che gestirà il contrattoCONVENZIONE medesima; - che, Xxxnel caso, di specie, si reputano applicabili le disposizioni di cui all’art. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx5, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
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Samples: Addendum
CONSIDERATO. che l’art. 17 dell’ACN del 2021 prevede che “In ciascuna Regione è istituito un Comitato paritetico composto da: a) quattro rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione; b) cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al presente Accordo, operanti nella Regione, individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso Regione riferito al presente ambito contrattuale. Il numero dei componenti è attribuito in rapporto direttamente proporzionale alle deleghe per la ritenuta sindacale rilasciate in favore di ciascuna organizzazione sindacale. I quozienti frazionali derivanti dal calcolo del rapporto proporzionale sono arrotondati all’unità più vicina. Esperite le procedure sopra indicate, l’eventuale componente ancora da assegnare è attribuito alla organizzazione sindacale con il Tribunale maggior numero di Roma una domanda deleghe. Ciascuna organizzazione sindacale non può designare più di concordato preventivo quattro componenti; tuttavia, in caso di assenza di altre organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale, la totalità dei componenti è assegnata all’organizzazione sindacale presente” - che “oltre ai titolari, sono individuati, con riserva ai sensi dell'artle stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentrano in caso di assenza di uno o più titolari”; - che “L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato integra la parte pubblica di cui al comma 1, lettera a) e presiede il Comitato”; - che “La composizione, l’attività e le funzioni del Comitato sono definite a livello regionale. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso Non competono al Comitato la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano trattativa e la documentazione definizione degli Accordi Integrativi Regionali”; - che “L’attività del Comitato è principalmente diretta a: a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale, sulla base del monitoraggio del monte ore e del suo pieno utilizzo di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.all’articolo 3, comma 7; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedurab) fornire indirizzi alle Aziende ed ai Comitati zonali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditoric) attuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta d) formulare indirizzi sui temi della formazione di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxinteresse regionale;
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CONSIDERATO. che l’Agenzia delle entrate deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applica- zione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, perché la CTR, nel ritenere assoggettabile ad imposta solo il c.d. trust liberale, ha trascurato di considerare che, sulla base della disciplina fiscale vigente, la costituzione di vincoli di destinazione su beni e diritti è soggetta alla imposta sulle suc- cessioni e donazioni in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso misura proporzionale, ove ciò avvenga per testamento o per atto inter vivos, mentre è irrilevante, ai fini qui considerati, l’in- sussistenza dell’animus donandi della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, e del correlato arricchimento del Trust, profili propri degli atti di liberalità, essendo di per sé sufficiente il Tribunale vincolo di Roma una domanda destinazione impresso ai beni e, dunque, l’effetto di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161segregazione delle somme apportate dal soggetto disponente per incrementare il fondo del trust, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedurafunzionale all’interesse dei beneficiari finali; che la Societàcensura è infondata e non merita accoglimento, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori(omissis); che, con decreto del 16.01.2019riferimento alla tassazione dei vincoli di desti- nazione e segnatamente dei trust, la reintrodotta disci- plina della imposta sulle successioni e donazioni pone una serie di problemi interpretativi poiché, a differenza di quanto originariamente previsto dal citato decreto, il Tribunale quale si riferiva unicamente alle successioni e dona- zioni, la novella legislativa ha rilevato esteso il presupposto impositivo, sottoponendoli a tassazione, ai trasferi- menti a titolo gratuito, nonché alla costituzione dei vincoli di destinazione; che, come emerge dalla lettera della norma in esame, l’imposizione si riferisce agli atti “a titolo gratuito”, e non più solo alle “liberalità” di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1, cosa che la proposta consente di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando argomentare che il Tribunale Fallimentare ha previsto presupposto del tributo vada ravvisato, più che nell’a- nimus donandi, nell’accrescimento patrimoniale (effet- tivo) del beneficiario, ottenuto senza alcuna contropartita; che, dunque, accanto ai trasferimenti a causa di morte o per donazione (già presenti nel decreto D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1 e della cui idoneità a procurare un incremento del patrimonio dell’erede o del donatario non si è mai dubitato), l’imposta comprende il trasferimento di omologazione beni e diritti a titolo gratuito, nonché la costituzione di vincoli di destinazione, fattispecie queste ultime senz’altro distinte, la prima delle quali individua comunque attribuzioni patrimoniali, che si risolvono cioè in un incremento della sfera economica del sog- getto che acquista il bene o diritto, ancorché non accompagnate da un intento liberale, mentre la seconda, che qui interessa più da presso, ad avviso dell’Agenzia delle entrate, integrerebbe immediata- mente il presupposto impositivo, in quanto l’effetto segregativo, tipico degli atti costitutivi di vincoli di destinazione e funzionale al (successivo) trasferimento dei beni vincolati a favore di soggetti diversi dal dispo- nente, sarebbe di per sé espressione di capacità contri- butiva, “ancorché non determini (o non determini ancora) alcun vantaggio economico diretto per qual- cuno”, ed a maggior ragione alcun trasferimento; che, invero, nell’ambito concettuale dei “vincoli di destinazione” devono essere ricondotti non solo gli “atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al destinazione” di sopra cui all’art. 2645-ter c.c., ma qualunque fattispecie prevista dall’ordinamento tesa alla costituzione di Euro 500.000 patrimoni vincolati ad uno scopo, ed in tal senso si è espressa anche l’Ammi- nistrazione finanziaria (cfr. circolare 3/E del 22 gennaio 2008), secondo la quale per vincoli di destinazione si intendono “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudizialii negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegatoeffetti segre- gativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi”; che l'attività oggetto non è in discussione il fatto che il trust di cui all’atto pubblico del presente atto29 dicembre 2005 avesse lo scopo di sostenere finanziariamente le attività dell’aeroporto umbro, (omissis); che neppure è contestato il fatto che il trasferimento di beni o diritti fosse a titolo gratuito, non essendovi previsione di alcun corrispettivo, e che il soggetto disponente certamente non intendesse arricchire il trustee, volendo piuttosto che quest’ultimo gestisse, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione favore dei beneficiari, le somme di ATACdenaro apportate al fondo, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017segregandole per la realizzazione dello scopo indicato nell’atto istitutivo del trust, in modo tale che i mezzi finanziari raccolti non potessero essere distolti dalle specifiche finalità di quest’ultimo; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10peraltro, anche nel caso in cui il trustee sia “inte- ressato” all’operazione che ha originato il trust, si tratta comunque di mezzi finanziari, quelli oggetto degli atti di dotazione compiuti dal disponente, destinati a non entrare (definitivamente) nel patrimonio personale del trustee, quindi non “suoi”, così come, più in generale, la intestazione formale dei beni al trustee, fino allo scioglimento del trust, si deve ritenere misura soltanto strumentale e temporanea; che, pertanto, la tesi dell’immediata tassazione del trust all’atto della segregazione di beni e diritti, senza dover attendere il successivo trasferimento di essi in favore di soggetti beneficiari diversi dall’autore del vincolo fun- zionale, riposa sull’asserito rilievo impositivo che sarebbe stato attribuito dal legislatore al vincolo di destinazione, per questi ultimi, con conseguente obbligo di corrispondere l’imposta sulle successioni e donazioni, in misura proporzionale, già al momento della segregazione del patrimonio destinato; che in tal senso si è espressa questa Corte, con le ordinanze gemelle n. 3737/2015 e n. 5322/2015, in controversie riguardanti le medesime parti in causa (omissis); che siffatto ordine di argomenti appartiene ad un orientamento giurisprudenziale formatosi in un limitato arco temporale, che non si è consolidato, il quale (omissis) riconosce due fattispecie distinte ed autonome (la costituzione del vincolo di desti- nazione e il trasferimento dal fondo in trust verso i beneficiari), accomunate esclusivamente dal rinvio materiale al D.Lgs. 50/2016 n. 346 del 1990, ed individua il “nuovo” presupposto impositivo, correlato alla mera “predisposizione del programma di funziona- lizzazione del diritto al perseguimento degli obiet- tivi voluti” con l’istituzione del trust, nel “valore dell’utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all’ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l’impoverirsi”, così differenziandolo da quello tradizionalmente considerato nelle successioni e s.m.i. donazioni; che il trasferimento di beni e diritti (e, quindi, all’arric- chimento) viene ad assumere, nel meccanismo imposi- tivo, un rilievo del Regolamento per le Spesetutto secondario, le Gare ed i Contratti appartenendo piuttosto “all’esecuzione del programma di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017destinazione che, per la procedura di che trattasiconseguenza, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione non rileva ai fini dell’individua- zione del fabbisognomomento del prelievo tributario sulla costitu- zione del vincolo, il Dirigente responsabile ma dopo, anche ai fini della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente eventuale riliquidazione delle aliquote e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxdelle franchigie”;
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Samples: Trattamento Fiscale Dell’atto Di Dotazione Del Trust
CONSIDERATO. che CHE il servizio di farmacia aziendale con mail in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 16115 e 17/01/2018, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto poste agli atti del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescrittiProvveditorato-Economato, ha depositato trasmesso un elenco di lotti con l’indicazione del fabbisogno annuale per i quali richiedere l’adesione; PRECISATO che: - con note prot. n. 1697 – 1702 – 1705 – 1722 - 1724 del 19/01/2018 e n. 2354 del 26/01/2018, poste agli atti del Provveditorato-Economato, si è proceduto ad inoltrare richiesta alle società aggiudicatarie dei lotti di interesse, le quali hanno accettato la Propostarichiesta di estensione, il Piano e la documentazione confermando le condizioni economiche di cui all'artalla gara espletata dall’ASST Spedali Civili di Brescia; ATTESO che l’importo presunto complessivo della fornitura ammonta ad €. 161 commi 2 98.245,67 + Iva 22% (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 0/zero), per il periodo dal 01/03/2018 e 3 Legge fall.fino al 31/12/2020 (34 mesi), uniformandosi al termine contrattuale previsto nella determinazione dirigenziale n. 1522/14 sopra indicata; PRECISATO che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la proceduraai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG sono quelli riportati nei prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; RILEVATO che, con decreto in conformità al comunicato del 16.01.201922/04/2016 a firma congiunta del Ministro delle Infrastrutture e trasporti e del Presidente ANAC, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto si procederà alla stipula dei relativi contratti mediante corrispondenza secondo l’uso del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente attocommercio, in quanto funzionale l’importo di aggiudicazione di ogni singola società è inferiore alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, soglia comunitaria e che ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 31 comma 101456 del C.C. nel caso in cui, le verifiche previste dalla disciplina del D.Lgscodice appalti diano esito sfavorevole in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e tecnici, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, che nessuna convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per la fornitura in argomento, così come nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione dall’Azienda Regionale Acquisti (ARCA) è attinente l’oggetto del presente provvedimento; RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx – Dirigente Responsabile farmacia aziendale, con le funzioni di cui all’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxsmi;
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici
CONSIDERATO. che ora si tratta di organizzare la parte terminale dell'iter in data 18/09/2017 ATAC parola che dovrà portare alla sottoscrizione del Contratto di fiume e che, pertanto, la Struttura Consorziale ha presentato presso provveduto a mettere a punto, di concerto con la suddetta professionista, l'allegata bozza di disciplinare di incarico professionale, che prevede il Tribunale raggiungimento degli obiettivi prefissati e, quindi, la cessazione dell'incarico, al 31/8/2017 con un compenso complessivo di Roma una domanda €.25.000,00 oltre Cassa di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161Previdenza e IVA; APERTA la discussione, VI comma nel corso della Legge Fallimentare; quale il Presidente ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa, che con decreto del 27 settembre 2017solo in tempi relativamente lunghi potrà portare al Consorzio dei risultati politici ed economici, Xxxxxxx ha segnalato l'importanza di attivare delle iniziative che coinvolgano maggiormente le figure professionali incaricate, il Tribunale VicePresidente ha ammesso voluto chiarire come si è arrivati a definire l'entità del compenso e il Direttore, dr.Xxxxxxx, ha precisato l'attività svolta e l'interesse della Regione per queste iniziative; RITENUTO, pertanto, di affidare all'arch.Xxxxx Xxxxx di Rovigo l'incarico professionale di assistenza e consulenza al Consorzio per la Società alla procedura; che la Società, prosecuzione dell'iniziativa "Contratto di fiume" nei termini prescrittirisultanti dall'allegata bozza di disciplinare di incarico, ha depositato che prevede il raggiungimento degli obiettivi prefissati e, quindi, la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventivacessazione dell'incarico, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori 31/8/2017 con un compenso complessivo di €.25.000,00 oltre Cassa di Previdenza e dei Commissari GiudizialiIVA da imputare, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; chetempo per tempo, ai sensi dell’art. 31 comma 10, competenti capitoli di spesa del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Bilancio Consorziale a cura della Struttura Consorziale secondo le previsioni del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti vigente Piano Esecutivo di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxGestione;
