CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Clausole campione

CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE. Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE. 1. Ogni controversia inerente il contratto di appalto, è devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario. Foro esclusivo e non concorrente con gli altri fori previsti è il Foro ove ha sede legale l’Azienda. 2. L’insorgere di una controversia non autorizza l’appaltatore ad interrompere l’esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto.
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE. Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al foro di Monza. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria.
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE. In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del Contratto, del presente Capitolato d’Xxxxx e/o degli altri atti di gara, nonché dell’offerta presentata in sede di gara ovvero in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle controversie. Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE. In caso di controversie in merito all’interpretazione del Contratto, del presente Capitolato d’Xxxxx, nonché dell’offerta presentata in sede di gara ovvero in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle controversie.
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE. Per ogni controversia in merito alla gara e all’esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Lodi. Ai sensi dell’articolo 209 del decreto legislativo n. 50/2016 si segnala che il contratto di fornitura oggetto della presente procedura non conterrà la clausola compromissoria. Nelle more di un eventuale giudizio la ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura. In caso contrario l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi si riserva la facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull’importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE. Per le eventuali controversie relative al presente capitolato e al relativo contratto, che le parti ritenessero di non poter risolvere in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE. 1 . Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura e/o servizio è escluso il ricorso a procedure arbitrali; è pertanto sempre competente alla definizione delle controversie non risolte in via amministrativa il Giudice Ordinario. Foro esclusivo e non concorrente con gli altri fori previsti, il Foro di Tempio Pausania.
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE. Nel caso di insorgenza di controversie, queste dovranno essere preliminarmente trattate dai soggetti firmatari del contratto o da chi ne esercita le funzioni e, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite dall’Autorità Giudiziaria competente. In tal caso, per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, è competente il Foro di L’Aquila.
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE. Tutte le controversie che potessero insorgere tra la parti, relativamente all’applicazione e all’interpretazione della presente convenzione, saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per tali controversie è in ogni caso competente il Foro di Udine.