Common use of Consiglio scientifico Clause in Contracts

Consiglio scientifico. 1. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro. 2. Il consiglio scientifico è composto da un massimo di n. 2 rappresentanti per ciascuna Università convenzionata, di cui uno con funzioni di responsabile della locale sezione scientifica, designati dai rettori su proposta dei rispettivi aderenti e al loro interno. 3. Il consiglio scientifico resta in carica per un quinquennio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile. 4. Il consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni: a) elegge al proprio interno il direttore e, su proposta del direttore, il vicedirettore, tra i componenti aventi i requisiti per l'elezione alla carica di direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. b) approva il programma quinquennale di sviluppo del Centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del direttore, il piano annuale di attività del Centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari; c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca; d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile, e allocati con idoneo titolo all’interno della proposta di budget economico e degli investimenti del dipartimento di supporto amministrativo-contabile. Autorizza le spese entro i limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e svolge i compiti in esso previsti; e) approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del Centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell’Università degli studi di Genova e delle altre Università aderenti, le richieste di finanziamento e gli accordi con i dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti; f) delibera gli indirizzi per l’amministrazione dei fondi del Centro e dispone sulla utilizzazione delle attrezzature acquistate dal Centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università sede amministrativa del Centro; g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al Centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Xxxxxx e di ritiro di adesione di docenti; h) approva l’eventuale regolamento di funzionamento del Centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti. i) approva la proposta di rinnovo del Centro per il quinquennio successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati; l) approva la proposta di scioglimento anticipato del Centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati; m) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore o da almeno un quarto dei suoi componenti. 5. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore in seduta ordinaria di norma ogni quattro mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei componenti. In caso di impedimento o assenza del direttore, il consiglio è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l’identificazione certa dei partecipanti e un’effettiva interazione tra i componenti del consiglio scientifico. 6. La convocazione è fatta dal direttore per iscritto almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato con almeno ventiquattro ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze. 7. Il direttore è tenuto a inserire all’ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta per iscritto da almeno un quinto dei membri del consiglio, dandone comunicazione ai suoi componenti con un preavviso di almeno ventiquattro ore. 8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta. 9. Il responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile del Centro svolge, di norma, le funzioni di segretario verbalizzante. 10. È facoltà del direttore indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al Centro per una ricognizione dell’attività scientifica svolta e programmata dal Centro.

Appears in 2 contracts

Samples: Convention for the Establishment of a Research Center, Convention for the Establishment of the Interuniversity Research Center on 'Scientific Literature in Latin From the Middle Ages to the Modern Age'

Consiglio scientifico. 1. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centrocentro. 2. Il consiglio scientifico è composto da [N.B.: Un collegio, per essere tale, deve essere composto da almeno tre membri] un massimo di n. 2 …… rappresentanti per ciascuna Università convenzionata, di cui uno con funzioni di responsabile della locale sezione scientifica, designati dai rettori su proposta dei rispettivi aderenti e al loro interno. 3. Il consiglio scientifico resta in carica per un quinquenniotriennio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile. 4. Il consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni: a) elegge al proprio interno il direttore [e, su proposta del direttore, il vicedirettore, tra i componenti aventi i requisiti per l'elezione alla carica di direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.impedimento – eventuale; N.B. in alternativa si propone di rimettere la designazione direttamente al direttore]; b) approva il programma quinquennale triennale di sviluppo del Centrocentro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del direttore, il piano annuale di attività del Centrocentro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari; c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca; d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile, e allocati con idoneo titolo all’interno della proposta di budget economico e degli investimenti del dipartimento di supporto amministrativo-contabile. Approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla situazione consuntiva. Autorizza le spese entro i limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e svolge i compiti in esso previsti; e) approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del Centrocentro, nel rispetto del pertinente regolamento dell’Università degli studi di Genova e delle altre Università aderentiGenova, le richieste di finanziamento e gli accordi con i dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti; f) delibera gli indirizzi per l’amministrazione dei fondi del Centro centro e dispone sulla utilizzazione delle attrezzature acquistate dal Centro centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università sede amministrativa del Centrocentro; g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al Centro centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Xxxxxx e di ritiro di adesione di docenti; h) approva l’eventuale regolamento di funzionamento del Centro centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti. i) approva la proposta di rinnovo del Centro centro per il quinquennio successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati; l) approva la proposta di scioglimento anticipato del Centrocentro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati; m) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore o da almeno un quarto dei suoi componenti. 5. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore in seduta ordinaria di norma ogni quattro mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno la metà un quarto [NUMERO CHE PUO’ VARIARE A SECONDA DELLA CONSISTENZA NUMERICA DEL CONSIGLIO] dei componenti. In caso di impedimento o assenza del direttore, il consiglio è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l’identificazione certa dei partecipanti e un’effettiva interazione tra i componenti del consiglio scientifico. 6. La convocazione è fatta dal direttore per iscritto almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato con almeno ventiquattro ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze. 7. Il direttore è tenuto a inserire all’ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta per iscritto da almeno un quinto dei membri del consiglio, dandone comunicazione ai suoi componenti con un preavviso di almeno ventiquattro ore. 8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta. 9. Il responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile del Centro centro svolge, di norma, le funzioni di segretario verbalizzante. 10. È facoltà del direttore indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al Centro centro per una ricognizione dell’attività scientifica svolta e programmata dal Centrocentro.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Per l'Istituzione Del Centro Interuniversitario Di Ricerca