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Samples: Professional Services
CONSIDERATO. che nel comune di Larino (CB), è ubicata un’area archeologica di proprietà statale, denominata “Parco Archeologico di Larino – Anfiteatro e Villa Xxxxxxx” assegnata in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso consegna alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise; - che l’area archeologica “Parco Archeologico di Larino – Anfiteatro e Villa Xxxxxxx”, aperta al pubblico con accesso a titolo gratuito, è di notevole rilevanza culturale e storica a livello nazionale e per il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente attocontesto territoriale, in quanto funzionale alla prosecuzione conserva le più importanti testimonianze monumentali dell'antico municipium di Larinum; - che l’area archeologica citata è stata chiusa per effetto delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale disposizioni governative legate all’emergenza epidemiologica Covid-19 a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; - che le disposizioni governative (Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, DPCM 17 maggio 2020 e D.P.C.M. 11 giugno 2020) e ministeriali (Circolari n. 27 dell’11 maggio 2020, n. 29 del 19 maggio 2020, n. 33 dell’8 giugno 2020 del Segretariato Generale MiBACT) hanno stabilito la progressiva riapertura al pubblico in forma contingentata dei luoghi della cultura e la ripresa graduale dell’attività lavorativa in presenza del personale; - che non può essere attualmente assicurata la presenza di personale di vigilanza necessaria a garantire la riapertura al pubblico dell’area archeologica “Parco Archeologico di Larino – Anfiteatro e Villa Xxxxxxx”, in quanto la dotazione organica, già ridotta al minimo prima dell’emergenza COVID-19, si è riconducibile all’ordinaria gestione ulteriormente ridotta negli ultimi mesi; - che la grave carenza di ATACorganico che affligge l’istituto non consente, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017a regime, di avere certezza, fino all’assegnazione di nuovo personale di vigilanza, sulla continuità dell’apertura del sito al pubblico; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, - che per la procedura rilevanza culturale del sito, viste le richieste provenienti dall’Ente locale (Comune di che trattasiLarino) e dalla comunità locale, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxMolise intende promuovere azioni utili a garantirne la fruizione; - per che al momento la fase Soprintendenza sarebbe in grado di svolgimento della proceduragarantire l’apertura dell’area con proprio personale solo nei giorni martedì-giovedì con orario 9,30-13,30 - che l’Amministrazione comunale di Larino ha dato la disponibilità ad offrire personale di propria spettanza e gestione quale supporto al personale ministeriale al fine di garantire l’apertura dell’importante area archeologica anche nei giorni compresi tra venerdì e domenica; - che quanto sopra premesso consente di coinvolgere nella vigilanza dell’area, individuazione stante la disponibilità dichiarata dal Sindaco con nota prot. n 9977 del contraente 17/07/2020 (ns. prot. n. 6505 del 20/07/2020) al Soprintendente ABAP del Molise, la locale Amministrazione Comunale allo scopo di rendere il bene culturale non solo aperto al pubblico, ma maggiormente fruibile alla collettività; - la necessità ai fini di cui sopra, di addivenire ad un accordo tra la Soprintendenza archeologia belle arti e stipulazione paesaggio del contrattoMolise e il Comune di Larino; La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise, Xxx. di seguito denominata Soprintendenza, con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx00, Campobasso, P.IVA 80003690700, in virtù persona della Disposizione Organizzativa Dott.ssa Xxxx XXXXXXXX, in qualità di Soprintendente pro tempore, nominata con decreto n. 4 225 del 15.02.2019 25.03.2019 Reg. Corte dei Conti n.916 del 29.04.2019; Il Comune di Larino, con sede e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 domicilio fiscale in Xxxxxx Xxxxx, x. 00, Codice Fiscale 81001110709 e Partita IVA 00225220706, in persona del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, XxxSindaco pro tempore Xxxx. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxXxxxxxxx Xxxxxxxx;
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Samples: Accordo Di Valorizzazione
CONSIDERATO. che con deliberazione del CDA n. 125-RE del 27/10/2022 veniva approvato il progetto consistente nelle attività di recupero genetico della pecora Quadricorna e della xxxxx Xxxxxx del Lazio presenti sul territorio e tutelate nella Regione Lazio, ad alto rischio di erosione genetica e prove di libro genealogico. PRESO ATTO che esiste la necessità di porre rimedio alla erosione in atto e possibile scomparsa genetica di popolazioni che fanno riferimento nello specifico alla pecora Quadricorna e alla capra Fulva del Lazio, in base anche alle direttive della Legge Regionale N. 15/2000. Popolazioni il cui censimento è tuttora incompleto e che nella Regione Lazio si attesta in poche decine di esemplari per ciò che riguarda la pecora Quadricorna, in maniera particolare in un allevamento della Provincia di Frosinone (Monte San Xxxxxxxx Xxxxxxx) e in sparuti siti per ciò che riguarda la capra Fulva del Lazio; PRESO ATTO che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale questa fase iniziale è già stato avviato un programma di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, rilevamento e valutazione morfologica e genetica delle specie e nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione soggetti di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.sopra, al fine di comprendere la diffusione regionale delle stesse ed i nuclei di popolazioni da cui partire per il recupero genetico; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando ATTESO che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto progetto, consistente in attività di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione recupero genetico della pecora Quadricorna e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante della xxxxx Xxxxxx del Comitato dei Creditori Lazio nell’ambito delle quali verranno implementate anche tecnologie riproduttive innovative e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività per la prima volta dirette alle specie e soggetti oggetto del presente attoprogramma di recupero genetico, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’artsarà annuale. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017E’ però verosimile che il progetto, per la procedura sua complessità di esecuzione sul territorio, possa richiedere ulteriori annualità; ATTESO che trattasiper l’esecuzione del programma di recupero genetico, vengono identificati i seguenti Responsabili e per ciò che riguarda la pecora Quadricorna, si ritiene indispensabile e necessaria la collaborazione scientifica con il gruppo operativo diretto dal Prof. Loi, Professore Ordinario di Procedimento: - per Embriologia e Fisiologia Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo, attraverso la fase Start UP operativa, già approvata dalla Commissione spin Off e dal Comitato Brevetti di definizione del fabbisognoAteneo “Millio srl”, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisognoStart Up Innovativa dell’Università degli Studi di Teramo”, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della proceduraCampus Universitario Coste Sant'Xxxxxxxx, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxcon sede a Teramo (TE), in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contrattoXxx Xxxxxxxxx x. 1, ai sensi del Regolamento per le SpeseCAP 64100, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018C.F./Partita IVA: 02132180676, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxPEC: xxxxxx@xxx.xx;
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Samples: Autorizzazione All’affidamento Diretto Dell’attività Di Recupero Genetico
CONSIDERATO. che con Contratto sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso 7 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 agosto 2020, sono stati assegnati alla Società i fondi governativi richiesti dal Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale per lo sviluppo della piattaforma pagoPA con l’obiettivo di semplificare maggiormente, per i cittadini e per le amministrazioni, la gestione dei pagamenti dei servizi pubblici e di contribuire a una costante diminuzione dell’uso del contante; ATTESO che tra gli interventi oggetto del suddetto Contratto è prevista la realizzazione di un toolkit opensource per la generazione delle posizioni debitorie e codici avvisi in formato digitale e per la creazione degli avvisi di pagamento; ATTESO che per la realizzazione del toolkit in argomento l’Operatore Economico, in particolare, prevede l’impiego delle seguenti figure professionali per il Tribunale numero di Roma una domanda giornate uomo di concordato seguito indicate: - Responsabile di Progetto: 12gg; - Analista Funzionale Senior: 20 gg; - Programmatore Dipartimentale Senior: 35 gg; - Programmatore Dipartimentale: 30 gg; ATTESO che, come precisato nella richiesta di preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161inviata dalla Società all’Operatore mediante pec del 14 settembre 2020, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto qualora per la realizzazione del 27 settembre 2017toolkit fossero necessarie un numero di giornate uomo inferiori a quelle stimate dall’Operatore Economico, il Tribunale ha ammesso la Società alla proceduraliquiderà al medesimo solo le giornate uomo effettivamente lavorate nel limite del prezzo complessivo offerto e, viceversa, qualora fossero necessarie più giornate uomo, la Società liquiderà all’Operatore solo l’importo massimo stimato (€ 22.000,00 oltre IVA); che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione 3 di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza 19 all’affidamento diretto dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheservizi de quibus all’Operatore Economico, ai sensi dell’art. 31 1, comma 102, lett. a), del D-L 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con Xxxxx di conversione 11 settembre 2020, n. 120; n. 76, come convertito con Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, l’affidamento diretto in parola può essere realizzato tramite determina che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte del medesimo dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti; VERIFICATO, tramite il sistema AvcPASS e il portale durc online, sulla base di idonee dichiarazioni rese dall’Operatore Economico ai sensi del DPR 445/2000 contenenti anche la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di cui alla legge 136/2010, il possesso in capo all’Operatore economico in argomento dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese50/2016, le Gare ed i Contratti così come dettagliato di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxseguito;
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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Progettazione E Realizzazione Di Un Pacchetto Software
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato tra gli obiettivi dell’Agenda digitale italiana rientra la modernizzazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni dirette a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi digitali innovativi; - che, ai fini dell’attuazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, sono stati istituiti, con D.I. del 28 marzo 2012, una Cabina di Regia, presso il Tribunale Ministero dello Sviluppo Economico, e sei gruppi di Roma lavoro interministeriali; - che tra gli obiettivi del gruppo di lavoro interministeriale “competenze digitali”, coordinato dal MIUR, c’è la trasformazione degli ambienti di apprendimento attraverso l’attivazione di una domanda serie di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161azioni/interventi, VI comma della Legge Fallimentaretra cui l’adozione di soluzioni di cloud computing, per garantire un utilizzo flessibile e ottimale di risorse ed offrire a docenti e studenti aree riservate, aree servizi e repository di contenuti digitali; - che con decreto Atto di Indirizzo del 27 settembre 20173 aprile 2012, il Tribunale Ministro Xxxxxxxxx Xxxxxxx ha ammesso individuato, tra le priorità politiche del MIUR per l’anno in corso, lo sviluppo dell’Agenda Digitale Italiana, prevedendo azioni volte a riqualificare la Società alla procedurascuola come uno dei principali motori di crescita del Paese, allo scopo di rendere l’offerta educativa e formativa coerente con l’evoluzione in senso digitale di tutti gli altri settori della società; - che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano direttiva generale sull’azione amministrativa e la documentazione gestione del 3 maggio 2012, prot. n. 8164/PF, individua tra le priorità politiche per l’Istruzione quelle di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.favorire l’alfabetizzazione informatica (e-literacy), di promuovere l’implementazione del Piano scuola digitale, ed in generale l’innovazione digitale nella scuola; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; - che, con successivo decreto di assegnazione dei fondi, saranno trasferiti sui capitoli di bilancio del 16.01.2019Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca i finanziamenti necessari per l’implementazione del Piano Nazionale Scuola Digitale; - che in fase di interlocuzione con le Regioni, in Conferenza Stato Regioni, si è condiviso, in sede tecnica, il Tribunale ha rilevato criterio di ripartizione dei fondi destinati alle scuole, tra le Regioni, sulla base della popolazione scolastica, prevedendo altresì un sistema premiale che attribuisca fondi aggiuntivi nel caso in cui la Regione cofinanzi il Piano con una somma pari almeno al 40% del finanziamento del MIUR. - che la proposta domanda di concordato presentata competenze digitali è in continuo e significativo aumento, soprattutto nel mondo del lavoro, e che risulta pertanto necessario potenziare ed indirizzare le attitudini dei giovani in questo ambito; - che, sebbene il 93% dei ragazzi utilizzi le TIC quotidianamente, come rivelano recenti indagini statistiche, e la maggior parte abbia assoluta familiarità con le nuove tecnologie e la rete, il mondo scolastico si basa in modo quasi esclusivo su contenuti cartacei e setting didattici tradizionali; - che, già da ATAC qualche anno, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il MIUR sta sviluppando varie iniziative finalizzate ad avvicinare il setting didattico al linguaggio dei “nativi digitali”, a modificare gli ambienti di apprendimento e ad integrare le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella didattica quotidiana; - che questo processo non può prescindere da una capillare e adeguata formazione dei docenti; - che la scuola, luogo di conoscenza, sperimentazione, crescita, inclusione e innovazione, rappresenta senz’altro un raccordo fondamentale tra gli attori del tessuto cittadino ed è stata approvata ai sensi degli artt. 177 fattore indiscusso di crescita, con ricadute positive sull’intera comunità territoriale, considerato che non può esserci progresso nella società (economico e 178 Legge fallsociale) senza un adeguato livello culturale; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando - che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione modello che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 si va configurando è quello delle “dovranno essere sottopostismart school” all’interno delle “smart communities”, in via preventivarealtà virtuose centrate sul cittadino, a governance partecipata, attente all’ambiente, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudizialipatrimonio culturale, con contestuale informativaall’economia, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”all’innovazione; che l'attività oggetto del presente atto, in Tutto ciò premesso le parti convengono quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;segue
