Danni consequenziali Clausole campione

Danni consequenziali. La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.
Danni consequenziali per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a Xxxxx derivanti, non dal comportamento diretto o indiretto dell'Assicurato, ma dalle Perdite ad esso conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto).
Danni consequenziali danni materiali subiti dagli enti assicurati in conseguenza degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione
Danni consequenziali. L’Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze: - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione; - colaggio o fuoriuscita dei fluidi; purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti dal presente Capitolato di polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile ai termini del presente Capitolato di polizza.
Danni consequenziali. Sono tali i danni derivanti non già dall'azione diretta d'incendio, esplosione o scoppio, ma per le conseguenti interruzioni di energia, anomalie nel funzionamento delle apparecchiature ed altre alterazioni che possono subire gli enti per effetto di fuoriuscita di fluidi.
Danni consequenziali. Si conviene aItresì che, quaIora in conseguenza di eventi previsti daIIa presente poIizza, e senza I'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiaIi, perdite o deterioramenti in genere agIi enti assicurati, questa poIizza coprirà anche taIi danni o perdite così risuItanti neII'ambito deI Iimite di risarcimento fissato per I'evento che ha originato iI danno.
Danni consequenziali dovuti a mancata o anormale produzione o di- stribuzione di energia elettrica, termica o idrau- lica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di ri- scaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi sopra previsti, che abbiano colpito le cose assicurate. compresi i circuiti elettronici, fino alla concorren- za di € 3.000 per periodo assicurativo. Il paga- mento dell’indennizzo sarà effettuato previa de- trazione di € 150 per ciascun sinistro. La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni: - dovuti a usura e/o carenza di manutenzione; - verificatisi in occasione di montaggi e smon- taggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione; - verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova. a seguito di sviluppo di fumo, gas e vapori propa- gatisi a causa di incendio, esplosione e scoppio. causati per impedire o limitare il danno;
Danni consequenziali. Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, la presente polizza coprirà anche tali danni così risultanti. A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a: -- fumi, gas, vapori; -- mancato od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; -- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione; -- colaggio e fuoriuscita di liquidi.
Danni consequenziali. Spese per la taratura degli impianti Art.13 Dispersione di sostanze
Danni consequenziali. I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché tali danni siano conseguenti agli eventi previsti in polizza che abbiano colpito le cose assicurate oppure altri enti di terzi non assicurati, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia.