Danni da forza maggiore. 1. E’ a completo carico dell’Appaltatore la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, reinterri, muratura, tubazioni, ecc...) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d’opera, alle opere provvisionali ed al macchinario e attrezzatura dell’Appaltatore. 2. Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori, se non in casi di forza maggiore, cioè in caso di danni causati, in corso d’opera e sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall’Appaltatore le normali ed ordinarie precauzioni. 3. Nel caso di danni causati da forza maggiore, per ciascun Contratto Discendente, l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto. 4. Nessun indennizzo è dovuto: quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere; per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera e di utensili; per i danni di forza maggiore subiti da opere non ancora misurate o non ancora inserite regolarmente in contabilità. 5. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
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Danni da forza maggiore. 1. E’ a completo carico dell’Appaltatore la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati L’Appaltatore non può pretendere compensi per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, reinterri, muratura, tubazioni, ecc...) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d’opera, danni alle opere provvisionali ed al macchinario e attrezzatura dell’Appaltatore.
2. Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori, o provviste se non in casi di forza maggioremaggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nessun compenso sarà dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, cioè in caso di danni causatiutensili, in corso d’opera di attrezzature di cantiere e sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall’Appaltatore le normali ed ordinarie precauzioni.
3di mezzi d’opera. Nel caso di danni causati da forza maggiore, per ciascun Contratto Discendente, l'Appaltatore maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori Direttore di esecuzione del contratto entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procedeDirettore di esecuzione del Contratto procede tempestivamente, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatoredell’Appaltatore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore l’Appaltatore stesso. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.
4. Nessun indennizzo è dovuto: dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua sono valutati in base alla misurazione fatta dal Direttore di esecuzione del Contratto. Mancando la misurazione, l’Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale. Non saranno considerati danni da forza maggiore: - gli smottamenti e le solcature delle scarpate; per danni - i dissesti del corpo stradale; - gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia; - gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o perdite geli; - il rinvenimento nel terreno di materiali non ancora posti in opera sottoservizi e di utensili; per i danni trovanti rocciosi o strati di forza maggiore subiti da opere non ancora misurate o non ancora inserite regolarmente in contabilitàelevata durezza. L’Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni, e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.
5. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
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Samples: Servizio Di Ordinaria Manutenzione