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Samples: Accordo Operativo
CONSIDERATO. che il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: "Interventi urgenti in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'artfavore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”; - l'art. 1612, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto co. 2, del 27 settembre 2017decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; quale prevede che la Societàper l'esercizio delle funzioni attribuite “il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nei termini prescrittinel rispetto della Costituzione, ha depositato la Propostadei principi generali dell'ordinamento giuridicoe delle norme dell'ordinamento europeo”. Inoltre, il Piano per gli interventi ritenuti di “particolareurgenza e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegatocriticità”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 1011, secondo comma, del D.Lgsdecreto legge n. 76 del 2020,come convertito con legge n. 120 del 2020, “i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, co. 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE”; - l'art. 2, co. 2, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, il quale prevede che “(…) è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione”; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 e s.m.i, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021, di conferimento incarico al Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx di coordinatore della Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020, di nomina del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016,On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, come prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre2020 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 2022; - il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico, successivamente denominata “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”, la quale persegue, tra l’altro, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innova- zione, sviluppare sistemi locali d’impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali ecomunitari”; - in particolare, l’articolo 2, co. 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l’apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consigliodei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali; - con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) e in particolare le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 459 a 463, Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l’organizzazione e l’attività da essa svolta; - la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 1, co. 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che reca priorità e obiettivi per l’Agenzia nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, individua l’Agenziaquale ente strumentale dell’Amministrazione Centrale volto, tra l’altro, a “favorire l’attrazione di investimenti esteri di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale”; - l’articolo 19, co. 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che “le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confrontidell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”; - l’articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che “Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all’articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delleconvenzioni stipulate con l’Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni”; - l’articolo 33, co. 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall’articolo 11, co. 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a. quale società in house dello Stato; - con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata disposta l’”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; - in particolare, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 50/2016, definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un’amministrazione pubblica; - gli articoli 29 e 192, co. 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. l’articolo 1, co. 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, disciplinano agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; - il decreto del Regolamento 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante “Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia nazionale per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”, aggiorna il decreto del 27 Giugno 2017Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, per la procedura tenendo conto del mutato contesto di che trattasiriferimento e delle modifiche normative intervenute, vengono identificati i seguenti Responsabili anche al fine di Procedimento: - per la fase di definizione assicurare l’esercizio del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxcontrollo analogo congiunto da partedelle amministrazioni statali committenti; - la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, reca “Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente l’attrazione degli investimenti e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxlo sviluppo d’impresa S.p.A., in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 attuazione dell’art. 9-bis, co. 6, del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contrattodecreto legge21 giugno 0000, x. 00”, x, xx particolare, l’articolo 1, co. 3, lett. q), ai sensi del Regolamento quale il Commissario Straordinario si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull’andamento delle attività di Invitalia; - l’articolo 1, co. 3, lett. a) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l’indicazione dell’impegno di Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; - l’articolo 1, co. 3, lett. h), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che la convenzione deve contenere l’indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia perle attività previste dalla convenzione; - l’articolo 1, co. 3, lett. j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali; - l’articolo 1, co. 3, lett. k) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che prevede la definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell’IVA, nell’ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento; - l’articolo 1, co. 3, lett. n) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le Speseconvenzioni debbano prevedere il rinvio espresso a quanto disposto dall’art. 53, co. 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; - l’articolo 1, co. 3, lett. o), della medesima direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, co. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’articolo 1, co. 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; - la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 dispone l’iscrizione, tra le Gare ed i Contratti altre amministrazioni, della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di ATAC proprie società in house, di cui all’articolo 192, co. 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. nonché A., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall’articolo 5, co. 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi dell’OdS della normativa vigente, al controllo analogo delMinistero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato; - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 ha approvato le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., deliberate dall’Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017; - l’articolo 4, co. 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, co. 1, lettera b) e co. 7 del decreto legislativo n. 8 50 del 22/02/201818 aprile 2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”; - la nota del 16 settembre 2021, prot. n. 0224933, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale l’attestazione di aver realizzato, nel periodo 2018-2020, oltre l’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall’articolo 5, co. 1, lettera b) e co. 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; - il Dirigente responsabile riscontro alla sopra citata nota del 16 settembre 2021 con cui il Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale, tramite propria nota prot. n. 3576 del 20 ottobre 2021, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2018-2020 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,21%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, co. 7 del d.lgs. n. 50/2016; - per Invitalia ricorrono le condizioni previste dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato è assoggettata, ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1 e ss.mm.ii, e dell’articolo 1, commi da 460 a 464, della struttura legge n. 296 del 2006, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo economico che gestirà il contrattolo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxe che la stessa società, per espressa disposizione statutaria è obbligata ad effettuare oltre l’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;
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CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: − non è ancora vigente il Tribunale sistema di Roma una domanda qualificazione delle Stazioni Appaltanti previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016; − nel caso di concordato preventivo con riserva specie, trattandosi di affidamento di importo superiore ai 40.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria, trova applicazione quanto prevede l'articolo 216, comma 10, del d.lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 161del quale, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto fino alla data di entrata in vigore del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33 ter del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; ched.l. 179/2012, convertito, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato modificazioni dalla legge 221/2012; DATO ATTO che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli arttCentrale Acquisti, quale Ufficio preposto, nella persona del Dirigente Xxxx. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 qualità del 15.02.2019 Responsabile del Procedimento di Xxxx e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 contratto autorizza e delega con il presente atto gli Uffici amministrativi del 25/03/2019; - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA), nella persona del Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx, ad eseguire la gara di appalto su MePA mediante caricamento sulla Piattaforma di specifica RDO aperta a tutti gli operatori abilitati al Bando MEPA “Ricerca, rilevazione scientifica” area merceologica “Strumenti, Apparecchiature e soluzione per la fase rilevazione scientifica e la diagnostica” ed in esito alla stessa alla redazione di esecuzione del contrattospecifico Verbale delle operazioni gara, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti alle comunicazioni e pubblicazioni prescritte alle prescritte verifiche di ATAC S.p.A. legge nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile all’approvazione della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxDetermina di Aggiudicazione Definitiva;
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Samples: Determina a Contrarre
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto specifico riferimento alla scadenza del 27 servizio di collegamento nella tratta Santa Xxxxxx di Gallura – Bonifacio, prevista per il prossimo 31.03.2021, si evidenzia che sono state già attivate le procedure finalizzate all’avvio del procedimento di assegnazione degli oneri di servizio pubblico, in caso di fallimento del mercato; tali procedure tengono conto delle disposizioni indicate nella Deliberazione ART n° 22/2019 che definisce le misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da e verso le isole e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare; ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS ASSESSORATO DEI TRASPORTI Direzione generale Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale PRESO ATTO della formalizzata manifestazione di volontà di operare i collegamenti marittimi in libero mercato nel periodo dal 01.04.2021 sulla linea Santa Xxxxxx di Gallura/Bonifacio (note prot. nn° 11173 del 17.12.2020; 11191 e 11192 del 18.12.2020 indirizzate alle compagnie di navigazione operanti sulla medesima linea, rispettivamente, MOBY S.p.A; BN Sardegna di navigazione S.r.l.; NLG S.r.l) e i riscontri alla verifica (note prot. nn° 1396 del 01.02.2021; 1213 del 28.01.2021 ed integrazione del 03.02.2021; 1377 del 01.02.2021) in esito ai quali risulta essere garantita la presenza degli operatori in libero mercato nel periodo compreso tra aprile ed ottobre 2021; PRESO ATTO che tra le nuove e diverse disposizioni contenute nella suindicata Delibera ART, si evidenziano una serie di operazioni propedeutiche all’eventuale pubblicazione del bando di gara e la previsione di una tempistica minima per le varie fasi della procedura di gara che, di conseguenza, ad oggi, è ragionevolmente prevedibile ipotizzare che il procedimento per l’assegnazione degli OSP in oggetto non potrà concludersi entro settembre 20172021 e comunque entro termini ragionevoli per l’affidamento del servizio con decorrenza dal prossimo autunno, rischiando, in tal modo, di non aver garantito il necessario servizio di collegamento in continuità territoriale per il periodo invernale (ottobre-marzo 2021), ledendo così le esigenze di mobilità di persone e merci poiché - ad oggi - non è prevedibile ipotizzare un servizio in libero mercato alternativo al servizio pubblico nella medesima rotta; ATTESO che, nelle more dell’espletamento della suddetta procedura ad evidenza pubblica e quindi della successiva individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario e dell’effettiva consegna del servizio, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto venir meno del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che collegamento marittimo determinerebbe un grave nocumento all’interesse pubblico generale in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostiquanto, in via preventivaparticolare, al parere non vincolante del Comitato verrebbe meno la possibilità di assicurare il trasporto dei Creditori mezzi e dei Commissari Giudizialidelle merci, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; oltre che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxpersone;
