Convenzioni operative. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all’atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione. Le Convezioni operative potranno disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Convenzioni operative. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all’atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-tecnico- scientifiche e delle loro modalità di erogazione. Le Convezioni operative potranno disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno. La prima delle suddette convenzioni sarà stipulata entro 60 gg. dalla firma del presente Accordo.
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Samples: Accordo Quadro
Convenzioni operative. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all’atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali stru- mentali appositamente dedicate. Le Convenzioni Operative operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: in merito a:
a) attività da svolgere; ;
b) obiettivi da realizzare; ;
c) termini e condizioni di svolgimento; ;
d) tempi di attuazione; ;
e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; ;
f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione. Le Convezioni Convenzioni operative potranno disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.
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Samples: Accordo Ex Articolo 15 Della Legge 7 Agosto 1990 N. 241