Consiglio scientifico. 1Il Consiglio Scientifico è composto da: a) Il Direttore del Centro; b) il Responsabile di ognuna delle Unità di Ricerca delle Università partecipanti. Il consiglio scientifico Consiglio Scientifico: - delibera sulle richieste di adesione di altri Atenei; - delibera sulle richieste di afferenza di cui all’art. 6 del presente Statuto; - delibera sulla costituzione delle Unità di Ricerca; - su proposta delle Unità di Ricerca, definisce il Piano delle Attività del Centro e ne cura l’attuazione; - cura l’esecuzione delle delibere adottate; - approva il budget annuale di pertinenza del Centro; - elegge, tra i propri componenti, il Direttore del Centro; - delibera su ogni altra questione non espressamente di competenza del Direttore del Centro. Il budget annuale, qualora comporti oneri finanziari a carico delle Università aderenti deve essere approvato dagli Organi di governo competenti delle Università coinvolte. Nell’ipotesi in cui gli Organi di governo di una Università non approvassero il contributo di cui al comma precedente, è l'organo consentito alla stessa Università il recesso immediato. Il Consiglio Scientifico può deliberare, a maggioranza, la designazione del Presidente Onorario. Il Presidente Onorario è scelto fra i professori ordinari collocati in quiescenza che siano in possesso di indirizzo, di programmazione una riconosciuta autorevolezza culturale e di deliberazione scientifica e che abbiano acquisito particolari meriti nella ricerca e nella promozione delle attività del Centro. 2. Il consiglio scientifico è composto da un massimo presidente Onorario partecipa, senza diritto di n. 2 rappresentanti per ciascuna Università convenzionatavoto, di cui uno alle riunioni del Consiglio Scientifico collaborando, d’intesa con funzioni di responsabile della locale sezione scientificail Direttore, designati dai rettori su proposta dei rispettivi aderenti a perseguire in modo efficace e al loro interno. 3continuativo gli obiettivi del Centro. Il consiglio scientifico resta in carica per un quinquennio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile. 4. Il consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni: a) elegge al proprio interno il direttore e, su proposta del direttore, il vicedirettore, tra i componenti aventi i requisiti per l'elezione alla carica di direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. b) approva il programma quinquennale di sviluppo del Centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del direttore, il piano annuale di attività del Centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari; c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca; d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile, e allocati con idoneo titolo all’interno della proposta di budget economico e degli investimenti del dipartimento di supporto amministrativo-contabile. Autorizza le spese entro i limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e svolge i compiti in esso previsti; e) approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del Centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell’Università degli studi di Genova e delle altre Università aderenti, le richieste di finanziamento e gli accordi con i dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti; f) delibera gli indirizzi per l’amministrazione dei fondi del Centro e dispone sulla utilizzazione delle attrezzature acquistate dal Centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università sede amministrativa del Centro; g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al Centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Xxxxxx e di ritiro di adesione di docenti; h) approva l’eventuale regolamento di funzionamento del Centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti. i) approva la proposta di rinnovo del Centro per il quinquennio successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati; l) approva la proposta di scioglimento anticipato del Centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati; m) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore o da almeno un quarto dei suoi componenti. 5. Il consiglio scientifico Consiglio Scientifico è convocato dal direttore in seduta ordinaria di norma Direttore almeno due volte l’anno anche per l’approvazione del budget e comunque ogni quattro mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del direttore qual volta il Direttore lo ritenga necessario o quando ne faccia la convocazione sia richiesta motivata da almeno la metà dei componenti. In caso componenti con diritto di impedimento o assenza del direttore, il consiglio è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l’identificazione certa dei partecipanti e un’effettiva interazione tra i componenti del consiglio scientifico. 6. La convocazione è fatta dal direttore per iscritto almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato con almeno ventiquattro ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze. 7voto. Il direttore è tenuto a inserire all’ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta per iscritto da almeno un quinto dei Consiglio Scientifico dura in carica tre anni ed i suoi membri del consiglio, dandone comunicazione ai suoi componenti con un preavviso di almeno ventiquattro orepossono essere confermati”. 8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta. 9. Il responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile del Centro svolge, di norma, le funzioni di segretario verbalizzante. 10. È facoltà del direttore indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al Centro per una ricognizione dell’attività scientifica svolta e programmata dal Centro.

Appears in 1 contract

Samples: Election Procedures