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Samples: Contratto Di Servizio
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale Che i Comuni di Roma una domanda Castel d’Aiano, Gaggio Montano, Marzabotto e Vergato, facenti parte dell’Unione Comuni dell’Appennino Bolognese, pur non avendo conferito le funzioni di concordato preventivo con riserva pianificazione urbanistica all’Unione, intendono procedere alla redazione di Piano Urbanistico Generale intercomunale ai sensi dell'artdella vigente normativa; • Che a tal fine intendono costituire un Ufficio di Piano Intercomunale secondo gli standard e i requisiti definiti dalla L.R. 24/2017 e dalla D.G.R. n. 1255/2018. 161, VI comma • Che tale ufficio sarà costituito contestualmente all’avvio del processo di adeguamento della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; cheloro pianificazione urbanistica , con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta appositi atti • Che i suddetti Comuni sono dotati di concordato presentata da ATAC è stata strumentazione urbanistica completa redatta e approvata ai sensi della pre-vigente L.R. 20/2000, costituita da PSC, RUE e POC e che tale strumentazione è corredata dagli elementi costitutivi, quali i Quadri conoscitivi e le Valsat; • Ai sensi del comma 2, dell’art. 3 i Comuni dotati degli arttstrumenti urbanistici predisposti ai sensi della L.R. 20/2000, unificano e conformano, attraverso una Unica Variante generale, le previsioni dei loro piani vigenti ai contenuti del PUG, così come stabiliti dal titolo III, capo I della L.R. 24/2017; • La procedura per approvare tale variante segue quanto stabilito al titolo III, capo III della L.R. 24/2017, ad esclusione della consultazione preliminare di cui all’art. 177 44 e 178 Legge fall; che con decreto usufruendo di termini temporali dimezzati per quanto riguarda la fase di formazione del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori piano, di cui all’art. 45 e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto approvazione del piano di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposticui all’art. 46 della medesima Xxxxx; • La Legge Regionale 24/2017, in via preventivaall’art. 30, al parere comma 4, consente per i Comuni che presentino una stretta contiguità insediativa ovvero una stretta connessione funzionale dei sistemi urbani, di attuare particolari forme di cooperazione che portino all’approvazione e alla attuazione di Piani Urbanistici Generali (PUG) intercomunali; • Ai fini della redazione del PUG intercomunale è dunque necessario procedere alla stipula di apposito Accordo Territoriale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del citato art. 30, comma 6 della L.R. n. 24/2017; • Che con deliberazione n. 1706 in data 23/11/2020 la Giunta Regionale ha approvato il Bando Regionale 2021 – Programma per la concessione di contributi ai comuni e loro Unioni per favorire la formazione di Piani Urbanistici Generali (PUG). Art. 3 comma 6 L.R. 24/2017. Scadenza 31/12/2021; • Che i Comuni di Castel d’Aiano, Gaggio Montano, Marzabotto e Vergato intendono partecipare al Bando Regionale per accedere al contributo per la formazione del loro PUG intercomunale • Che, come già indicato nel richiamato art. 3 della L.R. 24/2017, il bando dà priorità e maggior incentivazione del contributo ai processi di pianificazione in forma intercomunale presentati da Unioni di Comuni cui sia stata trasferita la funzione di Pianificazione Urbanistica e ai Comuni oggetto di fusione nei processi di riordino territoriale, a seguire agli altri piani intercomunali, per i quali il contributo è direttamente proporzionale al numero dei comuni che unificano il procedimento di pianificazione; • Che nel caso la domanda riguardi un piano intercomunale all’interno di un Unione cui non vincolante sia stato conferito l’esercizio delle funzioni di Pianificazione Urbanistica, la domanda può essere presentata dall’Unione dei Comuni o da un comune Capofila per conto dei Comuni impegnati nella definizione del Comitato dei Creditori PUG intercomunale, secondo quanto stabilito e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, sottoscritto in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, uno specifico Accordo Territoriale ai sensi dell’art. 31 comma 1058 della L.R. 24/2017 sottoscritto dagli Enti che si impegnano alla formazione del PUG intercomunale. • lo schema di Accordo territoriale allegato al presente Atto, del D.Lgs. 50/2016 quale parte integrante e s.m.i. e del Regolamento per le Spesesostanziale, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, da sottoscrivere ai sensi dell’art. 58, della L.R. n. 24/2017, ha per oggetto la formazione del Regolamento nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale dei Comuni di Castel d’Aiano, Gaggio Montano, Marzabotto e Vergato secondo le disposizioni della L.R. n. 24/2017; • Il PUG sarà elaborato in modo unitario sotto il profilo dell’analisi e valutazione del Quadro Conoscitivo del territorio di tutti i Comuni aderenti e predisposto attraverso una metodologia unica unitamente alla Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale – Valsat; • Il PUG verrà approvato singolarmente da ciascun Comune sottoscrittore e che il processo di formazione ed approvazione del PUG dovrà comunque essere conforme alle tempistiche complessive del Cronoprogramma di cui all’allegato A dell’Accordo territoriale Allegato e parte integrante del presente atto; • L’elaborazione del PUG intercomunale, Quadro Conoscitivo e Valsat sarà coordinata dalla struttura organizzativa dell’Ufficio di Piano secondo gli standard e requisiti definiti dalla L.R. 24/2017 e dalla D.G.R. n. 1255/2018. • All’Ufficio di Piano verranno attribuiti i compiti previsti dall’articolo 55 comma 2, prima dell’avvio del procedimento per le Spesel’approvazione del PUG intercomunale, le Gare ed i Contratti verrà fornito alla Regione un quadro di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura sintesi con l’indicazione dei nominativi dei membri che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxlo compongono individuati dalle Giunte Comunali;
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Samples: Accordo Territoriale
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 32, comma 102, del D.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; • che Equitalia S.p.A., in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D. lgs. n. 50/2016; • che l’affidamento sarà effettuato da Equitalia S.p.A., in nome e per conto di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in forza del contratto sottoscritto fra le parti ai sensi del quale alla prima sono state affidate, fra l’altro, le funzioni di stazione appaltante; • che la fornitura necessitata rientra nel novero dei beni e dei servizi in materia informatica per i quali la L. 28/12/2015, n. 208 (c.d. “legge di stabilità 2016”), all’art.1, nei commi da 512 a 516, ha disposto l’obbligo di approvvigionamento tramite Consip SpA; • che l’articolo 36 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che “…le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;…” . • che la fornitura oggetto della Richiesta di Acquisto è reperibile sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e, pertanto, per lo stesso si può procedere con affidamento diretto al fornitore QUASARTEK; • che l’ importo complessivo è pari ad € 161,76 (centosessantuno/76) oltre IVA gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00; • che, dalla comparazione delle offerte svolta sulla vetrina del MEPA da parte della U.O. Acquisti Consip, il fornitore individuato attualmente presenta i prodotti richiesti al prezzo più basso; • che, pertanto, in ragione dell’importo dell’acquisto nonché del fatto che si tratta di licenza software per la quale, come detto, vi è obbligo di rivolgersi a Consip, selezionando il fornitore che presenta il prezzo più basso, si potrà procedere all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.Lgs. n. 50/2016, con procedure di affidamento diretto da aggiudicarsi utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b, del D. lgs. n. 50/2016. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, di procedere, in nome e per conto di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., all’ acquisto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. n. 50/2016, di quanto segue: • fornitura di n. 1 software Dragon Premium Wireless versione 13 per telelavoro fornita dalla Società QUASRTEK per un importo complessivo pari ad € 161,76 (centosessantuno/76) oltre IVA gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00; • a tal riguardo, stabilisce che: • Equitalia emetterà l’Ordine di Acquisto, a corpo, sul sistema Mepa, secondo lo schema predisposto dal sistema, firmato digitalmente; • l’affidamento, in considerazione degli importi e del Regolamento per le Spesecanale di approvvigionamento, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 non verrà suddiviso in lotti e sarà aggiudicato utilizzando il criterio del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b, del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.pD. lgs. n. 50/2016; • è nominato Responsabile del procedimento il Sig.ra Xxxxx Xxxxx; • è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
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Samples: Software License Agreement
CONSIDERATO. inoltre che per quanto riguarda la verifica dei requisiti di ordine generale, effettuata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (S.U.A.) tramite l'utilizzo del sistema FVOE dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e avvalendosi di certificati e documenti agli atti, acquisiti nell'ambito di una precedente procedura di affidamento, in corso di validità non essendo ancora decorsi sei mesi dalla data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescrittirilascio, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposticonfermato, in via preventivacapo all’impresa aggiudicataria, quanto dichiarato dalla medesima in sede di gara e, inoltre: • il Documento Unico di regolarità contributiva dell’impresa, rilasciato da INAIL e valido fino al parere 07/09/2023, risulta regolare; • la Stazione Unica Appaltante ha proceduto, mediante consultazione del portale “VerifichePA”, servizio delle Camere di Commercio per le Pubbliche Amministrazioni, a verificare l’assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse in capo all’impresa aggiudicataria; • l’iscrizione dell’impresa nell’“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudizialisoggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” presso la Prefettura di Napoli risulta in fase di rinnovo, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla è quindi da ritenersi valida senza soluzione di continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 9, terzo periodo, della Circolare del Ministero dell’Interno 14/08/2013, prot. n. 11001/119/12, fino all’esito dell’istruttoria; • è stata rilasciata nel DGUE autodichiarazione di insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 104, del D.Lgsmedesimo decreto (Articolo 80, comma 2, del Codice); • l’Agenzia delle Entrate. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le SpeseDirezione Provinciale I di Napoli, le Gare ed i Contratti ha certificato che alla data della richiesta formulata (05/05/2023) dalla Stazione Unica Appaltante in sede di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, controlli non risultano violazioni definitivamente accertate né carichi pendenti non definitivamente accertati in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxcapo all’impresa;
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CONSIDERATO. che il 22 novembre 2018 in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale sede di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC Conferenza Unificata è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli siglato l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, repertorio atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostin.131/CU, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione materia di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheedilizia scolastica, ai sensi dell’art. 31 dell’articolo 9, comma 102, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – Modifiche alla scheda dati e s.m.i. al cronoprogramma; PRESO ATTO che il Ministero dell’Istruzione in attuazione degli accordi citati, ha realizzato il nuovo software applicativo di gestione delle Anagrafi Regionali dell’Edilizia Scolastica (ARES), denominato “Programma ARES 2.0”, e, al fine di condividerlo con le Regioni e con gli Enti locali, ha redatto lo schema di accordo citato, finalizzato alla cessione del Regolamento software stesso in riuso gratuito alle Regioni; PRESO ATTO che dopo la sottoscrizione degli accordi è a carico delle Regioni l’installazione e la messa in esercizio del suddetto software; PRESO ATTO delle “Linee guida su acquisizione e riuso di software per le Spesepubbliche amministrazioni”, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A adottate dall’AgID con Determinazione 9 maggio 2019, n. 115/2019, in attuazione degli articoli 68 e 69 del Codice dell’Amministrazione Digitale PRESO ATTO che La X Commissione Istruzione, Università e Ricerca nella seduta del 15/12/2021 ha approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, il documento progettuale per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - realizzazione del modulo per la fase costituzione di definizione un repertorio regionale di fabbisogni di edilizia scolastica; PRESO ATTO che la Regione Lazio nella seduta di Coordinamento Tecnico in materia di edilizia scolastica del fabbisogno20 dicembre 2021 si è fatta carico dell’implementazione del modulo all’interno della piattaforma ARES 2.0, il Dirigente responsabile denominato “Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica” PRESO ATTO che in tale sede è stato valutata la proposta del gestore della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase piattaforma ARES di svolgimento della procedura, individuazione implementazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx“Modulo fabbisogni” pari a € 106.600,00;
