{"component": "clause", "props": {"groups": [{"snippet": "Per le controversie di natura medica sull\u2019indennizzabilit\u00e0 del sinistro, in caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidit\u00e0 permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilit\u00e0 e delle spese di cura, si potr\u00e0 procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell\u2019Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, pi\u00f9 vicino al luogo di residenza dell\u2019Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per la met\u00e0 delle spese e competenze, per il terzo medico. \u00c8 data facolt\u00e0 al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l\u2019opportunit\u00e0, l\u2019accertamento definitivo dell\u2019invalidit\u00e0 permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio pu\u00f2 intanto concedere una provvisionale sull\u2019indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalit\u00e0 di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d\u2019ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.", "size": 102, "snippet_links": [{"key": "controversie-di-natura-medica", "type": "clause", "offset": [7, 36]}, {"key": "invalidit\u00e0-permanente", "type": "definition", "offset": [190, 211]}, {"key": "spese-di-cura", "type": "definition", "offset": [264, 277]}, {"key": "in-alternativa", "type": "definition", "offset": [323, 337]}, {"key": "collegio-medico", "type": "clause", "offset": [400, 415]}, {"key": "consiglio-dellordine", "type": "definition", "offset": [578, 599]}, {"key": "istituto-di", "type": "definition", "offset": [725, 736]}, {"key": "le-parti", "type": "clause", "offset": [1352, 1360]}], "samples": [{"hash": "89gw0W3S8p2", "uri": "/it/contracts/89gw0W3S8p2#controversie", "label": "Assicurazione", "score": 33.8711013794, "published": true}, {"hash": "bPFGHjMtCYM", "uri": "/it/contracts/bPFGHjMtCYM#controversie", "label": "Insurance Policy", "score": 33.723285675, "published": true}, {"hash": "4Iy9rZyOxJU", "uri": "/it/contracts/4Iy9rZyOxJU#controversie", "label": "Insurance Policy", "score": 32.0753898621, "published": true}], "hash": "d6a18d7ed80951b37dfd7c760ba29cd0", "id": 2}, {"snippet": "Qualora tra l\u2019Assicurato e la Societ\u00e0 insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell\u2019Infortunio o della Malattia oppure sulla durata della Inabilit\u00e0 Totale Temporanea, la decisione della controversia pu\u00f2 essere demandata ad un collegio di tre medici. L\u2019incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell\u2019Ordine dei Medici della citt\u00e0 ove ha sede l\u2019istituto di medicina legale pi\u00f9 vicina alla residenza dell\u2019Assicurato, luogo dove si riunir\u00e0 il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la met\u00e0 delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalit\u00e0 di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.", "size": 121, "snippet_links": [{"key": "la-societ\u00e0", "type": "clause", "offset": [27, 37]}, {"key": "eventuali-controversie", "type": "clause", "offset": [48, 70]}, {"key": "inabilit\u00e0-totale-temporanea", "type": "definition", "offset": [163, 190]}, {"key": "la-decisione", "type": "clause", "offset": [192, 204]}, {"key": "consiglio-dellordine", "type": "definition", "offset": [531, 552]}, {"key": "collegio-medico", "type": "clause", "offset": [878, 893]}, {"key": "le-parti", "type": "clause", "offset": [991, 999]}], "samples": [{"hash": "7NOLOovgL3S", "uri": "/it/contracts/7NOLOovgL3S#controversie", "label": "Contratto Di Assicurazione Collettiva", "score": 34.196849823, "published": true}, {"hash": "6Bu3mnM3SCL", "uri": "/it/contracts/6Bu3mnM3SCL#controversie", "label": "Contratto Di Assicurazione Del Credito", "score": 34.196849823, "published": true}, {"hash": "1HUhYWHc8FL", "uri": "/it/contracts/1HUhYWHc8FL#controversie", "label": "Contratto Di Assicurazione Collettiva", "score": 28.7905483246, "published": true}], "hash": "16158ff1d0ea22561ce86d34a899e077", "id": 1}, {"snippet": "9.2.1.