Consulenti Finanziari Clausole campione

Consulenti Finanziari. Nella prestazione dei Servizi di Investimento, la Banca si avvale di Consulenti Finanziari iscritti nell’apposito Albo dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari. La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo” previsto dall’art. 12, comma 0, xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx 14 novembre 1997, n. 485. Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministro del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000,00 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento. Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo della Banca.
Consulenti Finanziari. In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, il Cliente in esecuzione ai rapporti dedotti nel presente Contratto, si impegna sotto la propria responsabilità a non consegnare ai Consulenti Finan- ziari incaricati dalla Banca denaro contante, Prodotti Finanziari e titoli di credito al portatore o assegni bancari o circolari intestati a soggetti diversi dal Cliente stesso e non riportanti la clausola di non trasferibilità.

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