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Samples: Accordo Per Servizi Informatici
CONSIDERATO. che Che il Piano di Sviluppo Aziendale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.124 del 22.12.2011, oggetto di Atto Unilaterale d’Obbligo del 27.06.2012 (Registrato a Reggio Xxxxxx il 24.07.2012 n.9745 Serie IT), avente validità temporale in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva anni sei, per effetto del D.L. 69/2013, convertito in legge 98/2013, risulta prorogato per ulteriori tre anni dallo scadere e pertanto, ai sensi dell'art. 161dell’art.92.8 delle N.T.A. di P.R.G., VI comma della Legge Fallimentarefino al 27.06.2021; che con decreto - Che le opere previste in Variante al Piano di Sviluppo Aziendale debbono essere realizzate nell’arco di validità temporale del 27 settembre 2017P.S.A. di cui al punto precedente in modo congiunto e coordinato fra loro così come previsto dal programma proposto nell’ambito del piano di sviluppo aziendale approvato, il Tribunale ha ammesso quale deve intendersi per gli aspetti non specificatamente riportati nella presente, parte integrante in ordine anche alle condizioni poste dai competenti organi che lo hanno approvato; - Che le opere in progetto devono mantenere la Società alla procedura; che destinazione d’uso, la Società, nei termini prescritti, ha depositato consistenza e la Propostatipologia prevista nel progetto di miglioramento fondiario facente parte del P.S.A., il Piano quale deve intendersi parte integrante e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto sostanziale del presente atto; - Che l’art. 89.1.1 delle N.T.A. del P.R.G. in particolare prevede che “successivamente alla esecuzione degli interventi i terreni dell’azienda, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATACla cui superficie sia stata computata ai fini del dimensionamento dell’intervento richiesto, restano inedificabili, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; chein caso di frazionamento successivo. Tale vincolo di inedificabilità per una durata di 20 anni è inteso per tutto il terreno considerato, ai sensi dell’art. 31 comma 10sia in proprietà che in affitto o altro titolo di godimento, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. viene sottoscritto dai proprietari, o dagli aventi titolo interessati, attraverso un atto unilaterale d’obbligo o convenzione, corredato dalle planimetrie catastali e del Regolamento dei certificati catastali dei terreni vincolati” I sottoscritti XXXXXXXX XXXXX in qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agricola Xxxxxxxx Xxxxx & C. descritta in premessa e proprietario di parte dei terreni, e la Sig.ra XXXXXXX XXXXX quale comproprietaria di parte dei terreni, con il presente atto unilaterale irrevocabile per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017sé, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare propri eredi ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;aventi causa assumono gli obblighi appresso specificati:
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Samples: Atto Unilaterale D’obbligo
CONSIDERATO. che le Linee guida di cui al Decreto 7 febbraio 2013 hanno inteso altresì dare definitivo impulso all’applicazione dell’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40, che ha introdotto nel sistema educativo e formativo nazionale, la costituzione, in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale ambito provinciale o sub-provinciale dei Poli Tecnico Professionali, sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva competenza esclusiva delle Regioni; DATO ATTO che, nell’ambito del citato Decreto 713/2016, l’art.9, comma 3 prevede che: • ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentaren. 40 del 2 aprile 2007 e del D.I. 7/2/2013 gli Istituti Tecnici Superiori sono previsti tra gli standard minimi per la costituzione dei Poli Tecnico Professionali; • nell’ambito dei Poli Tecnico Professionali, programmati dalle Regioni con la finalità di promuovere la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, gli I.T.S. favoriscono l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per diffondere la cultura tecnica e scientifica; TENUTO CONTO che i Poli Tecnico Professionali: • sono intesi come la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, che si identifica in “luoghi formativi di apprendimento in situazione” fondata su Accordi di Rete per la condivisione di laboratori pubblici e privati già funzionanti; • rappresentano uno strumento ulteriore per promuovere la condivisione di esperienze e di risorse professionali e strumentali (risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità) anche ai fini di un più efficiente ed efficace ricorso agli spazi di flessibilità organizzativa degli istituti tecnici e professionali, delle istituzioni formative accreditate, degli ITS e delle imprese, con decreto del 27 settembre 2017il pieno utilizzo degli strumenti previsti dagli ordinamenti in vigore; EVIDENZIATO quindi che il Polo Tecnico Professionale è: • un ambiente di apprendimento in situazione che favorisce la collaborazione tra differenti soggetti coinvolgendo discenti e formatori in una “comunità di pratica”, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedurain contesti applicativi e di lavoro dove si raccolgono e si coordinano saperi, tecnologie, intelligenze e professionalità; che la Società• un contesto didattico strutturato nelle risorse, nei termini prescrittiruoli, ha depositato nel percorso, nel risultato atteso ed evoca un contesto aperto, ricco, fluido, composito; EVIDENZIATO inoltre che il Polo Tecnico Professionale consente di: • creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese, condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità; • qualificare nell'apprendimento in situazione gli obiettivi specifici dei singoli percorsi e favorire la Propostacontinuità dei percorsi formativi ed il successo formativo, contrastando il Piano rischio di abbandono e dispersione; • promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative; • promuovere il contratto di apprendistato e qualificarne il contenuto formativo, con particolare riferimento al primo e terzo livello; • favorire l'esperienza di formazione in alternanza e promuovere la documentazione formazione permanente e continua; • creare le condizioni affinché le autonomie scolastiche e formative realizzino la flessibilità curricolare con il pieno utilizzo degli strumenti esistenti; • attivare azioni di orientamento e realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro nel sistema educativo di istruzione e formazione; • realizzare interventi di formazione congiunta di carattere scientifico, tecnico e tecnologico per i docenti e i formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative; • migliorare l’efficienza nell'utilizzo di risorse sia professionali sia strumentali; PRESO ATTO che i Poli Tecnico Professionali sono costituiti, nel rispetto degli standard minimi di cui all'art. 161 commi 2 all’Allegato C delle Linee guida Decreto MIUR di concerto MLPS MISE MEF 7 febbraio 2013 con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da reti formalizzate tra soggetti pubblici e 3 Legge fall.; privati attraverso Accordi di rete che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che contengono elementi essenziali quali: • l’individuazione dei soggetti – almeno due istituti tecnici e/o professionali, due imprese iscritte nel relativo registro presso le competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un ITS operante in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; cheambito regionale ovvero, con decreto del 16.01.2019sulla base di collaborazioni multiregionali, il Tribunale ha rilevato che la proposta anche in altre regioni ed un organismo di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori formazione professionale (nel predetto numero di istituti tecnici o professionali e di disposizione patrimoniale” fermo restando imprese non vanno conteggiati gli istituti e le imprese soci fondatori dell’ITS); • le risorse professionali dedicate; • le risorse strumentali, a partire dai laboratori necessari per far acquisire agli studenti le competenze applicative richieste dalle imprese della filiera di riferimento; • le risorse finanziarie allo scopo dedicate; • il Programma di Rete, definito all’atto della costituzione del polo, contenente gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della qualità dei servizi formativi a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive sul territorio e dell’occupazione dei giovani, anche attraverso la promozione dei percorsi in apprendistato. Tale programma determina l’individuazione degli organi del polo, le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune, l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante anche nei confronti di terzi, e le modalità di realizzazione dello scopo comune; la durata del programma (almeno triennale); le modalità concordate tra le parti costitutive del polo per misurare l’avanzamento individuale riferito a ciascun soggetto partecipante e comune, ovvero dall’insieme dei partecipanti al polo medesimo verso gli obiettivi fissati; le modalità per l’adesione di altri soggetti all’attuazione del programma; ogni altro eventuale aspetto organizzativo ritenuto rilevante dal competente Assessorato della Regione ai fini del riconoscimento del polo nell’ambito della programmazione regionale di esclusiva competenza; DATO ATTO che gli Accordi di rete hanno la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La pubblicità dell’Accordo di rete è assicurata dalla registrazione che ne costituisce condizione di efficacia non solo nei confronti di terzi, ma anche nei rapporti interni tra i soggetti partecipanti al polo; EVIDENZIATO che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto funzionamento dei Poli, attraverso Accordi di omologazione che rete, è assicurato da: • l’integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostiistituti tecnici, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spesegli istituti professionali, le Gare ed i Contratti strutture formative accreditate dalle Regioni e gli istituti tecnici superiori a legislazione vigente; • l’impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie risorse professionali e strumentali; • la flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il pieno utilizzo degli strumenti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxflessibilità esistenti;
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Samples: Polo Tecnico Professionale
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso che, nel Capitolo "Risorse Umane" del "Piano di Attività dello Istituto Nazionale di Astrofisica per il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva Triennio 2019-2021", sono programmate anche le "assunzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 201712 marzo 1999, numero 68" CONSIDERATO che, relativamente alle predette "assunzioni", il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società"Piano di Attività dello Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2019-2021" prevede, nei termini prescrittiin particolare, ha depositato la Propostache: • in "...ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 12 marzo 1999, il Piano numero 68, e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto successive modifiche ed integrazioni, ai fini della verifica del Tribunale del 27.07.2018 rispetto dei prescritti "oneri assunzionali", è stata dichiarata aperta effettuata la procedura; ricognizione annuale del personale disabile e di quello che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; cheappartiene alle categorie protette, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 articoli 1 e 178 18 della Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostiinnanzi richiamata, in via preventivaservizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2018, tramite la compilazione del prospetto informativo previsto dall’articolo 9, comma 6, della medesima Legge, sull’apposito portale telematico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali..."; • dal "Riepilogo Nazionale" generato dal predetto portale telematico "...sono risultate, alla data del 31 dicembre 2018, numero 39 scoperture relative al parere non vincolante del Comitato dei Creditori personale disabile e dei Commissari Giudizialinumero 7 scoperture relative alle categorie protette, con contestuale informativarispettivamente ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 18 della Legge 12 marzo 1999, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”numero 68..."; che l'attività oggetto del presente atto• a "...seguito della stipula, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione data 13 maggio 2015, di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheuna apposita Convenzione con il Dipartimento III della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell’art. dell’articolo 11 della Legge 12 marzo 1999, numero 68, lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" si è impegnato a realizzare un "programma assunzionale" ai fini della copertura della quota d’obbligo per l’ambito di competenza della ex Provincia di Roma ovvero della Città Metropolitana di Roma Capitale..."; • nell’ambito "...del predetto "programma", l’Ente ha attivato una procedura concorsuale riservata ai soggetti disabili per il reclutamento di cinque unità di personale con il Profilo di Collaboratore di Amministrazione, Settimo Livello Professionale, che è ancora in corso di espletamento, ed ha assunto, nell’anno 2017, una unità di personale con il Profilo di Operatore di Amministrazione, Xxxxxx Xxxxxxx professionale, tramite avviamento a selezione..."; • come "...chiarito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, nelle note circolari che contengono alcune direttive in merito al reclutamento di personale, le predette assunzioni, nel solo limite della copertura della quota d’obbligo, non rientrano nel regime di limitazione delle assunzioni..."; • pertanto, lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" ha richiesto "...ai Centri per l’Impiego territorialmente competenti di stipulare apposite convenzioni, sempre ai sensi dell’articolo 11 della Legge più volte citata, al fine di definire una programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili e dei soggetti appartenenti alle categorie protette da effettuare nel triennio, che tenga conto delle rilevate esigenze di personale e degli effettivi fabbisogni delle "Strutture di Ricerca"..."; • con "...riferimento alle nuove scoperture rilevate alla data del 31 dicembre 2018, per l’ambito di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" provvederà ad integrare la Convenzione stipulata in data 13 maggio 2015..."; • per "...quanto riguarda, invece, le categorie protette di cui all’articolo 18 della Legge 12 marzo 1999, numero 68, l’Ente procederà mediante richiesta di avviamento numerico ai Centri per l’impiego per i profili professionali per i quali è richiesto il possesso della scuola dell’obbligo, mentre con riferimento alle categorie per le quali l’articolo 35, comma 102, del D.Lgs. 50/2016 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e s.m.i. e del Regolamento per le Spesesuccessive modifiche ed integrazioni, le Gare prevede l’assunzione tramite chiamata diretta nominativa, si procederà all’assunzione tramite una procedura riservata alle predette categorie ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxindetta mediante avviso pubblico...";