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente\na) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;\nb) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all\u2019offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell\u2019articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell\u2019articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all\u2019articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all\u2019offerta o alle eventuali giustificazioni dell\u2019offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalit\u00e0 previste dall\u2019ordinamento, se presentato contro l\u2019aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell\u2019articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:\na) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;\nb) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall\u2019operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;\nc) l\u2019affidamento all\u2019operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche gi\u00e0 offerte dall\u2019aggiudicatario originario;\nd) non si procede al subentro del supplente se l\u2019aggiudicatario originario pu\u00f2 proseguire nel contratto ai sensi dell\u2019articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.", "size": 82, "snippet_links": [{"key": "scelta-del-contraente", "type": "clause", "offset": [41, 62]}, {"key": "stazione-appaltante", "type": "definition", "offset": [155, 174]}, {"key": "data-di-pubblicazione-del-bando-di-gara", "type": "clause", "offset": [334, 373]}, {"key": "procedura-di-affidamento", "type": "clause", "offset": [614, 638]}, {"key": "motivi-di-esclusione", "type": "clause", "offset": [687, 707]}, {"key": "requisiti-di-partecipazione", "type": "definition", "offset": [714, 741]}, {"key": "esclusioni-per", "type": "definition", "offset": [1035, 1049]}, {"key": "provvedimento-di-aggiudicazione", "type": "clause", "offset": [1245, 1276]}, {"key": "accordo-bonario", "type": "clause", "offset": [1470, 1485]}, {"key": "competenza-arbitrale", "type": "clause", "offset": [1642, 1662]}, {"key": "lettera-d", "type": "definition", "offset": [1744, 1753]}, {"key": "procedura-di-insolvenza", "type": "definition", "offset": [1847, 1870]}, {"key": "risoluzione-del-contratto", "type": "definition", "offset": [1919, 1944]}, {"key": "recesso-dal-contratto", "type": "definition", "offset": [2003, 2024]}, {"key": "inefficacia-del-contratto", "type": "clause", "offset": [2147, 2172]}, {"key": "gli-operatori-economici", "type": "clause", "offset": [2212, 2235]}, {"key": "procedura-di-gara", "type": "definition", "offset": [2273, 2290]}, {"key": "condizioni-economiche", "type": "definition", "offset": [2716, 2737]}, {"key": "subentro-del-supplente", "type": "clause", "offset": [2803, 2825]}], "samples": [{"hash": "7Fa8ahmMIcg", "uri": "/it/contracts/7Fa8ahmMIcg#controversie", "label": "Disciplinary Regulations for Tender", "score": 29.3390369415, "published": true}, {"hash": "1JaSlcr0K5", "uri": "/it/contracts/1JaSlcr0K5#controversie", "label": "Appalto Di Servizi Tecnici Di Ingegneria E Architettura", "score": 29.3390369415, "published": true}, {"hash": "lcayCvsTHi7", "uri": "/it/contracts/lcayCvsTHi7#controversie", "label": "Disciplinary Regulations for Tender", "score": 24.1704311371, "published": true}], "hash": "906e03b4ddafb7545f3e427631fd6078", "id": 3}, {"snippet": "In caso di controversie sulla natura e sulle conseguenze dell\u2019infortunio, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalit\u00e0 di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall\u2019Assicurato, o dagli aventi diritto, e deve essere fatta per iscritto con l\u2019indicazione del nome del medico designato, dopodich\u00e9 la Societ\u00e0 comunica il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell\u2019Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Societ\u00e0 convoca il Collegio Medico, invitando l\u2019Assicurato a presentarsi. Il Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l\u2019agenzia cui \u00e8 assegnata la polizza o presso la quale \u00e8 stato concluso il contratto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la met\u00e0 alle spese del terzo medico. La decisione del Collegio Medico \u00e8 vincolante per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.", "size": 82, "snippet_links": [{"key": "le-parti", "type": "clause", "offset": [74, 82]}, {"key": "scrittura-privata", "type": "clause", "offset": [121, 138]}, {"key": "condizioni-di-polizza", "type": "definition", "offset": [208, 229]}, {"key": "collegio-medico", "type": "clause", "offset": [360, 375]}, {"key": "aventi-diritto", "type": "clause", "offset": [414, 428]}, {"key": "la-societ\u00e0", "type": "clause", "offset": [522, 532]}, {"key": "il-segretario", "type": "definition", "offset": [711, 724]}, {"key": "il-contratto", "type": "definition", "offset": [1107, 1119]}, {"key": "la-decisione", "type": "clause", "offset": [1223, 1235]}], "samples": [{"hash": "lMoUTlkYspk", "uri": "/it/contracts/lMoUTlkYspk#controversie", "label": "Business Travel Insurance Policy", "score": 30.0825862885, "published": true}, {"hash": "aTyDxggacgz", "uri": "/it/contracts/aTyDxggacgz#controversie", "label": "Polizza Carta Corporate American Express", "score": 30.0825862885, "published": true}], "hash": "7f7d7974dd95032301437d7a483b4953", "id": 4}, {"snippet": "In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilit\u00e0 dell'infortunio nonch\u00e9 sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilit\u00e0 delle indennit\u00e0, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennit\u00e0 a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. 