Corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale al CONTRAENTE per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto per l’unico lotto senza oneri sicurezza, per il periodo innanzi indicato, ammonta a (+ I.V.A., se dovuta max 22%). Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da “ROMA CAPITALE”. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
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Corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale al CONTRAENTE per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto per l’unico lotto senza oneri sicurezza, per il periodo innanzi indicato, ammonta a (seguito del ribasso a base d’asta a € 78.000,00 ( + I.V.A., se dovuta max 22%). Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da “ROMA CAPITALE”. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
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Corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale al CONTRAENTE futuro gestore del servizio per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto per l’unico lotto contratto, senza oneri sicurezza, per il periodo innanzi indicato, ammonta a ad Euro (+ I.V.A.I.V.A. esclusa se dovuta, se dovuta max 22%). Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da “ROMA CAPITALE”. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Le fatture dovranno riportare le indicazioni di legge che saranno precisate dagli uffici di Roma Capitale insieme a quelle previste per finanziamenti PON Metro.
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