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CONSIDERATO. l’evolversi della situazione epidemiologica; ATTESO che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente già intraprese ai fini del contenimento e della diffusione del virus Sars-Cov-2, tra le quali la l’attivazione delle convenzioni con i “Covid Hotel” previsti dall’art. 1, comma 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; DATO ATTO che ATS di Brescia ha pubblicato n data 08.03.2022 (atti ATS prot. 0026337/22) un Avviso Pubblico volto a raccogliere Manifestazioni di interesse finalizzate alla disponibilità di strutture per l’accoglienza in isolamento di persone positive al COVID 19 o di contatti stretti di casi positivi nel proprio territorio; ATTESO che la società STAYINCORTINA SRL per la Struttura Park Hotel Ca’ Noa’, con mail del 08.03.2022 (atti ATS prot. n. 26633/22) ha confermato la disponibilità alla prosecuzione della collaborazione, già in atto dal 10 gennaio 2022, alle medesime condizioni per ulteriori 90 giorni (prorogabili a necessità) fatte salve le parti della presente convenzione incompatibili con le statuizioni in precedenza sottoscritte, ivi compresi gli aspetti di natura tecnica previsti nel Documento tecnico che si allega; RITENUTO, pertanto, necessario prorogare, per il periodo dal 01.04.2022 al 30.06.2022, per n. 23 stanze doppie, n. 8 stanze singole e n. 2 stanze triple, la convenzione sottoscritta in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso 03.01.2022 per far fronte alle specifiche esigenze di isolamento delle persone sopra indicate; SI CONVIENE di prorogare per il Tribunale periodo dal 01.04.2022 al 30.06.2022 per n. per n. 23 stanze doppie, n. 8 stanze singole e n. 2 stanze triple, la convenzione sottoscritta in data 03.01.2022 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche già formalizzate, fatte salve le parti della presente convenzione incompatibili con le statuizioni in precedenza sottoscritte, ivi compresi gli aspetti di Roma una domanda natura tecnica previsti nel Documento tecnico che si allega (aggiornato al 09.03.2022). Il Titolare della Struttura è tenuto al rispetto di concordato preventivo tutti gli adempimenti normativi previsti a carico delle strutture ricettive compresi quelli stabiliti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773). Letto, confermato e sottoscritto - Brescia, lì 28 MAR 2022 ATS DI BRESCIA – X.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Sileo STRUTTURA Park Hotel Ca’ Noa’ – STAYINCORTINA SRL – X.xx Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxx REP.CONTRATTI N. 171/2022 Allegato "C" CONVENZIONE CON HB S.R.L. PER L’ACCOGLIENZA IN ISOLAMENTO DI PERSONE POSITIVE AL COVID-19 NEL TERRITORIO DELL’ATS DI BRESCIA, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 3525 DEL 05/08/2020. TRA Agenzia di Tutela della Salute di Brescia– di seguito denominata ATS di Brescia - con riserva ai sensi dell'artSede Legale in Viale Duca degli Abruzzi 15 a Brescia - Codice fiscale e P.IVA 03775430980 - nella persona del Direttore Generale Xxxx. 161Xxxxxxx Xxxx Sileo, VI comma della Legge Fallimentarelegale rappresentante pro tempore; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione società HB S.R.L. per la Struttura Hotel Belvedere con sede legale in Xxxxxxx xxx Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, n. 2 – di seguito Struttura - P.I. e C.F.: 04261460986 nella persona dell’amministratore unico Sig.ra Xxxx Xxxxxxxxx PREMESSO CHE: • con DGR n. XI/3525 del 05/08/2020 avente per oggetto “Adozione del piano di potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza, in attua- zione dell’art. 1 DL 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77” la Regione Lombardia ha fornito – ad integrazione di altri interventi già messi in campo - indicazioni in merito alle azioni e all’orga- nizzazione finalizzate al potenziamento della rete di assistenza territoriale nell’attuale fase della pandemia COVID 19, in relazione agli aspetti di sor- veglianza epidemiologica, delle misure di controllo del contagio e della presa in carico della patologia da parte della rete stessa; • il punto a. 2 “potenziamento dell’offerta di strutture per l’isola- mento” del “Piano Operativo di potenziamento della rete di Assistenza terri- toriale” allegato alla sopra citata DGR, prevede che sia necessario disporre sul territorio di soluzioni alternative al domicilio laddove lo stesso non fornisca condizioni adeguate ad effettuare il corretto isolamento del soggetto (casi sospetti e successivamente accertati, contatti di caso); • viene dato mandato alle ATS territorialmente competenti di procedere tramite avvisi pubblici all’individuazione dei gestori di tali servizi; VISTO l’art. 21 del D.L. n. 41 del 22.03.2021 che ha prorogato per quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore (23.03.2021) le disposizioni di cui all'artall’articolo 1 comma 2 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 in merito ai c.d. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice DelegatoCovid Hotel”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
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CONSIDERATO. che la stabilizzazione del personale precario utilizzato dalle pubbliche amministrazioni non costituisce un diritto soggettivo del lavoratore a termine ma una scelta organizzativa che deve svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’art.6, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.: come ha affermato la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, nella deliberazione 6.11.2014, n. 192/PAR, “la programmazione presuppone la ricognizione dell’effettivo fabbisogno di personale dell’ente, in relazione (fra l’altro) alle funzioni istituzionali da svolgere, ai carichi di lavoro, alle risorse finanziarie a disposizione; il percorso programmatorio viene compiuto sulla base dell’analisi delle necessità oggettive, non costituisce di certo uno strumento che possa giustificare di per sé un ampliamento della dotazione organica, sorretto dall’unica necessità di soddisfare l’esigenza di procedere a nuove assunzioni o alla stabilizzazione dei lavoratori precari [..] Il problema non è stabilire se la necessità di stabilizzare il personale precario debba influenzare e condizionare la programmazione, ma semmai di comprendere se, dopo aver effettuato l’analisi del fabbisogno in funzione delle esigenze effettive dell’ente, emerga o meno la necessità di utilizzare dei profili professionali che, in concreto, coincidono con quelli del personale” precario in atto utilizzato dal Comune; PRESO ATTO che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale base alla richiamata circolare ministeriale “nelle more dell’adozione delle linee di Roma una domanda indirizzo e di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'artorientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, le amministrazioni possono comunque procedere all’attuazione delle misure previste dall’articolo 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica. 161Si ricorda, VI infatti, che secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma della Legge Fallimentare; che con decreto 1, del 27 settembre 2017d.lgs. 75/2017, in sede di prima applicazione, il Tribunale ha ammesso la Società alla proceduradivieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”; – al comma 1, che la Societài comuni ''al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini prescrittidi competenza, ha depositato la Propostatra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, il Piano possono nel corso degli anni 2017 e la documentazione 2018 adottare le procedure previste dall'art 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 con priorità per le procedure di cui all'artal comma 6“; – al comma 6, che per le assunzioni di soggetti inseriti nell’elenco di cui al richiamato art. 161 commi 2 30, comma 1, della l.r. 5/2014, ai comuni “a decorrere dalla data di assunzione, per l’intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo [nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno 2015 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata corso al 31 dicembre 2015] parametrato in base ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegatosoggetti assunti”; – al comma 8 che l'attività oggetto ''la mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del presente atto31 dicembre 2018, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione dei processi di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, stabilizzazione ai sensi del Regolamento presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2019 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per le Speseciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma” CONSIDERATO che, in base alle testuali indicazioni della richiamata circolare ministeriale, è necessario che il Comune - nelle more dell’adozione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale di cui al novellato art. 6 del d.lgs. 165/2001 - provveda alla ricognizione del personale potenzialmente interessato al processo di reclutamento speciale e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso tali procedure, “ciò al fine di poter definire anche in modo coerente, nel piano dei fabbisogni, le Gare professionalità da reclutare sia in relazione al reclutamento ordinario rivolto all’esterno sia di quello speciale dedicato al superamento del precariato ed i Contratti alla valorizzazione delle esperienze lavorative. Cosicché, una volta adottato il piano dei fabbisogni di ATAC S.p.A. nonché cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le procedure programmate ai sensi dell’OdS dell’articolo 20 risultino coordinate rispetto a quelle previsioni e possano comunque essere eventualmente aggiornate in coerenza”; DATO ATTO che - secondo le indicazioni della circolare n. 8 3/2017- “è opportuno che le amministrazioni adottino in ogni caso un atto interno, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del 22/02/2018personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contrattodistinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, Xxxe definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all’anno, al modo e al quando. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxSi ritiene fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicità” con particolare riguardo alle “modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate di cui all’art. 20, comma 2”;
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CONSIDERATO. che il personale facente parte di questo Comando è tenuto a svolgere le proprie funzioni in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161Uniforme, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; e che la Societàstessa, nei deve essere periodicamente sostituita o integrata a seconda delle stagioni e del grado di usura, si ritiene meno dispendioso in termini prescrittidi tempo ed economicamente più vantaggioso per l’Ente, ha depositato addivenire ad un Accordo Quadro con un solo Operatore Economico al fine di stabilire delle condizioni contrattuali che rimarranno tali per tutta la Propostadurata dello stesso, senza impegnare, peraltro, la Stazione Appaltante ad effettuare ordinativi di fornitura, così come contemplato all’art. 54 del D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016; DATO ATTO che non potendo stabilire a priori le quantità dei capi di abbigliamento necessari per la vestizione degli Operatori della Polizia Locale, si ritine sulla scorta dei dati pregressi, stimare un fabbisogno triennale (2017-2019) interamente finanziato mediante fondi di Xxxxxxxx per un corrispettivo presunto di € 26.280,14 IVA esclusa; ATTESO che si rende necessario procedere mediante la scelta della procedura negoziata sotto soglia in quanto essa risulta maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il Piano e la documentazione quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui all'art. 161 commi 2 all’artt.60 e 3 Legge fall.seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi di espletamento; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta RITENUTO addivenire alla stipula di un Accordo Quadro per la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; chefornitura di vestiario estivo e invernale per il personale della Polizia Locale appartenente al VI Settore, con decreto un Operatore Economico idoneamente qualificato così come sancito dall’art. 36 c. 2 lett. a) e 37 c. 1 del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli arttD.lgs. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 201750/2016, per la procedura durata di che trattasitre anni, vengono identificati i seguenti Responsabili con decorrenza dalla stipula del presente atto e comunque non oltre l’esaurimento dell’importo xxxxxxx xxxxxxxxx nel triennio di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxriferimento come sopra indicato;
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Samples: Determina a Contrarre