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Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall\u2019articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1. La novella auspicata, ma anche temuta, a opera della legge n. 55/2006. Ricostruzione della ratio legis alla luce dei tentativi di riforma succedutisi nel tempo. \u2013 2. Segue. Esplicazione del conflitto delle parti: premessa sulla costituzionalit\u00e0 dei valori in campo. Un mosaico di interessi richiede un necessario bilanciamento. \u2013 3. Lettu- ra del fenomeno nell\u2019alveo degli strumenti di trasmissione della ric- chezza familiare: dal principio di unit\u00e0 della successione alla chimera della \u201csuccessione anticipata\u201d. \u2013 4. Problematiche di teoria generale del diritto, verso una descrizione affatto particolare dell\u2019istituto. I pa- radigmi della specialit\u00e0 ed eccezionalit\u00e0 a confronto. \u2013 5. La deroga al divieto dei patti successori: disamina compiuta delle tre fattispecie. Opportunit\u00e0 della riforma in chiave di prudenza, non eccessiva, del legislatore.\n1. Il 14 Febbraio 2006 \u00e8 entrata in vigore nell\u2019ordinamento italiano la legge numero 55, in attuazione al disegno di legge n. 3567, intitolato \u00abModifiche al codice civile in materia di patti di famiglia\u00bb: esso ha introdotto un capo V bis all\u2019interno del libro II, titolo IV del codice civile, ovvero nell\u2019ambito della \u201cdivisione\u201d, mutando peraltro l\u2019incipit dell\u2019articolo 458 dello stesso codice, con le parole \u00abFatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti\u00bb. Il \u201cpatto di famiglia\u201d, cos\u00ec inserito nel nostro sistema, pone gli operatori del diritto nella condizione di dover valutare, sulla base dei principi e delle regole dell\u2019ordinamento giuridico italiano, la portata applicativa della novella; il compito non pare affatto semplice, stanti le diffuse interferenze1 della disciplina\n1 Probabilmente inevitabili quando si discorre di contratti: esamina, in particolare, \u00abi rapporti tra il contratto e le altre categorie ordinanti delle posizioni, azioni e relazioni dei privati\u00bb \u2587. \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587, Il contratto, in de qua con almeno tre macrosettori del diritto privato: le suc- cessioni mortis causa \u2013 riferimento reso palese, a tacer d\u2019altro, da una ricostruzione \u201ctopografica\u201d2 della riforma \u2013, la disciplina del contratto in generale \u2013 l\u2019art. 768 bis qualifica espressamen- te il \u201cpatto\u201d come contratto \u2013 ed il diritto dell\u2019impresa, quand\u2019anche essa si esplichi nella forma societaria. Tale com- mistione di profili d\u00e0 conto del problema del legislatore nel tro- vare un assetto, nei limiti del possibile, equilibrato tra le diver- se istanze, necessario, almeno secondo la dottrina pi\u00f9 sensibile alle vicende successorie che coinvolgono le aziende, in partico- lare quelle di maggior fortuna, per scongiurare la frammenta- zione delle realt\u00e0 produttive italiane, evitando, al contempo, di ledere i diritti patrimoniali dei legittimari dell\u2019imprenditore 3 . Non si pu\u00f2, tuttavia, ragionevolmente inquadrare l\u2019istituto, nel- la sua delicata complessit\u00e0, senza prima aver esaminato le li- nee essenziali della storia della riforma, per cogliere i dubbi emersi e le soluzioni accolte nel corso degli anni, fondamentali nella scelta dell\u2019angolo visuale di questa trattazione. Il nostro excursus deve, necessariamente, prendere le mosse dalla Raccomandazione della Commissione CE n. 1069 del 1994, mediante la quale si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione delle piccole e medie imprese, sensibi- lizzando gli imprenditori sul punto, mettendoli in condizione di disporre di strumenti giuridici adeguati ed incoraggiandoli fi- scalmente al trasferimento aziendale per atto tra vivi; questa esigenza fu ribadita anche nelle successive Comunicazioni dello stesso organo, la 94/C 400/01 e la 98/C 93/02, le quali pro-\n2 L\u2019affermazione non sia d\u2019inganno: il patto di famiglia realizza una vi- cenda inter vivos. Sul punto vedasi, tra gli altri, \u2587. \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, Mi- lano, 2009, pag. 634; ID., Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, Famiglia, persone e successioni, 2007, pag. 390. A ci\u00f2 si aggiunga, a dimostrazione della fragilit\u00e0 dell\u2019argomento, che anche il contratto di donazione \u00e8 inserito nel libro secondo del codice.