CONSIDERATO. che è necessario procedere, stante le necessità manifestate dalle Aziende Sanitarie Regionali, per il tramite del Gruppo di Lavoro istituito in seno al Dipartimento Farmaceutico della Regione Abruzzo nonché del Collegio Tecnico a suo tempo nominato, all’acquisizione di farmaci/specialità medicinali esclusivi e innovativi; PRESO ATTO, pertanto, della documentazione tecnica di gara (Capitolato Tecnico, Tabella Elenco Lotti e Fabbisogni) predisposta dal Gruppo di Lavoro come sopra individuato, trasmessa a mezzo e-mail al RUP della procedura in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso 23/11/2022, come conservata in atti, nella quale sono stati definiti i requisiti minimi nonché i fabbisogni presunti espressi da parte delle singole Aziende Sanitarie contraenti della Regione Abruzzo, per le tipologie ed i quantitativi dei Farmaci esclusivi e innovativi, oggetto della presente procedura acquisitiva; PRESO ATTO, altresì, della documentazione amministrativa predisposta dal Rup, e dallo stesso inviata, unitamente alla documentazione Tecnica di gara predisposta dal Gruppo di Lavoro (Capitolato Tecnico e Tabella Elenco Lotti e Fabbisogni) a mezzo mail in data 13/12/2022, acquisita al protocollo ARIC in data 13.12.2022 con il Tribunale n. 5511, come approvata dalla Direzione Generale (giusta comunicazione di Roma una domanda pari data conservata in atti) composta dai seguenti elaborati: Capitolato d’Oneri/lettera di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017invito (e relativi allegati) DATO ATTO che, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Societàcriterio di aggiudicazione della presente fornitura, nei termini prescrittisuddivisa in N.124 lotti funzionali, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostiindividuato, in via preventiva, al parere non vincolante quello del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheminor prezzo, ai sensi dell’art. 31 95, comma 104, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate, fissate all’interno di un mercato regolamentato a livello nazionale dall’AIFA in termini di autorizzazione al commercio e negoziazione prezzi; RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto indicato nei punti precedenti, procedere: - suddivisione dell’appalto in 124 lotti funzionali; - durata dell’appalto n. 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo Quadro; - non sono previsti rinnovi; - opzioni previste: variazione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, (c.d.quinto d’obbligo), ai sensi del richiamato art. 106, comma 12 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. nonché estensione della fornitura fino a un massimo del 60% del valore contrattuale iniziale ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.; - importo complessivo triennale dell’appalto a base d’asta pari ad € 137.952.981,09 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge per l'intera durata contrattuale; - aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 n. 50/2016, trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate, fissate all’interno di un mercato regolamentato a livello nazionale dall’AIFA in termini di autorizzazione al commercio e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxnegoziazione prezzi; - per la fase sottoscrizione di svolgimento della procedura, individuazione del contraente Accordo Quadro tra l’A.R.I.C. e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019l’O.E. aggiudicatario/i; - per la fase sottoscrizione di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per Contratti Attuativi tra le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile singole Aziende Sanitarie della struttura che gestirà il contratto, XxxRegione Abruzzo e gli XX.XX. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxaggiudicatari; - espletamento della procedura in modalità telematica sulla piattaforma telematica X.XXX.XX;
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CONSIDERATO. che che, attesa la particolare complessità del procedimento, con determina della SC Gestione Patrimonio e Tecnologie n. 971 dd. 30/08/2021 è stato affidato l’incarico di supporto giuridico al RUP all’avv. Xxxxx Xxxxxx dello studio NCTM in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161Milano; DATO ATTO che, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato esaminata la Proposta: - con nota dd. 15/10/2021 prot. GENASUGI-GEN—2021-0093457-P a firma del Direttore responsabile della SC Gestione Patrimonio e Tecnologie veniva richiesto a Siram spa alcuni chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione trasmessa inerenti la parte tecnica di descrizione dei servizi, il Piano la parte economico-finanziaria, la bozza di convenzione e la documentazione i documenti a supporto della stessa; - con nota dd. 28/10/2021 Prot. GENASUGI-GEN—2021-0097906-P a firma del Direttore responsabile della SC Gestione Patrimonio e Tecnologie venivano formulate ulteriori richieste di cui all'art. 161 commi 2 chiarimenti e/o integrazioni inerenti alla definizione del piano economico finanziario, veniva prescritta l’applicazione di quanto normativamente previsto in materia di Criteri Minimi Ambientali sulle opere e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; precisava che, ai sensi dell’artfini della valutazione di fattibilità della Proposta, riteneva essenziale un ribasso del 3% sul Valore complessivo della Concessione ritenendo al contempo, che l’applicazione di tale sconto non infici l’equilibrio economico-finanziario della Proposta; PRESO ATTO che con nota dd. 31 comma 1017/11/2021 acquisita al protocollo GENASUGI-GEN-2021-0104049- A, Siram spa dava riscontro alle richieste di chiarimenti, modifiche ed integrazioni come sopra indicate e formulate nelle date del D.Lgs15 e 28 ottobre 2021 fornendo dettagliata risposta alle richieste di integrazioni e chiarimenti da ritenersi integrativi ed esplicativi della Proposta formulata; ATTESO che con nota dd. 50/2016 19/11/2021 protocollo GENASUGI-GEN-2021-0105093-P Asugi ha preso atto delle risposte fornite e s.m.i. dello sconto del 3% formulato dal Proponente come richiesto da questa SA; PRESO ATTO che con nota dd 10/12/2021 acquisita al protocollo GENASUGI-GEN-2021-0112639, Siram spa ha consegnato la Proposta di Partenariato Pubblico Privato, come emendata alla luce del suo esame istruttorio e del Regolamento per le Spesedelle richieste formulate in via istruttoria da Asugi, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di e composta dai qui elencati elaborati che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;allegati al presente atto:
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Samples: Partenariato Pubblico Privato
CONSIDERATO. che l'ASL Bl ha la necessità di continuare ad usufruire dei servizi di assistenza e manutenzione dei software applicativi in uso sopra elencati, al fine di garantirne il corretto funzionamento, gli aggiornamenti delle versioni del prodotto ed il rispetto della normativa sulla Determinazione n. 17 in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso 10/01/2022 EVIDENZIATO che: - in questo momento un cambiamento del software in parola non sarebbe conveniente in quanto comporterebbe modalità di lavoro differenti con conseguenti oneri di acquisto e di formazione del personale che si rifletterebbero sulla continuità e regolarità delle attività amministrative e sanitarie, - il Tribunale software attualmente in uso non necessita di Roma una domanda adeguamenti radicali ed ulteriori adattamenti, che invece si renderebbero necessari con un cambiamento del software; ATTESO che: - in data 13/12/2021 è stato pubblicato sul sito aziendale un avviso volontario per la trasparenza ex ante (nota prot. n. 39854 del 13/12/2021) al fine di concordato preventivo con riserva conoscere se vi sono altri operatori economici in grado di fornire il servizio di assistenza e di manutenzione sui software applicativi forniti da Engineering Ingegneria Informatica, proprietaria dei programmi sorgente sopra elencati; - da parte del mercato non sono pervenute risposte al predetto avviso entro il termine ivi previsto (10 giorni dalla pubblicazione sul sito aziendale); - il servizio in parola è pertanto da ritenersi infungibile in quanto il servizio di assistenza e di manutenzione sui citati software applicativi può essere fornito unicamente da Engineering Ingegneria Informatica; - ai sensi dell'artdell’art. 1611, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017512, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la SocietàL. 28/12/2015, nei termini prescrittin. 208 (legge di stabilità 2016), ha depositato la Proposta, il Piano “[a]l fine di garantire l'ottimizzazione e la documentazione razionalizzazione degli acquisti di cui all'art. 161 commi 2 beni e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori servizi informatici e di disposizione patrimoniale” fermo connettività, fermi restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto gli obblighi di omologazione che acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche [...] provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli atti strumenti di straordinaria amministrazione acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le transazioni al centrali di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposticommittenza regionali, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori per i beni e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegatoi servizi disponibili presso gli stessi soggetti”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale - è riconducibile all’ordinaria gestione possibile derogare a tale obbligo di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheapprovvigionarsi tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ai sensi dell’art. 31 1, comma 10516, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spesedella predetta legge, le Gare ed i Contratti “esclusivamente a seguito di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, qualora il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato bene o il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxservizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione”; - per la fase l’acquisizione del servizio in oggetto non sono attualmente disponibili strumenti di svolgimento acquisto e di negoziazione né di Consip S.p.A., né di S.C.R. – Piemonte S.p.A., infatti, benché il servizio in oggetto sia riconducibile in astratto al prodotto “Manutenzione di licenze” (CPV 72267100-0) del Sistema Dinamico di Acquisizione della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - Pubblica Amministrazione per la fase fornitura di esecuzione del contrattoprodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ICT – SDAPA) di Consip, ai sensi del Regolamento per le Spesel’esclusività della fornitura da parte di un solo operatore economico non rende idoneo l’utilizzo di tale strumento, le Gare ed i Contratti che è “un processo di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS acquisizione Determinazione n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;17 in data 10/01/2022
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Samples: Determinazione Per l'Affidamento Del Servizio Di Assistenza E Manutenzione Software
CONSIDERATO. che per le due figure di Ufficiale Rogante presenti nell’organico consorziale l’espletamento di tale incombenza risulta non conciliabile con l’attuale carico di lavoro e che, pertanto, sussistono le condizioni per procedere secondo le previsioni dell’art.31 della L.R.n.12/2009 in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso base al quale i Consorzi di bonifica possono esercitare in forma associata anche le funzioni di ufficiale rogante per realizzare le opportune economie di scala e coordinamento delle rispettive funzioni, oltre che dell’art.69 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, secondo cui il Tribunale dipendente Xxxxxx può esplicare contemporaneamente le sue funzioni nell’interesse di Roma una domanda due o più Consorzi, previo accordo tra le rispettive Amministrazioni, nonché tra queste e l’interessato; TENUTO CONTO della disponibilità manifestata dal Consorzio di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161bonifica Alta Pianura Veneta a mettere a disposizione, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Societàesclusivamente per lo svolgimento delle succitate incombenze, nei termini prescrittied alle condizioni previste dall’allegata bozza di accordo il proprio Capo Settore Amministrativo ed Ufficiale Rogante e Euganeo, ha depositato la Propostadr.Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, il Piano e quale ha dichiarato la documentazione propria disponibilità; APERTA la discussione, nel corso del quale il Direttore, dr.Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, su invito del Presidente ha illustrato la situazione; RITENUTO di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fallapprovare l’allegata bozza di accordo con il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta riguardante lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale Rogante da parte del dr.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che Xxxxxxxxxx Xxxxxxx nei principali atti riguardanti i predetti affidamenti in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori appalto e di disposizione patrimoniale” fermo restando che autorizzare il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale Presidente alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxrelativa sottoscrizione;
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Samples: Interconsortium Agreement