\n3 L\u2019esigenza \u00e8 messa in luce da tutti gli Autori che si sono occupati del tema in esame, seppur con alterne valutazioni di opportunit\u00e0, tal- volta molto critiche. Si segnalano, inter alios, i contributi di \u2587. \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587- ZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 2008, pp. 431 ss., specie per le dotte citazioni storiche; \u2587. \u2587\u2587\u2587\u2587, voce Patto di famiglia, in Enci- clopedia del diritto, annali VI, Milano, 2013, pag. 634, il quale rileva una crescente tendenza a considerare il testamento inadatto a regola- re la successione d\u2019impresa; negli stessi termini, A. PALAZZO \u2013 \u2587. \u2587\u2587- \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587, voce Patto di famiglia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XIV, Roma, 2006, pag.1. posero vari strumenti di semplificazione a livello societario \u2013 per esempio la trasformazione meno ardua da una societ\u00e0 di persone a una societ\u00e0 di capitali \u2013, tributario \u2013 segnatamente nella disciplina dell\u2019imposta delle successioni e donazioni e nel T.U.I.R. \u2013 e successorio, mediante una deroga, se non un\u2019abolizione, del divieto dei patti successori4. Il vento innova- tivo europeo giunse anche in Italia: il primo segnale si rinviene nella c.d. Commissione coordinata dai proff. \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587 \u2587\u2587\u2587\u2587 e \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587 \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587, incaricati dal C.N.R., nel 1997, di elaborare una proposta di riforma del regime successorio dei beni produt- tivi. Il risultato del gruppo di studio fu molto positivo, poich\u00e9 permise di porre basi solide nell\u2019elaborazione del nuovo istituto; si segnalano, in questa sede, alcuni nodi fondamentali risolti dalla Commissione: in primo luogo, essa ha scelto di adottare un congegno negoziale5 per assicurare la continuit\u00e0 aziendale, con un potenziamento delle possibilit\u00e0 offerte all\u2019autonomia dei privati; in secondo luogo, si \u00e8 posto in risalto il ruolo dell\u2019imprenditore, soggetto ritenuto maggiormente adatto a va- lutare le capacit\u00e0 dei discendenti e a conciliare i contrapposti interessi familiari; infine, si \u00e8 intrapresa la via di disciplinare separatamente i c.d. \u201cpatti di famiglia\u201d ed i c.d. \u201cpatti d\u2019impresa\u201d, dispositivi, nello specifico, delle partecipazioni so- cietarie. Quest\u2019ultimo aspetto fu accolto con poco entusiasmo dalla dottrina italiana, dal momento che, tecnicamente, il patto d\u2019impresa assicurava la trasmissione soltanto di azioni nomi- native, tramite lo strumento del diritto di riscatto6: questa scel- ta \u00e8 parsa in seguito troppo articolata e limitante per l\u2019imprenditore, e perci\u00f2 fu abbandonata nel progetto di legge decisivo per l\u2019entrata in vigore della novella. Dal Parlamento, sull\u2019onda del dibattito dottrinale ormai ravvivato, emerse un primo disegno di legge, il n. 2799/97, a firma, tra gli altri, dell\u2019on. Pastore: lo spunto, per noi pi\u00f9 interessante, ricavabile da esso \u00e8 offerto dalla qualificazione del patto in termini di do- nazione7, con regime speciale rispetto a quello disciplinato dagli artt. 769 e seguenti. Come \u00e8 noto, il suddetto disegno di legge\n4 Per una disamina complessiva anche degli interessanti \u201cconsideran- do\u201d, si veda il testo integrale, riportato in G. DE NOVA \u2013 F. DELFINI \u2013 \u2587. \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587 \u2013 \u2587. \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587, Il patto di famiglia, Milano, 2006, pp. 139 ss. 5 Cfr. \u2587. \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587, Il patto di famiglia, Torino, 2009, pag. 42, sulla possibilit\u00e0 di una soluzione diversa, sub specie di diritto di opzione ex lege a favore di uno dei coeredi.", "size": 48, "snippet_links": [{"key": "entrata-in-vigore", "type": "definition", "offset": [1104, 