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Societàdelibera n. 299 della seduta dell’Ufficio di Presidenza del 31/03/2021: - ha approvato il programma generale 2021 di manifestazioni, nei termini prescrittiattività ed iniziative promozionali del Consiglio regionale a Cura dell’Ufficio di Gabinetto ed altresì autorizzata la medesima struttura a provvedere agli adempimenti amministrativi connessi all’organizzazione delle suddette attività; - fa rientrare all’interno del programma la seguente iniziativa: promozioni editoriali "90 rifugio Pordenone"; - ha approvato, ha depositato la Propostaper esigenze di rappresentanza del Consiglio regionale, il Piano e la documentazione l’acquisto da parte dell’Ufficio di Gabinetto di un congruo numero di copie del volume di cui all'artal paragrafo che precede; - ha ammesso, per il suddetto acquisto, una spesa massima di Euro 1.000,00 (diconsi mille/00) onnicomprensivi, da imputarsi sul capitolo 7.1 (beni per attività di rappresentanza) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2021 (missione 01 – programma 01 – codice pdcf 1.3.1.2.9); CONSIDERATO, a seguito di indagine conoscitiva effettuata dallo scrivente, che l’esclusiva disponibilità del volume è in capo al Club Alpino Italiano Sezione di Pordenone (c.f. 161 commi 2 80000810939 p.i. 01233270931) con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxx 0/X 00000 Xxxxxxxxx; DATO ATTO, a seguito di quanto sopra, che: - non è possibile effettuare, in ossequio alle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti – procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 3 Legge fall.formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” diffuse dall’ANAC, un’indagine preliminare, esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea di eventuali potenziali affidatari di una siffatta prestazione, tenuto conto che il bene è nella disponibilità esclusiva di un solo operatore sul mercato; che con decreto - allo stato, non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che bene in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; cheargomento ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato n. 488 e che la proposta tipologia di concordato presentata da ATAC bene richiesto, ovvero equivalente, non è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fallpresente sul MEPA; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e RITENUTO, per le causali appena espresse: - di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, avviare procedura ai sensi dell’art. 31 36, secondo comma 10lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, del D.Lgs. 50/2016 n. 50 e s.m.i. e dell’articolo 4, comma 7, del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti l’acquisizione in economia di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, beni e servizi per la procedura l’acquisto di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxvolumi “90 rifugio Pordenone”; - per di affidare alla Club Alpino Italiano Sezione di Pordenone la fase fornitura di svolgimento della procedura, individuazione copie del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019predetto volume; - per la fase di esecuzione del contrattoDATO ATTO, ai sensi del secondo comma dell’art. 33 del regolamento consiliare di contabilità, che: - il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello dell’affidamento, per esigenze di rappresentanza, di una fornitura di volumi “90 rifugio Pordenone”; - l’oggetto del contratto è l’acquisto di copie del volume “90 rifugio Pordenone”; - il valore economico massimo della fornitura è di Euro 1.000,00 (diconsi mille/00) iva inclusa; - l’accordo verrà negoziato e stipulato mediante lo strumento della piattaforma elettronica regionale eAppaltiFVG (RdO ad unico fornitore); - la scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, secondo comma lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 4, comma 7, del Regolamento per le Spesel’acquisizione in economia di beni e servizi, le Gare ed per la seguente motivazione: disponibilità esclusiva; DATO altresì atto che: - alla procedura è stato assegnato il seguente CIG: Z4531A97DC; - la spesa sarà impegnata con successiva determinazione; - i Contratti costi per la fornitura di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS volumi “90 rifugio Pordenone”, per un massimo di Euro 1.000,00 onnicomprensivi, troveranno copertura sul capitolo 7.1 (beni per attività di rappresentanza) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2021 (missione 01 – programma 01 – codice pdc 1.3.1.2.9); n. 8 50 e dell’articolo 4, comma 7, del 22/02/2018Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi per l’acquisto di volumi “90 rifugio Pordenone”; - di affidare la fornitura di volumi “90 rifugio Pordenone” alla Club Alpino Italiano Sezione di Pordenone, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx(c.f. Xxxxxxxxxx 80000810939 p.i. 01233270931) con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxx 0/X 00000 Xxxxxxxxx;; - di dare atto che:
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CONSIDERATO. che il valore effettivo di ogni singolo lotto aggiudicato sarà quantificabile solamente a posteriori, anche in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale seguito all’eventualità di Roma una domanda fornitura di concordato preventivo prodotti da parte di Operatori Economici diversi dal primo aggiudicatario, debitamente motivata dall’utilizzatore, e in una misura non superiore al 35% del fabbisogno totale; DATO ATTO che, anche in seguito ad interlocuzioni occorse tra la SC ABS con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano le Strutture utilizzatrici e la documentazione SC Farmacia, si riteneva opportuno procedere all’adesione per quanto di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; checompetenza della AOU Sassari, con decreto del 16.01.2019per un importo calcolato sulla previsione di spesa massima, così composta: il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva65% dell’importo offerto dal 1° aggiudicatario, al parere non vincolante quale viene sommato il 35% dell’offerta economica massima presentata per ogni singolo lotto (colonna spesa Massima del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; file nominato “ALLEGATO 6 - rettificato V2” ). ATTESO che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 104 dell’Allegato al Capitolato Tecnico “MODALITA’ DI CONSEGNA”, si è optato per una modalità ordinaria di cui alla lettera “A)” mediante emissione di Ordinativi di Fornitura/contratto aventi ad oggetto gli impianti-tipo di cui al Capitolato Tecnico. EVIDENZIATO che negli Ordinativi di Fornitura, dovranno essere riportate le specifiche esigenze cliniche che hanno portato alla scelta del D.Lgsfornitore diverso dal primo in graduatoria. 50/2016 e s.m.iDATO ATTO che ai sensi dell’art. e 12 del Regolamento per le Spesedisciplinare di gara gli O.E. destinatari di Ordini di Fornitura dovranno consegnare al Direttore dell’ Esecuzione del Contratto (DEC), le Gare ed i Contratti con cadenza trimestrale, a partire dalla data di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione stipula del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxun report degli ordinativi ricevuti ed evasi nel periodo di riferimento, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contrattoconseguentemente il DEC dovrà, ai sensi del Regolamento per le Spesecon cadenza annuale, le Gare ed trasmettere al RUP uno schema riepilogativo contenente i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;quantitativi e gli importi effettivamente assegnati a ciascun O.E.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Protesi Ortopediche
CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale che, stante quanto sopra esposto, si è resa necessaria l’indizione di Roma una domanda di concordato preventivo gara pubblica ad evidenza europea con riserva la forma della procedura aperta, ai sensi dell'artdel combinato disposto dell’art. 161122, VI comma dell’art. 114, dell’art. 60 e dell’art. 54 del D.lgs. 50/16, per l’affidamento di un Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 co. 6 del D.lgs. 50/16, relativo alla fornitura di n. 121 tram bidirezionali; che la Divisione Superficie con mail del 5/09/2022 ha pertanto elaborato e trasmesso il Capitolato Speciale e relativi allegati inerenti l’appalto in oggetto; che gli aspetti procedurali di gara e i contenuti non tecnici del Capitolato Speciale sono stati oggetto di concertazione fra la Divisione Superficie di cui sopra e la Struttura Acquisti; che, come da indicazioni condivise con Roma Capitale, ATAC S.p.A. ha stabilito di procedere all’affidamento tramite lo strumento dell’Accordo Quadro al fine di rendere maggiormente efficiente la pianificazione della Legge Fallimentarefornitura, in termini di quantità e tipologia di prodotto, rispondendo all’esigenza di garantire in modo continuativo il trasporto pubblico locale nonché in considerazione della reale attuabilità delle previsioni di finanziamento; che tutti i documenti tecnici, quali Capitolato Speciale d’Appalto, Specifica Tecnica e relativi allegati, sono stati redatti da parte di ATAC S.p.A. quale Stazione Appaltante, condivisi con Roma Capitale in ogni fase di elaborazione e definizione e trasmessi alla stessa con nota prot. n. 0193266 del 7/12/2022, in atti (Allegato 6) per approvazione; che con decreto nota prot. QG/2022/0046374 del 27 settembre 201712/12/2022, il Tribunale in atti (Allegato 7), Roma Capitale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione approvato gli atti di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditorisopra; che, stante quanto sopra indicato, con decreto Deliberazione del 16.01.2019Consiglio di Amministrazione n. 37 del 12/12/2022 ATAC S.p.A., il Tribunale in atti (Allegato n. 8), ha rilevato che autorizzato l’indizione di una gara pubblica ad evidenza europea con la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata forma della procedura aperta, ai sensi degli arttdel combinato disposto dell’art. 177 122, dell’art. 114, dell’art. 60 e 178 Legge falldell’art. 54 del D.lgs. 50/16, per l’affidamento di un Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 co. 6 del D.lgs. 50/16, relativo alla fornitura di n. 121 tram bidirezionali; che che, successivamente all'approvazione della Deliberazione n. 37/2022, con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da riferimento alla procedura in oggetto, ATAC S.p.A. si è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e determinata - concordemente con Roma Capitale - ad avvalersi della procedura di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che "vigilanza collaborativa" dell’Autorità Nazionale Anticorruzione su tutti gli atti di straordinaria amministrazione indicati all’art. 6 del Protocollo d’intesa tra Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile a cui ha aderito il Commissario Straordinario per le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; chetramvie, ai sensi dell’art. 31 comma 213 del D.lgs. 50/2016; che, in ragione dell'avvio di tale "collaborazione" con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, gli atti di gara approvati con la suindicata Deliberazione non sono stati pubblicati; che con la nota prot n. 0197916 del 15/12/2022, in atti (Allegato n. 9), ATAC S.p.A. ha inviato all’Autorità Nazionale Anticorruzione la documentazione relativa all’Accordo Quadro in oggetto, in qualità di Stazione Appaltante del Commissario Straordinario per le tramvie; che con nota QG/2022/0047906 del 21/12/2022, in atti (Allegato n. 10), Roma Capitale ha richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione di sottoporre a vigilanza collaborativa l’affidamento della fornitura dei tram serventi le opere commissariate; che tale circostanza, stante la strategia di gara adottata (Accordo Quadro per l’individuazione di un unico modello di tram sia per la sostituzione dell’attuale parco rotabile sia per costituire la dotazione per il funzionamento delle tramvie previste tra le opere commissariali per il Giubileo) ha comportato quale conseguenza inevitabile di estendere la vigilanza collaborativa di ANAC all’intera gara ( nota prot. n. 0201746 del D.Lgs22/12/2022, in atti Allegato n. 11), ivi inclusa la parte di fornitura non strumentale alle nuove tramvie; che, con nota ANAC prot. n. 0109418 del 29/12/2022 relativa al Fascicolo 5756/2022 - Procedura di gara aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122, 114 e 118 nonché dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’Accordo Quadro con un unico Operatore Economico relativo alla fornitura di n. 121 tram bidirezionali –, in atti (Allegato 12), sono pervenute, nelle more del perfezionamento del Protocollo di Intesa sulla vigilanza collaborativa, le osservazioni relativamente alla documentazione prodotta e trasmessa da ATAC S.p.A. con le note di cui sopra; che, con nota prot. n. 152/T del 30/12/2022, in atti (Allegato n. 13), il Commissario Straordinario per le tramvie ha richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione di sottoporre a vigilanza collaborativa l’affidamento della fornitura dei tram serventi le opere commissariate; che Roma Capitale ed ATAC S.p.A. hanno fornito per competenza riscontro all’Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle osservazioni di cui sopra, in merito al Fascicolo 5756/2022, rispettivamente con nota prot. n. QG/2023/0000983 del 10/01/2023 e nota prot. n. 0004154 del 10/01/2023, in atti (Allegato n. 14 e n. 15); che, con nota prot. ANAC n. 0003863 del 17/01/2023, in atti (Allegato n. 16), l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha trasmesso, in conformità al deliberato del Consiglio dell’Autorità dell’11/11/2023, il Protocollo di vigilanza collaborativa, al fine di consentirne il perfezionamento con la sottoscrizione da parte di Roma Capitale e del Commissario Straordinario per le tramvie; che, con medesima nota, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha preso atto che le osservazioni trasmesse in data 28/12/2022 sono state sostanzialmente condivise da Roma Capitale ed ATAC S.p.A. ed apportate sulla documentazione di gara ed ha formulato contestualmente ulteriori brevi osservazioni - puntualmente recepite -, al fine di consentire una pronta pubblicazione; che il recepimento delle osservazioni poste dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ha determinato alcune modifiche degli atti di gara approvati con Deliberazione n. 37/2022, che hanno indotto ATAC S.p.A. a modificare parzialmente gli stessi al fine di renderli rispondenti a quanto rappresentato dall’Autorità in virtù del citato Protocollo; che, stante quanto sopra esposto, si rende pertanto necessario, con il presente atto, integrare e parzialmente modificare la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 12/12/2022 e sottoporre nuovamente ad autorizzazione l’indizione di una gara pubblica ad evidenza europea con la forma della procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 122, dell’art. 114, dell’art. 60 e dell’art. 54 del D.lgs. 50/16, per l’affidamento di un Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 co. 6 del D.lgs. 50/16, relativo alla fornitura di n. 121 tram bidirezionali; che nella procedura proposta, essendo il medesimo oggetto di che trattasi direttamente funzionale al servizio di trasporto pubblico gestito da ATAC S.p.A., si applicherà la disciplina dei settori speciali prevista nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; che il settore tecnico, al fine di ottimizzare le attività operative e di gestione dell’Accordo Quadro in argomento, ha stabilito di non procedere, ex art. e 51 del Regolamento D.lgs. 50/2016, alla suddivisione in lotti in quanto: − trattandosi di una fornitura essenziale per le Spesel’operatività dell’esercizio, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di appare più opportuno che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS abbia un unico interlocutore per tutto quanto necessario all’esecuzione della fornitura; − non risulterebbe economicamente conveniente, laddove l’unicità della prestazione consente di ottenere economie di scala ed un’intrinseca (quanto potenziale) efficienza della prestazione medesima; che il Capitolato Speciale d’Appalto, nella sua versione definitiva e modificata in maniera non sostanziale rispetto a quanto autorizzato con Deliberazione n. 8 37/2022, è stato trasmesso dal settore tecnico competente alla Struttura Acquisti con nota prot. n. 0009739 del 22/02/201819/01/2023, in atti (Allegato n. 17); che il Dirigente responsabile Bando ed i documenti di gara, tutti in atti (Allegati n. 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28), facenti parte integrante della struttura che gestirà il contrattopresente Deliberazione, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;anch’essi in forma non sostanzialmente modificata, vengono sottoposti nuovamente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e di seguito elencati:
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Samples: Accordo Quadro