1121]}, {"key": "disegno-di-legge", "type": "clause", "offset": [1185, 1201]}, {"key": "codice-civile", "type": "clause", "offset": [1236, 1249]}, {"key": "il-contratto", "type": "definition", "offset": [1983, 1995]}, {"key": "diritto-privato", "type": "clause", "offset": [2142, 2157]}, {"key": "disciplina-del-contratto-in-generale", "type": "clause", "offset": [2289, 2325]}, {"key": "piccole-e-medie-imprese", "type": "clause", "offset": [3468, 3491]}, {"key": "di-disporre", "type": "definition", "offset": [3564, 3575]}, {"key": "contratto-di", "type": "definition", "offset": [4264, 4276]}, {"key": "societ\u00e0-di-persone", "type": "clause", "offset": [5116, 5134]}, {"key": "gruppo-di", "type": "definition", "offset": [5653, 5662]}, {"key": "continuit\u00e0-aziendale", "type": "definition", "offset": [5929, 5949]}, {"key": "nello-specifico", "type": "definition", "offset": [6353, 6368]}, {"key": "diritto-di-opzione", "type": "clause", "offset": [7561, 7579]}], "samples": [{"hash": "9VtguZT8Fin", "uri": "/it/contracts/9VtguZT8Fin#controversie", "label": "Tesi Di Laurea", "score": 26.1704311371, "published": true}, {"hash": "1vQdlIDbTlW", "uri": "/it/contracts/1vQdlIDbTlW#controversie", "label": "Family Pact", "score": 25.7110099792, "published": true}], "hash": "f57b36a1503173566139e9802d16902b", "id": 6}, {"snippet": "Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico degli interventi di manutenzione comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore al cinque per cento (5%), il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dal Direttore dell\u2019Esecuzione del Contratto e, sentito l\u2019Aggiudicatario, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall\u2019apposizione dell\u2019ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587 sar\u00e0 sottoscritto dall\u2019Aggiudicatario. Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra descritto e l\u2019Aggiudicatario confermi le riserve, si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D.lgs.n.50/2016 per la definizione delle controversie. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato \u00e8 parte integrante, spetta, ai sensi dell\u2019art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto \u00e8 stato stipulato. E\u2019 escluso il ricorso all\u2019arbitrato e alla commissione.", "size": 42, "snippet_links": [{"key": "documenti-contabili", "type": "clause", "offset": [72, 91]}, {"key": "interventi-di-manutenzione", "type": "clause", "offset": [119, 145]}, {"key": "il-responsabile-unico-del-procedimento", "type": "clause", "offset": [254, 292]}, {"key": "direttore-dellesecuzione-del-contratto", "type": "clause", "offset": [345, 384]}, {"key": "accordo-bonario", "type": "clause", "offset": [529, 544]}, {"key": "la-stazione-appaltante", "type": "clause", "offset": [546, 568]}, {"key": "verbale-di-accordo", "type": "definition", "offset": [665, 683]}, {"key": "definizione-delle-controversie", "type": "clause", "offset": [900, 930]}, {"key": "il-presente", "type": "definition", "offset": [1020, 1031]}, {"key": "codice-di", "type": "definition", "offset": [1097, 1106]}, {"key": "il-contratto", "type": "definition", "offset": [1151, 1163]}], "samples": [{"hash": "liMb2T5zsAm", "uri": "/it/contracts/liMb2T5zsAm#controversie", "label": "Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione Del Verde", "score": 29.3390369415, "published": true}, {"hash": "dBhTpxkV93h", "uri": "/it/contracts/dBhTpxkV93h#controversie", "label": "Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Delle Alberature", "score": 27.0771102905, "published": true}, {"hash": "8pvDfZRfnV4", "uri": "/it/contracts/8pvDfZRfnV4#controversie", "label": "Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione", "score": 27.0387878418, "published": true}], "hash": "59760dad384b8ac05e50f1c14df65f81", "id": 7}, {"snippet": "Le controversie di natura medica sulla indennizzabilit\u00e0 del sinistro, nonch\u00e9 su causa, natura e conseguenze dell'infortunio, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, pi vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la met\u00e0 delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facolt\u00e0 al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunit\u00e0, l'accertamento definitivo dell'Invalidit\u00e0 Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio pu\u00f2 intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalit\u00e0 di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. 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